Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE I Così composto
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel.
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 11183 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana sansone, Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.Pasqualina Parrella, Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.5.2024, il SIn. – premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1 con la SIn.ra è nata il [...] – esponeva: Controparte_1 R_ 3. la convivenza, durata per un breve periodo ed è avvenuta in un immobile sito in Quarto alla via Aldo Moro n. 9, ma a causa dell'incompatibilità caratteriale, detta convivenza si è interrotta ed il SI. DE si allontanava dalla casa familiare;
4. ad oggi il SI. incontra la minore e Pt_1 R_ pernotta con lei regolarmente;
Il ricorrente richiede che sia previsto un regime di affido condiviso per la minore per la quale richiede che vi sia il collocamento presso la madre presso l'attuale casa R_ familiare in Quarto alla Via Aldo Moro n.
9. In caso di cambiamento di detta residenza la SI.ra CP_1 dovrà per tempo avvisare il SI. DE. L'immobile è sito in Quarto Alla via Aldo Moro n. 9 ed è condotto in locazione dalla SI.ra che continuerà ad abitarlo insieme alla piccol a con CP_1 R_ tutte le pertinenze egli arredi in esso contenuti anche perchè il SI. DE ha già provveduto a prelevare i propri beni personali;
14.La SI.ra ha un diploma di scuola superiore secondaria e CP_1 ha frequentato l'università fino a che è durata la convivenza con il SI. Attualmente percepisce Pt_1 CP_ il reddito di inclusione oltre che il l 100% dell'assegno unico per la minore erogato dall 15.Il SI. ha invece conseguito il diploma di scuola media superiore ed è impiegato con la qualifica di Pt_1 macellaio in un supermercato Conad sito in Lago Patria Giugliano in Campani a svolgendo l'attività secondo turni comunicati settimanalmente dal datore di lavoro e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro;
17.Ri guardo ai figli minori è indiscusso che gli stessi per avere una crescita equilibrata necessitano della presenza e della cura di entrambi i genitori nel caso di specie e inequivocabile che alla cura di si dedicano in pari misura entrambi i genitori . Anche il si g. R_ DE è presente nella vita della bambina e già pernotta con la stessa e trascorre almeno tre pomeriggi a settimana con la bambina essendo anche coadiuvato da una zia materna, la SI.ra Pt_2 Rosaria Palmini , con la quale sia il SI. che la piccol a hanno un ottimo rapporto e un Pt_1 R_ forte legame emotivo;
18) allo stato corri sponde l 'importo di euro 300,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento di consentendo alla madre di percepire il 100% dell'assegno R_ unico e quando richiesto il 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto determinarsi l'affido condiviso della minore, ha indicato un calendario di visite ed ha proposto la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento per la figlia.
Si è costituita la SIn. ed ha dedotto: CP_1
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La SI.ra dichiara di essere concorde con il ricorrente circa il regime di affido della loro bimba, CP_1 ossia, condiviso con collocazione prevalente di presso la madre, nella casa in cui vivono R_ attualmente, essendo l'abitazione in Quarto condotta in locazione esclusivamente dalla anche nel CP_1 periodo della convivenza, che provvedeva al pagamento del canone da sola, avendo il DE contribuito al solo pagamento delle utenze. (…)
Si evidenzia ancora, che la priorità ai bisogni ed alla serenità della bimba è diventata ancor più delicata e preminente quando finita la relazione, il DE ha lasciato la loro casa;
difatti, è la piccola R_ che all'epoca aveva meno di due anni, ha risentito molto dell'assenza del papà subendo un trauma, si svegliava di notte piangendo e chiedendo dove fosse il papà, seguiva la mamma in ogni angolo della casa per paura di essere lasciata anche da lei, atteggiamento che ha manifestato anche a scuola con le maestre, manifestando il proprio disagio.
