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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 205/2024 rgl
Svolgimento del processo.
con Parte_1 sede in Trequanda (SI), Loc. Podere Oliveto snc, C.F. , in persona P.IVA_1 del socio amministratore signora ata in Belgio Parte_1
(EE) il 01/06/1954 e residente in [...], Loc. Podere Oliveto snc, C.F.
CodiceFiscale_1 onica Cardinali) a mezzo ricorso depositato il 21/2/2024
contro
(c.f. ), ufficio Controparte_1 P.IVA_2 perife ) Controparte_2 P.IVA_3 subentrato ai sensi del d.lgs. 14.09.2015, n.149 (attuativo della L. 10.12.2014, n.183) nelle attività e nelle funzioni della Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in
[...] P.IVA_2
Controparte_4
(che sarà difeso dalla Dirigente stessa)
proposero opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 6/2024, notificata il 23/01/2024 dall' e alla Società obbligata in solido con Controparte_5 cui veniva irrog 34 (comprensivi di spese di notifica) per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 1, commi 910 e 911 legge n. 205/2017, per aver corrisposto in contanti, senza strumenti di tracciabilità, la retribuzione mensile al lavoratore (c.f. Parte_2
per i mesi da febbraio ad ago dinanza C.F._2 ingiunzione notificata) formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 9, letterali):
“contrariis reiectis, preso atto dell'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 8 L.689/81 e della violazione del disposto di cui all'art. 11 L.689/81, per le motivazioni di cui in premessa, ricalcolare la sanzione applicabile considerata una sola violazione, nella misura minima ovvero in altra misura senza applicazione di aumenti. Per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta ed ogni eventuale sanzione accessoria e oltre ad ogni atto presupposto
1 e successivo, con ogni adempimento necessario. Con vittoria di spese e competenze di legge”.
Con Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chieden conclusioni, memoria difensiva, p. 9, letterali):
“rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria delle spese ex art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 14.09.2015 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice CP_1 le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
*
All'udienza 18/9/2024, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi: per la , difesa dall'avv. Monica Cardinali, Parte_1 [...]
, legale rappresentante, presente altresì quale opponente Parte_1
; per l' , la funzionaria delegata Parte_3
FR
, funzionaria in affiancamento. CP_7
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ai soli fini conciliativi il giudice invita l' alla rideterminazione CP_1 della sanzione ai minimi termini dalla legge c L' se ne riserva la valutazione, come gli stessi opponenti. CP_1
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 31/10/2025, ore 11:00, con termine per note al 21/10.
All'udienza 31/10/2025, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi, in presenza della funzionaria : CP_8 Parte_4 per la , legale Parte_1 Parte_1 rappresentante, l'avv. Monica Cardinali, da remoto, per l' , la funzionaria Parte_3 delegata FR TI.
2 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: aggiorna la discussione – con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti
– al 3/11/2025 ore 9:55.
All'udienza di rinvio del 3/11/2025, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi, in presenza della funzionaria , da remoto: Parte_5 per la , legale Parte_1 rappresentante, l'avv. Monica Cardinali, per l' , la funzionaria delegata Parte_3
FR TI.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1. Il 28/10/2019 l' di notificava alla Parte_3 Pt_3 [...]
e alla Parte_1 rappresentante, , quale trasgressore obbligato in solido Parte_1 con la Società, Accertamento e Notificazione n. SI
00000/2019-621-01 (protocollo n.8468 del 29/10/2023) per violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205, per violazione delle modalità di corresponsione della retribuzione ai dipendenti.
2. La norma dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205: 910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
3 b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. Il verbale risultava redatto all'esito dell'accertamento ispettivo del 11/9/2019 nell'ambito del quale, in sede di accesso, erano trovati due dipendenti: una alle dirette dipendenze della signora quale domestica, Pt_1
l'altro dipendente della . Parte_1
In relazione a q ndente, per il periodo da febbraio ad agosto 2019, le retribuzioni risultavano pagate in contanti, in violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205 cit. sulla tracciabilità delle retribuzioni, con l'applicazione della sanzione di € 11.666,69, calcolata ai sensi dell'art. 16 l. 1981/n. 689.
4. Prevede la norma sanzionatoria citata: art. 16 (Pagamento in misura ridotta) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
4
5. Dopo la presentazione di scritti difensivi, non accolti, il 23/1/2024 l' notificava al trasgressore e alla Società obbligata in solido, CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 6/2024 con cui veniva irrogata la sanzione di € 12.600,00 “tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, della personalità dell'autore delle stesse e degli altri elementi di valutazione di cui all'art. 11 l. 1981/n. 689 e in particolare la finalità delle disposizioni normative violate”:
6. La norma dell'art. 11, l. cit., prevede: (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
7. Avverso tale ordinanza veniva proposta l'attuale opposizione per due distinti motivi:
7.1 Con il primo motivo veniva contestata l'applicazione della sanzione secondo il disposto dell'art. 16 l. n. 689/1981 anziché dell'art. 8 l. n. 689/1981 criticando l'argomentazione per cui l'azione della Società relativa al pagamento in contanti era stato considerato come azione in senso naturalistico, quindi una pluralità di singole azioni, e non in senso giuridico, come avrebbe dovuto essere.
Prevede la norma invocata: art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
7.2 Con il secondo motivo di opposizione veniva contestata la violazione dell'art.11 l. 1981/n. 689, argomentando che nell'irrogazione della sanzione non era stato tenuto conto né della proporzionalità ed equità della pena, né del comportamento successivo e della personalità del trasgressore.
