Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/04/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza NA Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32602 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, nei confronti di:
ON AR LE, c.f. [...], nato a [...] il 19/04/1959 e residente in [...], rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Veronese, c.f. [...], con domicilio digitale presso il predetto difensore all’indirizzo PEC alessandro.veronese@ordineavvocatipadova.it e fisico presso lo studio dello stesso sito in Padova, Via Niccolò Tommaseo, n. 78/A;
VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l’atto di citazione e la comparsa di costituzione depositata dal convenuto, contenente l’istanza di ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.;
VISTO il decreto presidenziale n. 2/2026 con il quale il sig. PE AR LE è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;
UDITI, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, l’Avv. Erica Masala, giusta delega scritta dell’Avv. Alessandro Veronese, per il convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo;
Premesso in
FA
1. Con atto di citazione depositato in data 26 settembre 2025, la Procura erariale conveniva in giudizio il dott. ON AR LE, Sindaco pro tempore del Comune di Mestrino, per vederlo condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento del danno patrimoniale, per l’importo di euro 6.486,48, dallo stesso asseritamente cagionato all’Amministrazione comunale per aver adottato un’ordinanza di inagibilità di un immobile, in violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento.
Riferiva, in particolare, il Pubblico Ministero, ricostruito il quadro complessivo degli accadimenti, che il convenuto aveva tenuto una condotta gravemente negligente, avendo concluso il procedimento di dichiarazione di inagibilità prima della scadenza del termine assegnato ai proprietari dell’edificio per presentare osservazioni, così vanificando le finalità dell’avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 e frustrando le esigenze partecipative degli interessati.
Rilevava, conclusivamente, che, in conseguenza di tale condotta, assunta in assenza di effettive ragioni d’urgenza, la somma di euro 6.486,48 – erogata dal Comune, con propri fondi, in esecuzione della sentenza del TAR Veneto di condanna al pagamento delle spese di lite, oltre accessori, in favore della ricorrente – costituiva un danno alle casse erariali di cui il convenuto doveva rispondere.
2. Con memoria del 20 gennaio 2026, il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell’importo di €
3.243,24, pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti
(euro 6.486,48), avendo acquisito – su tale istanza - il previo, favorevole, parere della Procura.
Nel merito e in via subordinata, la difesa del convenuto deduceva l’infondatezza della pretesa risarcitoria per la mancanza del nesso di causalità, derivando l’evento dannoso dalla scelta, assunta dalla Giunta comunale, competente in materia di gestione del contenzioso ex art. 23, c. 4, dello Statuto, di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Veneto.
Eccepiva, altresì, l’insussistenza della colpa grave, evidenziando la legittimità del provvedimento di inagibilità, assunto a tutela della salute e dell’incolumità pubblica e fondato su elementi tecnici, oggettivi e convergenti, attestanti la situazione di pericolo di crollo in cui versava il fabbricato, a fronte dei quali, in assenza di perizia di segno contrario (mai prodotta, nemmeno in sede giurisdizionale), la partecipazione dell’interessata al procedimento non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.
In via di ulteriore subordine, invocava l’esercizio del potere riduttivo ai sensi dell’art. 83 c.g.c..
3. All’esito dell’udienza camerale del giorno 11 febbraio 2026, il Collegio, con decreto presidenziale n. 2/2026, ha ritenuto – visto il parere favorevole della Procura – di accogliere, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto per le motivazioni contenute nel provvedimento. Ha, quindi, determinato la somma complessivamente dovuta dallo stesso per la definizione del giudizio in € 3.243,24
(tremiladuecentoquarantatré/24#), pari al 50% del danno contestato in citazione. Ha, inoltre, stabilito in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine per il versamento della predetta somma in favore del Comune di Mestrino, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all’originale, attestante l’avvenuto pagamento e l’avvenuta riscossione da parte dell’Amministrazione danneggiata, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell’udienza per la definizione del presente giudizio fissata per il giorno 16 aprile 2026.
4. All’odierna udienza camerale, la difesa del convenuto ha fatto presente che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, il proprio assistito ha provveduto al pagamento della somma nella misura e secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 2/2026. Ha concluso, pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto. Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la definizione della causa ai sensi dell’art. 130 c.g.c.. La causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
IR
5. Il giudizio di responsabilità n. 32602 – da definirsi con rito abbreviato secondo la richiesta formulata dal sig. AR LE ON –
dev’essere dichiarato estinto.
Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 2/2026, aveva accolto la richiesta di rito abbreviato per la somma complessiva di euro 3.243,24, ritenendo che dalla vicenda addebitata al convenuto non emergesse alcun arricchimento doloso dello stesso in pregiudizio alla pubblica amministrazione. Venivano considerati, inoltre, ai fini della valutazione sulla congruità della somma proposta per il ristoro del danno, la condotta contestata e l’entità del danno prospettata con l’atto di citazione, presupposti entrambi desumibili dall’esame degli atti e documenti di causa, nonché dalla comparsa di risposta e dalle precisazioni fornite dal P.M. nel proprio parere.
Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Mestrino, in conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 2 di questa Sezione. Più in dettaglio, in data 6 marzo 2026, sono state trasmesse alla Sezione copia del bonifico bancario effettuato dal convenuto in data 3 marzo 2026 e attestazione del 5 marzo 2026 del Comune di Mestrino – 2^ Area Servizi economico finanziari – Settore Ragioneria di avvenuto versamento in tesoreria della somma di € 3.243,24, in esecuzione del decreto della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 2/2026.
A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con l’orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).
Rileva che la formula dell’estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle Sezioni d’appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa (cfr., ex multis, Sez. I app., sentt. n.
175/2017 e n. 120/2012).
6. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l’art. 130 c.g.c. imponga al Giudicante di provvedere sulle stesse (art. 130, comma 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all’art. 111, c.g.c., che “le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo hanno sostenuto” ovvero che “la declaratoria di estinzione del processo non d(ia) luogo a pronuncia sulle spese” come previsto nel caso di rinunzia agli atti del processo (art. 110 c.g.c.).
Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente satisfattiva delle iniziali pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e le modalità con cui è stata proposta l’istanza di rito abbreviato, i fatti e le motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e l’entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.
La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, posto che la condotta del sig. PE ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 2/2026, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’Amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che caratterizzano l’attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volto, tra l’altro, a “garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario” (art. 130, comma 1, c.g.c.) (cfr., questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n. 110/2017, n. 218/2016).
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.:
1- CH estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 32602 del registro di Segreteria, nei confronti del sig. AR LE ON;
2- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi dell’art. 103, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI LI MA NO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)