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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4087/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 23.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 23.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4087/2023 avente ad oggetto: scioglimento di comu- nione ereditaria, vertente
tra
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquali- Parte_1 C.F._1 na RI AS (C.F. e dall'avv. Giuseppe Libertino (C.F. C.F._2
) ed elett.te domiciliata come in atti;
C.F._3
-Attrice-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Parte_2
) entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Rossella Liguori (C.F. C.F._5
) ed elett.te domiciliati presso lo studio del suddetto difenso- C.F._6 re sito in Tufino (NA) alla Via Peluso n. 6, in virtù di procura in atti;
-Convenuti in riconvenzionale-
Nonché
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Vin- Controparte_2 CodiceFiscale_7 cenzo Martone (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso lo stu- C.F._8 dio del suddetto difensore sito in San Felice a Cancello (CE) al Viale degli aranci n.5, in virtù di procura in atti;
-Convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 23.10.25 trat- tata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 23.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attrice,
, ha dedotto che in data 22 giugno 2024 è deceduto il proprio co- Parte_1 niuge precisando che quest'ultimo aveva disposto delle proprie Persona_1 sostanze bancarie con testamento olografo.
L'attrice ha poi sostenuto che il signor , la signora Controparte_1 CP_3
2
CP
, entrambi ascendenti del de cuius e la signora sono le uni- Controparte_2 che persone che possono vantare diritti sulla massa ereditaria.
L'attrice ha precisato che il sig. non ha redatto alcuna disposi- Persona_1 zione testamentaria per i beni immobili di cui in vita era proprietario e, pertanto, con riferimento a detti beni, ha sostenuto che deve ritersi aperta la successione ex lege.
L'attrice, sulla base di tali deduzioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti con- clusioni: “accertare e dichiarare l'apertura della successione del de cuius e, per
l'effetto, ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, assegnando le quote ereditarie ex lege a ciascun coerede, emettendo sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva); e/o, in subordine, solo nel caso di avverse contestazioni sulla consulenza tecnica redatta in sede di mediazione obbligatoria ed, in via istrut- toria, nominare un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 194 disp. att. c.p.c., che integri la CTU già redatta per la formazione delle quote ereditarie, ovvero, do- po aver descritto i beni immobili e mobili costituenti tutta la massa ereditaria di cui sopra, specifichi se detti beni siano comodamente divisibili, ossia se sia possibile il loro frazionamento in singole unità (autonome e separate), secondo le quote come da successione (ovvero 2/3 ed 1/3), tenuto conto delle norme urbanistiche, indican- do in caso positivo, i connessi lavori necessari ed il loro costo;
esegua la stima del valore dei compendi all'attualità; - accerti e quantifichi i frutti civili, parametrati al canone di libero mercato con decorrenza dalla data dell'apertura della successio- ne;
e - predisponga uno o più progetti di divisione in considerazione delle quote spettanti per successione (ovvero 2/3 ed 1/3), indicando eventuali conguagli in de- naro. Porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giu- dizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Con atto di costituzione e risposta si cono costituiti in giudizio e Controparte_1
Parte_2
Detti convenuti hanno specificato che il de cuius sig. con testa- Persona_1 mento olografo, disponeva delle proprie sostanze bancarie, pari a euro 78.000,00, in favore della moglie, con la conseguenza che possono vantare dei diritti di riserva su dette somme i genitori del de cuius e la sorella.
I convenuti, più precisamente, hanno evidenziato che tale disposizione testamentaria viola la quota di riserva prevista per legge spettante al signor e Controparte_1
quali ascendenti del de cuius e, pertanto, hanno spiegano do- Parte_2 manda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva spettante agli stessi nella
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misura di ¼, corrispondente alla somma di euro 19.500,00.
Inoltre, i convenuti hanno precisato che le disposizioni contenute nell'atto di dona- zione stipulato in favore dei propri figli abbiano danneggiato i loro diritti di erede legittimario, in quanto con tali donazioni il sig. avrebbe ricevuto Persona_1 beni immobili che di maggiore valore rispetto a quanto ricevuto dalla sorella, ve- dendosi quest'ultima lesa nella sua quota di legittima.