Per quanto attiene alle condizioni economiche delle parti si precisa che la percepisce un importo CP_1 mensile di 1.015,00 € a titolo di reddito d'inclusione e di € 199,40 quale Assegno unico, paga un fitto mensile di € 500,00 oltre le spese delle utenze, i ticket per la mensa della bambina ecc. a fronte di uno stipendio di € 1.500,00 mensile del ricorrente che paga invece un fitto di 350,00 euro. Quanto al mantenimento della bimba rileva che è vera la circostanza della percezione esclusiva dell'assegno unico e del versamento di un contributo mensile di euro 300,00 da parte del ricorrente, tuttavia, precisa che lo stesso non ha sempre contribuito alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore e che molte sono rimaste ad esclusivo carico della , tant'è che nell'anno 2023 pur essendo d'accordo CP_1 nella scelta della scuola privata per l'infanzia da far frequentare ad al momento della firma del R_ contratto si è tirato indietro non sottoscrivendolo, sostenendo che la bimba poteva frequentare altre scuole, lasciando l'anticipo delle rate della retta annuale di € 1.900,00 a carico della comparente. La
si è trovata in conseguenza di ciò in una situazione di forte disagio economico, poiché, CP_1 mensilmente oltre alle spese relative al fitto ed alle utenze dell'abitazione ha dovuto anticipare la retta scolastica mensile pari ad € 270,00, anche in questo caso, a differenza del DE, ha considerato le eSIenze e la tranquillità emotiva della bimba come prioritaria, decidendo con sacrificio di mantenere la scelta della scuola, onde evitare che la bimba subisse un ulteriore trauma, dettato dal cambio della scuola ed amichetti, che si sarebbe unito a quello dell'andar via di casa del padre. Si precisa, ancora, che il ricorrente non ha mai concorso, neppure, al pagamento delle quote versate per le recite, i ticket per la mensa e le gite della bimba. La motivazione della mancata contribuzione da parte del DE è sempre stata quella di presunte difficoltà economiche salvo scoprire che si trattava di scuse banali, poiché, nello stesso periodo il ricorrente si concedeva cene nei locali, fine settimana fuori regione, ecc.
A quanto innanzi rilevato consegue la necessità di determinare il contributo per il mantenimento della bimba, in misura non inferiore ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre ancora le spese straordinarie nella misura del 50%. La deducente rileva, poi, che subito dopo la fine della loro relazione il DE ha instaurato una nuova relazione con altra donna, che fa frequentare ed incontrare alla piccola non avendo prima R_ informato la SI.ra di voler far conoscere la nuova compagna alla bimba, tant'è che la CP_1 comparente ne è venuta a conoscenza per puro caso, ma la cosa più grave e che la bimba è confusa dalla situazione ed è giunta addirittura a definire mamma la nuova compagna del padre, difatti, più R_ volte parlando di questa donna alla la chiama” l'altra mamma che sta a casa di papà” cosa CP_1 gravissima ed intollerabile per una mamma che si è dedicata e dedica quotidianamente alla crescita della figlia, con tutta le difficoltà, i problemi, sacrifici che una giovane mamma single si trova ad affrontare, potendo contare solo sull'aiuto della propria sorella , divenuta maggiorenne quest'anno, e Per_2 quando può del nonno materno, pertanto, si chiede al ricorrente di evitare che in futuro episodi del genere possano ripresentarsi. Si precisa, ancora, che il DE non tiene mai la bambina con sé durante il fine settimana accampando la scusa dei turni di lavoro, quando poi spesso la comparente ha verificato che nei fine settimana in cui diceva di essere a lavoro era invece in giro, motivo per il quale si oppone sin da ora alla richiesta formulata dal DE di trascorrere un solo fine settimana al mese con la bimba.
La deducente si oppone, altresì, in considerazione della tenera età della bambina al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, tale consenso interverrà quando la piccola sarà divenuta più grande. R_ In merito agli ulteriori elementi richiesti dall'art 473 bis 12 e ss. si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande proposte col presente atto o domande ad esse connesse;
che la SI.ra negli ultimi tre anni non ha presentato la dichiarazione di legge non CP_1 sussistendone i requisiti.
La resistente dichiara, infine, di non essere titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili, di essere titolare una Postepay Evolution.