5 8. La posizione dell' . CP_1
Con L' ribadisce l'inapplicabilità all'illecito contestato (art. 1, commi 910 e 911, l. 2017 n. 205) del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981
8.1 Argomenta l'Ispettorato l'inapplicabilità del cumulo giuridico auspicato dagli opponenti. Come motivato in sede di costituzione, oltre a richiamare le indicazioni fornite dall' con la Nota DC Giuridica n. Controparte_2
606/2021, si evidenzia che tale orientamento è stato ampiamente recepito dalla giurisprudenza di merito.
Oltre alle numerose pronunce già richiamate, cfr. la recentissima sent. del Trib. Firenze, SL, del 17/04/2025, n. 547, che in riferimento ad analoga fattispecie ha statuito che la sussistenza di una pluralità di condotte (riferite a più lavoratori e a più mensilità) esclude l'applicazione del cumulo giuridico tipizzato in sede penale e riproposto al co. 1 dell'art. 8, l. 1981/n. 689, mentre l'operatività del co. 2 del medesimo art. 8 è esclusa dal fatto che la corresponsione della retribuzione in contanti integra un illecito che prescinde da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria, contemplate dalla norma.
8.2 Quanto all'entità della sanzione irrogata, ricorda l' che la CP_1 cornice edittale relativa alla violazione per cui è causa è prevista dall'art. 1, co. 913 l. n. 205/2017 tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00. Non essendo ammessa nel caso di specie la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, la sanzione è stata calcolata, in sede di verbale unico di accertamento e notificazione, ex art. 16 l. 689/1981 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo pertanto € 1.666,67. Importo che, moltiplicato per 7 mensilità ha portato ad una sanzione complessiva di € 11.666,69. In sede di emissione di ordinanza ingiunzione l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. 1981/n. 689 ha condotto alla quantificazione della sanzione ad un importo pari ad € 1.800,00 per ogni violazione commessa (per un totale pari ad
€ 12.600,00) di poco superiore agli importi ex art. 16 l. 689/1981 con riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta (facoltà di cui controparte ha evidentemente inteso non avvalersi) e di gran lunga inferiore al massimo edittale, al contrario di quanto affermato da controparte in sede di ricorso. Anche per quanto attiene l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. n. 689/1981, l' evidenzia come la gravità della violazione commessa CP_1 non possa che essere correlata alla ratio della normativa sottesa e alla tutela del bene giuridico protetto che mira ad eliminare sacche di resistenza relative alla retribuzione in contanti per combattere l'evasione fiscale e contributiva nel mondo del lavoro, evitando situazioni di distorsione derivanti dalla reiterata concorrenza sleale e dal dumping sociale che essa determina (cfr. su fattispecie analoga Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sent., 07/03/2025, n. 18).
6 9. L'argomentazione degli opponenti.
9.1 Gli opponenti affermano l'unicità della condotta contestata, in sé ammessa, con applicabilità dell'art.8 l. n. 689/81. La Società opponente ha regolarmente assunto il lavoratore Pt_2
il 12/02/2019, con contratto a tempo determinato e parziale di 22 ore
[...] ali. Afferma che il dipendente, appena iniziato a lavorare, ha chiesto delle somme in acconto e la signora gliele ha accordate. Pt_1
Tutte piccole somme che la signora riteneva di poter Pt_1 corrispondere in contanti come faceva per la c trice domestica: non sapeva che per il lavoro domestico era consentito il pagamento in contanti mentre per altri tipi di lavoro questo non poteva essere fatto. Unica consapevolezza era il limite oltre il quale non potevano essere pagate somme in contanti (€ 1.000,00). La ricorrente, quindi, ha determinato la propria condotta in un'unica occasione: quando ha pensato di poter pagare in contanti. La ripetizione per sette mesi non equivarrebbe a sette azioni distinte ma ad un'unica azione, perché unico è lo scopo, e in assenza di soluzione di continuità. In buona sostanza, ai fini dell'applicazione della sanzione, non potrebbe considerarsi il singolo fatto e, quindi, l'azione, in senso naturalistico, ma la condotta dovrebbe essere considerata in senso giuridico, tanto più che la norma violata è sempre la stessa. D'altro canto, la situazione sarebbe analoga a quella del pagamento in contanti di più dipendenti: in questo caso l' considera “una sola CP_1 azione”, ma il caso sarebbe assolutamente co e. Infatti, se si ritiene che ci sia una azione per ogni pagamento mensile, a maggior ragione le azioni dovrebbero considerarsi plurime laddove i pagamenti vengano effettuati in tempi diversi nei confronti di più soggetti e non di uno solo. Quindi se, come sostiene l' , nell'ipotesi di pagamenti a più CP_1 dipendenti, l'azione è una sola, è perché in tale ipotesi la condotta viene considerata correttamente in senso non naturalistico.
Alla luce di questo quindi, e in virtù del fatto che vi sarebbe una sola condotta ripetuta nel tempo, senza intervallo, deve trovare applicazione l'art.8, l. n. 689/1981, come espressamente indicato anche dalla Cassazione che, in tali fattispecie, esclude la continuazione ma non il cumulo. Nel caso, la sanzione prevista per tale violazione va da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e a parere degli opponenti viene equamente ritenuta congrua l'applicazione della sanzione minima aumentata sino al triplo.
