TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 374
TAR
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione degli articoli 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps). Erroneità dei presupposti di fatto dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere.

    La Corte ha ritenuto che i poteri dell'Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati con il riferimento a fatti idonei a far dubitare dell'affidabilità. La valutazione di inaffidabilità può basarsi anche su singoli episodi privi di rilevanza penale. Il pericolo di abuso delle armi è valutato con un ragionamento induttivo e probabilistico. L'inaffidabilità all'uso delle armi giustifica il ritiro della licenza anche senza dimostrarne l'avvenuto abuso. Non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando che i provvedimenti contengano elementi idonei a dimostrare che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie. Il provvedimento di revoca ha natura cautelare e preventiva. L'Autorità di P.S. può fondare il giudizio di 'non affidabilità' valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla 'buona condotta'. Il giudizio prognostico è più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale. Il rilascio della licenza di porto d'armi ha contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi. L'attività venatoria è voluttuaria e non lavorativa, quindi le esigenze di sicurezza della collettività prevalgono.

  • Rigettato
    Motivazione del diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi

    Il Collegio, confermando quanto già esposto in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia infondato. I fatti posti a base del provvedimento prefettizio non sono contestati e consistono in un acceso diverbio familiare con richiesta di intervento dei Carabinieri. La mancanza di conseguenze penali non rileva ai fini del provvedimento di divieto, data la sua natura preventiva e cautelare. La Prefettura ha evidenziato che i conflitti familiari tendono ad espandersi e che è opportuno privare i protagonisti della disponibilità di armi. Il giudizio di inaffidabilità si fonda su specifici elementi di fatto e non risulta inficiato da irragionevolezza o illogicità. Inoltre, il provvedimento incide su un'attività voluttuaria (caccia) e non lavorativa. Il provvedimento di divieto di detenzione armi è immune dalle censure. Parimenti, per le medesime ragioni e tenuto conto della natura vincolata del provvedimento, è immune dalle censure il provvedimento di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia assunto dal Questore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 374
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 374
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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