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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 392/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marini Misterioso, giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Tirino n. 8.
APPELLANTE
E
e per la stessa , in persona del Controparte_1 Controparte_2 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Paolo Andreani n. 4.
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 9 2
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia l'ecc. corte d'appello adita, in riforma della sentenza di primo grado: via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esecutiva, e, per l'effetto, statuire il diritto dell'appellante a vedersi rifuso dalla controparte creditrice procedente l'importo quale è stato venduto coattivamente bene immobile, pari ad € 43.000,00, o maggiore minore ritenuto giustizia. con espressa riserva rivendicare gli ulteriori danni patiti causa dell'azione esecutiva subita assenza valido titolo esecutivo. condanna al pagamento spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, nonché precedente fase cautelare quella da liquidarsi direttamente favore sottoscritto difensore antistatario. subordinata: nella denegata ipotesi cui l'ecc.ma dovesse ritenere sussistente la legittimità attiva dell'appellata sussistenza requisiti ex art. 474 c.p.c. nel contratto mutuo sulla scorta ha agito tenere conto contrasto giurisprudenziale all'epoca vigente, pronuncia delle ss.uu. n. 5968 2025, disponendo compensazione spese lite grado. secondo>>
Per la parte appellata:
<<voglia l'ecc. corte d'appello adita, in riforma della sentenza di primo grado: via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esecutiva, e, per l'effetto, statuire il diritto dell'appellante a vedersi rifuso dalla controparte creditrice procedente l'importo quale è stato venduto coattivamente bene immobile, pari ad € 43.000,00, o maggiore minore ritenuto giustizia. con espressa riserva rivendicare gli ulteriori danni patiti causa dell'azione esecutiva subita assenza valido titolo esecutivo. condanna al pagamento spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, nonché precedente fase cautelare quella da liquidarsi direttamente favore sottoscritto difensore antistatario. subordinata: nella denegata ipotesi cui l'ecc.ma dovesse ritenere sussistente la legittimità attiva dell'appellata sussistenza requisiti ex art. 474 c.p.c. nel contratto mutuo sulla scorta ha agito tenere conto contrasto giurisprudenziale all'epoca vigente, pronuncia delle ss.uu. n. 5968 2025, disponendo compensazione spese lite grado. secondo/>Sig. , poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 336/2025 pubblicata il
19.03.25. – Risarcimento del danno del terzo trasportato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 336/2025, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'opposizione posta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. di dedotto debitore esecutato nel Parte_1 procedimento n. 29/2021 RGE, nel quale era già stato fissato il quinto tentativo di vendita dell'immobile oggetto di espropriazione. L'opponente allegava a sostegno i principi sostenuti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007/24 in materia di materia di titolo esecutivo costituito dal mutuo per atto pubblico, e in forza degli stessi contestava la legittimità del medesimo titolo esecutivo fatto valere dal creditore, nonché la legittimazione attiva dell'opposto cessionario del credito. Il Tribunale, istruita la causa e disposta discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, decideva l'inammissibilità dell'opposizione. pagina 2 di 9 3
Il Giudice di prossimità, in buona sintesi, riproponendo i principi assunti nelle more dalla Corte di legittimità a sezioni unite con sentenza n. 5968/25, ha accertato che nel mutuo fondiario di cui si trattava era data quietanza dell'importo ricevuto, costituito dal mutuatario in deposito cauzionale. In secondo luogo, riguardo l'eccezione di legittimazione attiva di , ha ritenuto che i CP_1 presupposti alla base di tale argomento opposto fossero già noti al debitore al momento della ordinanza di vendita, con conseguente inammissibilità in quanto ingiustificatamente tardivo.
2. Avverso la sentenza proponeva appello affidandosi a tre motivi di gravame di Parte_1 seguito compendiati.
2.1 Col primo, l'appellante – ancorandosi proprio al principio sigillato della Corte di legittimità nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 484 c.p.c., allorquando la somma mutuata sia stata effettivamente messa a diposizione al mutuatario, ancorché con mera operazione contabile, e questi ne abbia assunto l'obbligazione di restituirla – eccepisce che la quietanza, a cui fa riferimento il Tribunale attribuendole prova di effettiva messa a disposizione della somma mutuata di euro 62.000, non avrebbe ad oggetto altro che la mera ricezione del mandato all'incasso, secondo la lettera del contratto stesso sottoscritto, precedendo l'effettiva disponibilità della somma mutuata e non essendo essa neanche equiparabile ad una mera operazione contabile. Per conseguenza, resterebbe non provata l'esistenza della quietanza del mutuatario al cassiere, la sola a dare la prova della disponibilità effettiva della somma nonché a fornire l'elemento necessario a dare efficacia esecutiva al contratto di muto oggetto di causa.
2.2 Con il secondo gravame, si lamenta e si reitera l'inesistenza in atti della prova del contratto di Contr cessione del credito, avvenuta, secondo controparte, il 20.12.17 da a e Controparte_1 per conseguenza mancherebbe la legittimazione attiva di quest'ultima, odierna appellata. Alla sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione per tardività in quanto non opposta già in sede di ordinanza di vendita, l'appellante eccepisce che il difetto di legittimazione attiva possa essere eccepito in ogni stato e grado del procedimento, pertanto non ne può essere dichiarata la tardività.
2.3 Il terzo motivo è volto a contrastare la decisione gravata in punto di regolamentazione delle spese di lite. Più in particolare, si sostiene che il thema decidendum è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale, tanto da richiedere l'arresto del 2025 delle SS.UU. della Corte di legittimità, su cui peraltro lo stesso Tribunale ha fondato la decisione impugnata: questo avrebbe reso in ogni caso doverosa la compensazione delle spese.
3. Con comparsa del 20.06.25, si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_1
seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022, Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto;
rimasta non costituita, invece,
[...]
. CP_3 4. Istruito il giudizio, fissata discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 22.10.25, la Corte all'esito della discussione ha trattenuto la causa in decisione. La presente fase di merito a cognizione piena consegue a ricorso ed ordinanza di cui ai docc 4 e 5 delle produzioni di parte appellante.
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5.Il primo motivo di appello è infondato.
5.1 Con le notorie nrr. 5968/25 (specificatamente in materia di deposito o pegno irregolare) e 5841/25 (specificatamente in materia di cd mutuo solutorio) le SSUU della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che, ai fini della verifica di configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, la messa a disposizione della somma mutuata può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. La traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
5.2 Tra le ipotesi di traditio giuridica poi, sussumibile quindi nelle fattispecie poi “legittimate” dalla SSUU nel 2025, la stessa Corte aveva già individuato, sin almeno dal 2011, proprio la fattispecie dell'emissione del mandato emesso sulla propria cassa. Già Cassa 30 novembre 2011, n. 25569, già peraltro citata dal G.E. nel provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione, aveva inequivocabilmente affermato che in tema di contratto di mutuo, l'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un “atto di quietanza finale di mutuo fondiario”, integri il perfezionamento del contratto di mutuo, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, come si è verificato con l'ordine predetto, piuttosto che con la sua consegna in natura, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili. Nella suddetta Cass.nr. 25569 in particolare la Corte ha chiarito che il mutuo ben può perfezionarsi anche con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura, ritenendo conseguentemente realizzata la tradito rei anche ad esempio attraverso la consegna di un assegno, come un circolare interno, intestato alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo quale "denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (confr. Cass. civ. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2483). Ne deriva che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, il predetto ordine si presta ragionevolmente a essere apprezzato come corresponsione tout court delle somme mutuate dall'ordinante (tradens), all'ordinatario (accipiens). L' idoneità del mandato emesso sulla propria cassa, dall'Istituto mutuante, ad attribuire alla controparte, beneficiarla dell'ordine di versamento, la disponibilità giuridica della somma mutuata, è conforme ai principi giuridici che governano la materia, oltre che a un'interpretazione, secondo buona fede, del contratto (art. 1366 cod. civ.). Diversamente allora da quanto assume l'appellante in questa sede, già con la attestazione di avere ricevuto quell'ordine, rilasciata dal mutuatario all'atto della sottoscrizione del contratto, e non con la successiva quietanza rilasciata al cassiere, che si realizza la traditio rilevante ai fini de quibus.