9.2 In relazione ai parametri da prendere in considerazione per la determinazione della sanzione, gli opponenti osservano che il pagamento in contanti di una prestazione lavorativa (consentito nel lavoro domestico) acquisisce indubbiamente una maggiore gravità laddove vi sia: lavoro nero;
sfruttamento delle condizioni di necessità del dipendente, vale a dire emissione di busta paga superiore a quanto effettivamente corrisposto.
7 Nel caso di specie risulta che il dipendente era regolarmente Pt_2 assunto e risulta l'emissione di buste paga esatt corrispondenti alla dichiarazione che si legge in atti: “faccio generalmente 50 ore al mese”. Non risulta da alcun documento acquisito né dalla stessa dichiarazione del dipendente che quest'ultimo abbia percepito importi diversi ed inferiori rispetto a quanto indicato in busta paga. Sempre in relazione al parametro “gravità” l' sottolinea la CP_1 durata del comportamento illegittimo. La durata sarebbe, invece, oggettivamente breve e la signora , come sopra già detto, non avrebbe Pt_1 avuto neppure la consapevolezza di tenere una condotta illegale, dal momento che sin dall'assunzione il signor ha chiesto acconti sullo stipendio e, Pt_2 trattandosi di somme piccole (€ 150,00/250,00) riteneva di poterlo fare in contanti in quanto sotto al limite di € 1.000,00. Appena appreso (con l'accertamento) che questo non era possibile ha immediatamente effettuato i pagamenti con bonifico, come aveva peraltro sempre fatto con precedenti dipendenti sino a quel momento (come risulterebbe dalla documentazione prodotta).
Infine, per quanto concerne il parametro “personalità dell'autore”, l' ha ritenuto che nel caso vi sia una “specifica capacità a delinquere CP_1 del soggetto” perché in sede di accertamento la datrice di lavoro sarebbe stata destinataria di ulteriori provvedimenti conseguenti a violazioni di tipo penale. Ebbene, tale affermazione sarebbe priva di valore dal momento che non si compie riferimento, né si dà dimostrazione di quali sarebbero le altre violazioni. Laddove ci si riferisse, in ipotesi, alla temporanea assenza di certificato di idoneità al lavoro dello stesso dipendente ) va detto che in realtà tale CP_9 certificato era esistente anche se rilasci ndo il signor era Pt_2 dipendente di altro datore di lavoro.
In ogni caso, se questo fosse il riferimento, si tratterebbe di un procedimento del tutto autonomo rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, per quanto concerne l'ultimo parametro e cioè le condizioni economiche del trasgressore, bisogna che le stesse siano considerate in modo obiettivo, senza che neppure possa sorgere il dubbio che le maggiori capacità possano essere utilizzate per compensare le violazioni commesse da chi queste capacità non le ha. Se la violazione viene punita con una sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00, l'applicazione del quantum della sanzione deve tenere conto di tutti i parametri, complessivamente valutati, di cui le condizioni economiche sono uno e peraltro l'ultimo, tra quelli citati dall'art. 11 l. 1981/n. 689.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte e anche evidenziato che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione non è determinante per il giudice dell'opposizione che può, autonomamente, rideterminare la sanzione applicabile, gli opponenti ritengono che la sanzione massima applicata sia iniqua
8 e hanno chiesto pertanto l'applicazione del cumulo giuridico con la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale con l'aumento previsto. Al riguardo si accenna brevemente al fatto che l' sostiene di CP_1 non aver applicato la sanzione massima perché è stato applicato l'art. 16 L.689/81, che prevede l'applicazione del massimo edittale (€ 5.000,00) ridotto a 1/3 e moltiplicato per sette mensilità. In realtà l'applicazione di tale norma comporterebbe per legge l'irrogazione della massima sanzione, a prescindere poi dalle riduzioni previste, così vanificando le norme successive, buon ultimo l'art. 11 l. 1981/n. 689.
*
10. Soluzione decisoria.
10.1 Il comportamento sanzionato.
10.2 Non controverso che la Società opponente, datrice di lavoro, abbia retribuito in contanti il dipendente , non una sola volta, ma più Parte_2 volte, per le mensilità da febbraio ad agosto 2019, incorrendo pertanto nella violazione di cui al citato art. 1, co. 910 e 911 l. 2017/n. 205, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. SI00000/2019-621-01 del 28/10/2019, ritualmente notificato il 31/10/2019 a mezzo del servizio postale sia a
[...]
con atto prot. 8467 del 29/10/2019 – in proprio – in qualità di Parte_1
e alla società agricola Parte_1
in qualità di obbligato solidale ex art. 6 l. n. 689/1981 con atto prot. 8469
[...]
29/10/2019.
10.3 L'illegittimità non è occasionale, ma continua, e decorre sin dall'inizio del rapporto di lavoro, il 12/2/2019, per la prestazione di operaio agricolo a tempo determinato. Per esprimerci diversamente, lo caratterizza sin dall'inizio.
10.4 Sola attenuante, l'introduzione recente della normativa in materia, dal 1° luglio 2018 (sopra § 2).
10.5 Inapplicabilità del cumulo giuridico.
10.5.1 Gli opponenti denunciano violazione dell'art. 8 l. n. 1981/n.689 sostenendo che illegittimamente sarebbe stata loro contestata una pluralità di violazioni autonome, configurandosi invece una sola condotta, unificata dal punto di vista teleologico delle singole azioni, dovendo trovare applicazione il cumulo giuridico, con applicazione di un'unica sanzione, eventualmente aumentata.