Ha chiesto:
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A. affido della piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, R_ con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, con autorizzazione alla SI.ra ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della CP_1 figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. DE con congruo preavviso. Per l'effetto di quanto CP_1 sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia o di ingenerare confusione nella stessa in presenza di nuovi compagni. C. Il SI. DE, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di andare a visitare e tenere con sé la figlia, come già accade, salvo il necessario preavviso e coordinamento, tre pomeriggi a settimana fino alle 20, due fine settimana al mese, a fine settimana alterni, dalla fine dell'orario scolastico del venerdì alle ore 20 della domenica. Nelle settimane in cui la bimba trascorrerà il weekend con il papà i pomeriggi che lo stesso trascorrerà con la bimba saranno solo due. Entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro l'indirizzo del luogo ove si recheranno con la minore anche per i fine settimana, ove non li trascorressero presso l'abituale domicilio o residenza.
D. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ecc. la minore le trascorrerà ad anni alterni secondo le modalità di seguito indicate:
▪ la Vigilia di Natale e Natale in modo alternato con la mamma o con il papà ad anni alterni, inizia la mamma;
▪ la vigilia di Capodanno e Capodanno in modo alternato con la mamma o con il papà ad anni alterni, inizia il papà,
▪ e così, il 26 dicembre ed il 6 gennaio, in modo che la minore trascorra una vigilia ed una festività con entrambi i genitori;
▪ ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis in modo alternato con la mamma o con il papà ad anni alterni, inizia la mamma;
Relativamente ai compleanni ed onomastici, potrà trascorrere: R_
▪ il giorno del compleanno/onomastico del padre ed il giorno della festa del papà con il genitore;
▪ il giorno del compleanno/onomastico della madre ed il giorno della festa della mamma con la genitrice;
▪ il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico con entrambi i genitori i quali, ove non riuscissero a co-presenziare, si accorderanno su come organizzarsi al fine di trascorrere parte della giornata con la figlia.
▪ Quanto ai ponti primaverili (25 aprile e 1maggio) 2 giugno ecc. in modo alternato con la mamma o con il papà ad anni alterni.
▪ In ordine alle vacanze estive, le stesse verranno coordinate tra i genitori di anno in anno, avranno una durata di 15 giorni continuativi o divisi in due settimane, sempre tenendo conto dell'interesse ed eSIenze della bimba;
in ogni caso i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bimba, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno, le comunicazioni dovranno avvenire entro il 31 maggio di ciascun anno.
E. Il SI. dovrà concorrere al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione Pt_1 della somma mensile di € 350,00 (euro trecento/00), da corrispondersi all'inizio di ogni mese e rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario sulla Postepay intestata alla SI.ra . CP_1 Gli assegni familiari continueranno ad essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla SI.ra . Il CP_1 SI. DE si impegna a sottoscrivere e fornire tutte le autorizzazioni amministrative che dovessero rendersi necessarie ai fini della richiesta. F. Il SI. DE rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della minore dietro semplice presentazione del R_ documento fiscale comprovante la relativa spesa, senza alcuna necessaria preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché, quelle di natura sportiva e ricreativa.
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Per tutto quanto non espressamente previsto ci si richiama al protocollo sulla regolamentazione delle spese per i figli sottoscritto dal Tribunale di Napoli allegato alla presente memoria come parte integrante.
Il SI. DE rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. R_
All'udienza del 9.1.2025 il ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso;
vedo regolarmente e ci siamo accordati al momento con tali modalità: nel
R_ corso del 2024 ho visto mia figlia 3-4 volte alla settimana e la prendevo il lunedi dopo la scuola e dormiva da me e la riportavo a casa il martedì. Poi la tenevo con me anche altri due-tre pomeriggi a settimana. Poi a settembre scorso mi chiese di inserire dei week-end alternati. Le dissi che CP_1 potevo organizzarmi una volta al mese. Allora mi sono rivolto a mia zia, la sorella di mia madre ed ho potuto organizzare i week-end alternati facendomi aiutare da mia zia. Io Abito da solo a Varcaturo ed ho stipulato un contratto di locazione per 350,00 euro di canone. Quando ho chiesto aiuto a mia zia (la sorella di mia madre che non c'è più) ci siamo organizzati in modo tale che vado a dormire con a
R_ casa di mia zia che abita a Soccavo stiamo da lei in modo tale che se devo lavorare alla Conad, posso lasciare tranquillamente la bambina. Mia zia è praticamente è una nonna per e sono molto legate.