Dunque i convenuti, signori e hanno chiesto Controparte_1 Parte_2 che lo scioglimento della comunione dei beni sia effettuato tenendo conto del minor valore della quota ricevuta dalla sig.ra con l'atto di donazione. Controparte_2
Hanno concluso chiedendo : “ A) In via riconvenzionale e nel merito: accogliere la domanda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva che per legge spetta ai sig.ri e , quali ascendenti del de cuius Controparte_1 Parte_2 Per_1
derivante dal testamento olografo redatto dal figlio registrato
[...] Per_1 in data 28/10/2022 per atto di Notaio reintegrando la quota di riserva lesa Per_2 pari ad ¼, corrispondente ad euro 19.500,00 in favore degli stessi, e/o di quella di- versa somma che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, quantificata anche in sede di CTU e quindi riducendo di pari importo la quota attribuita alla sig.ra
; e quindi pertanto dichiarare l'inefficacia delle disposizioni te- Parte_1 stamentarie lesive della legittima nella misura predetta e condannare la sig.ra
alla restituzione della predetta somma acquisita in più per testa- Parte_1 mento, in loro favore. B) dichiarare aperta la successione di na- Persona_1 to il 16/06/1977 a Caserta e deceduto in data 22/06/2022, con ogni effetto di legge e per l'effetto disporre la divisione ereditaria pro quota come per legge, non oppo- nendosi pertanto alla domanda giudiziale proposta, purchè nel calcolo della massa ereditaria si tenga conto della maggiore quota che la ricorrente ha avuto, calcolan- do, anche mediante nomina di CTU la massa ereditaria e quantificare le quote da attribuire ai condividenti, in virtù della opposizione alla donazione notificata dalla sig.ra , come specificato nelle motivazioni di cui sopra;
c) in Controparte_2 via subordinata i comparenti, anche a seguito della proposta opposizione da parte della sig.ra , si dichiarano disponibili ad addivenire ad un Controparte_2 componimento bonario della vertenza. d) Porre le spese ed onorari di causa a cari- co della massa”.
Con atto di costituzione in riconvenzionale si è costituita la sig.ra Controparte_5 ziata, la quale ha dedotto che effettivamente il de cuius sig. con Persona_1 testamento olografo, disponeva di una somma di denaro pari a circa euro 78.000,00,
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destinandola interamente in favore della moglie, con lesione dei propri diritti eredi- tari, unitamente a quelli dei propri genitori.
In ragione di ciò, ha spiegato domanda riconvenzionale di ri- Controparte_2 duzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva spettante alla stessa e ai propri genitori.
La predetta convenuta, inoltre, ha precisato che i beni immobili oggetto della suc- cessione legittima del sig. di cui si chiede lo scioglimento, sono Persona_1 quelli che il de cuius ha ricevuto in donazione dai genitori e pertanto si è opposta al suddetto atto di donazione, contestando le disposizioni in esse contenute.
In particolare, la convenuta ha ritenuto che le disposizioni del sig. e Controparte_1 dalla moglie abbiano danneggiato oggettivamente i propri diritti Parte_2 di erede legittimario, in quanto, dalle stesse emerge che il sig. Persona_1 abbia ricevuto beni immobili di valore maggiore rispetto a quanto ricevuto dalla so- rella. Ha concluso chiedendo : “A) In via riconvenzionale : accogliere la domanda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva che per legge spetta ai sig.ri
e e di , quali eredi del de Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 cuius derivante dalla disposizione testamentaria registrata in Persona_1 data 28/10/2022 per atto di Notaio reintegrando la quota di riserva lesa pari Per_2 ad ¼, corrispondente ad euro 19.500,00 in favore degli stessi e quindi riducendo di pari importo la quota attribuita alla sig.ra ; e quindi pertanto di- Parte_1 chiarare l'inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della legittima nella misura predetta e condannare la sig.ra alla restituzione della Parte_1 somma di euro 19.500,00 acquisita in più per testamento e/o di quella diversa som- ma maggior e/o minore che il tribunale dovesse ritenere giusta ed equa. B) dichia- rare aperta la successione di nato il [...] a [...] e de- Persona_1 ceduto in data 22/06/2022, con ogni effetto di legge e per l'effetto disporre la divi- sione ereditaria pro quota come per legge, non opponendosi pertanto alla domanda giudiziale proposta, purché nel calcolo della massa ereditaria si tenga conto della maggiore quota che la ricorrente ha avuto, calcolando, anche mediante nomina di
CTU la massa ereditaria e quantificare le quote da attribuire ai condividenti, in vir- tù della opposizione alla donazione notificata dalla sig.ra . Controparte_2
Ancora in via riconvenzionale pertanto, accogliere la spiegata azione di riduzione delle disposizioni effettuate con atto di donazione del 23/11/2012 e di conseguenza reintegrare la quota di legittima della sig. che risulta lesa, co- Controparte_2 sì come quantificata nella parte premessa e quindi restituire alla stessa la somma di