10.5.2 In presenza di più comportanti materialmente distinti, la cui reiterazione denota tra altro pervicacia nella illegittimità, non è invocabile la disciplina del cumulo giuridico e del concorso formale.
9 10.5.3 Sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale, in quanto espressamente prevista dalla l. 1981, n. 689, art. 8, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, dal punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (arg. ex Corte cost. sent. 14/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano.
10.5.4 Con ordinanza depositata il 25 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - come modificato dall'art.
1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1986, n. 11 - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La Corte Costituzionale, con ordinanza 2015/n. 270 ha rilevato, “che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni − anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale – risulta inammissibile poiché un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate (ordinanze n. 280 del 1999; n. 23 del 1995; n. 468 del 1989)”.
Il principio è ribadito anche nella sentenza 2016/n.193: “4.3. − Nel caso in esame, la specialità della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 è accentuata dall'applicabilità della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, intitolato «Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative». Essa prevede che – per le sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo materiale – si applichi il trattamento di maggior favore del cumulo giuridico (sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo) anche per le ipotesi di concorso materiale eterogeneo. Peraltro, al di fuori di tale particolare categoria di illeciti amministrativi, il concorso materiale di violazioni continua ad essere regolato dal criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. Siffatto trattamento favorevole – specificamente applicabile in via derogatoria alle sole sanzioni in esame – sottolinea la peculiarità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati nell'ambito di settori diversi dell'ordinamento”.
10 10.5.5 Nel caso concreto, anche a voler ipotizzare una sorta di unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto, non sarebbe consentito, dunque, applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, dato che l'art. 8 l. n. 689/1981 prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e la differenza tra reato ed illecito amministrativo non consente l'estensione in via analogica delle norme penali.
10.5.6 Né la disciplina stabilita dal citato art. 8 subisce deroghe in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis medesima legge (inserito dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (v., per tutte, Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018). La previsione di cui al medesimo, art.
8-bis, comma 1, l. 1981/n. 689 relativa alle "violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata, come accennato, al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. n. 17347/2007, n. 5252/2011, n. 10890/2018 e n. 27707/2019).
10.5.7 L'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Per gran parte dei concetti esposti nel presente § 10, cfr. Cass. S2 2022/ n. 20129.
10.5.8 Quanto all'entità della sanzione irrogata, lo spettro relativo alla violazione implicata nella controversia è tracciato dall'art. 1, co. 913 l. 2017/ n. 205 tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00.
Non essendo ammessa nel caso di specie la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, la sanzione è stata calcolata, in sede di verbale unico di accertamento e notificazione, ex art. 16 l. 689/1981 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo pertanto € 1.666,67. Importo che, moltiplicato per 7 mensilità ha portato ad una sanzione complessiva di € 11.666,69.
11 In sede di emissione di ordinanza ingiunzione l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. 1981/n. 689 ha condotto alla quantificazione della sanzione ad un importo pari ad € 1.800,00 per ogni violazione commessa (per un totale pari ad
€ 12.600,00) di poco superiore agli importi ex art. 16 l. 689/1981 con riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta (facoltà di cui controparte ha evidentemente inteso non avvalersi) e di gran lunga inferiore al massimo edittale.
Per quanto attiene all'applicazione dei criteri ex art. 11 l. n. 689/1981, l'Ispettorato evidenzia come la gravità della violazione commessa non possa che essere correlata alla ratio della normativa sottesa e alla tutela del bene giuridico protetto che mira ad eliminare sacche di resistenza relative alla retribuzione in contanti per combattere l'evasione fiscale e contributiva nel mondo del lavoro, evitando situazioni di distorsione derivanti dalla reiterata concorrenza sleale e dal dumping sociale che essa determina. Tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie posti dalla norma per la determinazione della sanzione si ha riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Nel caso concreto, stante la insussistenza o assoluta evanescenza degli altri criteri, è al primo, gravità della violazione, che principalmente riterremmo doversi dare peso. Percorrendo l'unica direttrice consentita dalla norma e dalla sua interpretazione da parte del Giudice delle Leggi e del Giudice di legittimità, caratterizzata dal cumulo materiale, il numero delle singole autonome violazioni fin dall'inizio del rapporto, reiterate e non occasionali, e il forte disvalore ad esse attribuito dall'ordinamento, conduce ad una valutazione di congruità della quantificazione operata dall' , che si attesta comunque unitariamente CP_1 su un valore prossimo al minimo edittale, potendosi apprezzare in funzione riduttiva la relativa novità della introduzione della fattispecie di illecito.
*
Al rigetto dell'opposizione può tuttavia accompagnarsi una parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
12 rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
in persona del so
[...] [...]
contro l' , all'ordinanza Parte_1 Controparte_1 ingiunzione n. 6/2024, notificata il 23/01/2024 dall' al trasgressore CP_1
e alla Società obbligata in solido per la sanzione di € (comprensivi di spese di notifica) per la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 legge n. 205/2017, per aver corrisposto in contanti, senza strumenti di tracciabilità, la retribuzione mensile al lavoratore per i mesi da febbraio ad Parte_2 agosto 2019. Compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna gli opponenti al pagamento del residuo ½, ½ liquidato in € 2.401,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, minimo per trattazione, medio per decisione) oltre riduzione ex art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 14.09.2015.
