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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica
,in persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.226/2024 RGAL
TRA rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.M.Basile
ricorrente
E
,in persona del legale rappresentante pt CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.Avena
Oggetto : indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2024 la parte ricorrente rappresentava:
- di essere titolare di pensione cat.SOART n.35023511
- che l' con nota ricevuta in data 1.4.2023 l'aveva CP_1 informata della revoca della prestazione collegata al reddito chiedendo contestualmente la restituzione della domma di € 3367,91 per non aver trasmesso la dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2019 entro il termine previsto del 15.9.2022.
Deduceva l'illegittimità della richiesta dell' e CP_1 concludeva chiedendo l'accertamento della irripetibilità della somma e la condanna dell' a restituire quanto CP_1 indebitamente trattenuto.
L' , si è costituita in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc il procedimento è stato, quindi, definito con sentenza.
Nel merito il ricorso va rigettato.
L'art. 13 comma 6 lettera c del D.L.n. 78 del 2010 sancisce”Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso….” Dagli atti risulta che l' ha richiesto alla parte CP_1 ricorrente la documentazione reddituale per l'anno 2019 sia in data 7.1.2022 e sia in data 28.6.2022 , ma non risulta che la stessa sia stata prodotta.
Parte ricorrente pur allegando detta circostanza non ha prodotto documentazione probante quanto asserito.
Ne consegue che correttamente l' ha proceduto alla CP_1 revoca della prestazione e al recupero delle somme indebitamente percepite.
Spese irripetibili.
PQM
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Cosenza,29.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica
,in persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.226/2024 RGAL
TRA rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.M.Basile
ricorrente
E
,in persona del legale rappresentante pt CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.Avena
Oggetto : indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2024 la parte ricorrente rappresentava:
- di essere titolare di pensione cat.SOART n.35023511
- che l' con nota ricevuta in data 1.4.2023 l'aveva CP_1 informata della revoca della prestazione collegata al reddito chiedendo contestualmente la restituzione della domma di € 3367,91 per non aver trasmesso la dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2019 entro il termine previsto del 15.9.2022.
Deduceva l'illegittimità della richiesta dell' e CP_1 concludeva chiedendo l'accertamento della irripetibilità della somma e la condanna dell' a restituire quanto CP_1 indebitamente trattenuto.
L' , si è costituita in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc il procedimento è stato, quindi, definito con sentenza.
Nel merito il ricorso va rigettato.
L'art. 13 comma 6 lettera c del D.L.n. 78 del 2010 sancisce”Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso….” Dagli atti risulta che l' ha richiesto alla parte CP_1 ricorrente la documentazione reddituale per l'anno 2019 sia in data 7.1.2022 e sia in data 28.6.2022 , ma non risulta che la stessa sia stata prodotta.
Parte ricorrente pur allegando detta circostanza non ha prodotto documentazione probante quanto asserito.
Ne consegue che correttamente l' ha proceduto alla CP_1 revoca della prestazione e al recupero delle somme indebitamente percepite.
Spese irripetibili.
PQM
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Cosenza,29.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino