Versione
2 aprile 1971
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Versione
15 settembre 2005
15 settembre 2005
Art. 36.
Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-40/82, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, 15/07/1982Provvedimento: Avis juridique important | 61982J0040 SENTENZA DELA CORTE DE 15 LUGLIO 1982. - COMMISSIONE DELE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO TO DI GR TA E DA DE NO. - INOSSERVANZA DE TRATTATO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - TUTELA DELA SALUTE DEGLI ANIMALI. - CAUSA 40/82. raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02793 edizione speciale spagnola pagina 00867 edizione speciale svedese pagina 00475 edizione speciale finlandese pagina 00497 Massima Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza Dispositivo Parole chiave 1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELE MERCI - DEROGHE - TUTELA DELA SALUTE DEGLI ANIMALI - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI - LIMITI ( TRATTATO CEE , ART . 36 ) 2 . …Leggi di più...
- armonizzazione comunitaria·
- tutela della salute degli animali·
- licenze di importazione·
- restrizioni dissimulate·
- libera circolazione delle merci·
- art. 30 Trattato CEE·
- art. 36 Trattato CEE·
- discriminazione arbitraria·
- malattia di Newcastle·
- restrizione quantitativa