Siena, 3/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
13
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 205/2024 rgl
Svolgimento del processo.
con Parte_1 sede in Trequanda (SI), Loc. Podere Oliveto snc, C.F. , in persona P.IVA_1 del socio amministratore signora ata in Belgio Parte_1
(EE) il 01/06/1954 e residente in [...], Loc. Podere Oliveto snc, C.F.
CodiceFiscale_1 onica Cardinali) a mezzo ricorso depositato il 21/2/2024
contro
(c.f. ), ufficio Controparte_1 P.IVA_2 perife ) Controparte_2 P.IVA_3 subentrato ai sensi del d.lgs. 14.09.2015, n.149 (attuativo della L. 10.12.2014, n.183) nelle attività e nelle funzioni della Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in
[...] P.IVA_2
Controparte_4
(che sarà difeso dalla Dirigente stessa)
proposero opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 6/2024, notificata il 23/01/2024 dall' e alla Società obbligata in solido con Controparte_5 cui veniva irrog 34 (comprensivi di spese di notifica) per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 1, commi 910 e 911 legge n. 205/2017, per aver corrisposto in contanti, senza strumenti di tracciabilità, la retribuzione mensile al lavoratore (c.f. Parte_2
per i mesi da febbraio ad ago dinanza C.F._2 ingiunzione notificata) formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 9, letterali):
“contrariis reiectis, preso atto dell'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 8 L.689/81 e della violazione del disposto di cui all'art. 11 L.689/81, per le motivazioni di cui in premessa, ricalcolare la sanzione applicabile considerata una sola violazione, nella misura minima ovvero in altra misura senza applicazione di aumenti. Per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta ed ogni eventuale sanzione accessoria e oltre ad ogni atto presupposto
1 e successivo, con ogni adempimento necessario. Con vittoria di spese e competenze di legge”.
Con Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chieden conclusioni, memoria difensiva, p. 9, letterali):
“rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria delle spese ex art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 14.09.2015 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice CP_1 le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
*
All'udienza 18/9/2024, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi: per la , difesa dall'avv. Monica Cardinali, Parte_1 [...]
, legale rappresentante, presente altresì quale opponente Parte_1
; per l' , la funzionaria delegata Parte_3
FR
, funzionaria in affiancamento. CP_7
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ai soli fini conciliativi il giudice invita l' alla rideterminazione CP_1 della sanzione ai minimi termini dalla legge c L' se ne riserva la valutazione, come gli stessi opponenti. CP_1
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 31/10/2025, ore 11:00, con termine per note al 21/10.
All'udienza 31/10/2025, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi, in presenza della funzionaria : CP_8 Parte_4 per la , legale Parte_1 Parte_1 rappresentante, l'avv. Monica Cardinali, da remoto, per l' , la funzionaria Parte_3 delegata FR TI.
2 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: aggiorna la discussione – con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti
– al 3/11/2025 ore 9:55.
All'udienza di rinvio del 3/11/2025, nella causa n. 205/2024 rgl sono comparsi, in presenza della funzionaria , da remoto: Parte_5 per la , legale Parte_1 rappresentante, l'avv. Monica Cardinali, per l' , la funzionaria delegata Parte_3
FR TI.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1. Il 28/10/2019 l' di notificava alla Parte_3 Pt_3 [...]
e alla Parte_1 rappresentante, , quale trasgressore obbligato in solido Parte_1 con la Società, Accertamento e Notificazione n. SI
00000/2019-621-01 (protocollo n.8468 del 29/10/2023) per violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205, per violazione delle modalità di corresponsione della retribuzione ai dipendenti.
2. La norma dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205: 910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
3 b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. Il verbale risultava redatto all'esito dell'accertamento ispettivo del 11/9/2019 nell'ambito del quale, in sede di accesso, erano trovati due dipendenti: una alle dirette dipendenze della signora quale domestica, Pt_1
l'altro dipendente della . Parte_1
In relazione a q ndente, per il periodo da febbraio ad agosto 2019, le retribuzioni risultavano pagate in contanti, in violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. 2017/n. 205 cit. sulla tracciabilità delle retribuzioni, con l'applicazione della sanzione di € 11.666,69, calcolata ai sensi dell'art. 16 l. 1981/n. 689.
4. Prevede la norma sanzionatoria citata: art. 16 (Pagamento in misura ridotta) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
4
5. Dopo la presentazione di scritti difensivi, non accolti, il 23/1/2024 l' notificava al trasgressore e alla Società obbligata in solido, CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 6/2024 con cui veniva irrogata la sanzione di € 12.600,00 “tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, della personalità dell'autore delle stesse e degli altri elementi di valutazione di cui all'art. 11 l. 1981/n. 689 e in particolare la finalità delle disposizioni normative violate”:
6. La norma dell'art. 11, l. cit., prevede: (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
7. Avverso tale ordinanza veniva proposta l'attuale opposizione per due distinti motivi:
7.1 Con il primo motivo veniva contestata l'applicazione della sanzione secondo il disposto dell'art. 16 l. n. 689/1981 anziché dell'art. 8 l. n. 689/1981 criticando l'argomentazione per cui l'azione della Società relativa al pagamento in contanti era stato considerato come azione in senso naturalistico, quindi una pluralità di singole azioni, e non in senso giuridico, come avrebbe dovuto essere.
Prevede la norma invocata: art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
7.2 Con il secondo motivo di opposizione veniva contestata la violazione dell'art.11 l. 1981/n. 689, argomentando che nell'irrogazione della sanzione non era stato tenuto conto né della proporzionalità ed equità della pena, né del comportamento successivo e della personalità del trasgressore.