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euro 67.000,00 come sopra calcolata e/o di quella diversa somma maggior e/o mi- nore che il Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa. C) in via subordinata, ai fini di una composizione bonaria della vertenza, unitamente ai genitori, si dichiara di- sponibile ad una transazione che tenga conto dell'opposizione proposta. In via istruttoria: si chiede la nomina di CTU, volta a stimare il valore degli immobili e mobili caduti in successione secondo una equa attribuzione delle quote spettanti al- la sig.ra e in conseguenza della opposizione ex art. Controparte_2 Per_1
563 c.c. alla donazione del 23/11/2012 per atto di Notaio , per le motivazioni Per_3 esplicitate nella narrativa della presente memoria. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istrutto- rie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte. D) Porre le spese ed onorari di causa a carico della massa.”
Nel corso del giudizio, il giudice ha espressamente invitato le parti a dichiarare se vi sia conformità tra i beni immobili oggetto della massa e le risultanze catastali (cfr. ordinanza datata 29.2.24 e depositata il 1.3.24).
La domanda di scioglimento della comunione
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole solu- zione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare pre- viamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
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Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni ogget- to della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, con ordinanza depositata il 1.3.24, ha invita- to espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò nessuna delle parti ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico.
Sul punto si fa presente che le parti non hanno neppure chiesto un termine per effet- tuare le necessarie indagini né hanno richiamato le relazioni peritali in atti, dalla quale, in ogni caso, nulla emerge sul punto.
Tra l'altro, si tratta di relazioni risalenti a circa 3 e 4 anni fa.
In una delle due, in particolare, il consulente ha espressamente dichiarato di non aver visionato i beni immobili oggetto della massa, limitandosi a far riferimento alla documentazione relativa agli stessi.
Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte di- sposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed è quella che rile- va nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale ef- fettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto conten- ga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catasta- le, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sen- tenza Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo 29, com- ma 1 bis, I. 52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della pro- prietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisan- do che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento
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alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'a- zione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare de- dotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judi- cando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di conclu- dere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la con- formità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve for- mare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza del- la Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggetti- va" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il mo- mento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di Cassazione II Se- zione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affer- mato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “ D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art. 2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti rea- li conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis, I. n. 52/1985 vanno sog- getti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sen- tenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge n.
78/2010. Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, com- ma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' artico-
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lo 2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'a- dempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. in- staurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Donde l'infonda- tezza della tesi che pretende di escludere l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente ricono- sciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tri- bunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni (pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio e risolto al- le parti espresso invito), ma detta conformità non emerge dalla documentazione pro- dotta.
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inam- missibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto pre- suppone lo scioglimento dei beni caduti in successione ed è volta alla formazione della massa ed all'individuazione delle quote (cfr. in particolare le domande ricon- venzionali spiegate dai convenuti, volte, per come formulate, ad ottenere l'accertamento della consistenza della massa ereditaria disponibile con formazione delle quote nel rispetto della legittima riservata ai convenuti).