6.Anche il secondo motivo di appello è infondato.
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6.1 Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado comunque, il motivo di opposizione afferente il preteso difetto di legittimazione attiva dell'asserito cessionario, non poteva essere ritenuto tardivo, essendo stata l'opposizione proposta dopo lo svolgimento dell'udienza di vendita. Benché infatti l'art. 615 secondo comma cpc, come modificato ex legge 119 /2016, detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi comunque ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernerti la titolarità del credito azionato in via esecutiva;
considerato infatti che il Giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di compiere d'ufficio un controllo sulle condizioni dell'azione esecutiva, che permettono di ritenere configurabile in concreto il diritto di colui che propone la domanda di agire in executivis (come indicato da Cass. n. 2043 del 27.1.2017; Cass. n.16904 del 27.6.2018). Il creditore ha pertanto l'onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato in via esecutiva, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Unite 2591/2016), con la conseguente possibilità per il giudice di rilevare la relativa questione anche d'ufficio.
6.2 Nello specifico tuttavia la cessionaria aveva ampiamente fornito la prova della sua legittimazione.
L'opponente ha contestato la titolarità in capo alla opposta del credito azionato. Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione. L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco. La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi)
La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 5 di 9 6
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021).
I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente;
e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in pagina 6 di 9 7
un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco da meri elementi presuntivi inequivoci.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, risultano allora acquisiti i seguenti elementi:
ha acquistato in data 20 dicembre 2017 da Controparte_1 Controparte_5
la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti, dandone notizia a mezzo
[...] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.151 del 23-12-2017 e pubblicazione nel Registro delle Imprese, e la cessione ha riguardato, in particolare, i crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l..
Parte opponente, da parte sua, non ha in alcun modo contestato che il suo debito presentasse i requisiti indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta.
Del resto, il contratto di mutuo è stato stipulato con nel 2006, Controparte_5
“antecedentemente al 31 dicembre 2016” (i) e ii). Le parti mutuatarie sono state dichiarate decadute dal beneficio del termine (iii) e “il rapporto giuridico era classificato “a sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (iv), come attestato dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine risoluzione e trasferimento a sofferenza prodotte in atti. Inoltre il rapporto de quo non risulta beneficiare delle garanzie di cui ai punti (v), (vi) e (vii).
La cessionaria è incontestabilmente in possesso del titolo, cioè del contratto di mutuo de quo nonché della documentazione relativa all'andamento del rapporto a firma della cedente (docc. 2 2bis 4) e non risulta che l'appellante abbia mai fornito una giustificazione alternativa, rispetto alla addotta cessione, di tale significativo possesso.
L'opponente non ha neanche dedotto che, successivamente alla comunicazione di decadenza e poi alla dedotta, a cura di controparte, cessione, la Banca cedente abbia mai formulato richieste relativamente al rapporto in oggetto.
La valutazione complessiva di tali emergenze induce a ritenere che l'opposta abbia compiutamente comprovato la sua legittimazione, nella qualità di cessionaria del credito de quo.
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7. Va da ultimo accolto invece il motivo di appello relativo alle spese processuali. Come addotto dall'opponente in ogni sede, il contratto di mutuo per atto notarile posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta contiene una clausola che condiziona l'effettiva erogazione della somma mutuata − vincolata in un deposito cauzionale infruttifero − al verificarsi di un evento futuro;
quest'ultimo da identificarsi, nello specifico, con la verifica dell'assenza di trascrizioni pregiudizievoli nei pubblici registri e con la stipula di un'assicurazione per il valore commerciale del bene immobile. Effettivamente, come visto, solo con il dispositivo espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5968/2025, come visto, è stato chiarito che in un contratto di mutuo con deposito cauzionale, si deve prescindere dalla disamina sulla sussistenza di un ulteriore atto (e dunque anche dalla sua forma) che ne attesti l'erogazione e lo svincolo ai fini della configurabilità del titolo. Sussistono pertanto effettivamente i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che pagina 8 di 9 9
si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico.