5 8. La posizione dell' . CP_1
Con L' ribadisce l'inapplicabilità all'illecito contestato (art. 1, commi 910 e 911, l. 2017 n. 205) del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981
8.1 Argomenta l'Ispettorato l'inapplicabilità del cumulo giuridico auspicato dagli opponenti. Come motivato in sede di costituzione, oltre a richiamare le indicazioni fornite dall' con la Nota DC Giuridica n. Controparte_2
606/2021, si evidenzia che tale orientamento è stato ampiamente recepito dalla giurisprudenza di merito.
Oltre alle numerose pronunce già richiamate, cfr. la recentissima sent. del Trib. Firenze, SL, del 17/04/2025, n. 547, che in riferimento ad analoga fattispecie ha statuito che la sussistenza di una pluralità di condotte (riferite a più lavoratori e a più mensilità) esclude l'applicazione del cumulo giuridico tipizzato in sede penale e riproposto al co. 1 dell'art. 8, l. 1981/n. 689, mentre l'operatività del co. 2 del medesimo art. 8 è esclusa dal fatto che la corresponsione della retribuzione in contanti integra un illecito che prescinde da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria, contemplate dalla norma.
8.2 Quanto all'entità della sanzione irrogata, ricorda l' che la CP_1 cornice edittale relativa alla violazione per cui è causa è prevista dall'art. 1, co. 913 l. n. 205/2017 tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00. Non essendo ammessa nel caso di specie la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, la sanzione è stata calcolata, in sede di verbale unico di accertamento e notificazione, ex art. 16 l. 689/1981 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo pertanto € 1.666,67. Importo che, moltiplicato per 7 mensilità ha portato ad una sanzione complessiva di € 11.666,69. In sede di emissione di ordinanza ingiunzione l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. 1981/n. 689 ha condotto alla quantificazione della sanzione ad un importo pari ad € 1.800,00 per ogni violazione commessa (per un totale pari ad
€ 12.600,00) di poco superiore agli importi ex art. 16 l. 689/1981 con riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta (facoltà di cui controparte ha evidentemente inteso non avvalersi) e di gran lunga inferiore al massimo edittale, al contrario di quanto affermato da controparte in sede di ricorso. Anche per quanto attiene l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. n. 689/1981, l' evidenzia come la gravità della violazione commessa CP_1 non possa che essere correlata alla ratio della normativa sottesa e alla tutela del bene giuridico protetto che mira ad eliminare sacche di resistenza relative alla retribuzione in contanti per combattere l'evasione fiscale e contributiva nel mondo del lavoro, evitando situazioni di distorsione derivanti dalla reiterata concorrenza sleale e dal dumping sociale che essa determina (cfr. su fattispecie analoga Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sent., 07/03/2025, n. 18).
6 9. L'argomentazione degli opponenti.
9.1 Gli opponenti affermano l'unicità della condotta contestata, in sé ammessa, con applicabilità dell'art.8 l. n. 689/81. La Società opponente ha regolarmente assunto il lavoratore Pt_2
il 12/02/2019, con contratto a tempo determinato e parziale di 22 ore
[...] ali. Afferma che il dipendente, appena iniziato a lavorare, ha chiesto delle somme in acconto e la signora gliele ha accordate. Pt_1
Tutte piccole somme che la signora riteneva di poter Pt_1 corrispondere in contanti come faceva per la c trice domestica: non sapeva che per il lavoro domestico era consentito il pagamento in contanti mentre per altri tipi di lavoro questo non poteva essere fatto. Unica consapevolezza era il limite oltre il quale non potevano essere pagate somme in contanti (€ 1.000,00). La ricorrente, quindi, ha determinato la propria condotta in un'unica occasione: quando ha pensato di poter pagare in contanti. La ripetizione per sette mesi non equivarrebbe a sette azioni distinte ma ad un'unica azione, perché unico è lo scopo, e in assenza di soluzione di continuità. In buona sostanza, ai fini dell'applicazione della sanzione, non potrebbe considerarsi il singolo fatto e, quindi, l'azione, in senso naturalistico, ma la condotta dovrebbe essere considerata in senso giuridico, tanto più che la norma violata è sempre la stessa. D'altro canto, la situazione sarebbe analoga a quella del pagamento in contanti di più dipendenti: in questo caso l' considera “una sola CP_1 azione”, ma il caso sarebbe assolutamente co e. Infatti, se si ritiene che ci sia una azione per ogni pagamento mensile, a maggior ragione le azioni dovrebbero considerarsi plurime laddove i pagamenti vengano effettuati in tempi diversi nei confronti di più soggetti e non di uno solo. Quindi se, come sostiene l' , nell'ipotesi di pagamenti a più CP_1 dipendenti, l'azione è una sola, è perché in tale ipotesi la condotta viene considerata correttamente in senso non naturalistico.
Alla luce di questo quindi, e in virtù del fatto che vi sarebbe una sola condotta ripetuta nel tempo, senza intervallo, deve trovare applicazione l'art.8, l. n. 689/1981, come espressamente indicato anche dalla Cassazione che, in tali fattispecie, esclude la continuazione ma non il cumulo. Nel caso, la sanzione prevista per tale violazione va da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e a parere degli opponenti viene equamente ritenuta congrua l'applicazione della sanzione minima aumentata sino al triplo.