Per le ragioni esposte, la domanda di divisione va dichiarata inammissibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la reciproca soccombenza (valutata con riferimento alle domande riconvenzionale e al fatto che le parti convenute ab- biano aderito alla domanda di scioglimento), i rapporti di parentela sussistenti tra le parti e la considerazione che l'onere di procedere alla dichiarazione sulla conformità catastale è posto in capo a tutte le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
• ogni altra domanda assorbita;
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• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 4.11.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 23.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 23.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4087/2023 avente ad oggetto: scioglimento di comu- nione ereditaria, vertente
tra
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquali- Parte_1 C.F._1 na RI AS (C.F. e dall'avv. Giuseppe Libertino (C.F. C.F._2
) ed elett.te domiciliata come in atti;
C.F._3
-Attrice-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Parte_2
) entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Rossella Liguori (C.F. C.F._5
) ed elett.te domiciliati presso lo studio del suddetto difenso- C.F._6 re sito in Tufino (NA) alla Via Peluso n. 6, in virtù di procura in atti;
-Convenuti in riconvenzionale-
Nonché
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Vin- Controparte_2 CodiceFiscale_7 cenzo Martone (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso lo stu- C.F._8 dio del suddetto difensore sito in San Felice a Cancello (CE) al Viale degli aranci n.5, in virtù di procura in atti;
-Convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 23.10.25 trat- tata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 23.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attrice,
, ha dedotto che in data 22 giugno 2024 è deceduto il proprio co- Parte_1 niuge precisando che quest'ultimo aveva disposto delle proprie Persona_1 sostanze bancarie con testamento olografo.
L'attrice ha poi sostenuto che il signor , la signora Controparte_1 CP_3
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CP
, entrambi ascendenti del de cuius e la signora sono le uni- Controparte_2 che persone che possono vantare diritti sulla massa ereditaria.
L'attrice ha precisato che il sig. non ha redatto alcuna disposi- Persona_1 zione testamentaria per i beni immobili di cui in vita era proprietario e, pertanto, con riferimento a detti beni, ha sostenuto che deve ritersi aperta la successione ex lege.
L'attrice, sulla base di tali deduzioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti con- clusioni: “accertare e dichiarare l'apertura della successione del de cuius e, per
l'effetto, ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, assegnando le quote ereditarie ex lege a ciascun coerede, emettendo sentenza che faccia luogo
(per pronuncia costitutiva); e/o, in subordine, solo nel caso di avverse contestazioni sulla consulenza tecnica redatta in sede di mediazione obbligatoria ed, in via istrut- toria, nominare un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 194 disp. att. c.p.c., che integri la CTU già redatta per la formazione delle quote ereditarie, ovvero, do- po aver descritto i beni immobili e mobili costituenti tutta la massa ereditaria di cui sopra, specifichi se detti beni siano comodamente divisibili, ossia se sia possibile il loro frazionamento in singole unità (autonome e separate), secondo le quote come da successione (ovvero 2/3 ed 1/3), tenuto conto delle norme urbanistiche, indican- do in caso positivo, i connessi lavori necessari ed il loro costo;
esegua la stima del valore dei compendi all'attualità; - accerti e quantifichi i frutti civili, parametrati al canone di libero mercato con decorrenza dalla data dell'apertura della successio- ne;
e - predisponga uno o più progetti di divisione in considerazione delle quote spettanti per successione (ovvero 2/3 ed 1/3), indicando eventuali conguagli in de- naro. Porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giu- dizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Con atto di costituzione e risposta si cono costituiti in giudizio e Controparte_1
Parte_2
Detti convenuti hanno specificato che il de cuius sig. con testa- Persona_1 mento olografo, disponeva delle proprie sostanze bancarie, pari a euro 78.000,00, in favore della moglie, con la conseguenza che possono vantare dei diritti di riserva su dette somme i genitori del de cuius e la sorella.
I convenuti, più precisamente, hanno evidenziato che tale disposizione testamentaria viola la quota di riserva prevista per legge spettante al signor e Controparte_1
quali ascendenti del de cuius e, pertanto, hanno spiegano do- Parte_2 manda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva spettante agli stessi nella
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misura di ¼, corrispondente alla somma di euro 19.500,00.
Inoltre, i convenuti hanno precisato che le disposizioni contenute nell'atto di dona- zione stipulato in favore dei propri figli abbiano danneggiato i loro diritti di erede legittimario, in quanto con tali donazioni il sig. avrebbe ricevuto Persona_1 beni immobili che di maggiore valore rispetto a quanto ricevuto dalla sorella, ve- dendosi quest'ultima lesa nella sua quota di legittima.