Nella fattispecie al vaglio di questa Corte, la stessa Cass. SSUU dà atto della sussistenza di contrasti sulla questione in oggetto ancora fino a Cass., Sez. U., 07/05/2024, n. 12449, che nell'occasione nel 2025, nelle more del presente procedimento, si è determinata a risolvere nel senso sopra illustrato. Peraltro, come visto, la decisione di primo grado affermava erroneamente la tardività della eccezione di difetto di legittimazione. Va pertanto disposta la compensazione delle spese relative al presente grado, al primo grado nonché delle spese liquidate dal GE relativamente alla fase sommaria, conseguente all'istanza in opposizione, cui poi è scaturita la presente fase di merito a cognizione piena (ricorso ed ordinanza di cui ai docc 4 e 5 delle produzioni di parte appellante). Sotto tale profilo va peraltro evidenziato come quella ordinanza di inammissibilità (dr.ssa Angelozzi) non abbia tenuto conto dei principi già esposti e secondo cui il GE deve verificare in ogni stato e grado la sussistenza del titolo e la legittimazione del creditore, tanto più che il debitore invocava l'applicazione di principi resi dalla recente Cass (quella del 2024) e contestava precedenti decisioni del GE che avevano ritenuto – errando a loro volta – non sollevabile la questione della legittimazione dopo l'udienza di vendita. In relazione invece agli ulteriori ed antecedenti provvedimenti liquidatori adottati dal GE, il potere di revoca non può essere esercitato da questo giudice del merito della sola ultima opposizione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della decisione Sentenza n. 336/2025 R.G. Sent. Trib. di Pescara, pubblicata il 19 marzo 2025 in esito del proc. ex art. 616 c.p.c. n. 1419/2024 R.G. Trib. di Pescara: dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al primo grado e, revocato il provvedimento assunto a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.3.2024 dal GE Angelozzi, dichiara compensate anche le spese relative a quella fase;
conferma per il resto la suddetta decisione;
dichiara infine interamente compensate le spese di lite relative al presente grado. Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 392/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marini Misterioso, giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Tirino n. 8.
APPELLANTE
E
e per la stessa , in persona del Controparte_1 Controparte_2 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Paolo Andreani n. 4.
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia l'ecc. corte d'appello adita, in riforma della sentenza di primo grado: via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esecutiva, e, per l'effetto, statuire il diritto dell'appellante a vedersi rifuso dalla controparte creditrice procedente l'importo quale è stato venduto coattivamente bene immobile, pari ad € 43.000,00, o maggiore minore ritenuto giustizia. con espressa riserva rivendicare gli ulteriori danni patiti causa dell'azione esecutiva subita assenza valido titolo esecutivo. condanna al pagamento spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, nonché precedente fase cautelare quella da liquidarsi direttamente favore sottoscritto difensore antistatario. subordinata: nella denegata ipotesi cui l'ecc.ma dovesse ritenere sussistente la legittimità attiva dell'appellata sussistenza requisiti ex art. 474 c.p.c. nel contratto mutuo sulla scorta ha agito tenere conto contrasto giurisprudenziale all'epoca vigente, pronuncia delle ss.uu. n. 5968 2025, disponendo compensazione spese lite grado. secondo>>
Per la parte appellata:
<<voglia l'ecc. corte d'appello adita, in riforma della sentenza di primo grado: via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esecutiva, e, per l'effetto, statuire il diritto dell'appellante a vedersi rifuso dalla controparte creditrice procedente l'importo quale è stato venduto coattivamente bene immobile, pari ad € 43.000,00, o maggiore minore ritenuto giustizia. con espressa riserva rivendicare gli ulteriori danni patiti causa dell'azione esecutiva subita assenza valido titolo esecutivo. condanna al pagamento spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, nonché precedente fase cautelare quella da liquidarsi direttamente favore sottoscritto difensore antistatario. subordinata: nella denegata ipotesi cui l'ecc.ma dovesse ritenere sussistente la legittimità attiva dell'appellata sussistenza requisiti ex art. 474 c.p.c. nel contratto mutuo sulla scorta ha agito tenere conto contrasto giurisprudenziale all'epoca vigente, pronuncia delle ss.uu. n. 5968 2025, disponendo compensazione spese lite grado. secondo/>Sig. , poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 336/2025 pubblicata il
