Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ferrara, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Decreto della Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo (Area I), Fascicolo -OMISSIS-/Area 1 Prot. N. -OMISSIS- del 23/10/2023, notificato in data 23/10/2023, di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
-del Decreto della Questura di Ferrara N. -OMISSIS- cat. -OMISSIS- del 10/08/2023, notificato in data 20/08/2023, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia;
-di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ferrara e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, -OMISSIS- impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento del Prefetto di Ferrara di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il successivo provvedimento del Questore di Ferrara di diniego della richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia, meglio descritti in epigrafe.
Il provvedimento prefettizio è stato assunto in base alla nota del Comando dei Carabinieri di Ferrara del 15.4.2022, nella quale era evidenziato un acceso diverbio intervenuto tra l’odierno ricorrente e la moglie convivente. In particolare si segnalava che i Carabinieri, intervenuti presso l’abitazione a seguito di richiesta dell’-OMISSIS-, rinvenivano quest’ultimo aggredito fisicamente dalla moglie e con escoriazioni al volto; il medesimo rifiutava sia l’intervento dei sanitari che di sporgere formale denuncia; nel frattempo la moglie, che si era allontanata da casa e aveva a sua volta richiesto l’intervento dei Carabinieri, accettava di rincasare solo dopo aver appreso della presenza di una pattuglia; successivamente al rientro, la signora provocava nuovamente l’-OMISSIS-, dichiarando di temere per la propria incolumità a causa della presenza delle armi detenute dal marito; stante la sussistenza di conflitti familiari e la possibilità di degenerazioni, la Prefettura aveva, quindi, ritenuto di assumere il provvedimento di divieto.
Dopo una premessa in relazione ai fatti di causa, il ricorrente denunciava i seguenti vizi: “ Violazione ed erronea applicazione degli articoli 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps). Erroneità dei presupposti di fatto dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere ”; in estrema sintesi, il ricorrente, lamentando un sostanziale difetto di motivazione, denunciava la mancata considerazione, da parte dell’Autorità, della propria, complessiva, personalità, precisando che non sarebbero stati evidenziati elementi da cui potersi desumere un eventuale abuso delle armi; era, inoltre, precisato che il ricorrente era titolare di porto d’armi da 46 anni e da 20 anni era guardia giurata particolare e guardia giurata volontaria; inoltre, i meri conflitti familiari non potrebbero automaticamente giustificare il ritiro delle armi, anche in considerazione dell’assenza di querele; l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione non potrebbe trasformarsi in mero arbitrio; nel caso in esame, non vi sarebbero dissidi familiari, né alcun episodio di minaccia e violenza perpetrata dal ricorrente; sarebbe stato proprio il ricorrente a richiedere l’intervento dei Carabinieri essendo vittima dell’aggressione della moglie; il sequestro delle armi sarebbe paradossale, sproporzionato e illogico; in ogni caso, il ricorrente e la propria moglie, dopo l’episodio (del tutto isolato), sarebbero torniti a convivere.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori atti difensivi ovvero nuovi documenti.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il Collegio, anche in considerazione della mancanza di nuovi atti difensivi o nuovi documenti prodotti dalla parte ricorrente, ritiene di confermare quanto già sommariamente esposto in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso.
Pare opportuno, preliminarmente, delineare i principi e i criteri direttivi che regolano la materia di cui si discute, come elaborati dalla giurisprudenza:
- il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto e rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ( Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; id., 7 giugno 2018, n. 3435 );
- i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo le ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, e sono finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, per cui i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa ( TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 177; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 14 novembre 2022, n. 3210 );
-rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso delle armi, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759 );
-il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento necessario per affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi; è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041 );
- proprio in considerazione di tali rilievi, l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso ( Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814 );
-ai fini della revoca dell’autorizzazione non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando che nei provvedimenti vi siano elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie ( Consiglio di Stato, sez. III 17 maggio 2018, n. 2974 );
-il provvedimento di revoca del titolo è privo di finalità sanzionatoria o punitiva, rivestendo natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati ( Consiglio di Stato, n. 2974/2018 cit .);
-proprio in ragione delle finalità del provvedimento negativo (revoca o diniego di rilascio o divieto di detenzione), l’Autorità di P.S. può fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, possono essere apprezzati discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale ( Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11474 );
- ribadendo principi già consolidati è stato osservato che “il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza” (in tal senso, Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; id., 25 marzo 2019, n. 1972 );
- il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ( TAR Sicilia, Palermo, n. 3210/2022 cit. );
- nella valutazione della completezza dell’istruttoria relativa a provvedimenti in materia di armi per uso venatorio, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento vada ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa: circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime ( TRGA Trentino - Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 luglio 2022, n. 142 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, atteso che risultano sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi.