Dunque i convenuti, signori e hanno chiesto Controparte_1 Parte_2 che lo scioglimento della comunione dei beni sia effettuato tenendo conto del minor valore della quota ricevuta dalla sig.ra con l'atto di donazione. Controparte_2
Hanno concluso chiedendo : “ A) In via riconvenzionale e nel merito: accogliere la domanda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva che per legge spetta ai sig.ri e , quali ascendenti del de cuius Controparte_1 Parte_2 Per_1
derivante dal testamento olografo redatto dal figlio registrato
[...] Per_1 in data 28/10/2022 per atto di Notaio reintegrando la quota di riserva lesa Per_2 pari ad ¼, corrispondente ad euro 19.500,00 in favore degli stessi, e/o di quella di- versa somma che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, quantificata anche in sede di CTU e quindi riducendo di pari importo la quota attribuita alla sig.ra
; e quindi pertanto dichiarare l'inefficacia delle disposizioni te- Parte_1 stamentarie lesive della legittima nella misura predetta e condannare la sig.ra
alla restituzione della predetta somma acquisita in più per testa- Parte_1 mento, in loro favore. B) dichiarare aperta la successione di na- Persona_1 to il 16/06/1977 a Caserta e deceduto in data 22/06/2022, con ogni effetto di legge e per l'effetto disporre la divisione ereditaria pro quota come per legge, non oppo- nendosi pertanto alla domanda giudiziale proposta, purchè nel calcolo della massa ereditaria si tenga conto della maggiore quota che la ricorrente ha avuto, calcolan- do, anche mediante nomina di CTU la massa ereditaria e quantificare le quote da attribuire ai condividenti, in virtù della opposizione alla donazione notificata dalla sig.ra , come specificato nelle motivazioni di cui sopra;
c) in Controparte_2 via subordinata i comparenti, anche a seguito della proposta opposizione da parte della sig.ra , si dichiarano disponibili ad addivenire ad un Controparte_2 componimento bonario della vertenza. d) Porre le spese ed onorari di causa a cari- co della massa”.
Con atto di costituzione in riconvenzionale si è costituita la sig.ra Controparte_5 ziata, la quale ha dedotto che effettivamente il de cuius sig. con Persona_1 testamento olografo, disponeva di una somma di denaro pari a circa euro 78.000,00,
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destinandola interamente in favore della moglie, con lesione dei propri diritti eredi- tari, unitamente a quelli dei propri genitori.
In ragione di ciò, ha spiegato domanda riconvenzionale di ri- Controparte_2 duzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva spettante alla stessa e ai propri genitori.
La predetta convenuta, inoltre, ha precisato che i beni immobili oggetto della suc- cessione legittima del sig. di cui si chiede lo scioglimento, sono Persona_1 quelli che il de cuius ha ricevuto in donazione dai genitori e pertanto si è opposta al suddetto atto di donazione, contestando le disposizioni in esse contenute.
In particolare, la convenuta ha ritenuto che le disposizioni del sig. e Controparte_1 dalla moglie abbiano danneggiato oggettivamente i propri diritti Parte_2 di erede legittimario, in quanto, dalle stesse emerge che il sig. Persona_1 abbia ricevuto beni immobili di valore maggiore rispetto a quanto ricevuto dalla so- rella. Ha concluso chiedendo : “A) In via riconvenzionale : accogliere la domanda riconvenzionale di riduzione della quota di riserva che per legge spetta ai sig.ri
e e di , quali eredi del de Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 cuius derivante dalla disposizione testamentaria registrata in Persona_1 data 28/10/2022 per atto di Notaio reintegrando la quota di riserva lesa pari Per_2 ad ¼, corrispondente ad euro 19.500,00 in favore degli stessi e quindi riducendo di pari importo la quota attribuita alla sig.ra ; e quindi pertanto di- Parte_1 chiarare l'inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della legittima nella misura predetta e condannare la sig.ra alla restituzione della Parte_1 somma di euro 19.500,00 acquisita in più per testamento e/o di quella diversa som- ma maggior e/o minore che il tribunale dovesse ritenere giusta ed equa. B) dichia- rare aperta la successione di nato il [...] a [...] e de- Persona_1 ceduto in data 22/06/2022, con ogni effetto di legge e per l'effetto disporre la divi- sione ereditaria pro quota come per legge, non opponendosi pertanto alla domanda giudiziale proposta, purché nel calcolo della massa ereditaria si tenga conto della maggiore quota che la ricorrente ha avuto, calcolando, anche mediante nomina di
CTU la massa ereditaria e quantificare le quote da attribuire ai condividenti, in vir- tù della opposizione alla donazione notificata dalla sig.ra . Controparte_2
Ancora in via riconvenzionale pertanto, accogliere la spiegata azione di riduzione delle disposizioni effettuate con atto di donazione del 23/11/2012 e di conseguenza reintegrare la quota di legittima della sig. che risulta lesa, co- Controparte_2 sì come quantificata nella parte premessa e quindi restituire alla stessa la somma di
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euro 67.000,00 come sopra calcolata e/o di quella diversa somma maggior e/o mi- nore che il Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa. C) in via subordinata, ai fini di una composizione bonaria della vertenza, unitamente ai genitori, si dichiara di- sponibile ad una transazione che tenga conto dell'opposizione proposta. In via istruttoria: si chiede la nomina di CTU, volta a stimare il valore degli immobili e mobili caduti in successione secondo una equa attribuzione delle quote spettanti al- la sig.ra e in conseguenza della opposizione ex art. Controparte_2 Per_1