19.03.25. – Risarcimento del danno del terzo trasportato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 336/2025, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'opposizione posta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. di dedotto debitore esecutato nel Parte_1 procedimento n. 29/2021 RGE, nel quale era già stato fissato il quinto tentativo di vendita dell'immobile oggetto di espropriazione. L'opponente allegava a sostegno i principi sostenuti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007/24 in materia di materia di titolo esecutivo costituito dal mutuo per atto pubblico, e in forza degli stessi contestava la legittimità del medesimo titolo esecutivo fatto valere dal creditore, nonché la legittimazione attiva dell'opposto cessionario del credito. Il Tribunale, istruita la causa e disposta discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, decideva l'inammissibilità dell'opposizione. pagina 2 di 9 3
Il Giudice di prossimità, in buona sintesi, riproponendo i principi assunti nelle more dalla Corte di legittimità a sezioni unite con sentenza n. 5968/25, ha accertato che nel mutuo fondiario di cui si trattava era data quietanza dell'importo ricevuto, costituito dal mutuatario in deposito cauzionale. In secondo luogo, riguardo l'eccezione di legittimazione attiva di , ha ritenuto che i CP_1 presupposti alla base di tale argomento opposto fossero già noti al debitore al momento della ordinanza di vendita, con conseguente inammissibilità in quanto ingiustificatamente tardivo.
2. Avverso la sentenza proponeva appello affidandosi a tre motivi di gravame di Parte_1 seguito compendiati.
2.1 Col primo, l'appellante – ancorandosi proprio al principio sigillato della Corte di legittimità nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 484 c.p.c., allorquando la somma mutuata sia stata effettivamente messa a diposizione al mutuatario, ancorché con mera operazione contabile, e questi ne abbia assunto l'obbligazione di restituirla – eccepisce che la quietanza, a cui fa riferimento il Tribunale attribuendole prova di effettiva messa a disposizione della somma mutuata di euro 62.000, non avrebbe ad oggetto altro che la mera ricezione del mandato all'incasso, secondo la lettera del contratto stesso sottoscritto, precedendo l'effettiva disponibilità della somma mutuata e non essendo essa neanche equiparabile ad una mera operazione contabile. Per conseguenza, resterebbe non provata l'esistenza della quietanza del mutuatario al cassiere, la sola a dare la prova della disponibilità effettiva della somma nonché a fornire l'elemento necessario a dare efficacia esecutiva al contratto di muto oggetto di causa.
2.2 Con il secondo gravame, si lamenta e si reitera l'inesistenza in atti della prova del contratto di Contr cessione del credito, avvenuta, secondo controparte, il 20.12.17 da a e Controparte_1 per conseguenza mancherebbe la legittimazione attiva di quest'ultima, odierna appellata. Alla sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione per tardività in quanto non opposta già in sede di ordinanza di vendita, l'appellante eccepisce che il difetto di legittimazione attiva possa essere eccepito in ogni stato e grado del procedimento, pertanto non ne può essere dichiarata la tardività.
2.3 Il terzo motivo è volto a contrastare la decisione gravata in punto di regolamentazione delle spese di lite. Più in particolare, si sostiene che il thema decidendum è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale, tanto da richiedere l'arresto del 2025 delle SS.UU. della Corte di legittimità, su cui peraltro lo stesso Tribunale ha fondato la decisione impugnata: questo avrebbe reso in ogni caso doverosa la compensazione delle spese.
3. Con comparsa del 20.06.25, si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_1
seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022, Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto;
rimasta non costituita, invece,
[...]
. CP_3 4. Istruito il giudizio, fissata discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 22.10.25, la Corte all'esito della discussione ha trattenuto la causa in decisione. La presente fase di merito a cognizione piena consegue a ricorso ed ordinanza di cui ai docc 4 e 5 delle produzioni di parte appellante.
