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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6856/2024 R.G. avente ad oggetto riliquidazione ratei benefici assistenziali
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tornabene del Foro di Caltagirone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania via Alberto Mario 87, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con l'avv. P.IVA_1
Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica
n.26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.02.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 12.07.2024, in estrema sintesi, Pt_1
ha esposto:
[...]
- che in data 27.07.2020 ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda e giorno 21.12.2020 è stato eseguito dalla competente Commissione medica l'accertamento medico legale, restando accertato all'esito che la stessa è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% ex att. 2
e 13 l. n.118/1971 e art 9 d.l. n. 509/88, in misura pari al 75% a decorrere dal 27.07.2020;
- che, sebbene abbia riscontrato la richiesta dell'ente previdenziale relativa ai requisiti socio sanitari, con il provvedimento del 12.04.2021, pervenuto in data 5.05.2021, l' – sede di CP_1
Mascalucia le ha comunicato la “Reiezione domanda di assegno mensili di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con solo assegno – Rif. Domanda n. 3930860903058
– Codice fiscale ”, in quanto “l'ufficio pagatore ha dichiarato che CodiceFiscale_2
l'interessata non è intestataria o cointestataria dell'iban fornito, pertanto la prestazione non può essere liquidata. Ad ogni modo, in assenza di sentenza di separazione non è possibile completare gli accertamenti reddituali. Peraltro per l'anno 2020 risulta attività di collaborazione, sebbene si dichiari reddito pari a zero”;
- che, avverso il predetto provvedimento, la stessa ha proposto ricorso amministrativo e, nelle more –e più esattamente il 28.02.2024–, è stata sottoposta a visita medica di revisione, all'esito della quale il Collegio sanitario le ha confermato la spettanza dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 2020 senza la necessità di ulteriore futura revisione;
- che, con provvedimento protocollo .2100.21/03/204.0208333, l' ha comunicato CP_1 CP_1
in data 15.04.2024 il “non accoglimento del ricorso contro il provvedimento di reiezione della domanda di Assegno mensile assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con solo assegno – Rif Domanda n.3930860903058” presentato il 2.08.2021;
- che in data 7.05.2024 la stessa ha ricevuto, da parte dell' , un accredito bancario della CP_1
somma complessiva di € 999,99, a titolo di assegno di invalidità civile, stante che la “richiesta presentata il 3 settembre 2021 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale n. 044-210007296290 Cat. INVCIV con decorrenza dal 1 marzo 2024”;
- che con delibera n. 2314080 del 22.03.2023 avente ad oggetto “Ricorso Amministrativo numero AMM/PEN/2021/68117 del 02/08/2021 in materia di Pensioni”, il Comitato
Provinciale ha rigettato il ricorso;
Pagina 2 - che la stessa “per l'anno di imposta 2020 ha percepito a titolo di reddito da lavorato e/o assimilabile: * € 589,86, con una imposta applicata di € 135,67, a cura dell' come da CP_1
CUD ….
* € 2.399,17 , con una imposta applicata di € 551,81 , a cura della società Parte_2
, come da CUD …”;
[...]
Conseguentemente, la ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza del suo diritto alla liquidazione dell'assegno di invalidità, chiedendo di “-… dichiarare l'integrale annullamento del provvedimento datato 12.4.2021, della successiva delibera del e successivo provvedimento del 21.3.2024, e in genere di tutti gli atti consequenziali di rigetto della domanda presentata il
20.7.2020 perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, stante la già formulata domanda n. 3930860903058 e successiva visita sanitaria del 21.12.2020 comunicata con raccomandata 68977456179-0, e per l'effetto, voler accertare e condannare l' senza CP_1 ulteriore ritardi, a corrispondere l'assegno mensile riconosciuto a seguito della visita sanitaria del 21.12.2020, maturato e dovuto e mai corrisposto all'istante a titolo di assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 20.7.2020 oltre interessi maturati e maturandi;
-accertare e dichiarare che (la stessa) … ha il diritto di vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali con decorrenza dal 20.7.2020; -condannare l' a CP_2
corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge. -Spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 5.11.2024 si è costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente CP_1
memoria di risposta con la quale, tra l'altro, ha dedotto:
- che dagli accertamenti interni condotti dall'Ufficio Amministrativo è emerso che “A fronte del reddito risultante da fisco per l'anno di decorrenza (2020) le richieste della ricorrente sono fondate. Tuttavia, sempre sulla base dei redditi accertati e risultanti da fisco per il 2023, la prestazione, laddove riconosciuta a decorrere dal 2020, non potrebbe essere riconosciuta per il 2024 (a fronte dei redditi dell'anno precedente). Ciò premesso questa agenzia ha d'ufficio annullato la liquidazione decorrenza 2024 generando il corrispondente indebito, e recuperandolo dagli arretrati generati dalla liquidazione con decorrenza antecedente, ossia da
8/2020, riconoscendo la prestazione per gli anni a seguire, ad eccezione del 2024 per le ragioni anzidette”.
- che “Dalla lavorazione e dalla compensazione tra credito e debito è risultata una somma a favore della ricorrente di € 10.859,55 E' possibile pertanto proporre una cessata materia del contendere” e, per l'effetto, ha concluso per sentire “dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate”.
Pagina 3 La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quindi, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
_________________________
Oggetto della presente controversia è unicamente l'accertamento della spettanza alla ricorrente dei benefici economici correlati alla prestazione assistenziale dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n.118/1971, laddove, in sede amministrativa, la competente Commissione Medica ha riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza del requisito sanitario in misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa (27.07.2020).
L'ente previdenziale, nel costituirsi nel presente giudizio, “A fronte del reddito risultante da fisco per l'anno di decorrenza (2020)”, ha ammesso che le richieste della ricorrente sono fondate fino al 2023, in quanto “sempre sulla base dei redditi accertati e risultanti da fisco per il 2023, la prestazione, laddove riconosciuta a decorrere dal 2020, non potrebbe essere riconosciuta per il 2024 (a fronte dei redditi dell'anno precedente)”, ciò “generando il corrispondente indebito, e recuperandolo dagli arretrati generati dalla liquidazione con decorrenza antecedente, ossia da 8/2020, riconoscendo la prestazione per gli anni a seguire, ad eccezione del 2024 per le ragioni anzidette”, ha liquidato alla ricorrente la somma di euro
10.859,55.
Nel contesto considerato, all'odierna udienza, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sì come dedotto dall' . CP_1
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima quando “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle risultanze processuali, la liquidazione delle somme operata dall' ha soddisfatto in modo pieno le pretese della ricorrente, sì da non CP_1
residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Le spese processuali sono compensate per intero considerato il complessivo esito del giudizio e le conclusioni, al riguardo, convergenti delle parti.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5