563 c.c. alla donazione del 23/11/2012 per atto di Notaio , per le motivazioni Per_3 esplicitate nella narrativa della presente memoria. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istrutto- rie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte. D) Porre le spese ed onorari di causa a carico della massa.”
Nel corso del giudizio, il giudice ha espressamente invitato le parti a dichiarare se vi sia conformità tra i beni immobili oggetto della massa e le risultanze catastali (cfr. ordinanza datata 29.2.24 e depositata il 1.3.24).
La domanda di scioglimento della comunione
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole solu- zione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare pre- viamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
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Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni ogget- to della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, con ordinanza depositata il 1.3.24, ha invita- to espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò nessuna delle parti ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico.
Sul punto si fa presente che le parti non hanno neppure chiesto un termine per effet- tuare le necessarie indagini né hanno richiamato le relazioni peritali in atti, dalla quale, in ogni caso, nulla emerge sul punto.
Tra l'altro, si tratta di relazioni risalenti a circa 3 e 4 anni fa.
In una delle due, in particolare, il consulente ha espressamente dichiarato di non aver visionato i beni immobili oggetto della massa, limitandosi a far riferimento alla documentazione relativa agli stessi.
Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte di- sposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed è quella che rile- va nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale ef- fettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto conten- ga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catasta- le, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sen- tenza Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo 29, com- ma 1 bis, I. 52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della pro- prietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisan- do che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento
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alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'a- zione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare de- dotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judi- cando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di conclu- dere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la con- formità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve for- mare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza del- la Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggetti- va" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il mo- mento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di Cassazione II Se- zione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affer- mato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “ D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art. 2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti rea- li conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis, I. n. 52/1985 vanno sog- getti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sen- tenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge n.
78/2010. Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, com- ma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' artico-
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lo 2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'a- dempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. in- staurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Donde l'infonda- tezza della tesi che pretende di escludere l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente ricono- sciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tri- bunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni (pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio e risolto al- le parti espresso invito), ma detta conformità non emerge dalla documentazione pro- dotta.
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inam- missibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto pre- suppone lo scioglimento dei beni caduti in successione ed è volta alla formazione della massa ed all'individuazione delle quote (cfr. in particolare le domande ricon- venzionali spiegate dai convenuti, volte, per come formulate, ad ottenere l'accertamento della consistenza della massa ereditaria disponibile con formazione delle quote nel rispetto della legittima riservata ai convenuti).
Per le ragioni esposte, la domanda di divisione va dichiarata inammissibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la reciproca soccombenza (valutata con riferimento alle domande riconvenzionale e al fatto che le parti convenute ab- biano aderito alla domanda di scioglimento), i rapporti di parentela sussistenti tra le parti e la considerazione che l'onere di procedere alla dichiarazione sulla conformità catastale è posto in capo a tutte le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
• ogni altra domanda assorbita;
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• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 4.11.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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