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5.Il primo motivo di appello è infondato.
5.1 Con le notorie nrr. 5968/25 (specificatamente in materia di deposito o pegno irregolare) e 5841/25 (specificatamente in materia di cd mutuo solutorio) le SSUU della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che, ai fini della verifica di configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, la messa a disposizione della somma mutuata può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. La traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
5.2 Tra le ipotesi di traditio giuridica poi, sussumibile quindi nelle fattispecie poi “legittimate” dalla SSUU nel 2025, la stessa Corte aveva già individuato, sin almeno dal 2011, proprio la fattispecie dell'emissione del mandato emesso sulla propria cassa. Già Cassa 30 novembre 2011, n. 25569, già peraltro citata dal G.E. nel provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione, aveva inequivocabilmente affermato che in tema di contratto di mutuo, l'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un “atto di quietanza finale di mutuo fondiario”, integri il perfezionamento del contratto di mutuo, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, come si è verificato con l'ordine predetto, piuttosto che con la sua consegna in natura, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili. Nella suddetta Cass.nr. 25569 in particolare la Corte ha chiarito che il mutuo ben può perfezionarsi anche con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura, ritenendo conseguentemente realizzata la tradito rei anche ad esempio attraverso la consegna di un assegno, come un circolare interno, intestato alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo quale "denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (confr. Cass. civ. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2483). Ne deriva che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, il predetto ordine si presta ragionevolmente a essere apprezzato come corresponsione tout court delle somme mutuate dall'ordinante (tradens), all'ordinatario (accipiens). L' idoneità del mandato emesso sulla propria cassa, dall'Istituto mutuante, ad attribuire alla controparte, beneficiarla dell'ordine di versamento, la disponibilità giuridica della somma mutuata, è conforme ai principi giuridici che governano la materia, oltre che a un'interpretazione, secondo buona fede, del contratto (art. 1366 cod. civ.). Diversamente allora da quanto assume l'appellante in questa sede, già con la attestazione di avere ricevuto quell'ordine, rilasciata dal mutuatario all'atto della sottoscrizione del contratto, e non con la successiva quietanza rilasciata al cassiere, che si realizza la traditio rilevante ai fini de quibus.
6.Anche il secondo motivo di appello è infondato.
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6.1 Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado comunque, il motivo di opposizione afferente il preteso difetto di legittimazione attiva dell'asserito cessionario, non poteva essere ritenuto tardivo, essendo stata l'opposizione proposta dopo lo svolgimento dell'udienza di vendita. Benché infatti l'art. 615 secondo comma cpc, come modificato ex legge 119 /2016, detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi comunque ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernerti la titolarità del credito azionato in via esecutiva;
considerato infatti che il Giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di compiere d'ufficio un controllo sulle condizioni dell'azione esecutiva, che permettono di ritenere configurabile in concreto il diritto di colui che propone la domanda di agire in executivis (come indicato da Cass. n. 2043 del 27.1.2017; Cass. n.16904 del 27.6.2018). Il creditore ha pertanto l'onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato in via esecutiva, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Unite 2591/2016), con la conseguente possibilità per il giudice di rilevare la relativa questione anche d'ufficio.
6.2 Nello specifico tuttavia la cessionaria aveva ampiamente fornito la prova della sua legittimazione.
L'opponente ha contestato la titolarità in capo alla opposta del credito azionato. Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione. L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco. La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi)
La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 5 di 9 6
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021).
I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente;
e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in pagina 6 di 9 7
un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco da meri elementi presuntivi inequivoci.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, risultano allora acquisiti i seguenti elementi:
ha acquistato in data 20 dicembre 2017 da Controparte_1 Controparte_5
la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti, dandone notizia a mezzo
[...] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.151 del 23-12-2017 e pubblicazione nel Registro delle Imprese, e la cessione ha riguardato, in particolare, i crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l..
Parte opponente, da parte sua, non ha in alcun modo contestato che il suo debito presentasse i requisiti indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta.