I fatti posti a base del provvedimento prefettizio impugnato non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente e consistono in una acceso diverbio in ambito familiare, verificatosi con il proprio coniuge, con conseguente richiesta – da parte di entrambi i soggetti coinvolti - di intervento dei Carabinieri.
La circostanza che tali fatti non abbiano avuto conseguenze sul piano penale stante la mancanza di denunce o querele, non rileva ai fini dell’adozione del provvedimento di divieto gravato, tenuto conto della natura e della finalità, preventiva e cautelare, del provvedimento medesimo, come sopra già ampiamente ricordato.
Nel provvedimento di divieto di detenzione armi, dopo la specifica descrizione degli eventi, la Prefettura ha evidenziato che “ i conflitti che si creano in ambito familiare, in particolare quelli che concernono rapporti di coniugo e/o convivenza, non sopiscono ma anzi tendono ad espandersi con il decorso del tempo, per cui è opportuno (…) privare i protagonisti di tali conflitti della disponibilità di armi da sparo, anche nel caso in cui l’uso improprio delle stese non si sia già verificato ” e che è da ritenersi “ ragionevole la scelta dell’Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulta comunque coinvolto in tensioni familiari, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi al fine di prevenire che la situazione possa degenerare ”.
La Prefettura, dunque, dopo aver espresso una specifica valutazione in ordine alle circostanze di fatto e agli eventi descritti nella nota dei Carabinieri, ha effettuato una corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 39 del Tulps, alla luce delle finalità –come detto, di natura preventiva e cautelare – che la disposizione medesima intende perseguire. A tal proposito, giova, infatti, ricordare che il giudizio posto alla base del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni non costituisce un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, ma integra un giudizio prognostico sull’affidabilità del medesimo nell’uso delle armi.
Dunque, anche il dedotto difetto di motivazione in relazione al giudizio prognostico reso dalla Prefettura in considerazione delle titolarità in capo al ricorrente del porto d’armi da oltre 40 anni e della mancata valutazione della propria personalità, non sono condivisibili.
Come sopra già ricordato, ai fini della valutazione da parte dell’Autorità di P.S., è sufficiente la presenza di episodi, fatti e circostanze –anche nel caso in cui non siano rilevanti sotto il profilo penale - che facciano presumere un pericolo di abuso dell’arma nonché denotino un’inaffidabilità del soggetto all’uso lecito delle armi stesse.
Nel caso in esame, il giudizio di inaffidabilità, come già evidenziato, appare fondato su specifici elementi di fatto -tensioni familiari degenerate in un acceso diverbio che ha determinato la richiesta di intervento dei Carabinieri - e non risulta inficiato da irragionevolezza o illogicità.
Giova aggiungere, infine, che il provvedimento va ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa, circostanza che assume rilievo ai fini del bilanciamento degli interessi contrapposti, spostando il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime. A tal proposito, invero, l’Amministrazione, nella relazione depositata agli atti di causa, he evidenziato che il provvedimento di divieto impugnato “ non apporta pregiudizio all’attività lavorativa del sig. -OMISSIS-, in quanto lo stesso non risulta iscritto negli elenchi prefettizi di Guardia giurata particolare presso alcun Istituto di Vigilanza Privata, né di Guardia Giurata Volontaria ”, affermazioni non contestate dalla parte ricorrente.
In definitiva, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni è immune dalle censure articolate nei primi due motivi di ricorso.
Parimenti, per le medesime ragioni e tenuto conto della natura vincolata del provvedimento (stante l’assunzione del divieto di detenzione di armi), è immune dalle censure articolate dal ricorrente anche il provvedimento di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia assunto dal Questore di Ferrara.
In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AL | LO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.