9.2 In relazione ai parametri da prendere in considerazione per la determinazione della sanzione, gli opponenti osservano che il pagamento in contanti di una prestazione lavorativa (consentito nel lavoro domestico) acquisisce indubbiamente una maggiore gravità laddove vi sia: lavoro nero;
sfruttamento delle condizioni di necessità del dipendente, vale a dire emissione di busta paga superiore a quanto effettivamente corrisposto.
7 Nel caso di specie risulta che il dipendente era regolarmente Pt_2 assunto e risulta l'emissione di buste paga esatt corrispondenti alla dichiarazione che si legge in atti: “faccio generalmente 50 ore al mese”. Non risulta da alcun documento acquisito né dalla stessa dichiarazione del dipendente che quest'ultimo abbia percepito importi diversi ed inferiori rispetto a quanto indicato in busta paga. Sempre in relazione al parametro “gravità” l' sottolinea la CP_1 durata del comportamento illegittimo. La durata sarebbe, invece, oggettivamente breve e la signora , come sopra già detto, non avrebbe Pt_1 avuto neppure la consapevolezza di tenere una condotta illegale, dal momento che sin dall'assunzione il signor ha chiesto acconti sullo stipendio e, Pt_2 trattandosi di somme piccole (€ 150,00/250,00) riteneva di poterlo fare in contanti in quanto sotto al limite di € 1.000,00. Appena appreso (con l'accertamento) che questo non era possibile ha immediatamente effettuato i pagamenti con bonifico, come aveva peraltro sempre fatto con precedenti dipendenti sino a quel momento (come risulterebbe dalla documentazione prodotta).
Infine, per quanto concerne il parametro “personalità dell'autore”, l' ha ritenuto che nel caso vi sia una “specifica capacità a delinquere CP_1 del soggetto” perché in sede di accertamento la datrice di lavoro sarebbe stata destinataria di ulteriori provvedimenti conseguenti a violazioni di tipo penale. Ebbene, tale affermazione sarebbe priva di valore dal momento che non si compie riferimento, né si dà dimostrazione di quali sarebbero le altre violazioni. Laddove ci si riferisse, in ipotesi, alla temporanea assenza di certificato di idoneità al lavoro dello stesso dipendente ) va detto che in realtà tale CP_9 certificato era esistente anche se rilasci ndo il signor era Pt_2 dipendente di altro datore di lavoro.
In ogni caso, se questo fosse il riferimento, si tratterebbe di un procedimento del tutto autonomo rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, per quanto concerne l'ultimo parametro e cioè le condizioni economiche del trasgressore, bisogna che le stesse siano considerate in modo obiettivo, senza che neppure possa sorgere il dubbio che le maggiori capacità possano essere utilizzate per compensare le violazioni commesse da chi queste capacità non le ha. Se la violazione viene punita con una sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00, l'applicazione del quantum della sanzione deve tenere conto di tutti i parametri, complessivamente valutati, di cui le condizioni economiche sono uno e peraltro l'ultimo, tra quelli citati dall'art. 11 l. 1981/n. 689.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte e anche evidenziato che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione non è determinante per il giudice dell'opposizione che può, autonomamente, rideterminare la sanzione applicabile, gli opponenti ritengono che la sanzione massima applicata sia iniqua
8 e hanno chiesto pertanto l'applicazione del cumulo giuridico con la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale con l'aumento previsto. Al riguardo si accenna brevemente al fatto che l' sostiene di CP_1 non aver applicato la sanzione massima perché è stato applicato l'art. 16 L.689/81, che prevede l'applicazione del massimo edittale (€ 5.000,00) ridotto a 1/3 e moltiplicato per sette mensilità. In realtà l'applicazione di tale norma comporterebbe per legge l'irrogazione della massima sanzione, a prescindere poi dalle riduzioni previste, così vanificando le norme successive, buon ultimo l'art. 11 l. 1981/n. 689.
*
10. Soluzione decisoria.
10.1 Il comportamento sanzionato.
10.2 Non controverso che la Società opponente, datrice di lavoro, abbia retribuito in contanti il dipendente , non una sola volta, ma più Parte_2 volte, per le mensilità da febbraio ad agosto 2019, incorrendo pertanto nella violazione di cui al citato art. 1, co. 910 e 911 l. 2017/n. 205, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. SI00000/2019-621-01 del 28/10/2019, ritualmente notificato il 31/10/2019 a mezzo del servizio postale sia a
[...]
con atto prot. 8467 del 29/10/2019 – in proprio – in qualità di Parte_1
e alla società agricola Parte_1
in qualità di obbligato solidale ex art. 6 l. n. 689/1981 con atto prot. 8469
[...]
29/10/2019.
10.3 L'illegittimità non è occasionale, ma continua, e decorre sin dall'inizio del rapporto di lavoro, il 12/2/2019, per la prestazione di operaio agricolo a tempo determinato. Per esprimerci diversamente, lo caratterizza sin dall'inizio.
10.4 Sola attenuante, l'introduzione recente della normativa in materia, dal 1° luglio 2018 (sopra § 2).
10.5 Inapplicabilità del cumulo giuridico.
10.5.1 Gli opponenti denunciano violazione dell'art. 8 l. n. 1981/n.689 sostenendo che illegittimamente sarebbe stata loro contestata una pluralità di violazioni autonome, configurandosi invece una sola condotta, unificata dal punto di vista teleologico delle singole azioni, dovendo trovare applicazione il cumulo giuridico, con applicazione di un'unica sanzione, eventualmente aumentata.
10.5.2 In presenza di più comportanti materialmente distinti, la cui reiterazione denota tra altro pervicacia nella illegittimità, non è invocabile la disciplina del cumulo giuridico e del concorso formale.
9 10.5.3 Sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale, in quanto espressamente prevista dalla l. 1981, n. 689, art. 8, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, dal punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (arg. ex Corte cost. sent. 14/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano.
10.5.4 Con ordinanza depositata il 25 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - come modificato dall'art.
1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1986, n. 11 - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La Corte Costituzionale, con ordinanza 2015/n. 270 ha rilevato, “che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni − anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale – risulta inammissibile poiché un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate (ordinanze n. 280 del 1999; n. 23 del 1995; n. 468 del 1989)”.
Il principio è ribadito anche nella sentenza 2016/n.193: “4.3. − Nel caso in esame, la specialità della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 è accentuata dall'applicabilità della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, intitolato «Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative». Essa prevede che – per le sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo materiale – si applichi il trattamento di maggior favore del cumulo giuridico (sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo) anche per le ipotesi di concorso materiale eterogeneo. Peraltro, al di fuori di tale particolare categoria di illeciti amministrativi, il concorso materiale di violazioni continua ad essere regolato dal criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. Siffatto trattamento favorevole – specificamente applicabile in via derogatoria alle sole sanzioni in esame – sottolinea la peculiarità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati nell'ambito di settori diversi dell'ordinamento”.
10 10.5.5 Nel caso concreto, anche a voler ipotizzare una sorta di unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto, non sarebbe consentito, dunque, applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, dato che l'art. 8 l. n. 689/1981 prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e la differenza tra reato ed illecito amministrativo non consente l'estensione in via analogica delle norme penali.
10.5.6 Né la disciplina stabilita dal citato art. 8 subisce deroghe in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis medesima legge (inserito dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (v., per tutte, Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018). La previsione di cui al medesimo, art.
8-bis, comma 1, l. 1981/n. 689 relativa alle "violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata, come accennato, al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. n. 17347/2007, n. 5252/2011, n. 10890/2018 e n. 27707/2019).
10.5.7 L'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Per gran parte dei concetti esposti nel presente § 10, cfr. Cass. S2 2022/ n. 20129.
10.5.8 Quanto all'entità della sanzione irrogata, lo spettro relativo alla violazione implicata nella controversia è tracciato dall'art. 1, co. 913 l. 2017/ n. 205 tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00.
Non essendo ammessa nel caso di specie la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, la sanzione è stata calcolata, in sede di verbale unico di accertamento e notificazione, ex art. 16 l. 689/1981 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo pertanto € 1.666,67. Importo che, moltiplicato per 7 mensilità ha portato ad una sanzione complessiva di € 11.666,69.
11 In sede di emissione di ordinanza ingiunzione l'applicazione dei criteri ex art. 11 l. 1981/n. 689 ha condotto alla quantificazione della sanzione ad un importo pari ad € 1.800,00 per ogni violazione commessa (per un totale pari ad
€ 12.600,00) di poco superiore agli importi ex art. 16 l. 689/1981 con riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta (facoltà di cui controparte ha evidentemente inteso non avvalersi) e di gran lunga inferiore al massimo edittale.
Per quanto attiene all'applicazione dei criteri ex art. 11 l. n. 689/1981, l'Ispettorato evidenzia come la gravità della violazione commessa non possa che essere correlata alla ratio della normativa sottesa e alla tutela del bene giuridico protetto che mira ad eliminare sacche di resistenza relative alla retribuzione in contanti per combattere l'evasione fiscale e contributiva nel mondo del lavoro, evitando situazioni di distorsione derivanti dalla reiterata concorrenza sleale e dal dumping sociale che essa determina. Tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie posti dalla norma per la determinazione della sanzione si ha riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Nel caso concreto, stante la insussistenza o assoluta evanescenza degli altri criteri, è al primo, gravità della violazione, che principalmente riterremmo doversi dare peso. Percorrendo l'unica direttrice consentita dalla norma e dalla sua interpretazione da parte del Giudice delle Leggi e del Giudice di legittimità, caratterizzata dal cumulo materiale, il numero delle singole autonome violazioni fin dall'inizio del rapporto, reiterate e non occasionali, e il forte disvalore ad esse attribuito dall'ordinamento, conduce ad una valutazione di congruità della quantificazione operata dall' , che si attesta comunque unitariamente CP_1 su un valore prossimo al minimo edittale, potendosi apprezzare in funzione riduttiva la relativa novità della introduzione della fattispecie di illecito.
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Al rigetto dell'opposizione può tuttavia accompagnarsi una parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
12 rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
in persona del so
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contro l' , all'ordinanza Parte_1 Controparte_1 ingiunzione n. 6/2024, notificata il 23/01/2024 dall' al trasgressore CP_1
e alla Società obbligata in solido per la sanzione di € (comprensivi di spese di notifica) per la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 legge n. 205/2017, per aver corrisposto in contanti, senza strumenti di tracciabilità, la retribuzione mensile al lavoratore per i mesi da febbraio ad Parte_2 agosto 2019. Compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna gli opponenti al pagamento del residuo ½, ½ liquidato in € 2.401,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, minimo per trattazione, medio per decisione) oltre riduzione ex art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 14.09.2015.
Siena, 3/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
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