Del resto, il contratto di mutuo è stato stipulato con nel 2006, Controparte_5
“antecedentemente al 31 dicembre 2016” (i) e ii). Le parti mutuatarie sono state dichiarate decadute dal beneficio del termine (iii) e “il rapporto giuridico era classificato “a sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (iv), come attestato dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine risoluzione e trasferimento a sofferenza prodotte in atti. Inoltre il rapporto de quo non risulta beneficiare delle garanzie di cui ai punti (v), (vi) e (vii).
La cessionaria è incontestabilmente in possesso del titolo, cioè del contratto di mutuo de quo nonché della documentazione relativa all'andamento del rapporto a firma della cedente (docc. 2 2bis 4) e non risulta che l'appellante abbia mai fornito una giustificazione alternativa, rispetto alla addotta cessione, di tale significativo possesso.
L'opponente non ha neanche dedotto che, successivamente alla comunicazione di decadenza e poi alla dedotta, a cura di controparte, cessione, la Banca cedente abbia mai formulato richieste relativamente al rapporto in oggetto.
La valutazione complessiva di tali emergenze induce a ritenere che l'opposta abbia compiutamente comprovato la sua legittimazione, nella qualità di cessionaria del credito de quo.
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7. Va da ultimo accolto invece il motivo di appello relativo alle spese processuali. Come addotto dall'opponente in ogni sede, il contratto di mutuo per atto notarile posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta contiene una clausola che condiziona l'effettiva erogazione della somma mutuata − vincolata in un deposito cauzionale infruttifero − al verificarsi di un evento futuro;
quest'ultimo da identificarsi, nello specifico, con la verifica dell'assenza di trascrizioni pregiudizievoli nei pubblici registri e con la stipula di un'assicurazione per il valore commerciale del bene immobile. Effettivamente, come visto, solo con il dispositivo espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5968/2025, come visto, è stato chiarito che in un contratto di mutuo con deposito cauzionale, si deve prescindere dalla disamina sulla sussistenza di un ulteriore atto (e dunque anche dalla sua forma) che ne attesti l'erogazione e lo svincolo ai fini della configurabilità del titolo. Sussistono pertanto effettivamente i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che pagina 8 di 9 9
si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico.
Nella fattispecie al vaglio di questa Corte, la stessa Cass. SSUU dà atto della sussistenza di contrasti sulla questione in oggetto ancora fino a Cass., Sez. U., 07/05/2024, n. 12449, che nell'occasione nel 2025, nelle more del presente procedimento, si è determinata a risolvere nel senso sopra illustrato. Peraltro, come visto, la decisione di primo grado affermava erroneamente la tardività della eccezione di difetto di legittimazione. Va pertanto disposta la compensazione delle spese relative al presente grado, al primo grado nonché delle spese liquidate dal GE relativamente alla fase sommaria, conseguente all'istanza in opposizione, cui poi è scaturita la presente fase di merito a cognizione piena (ricorso ed ordinanza di cui ai docc 4 e 5 delle produzioni di parte appellante). Sotto tale profilo va peraltro evidenziato come quella ordinanza di inammissibilità (dr.ssa Angelozzi) non abbia tenuto conto dei principi già esposti e secondo cui il GE deve verificare in ogni stato e grado la sussistenza del titolo e la legittimazione del creditore, tanto più che il debitore invocava l'applicazione di principi resi dalla recente Cass (quella del 2024) e contestava precedenti decisioni del GE che avevano ritenuto – errando a loro volta – non sollevabile la questione della legittimazione dopo l'udienza di vendita. In relazione invece agli ulteriori ed antecedenti provvedimenti liquidatori adottati dal GE, il potere di revoca non può essere esercitato da questo giudice del merito della sola ultima opposizione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della decisione Sentenza n. 336/2025 R.G. Sent. Trib. di Pescara, pubblicata il 19 marzo 2025 in esito del proc. ex art. 616 c.p.c. n. 1419/2024 R.G. Trib. di Pescara: dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al primo grado e, revocato il provvedimento assunto a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.3.2024 dal GE Angelozzi, dichiara compensate anche le spese relative a quella fase;
conferma per il resto la suddetta decisione;
dichiara infine interamente compensate le spese di lite relative al presente grado. Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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