R_ Sono riuscito ad organizzarmi in modo tale che riesco a rispettare l'impegno di stare con due
R_ week-end al mese. Questi week-end sono stati introdotti da circa due-tre mesi. non si è mia CP_1 opposta a questo tipo di organizzazione. Confermo di poter dare a 300 euro per ed il CP_1 R_ 100% dell'assegno unico per può prenderli lei. Ci eravamo accodati anche su questo. Posso
R_ contribuire al 50% delle spese straordinarie. Circa l'asilo al quale abbiamo iscritto
R_ CP_1 prendeva il bonus-nido (circa 270,00) ed io all'inizio le dissi che non potevo impegnarmi a pagare anche la retta dell'asilo se fosse arrivato tardi il bonus. è stata iscritta lo stesso all'asilo privato;
R_ adesso è stata iscritta all'asilo comunale a Quarto, per cui non c'è più questo problema. Per il resto, è una bambina serena e non ha alcun problema.
R_
La SI.ra ha dichiarato: non mi oppongo all'affido condiviso e posso trovare una soluzione per CP_1 un accordo sulle visite. Non posso accettare la somma di € 300,00 ma chiedo la somma di € 350,00. Percepisco la somma di € 199,00 euro per e pago 530 euro di canone. Prendo l'Adi di 1.000,00. R_ L'asilo è comunale e non pago niente. Mi sono rivolta ai SS perché mia figlia era molto in ansia all'inizio della separazione. Le dichiarazioni vengono lette alle parti che ne danno conferma.
Le parti poi, uscite dall'aula e rientrate, hanno raggiunto i seguenti accordi: una settimana la minore starà con il padre dal lunedì all'uscita da scuola al martedì successivo, con riaccompagnamento la sera del martedì alle ore 20.00 a casa della madre. Come visita infrasettimanale il padre starà con almeno un altro pomeriggio, orientativamente il venerdi e la prenderà a scuola R_ alle ore 16.00 e la riporterà a casa della madre alle 20.00. La minore dormirà a casa del padre a Varcaturo. La settimana in cui il padre prenderà la figlia nel week-end, il padre la preleverà il sabato pomeriggio alle 17.00, dopo il sonnellino pomeridiano, a casa della madre e la porterà con sé a casa della zia a Soccavo e la riaccompagnerà a scuola il lunedì a scuola e la madre la CP_3 prenderà a scuola il lunedì alle 16.00. Il padre si impegna a non introdurre nella vita della minore la nuova compagna. Le restanti festività natalizie, pasquali ed estive seguiranno il criterio dell'alternanza come indicato nei rispettivi atti.
Non hanno, tuttavia, raggiunto l'accordo sugli aspetti economici.
Con ordinanza del 14.1.2025, il Gi ha preso atto degli accordi sull'affido e sulle visite padre-figlia e, nel resto, ha statuito come di seguito: (…) Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero al contributo per il mantenimento di R_ preso atto di quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, tenuto conto che: - La minore vive stabilmente presso la madre che contribuisce al mantenimento in via diretta della minore e sostiene il canone di locazione della ex-casa familiare in Quarto pari ad € 530,00 mensili;
- La resistente non lavora ma percepisce l'Adi e l'AUU (per intero) per la minore per un totale di € 1.200,00;
- L'asilo frequentato dalla minore è comunale e, pertanto, non viene sostenuta, come in passato, quando la bambina era stata iscritta ad un asilo privato, alcuna retta;
- Il ricorrente percepisce una retribuzione mensile, presumibilmente per 13 o 14 mensilità, pari ad € 1.500,00 e sostiene il canone di locazione di € 250,00 della casa nella quale si è trasferito dopo la separazione in Varcaturo;
la somma da porsi provvisoriamente a carico di quale contributo al mantenimento della figlia va Parte_1 R_ quantificata in € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale. Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del nella misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018.
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Questo giudice riserva ogni diversa valutazione in ordine ad provvedimenti da adottarsi, eventualmente, nell'interesse della minore se saranno ritenuti necessari (attivazione dei SS, modifiche delle visite, trasmissione degli atti al PM, nomina di un curatore speciale)
P.Q.M.
- dispone provvisoriamente l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza Persona_3 privilegiata presso la madre in Quarto, alla via Aldo Moro 9;
- determina le modalità di visita padre-figlia minore come in parte motiva;
- pone provvisoriamente a carico del padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della minore nella misura di € 300,00 mensili, con decorrenza dal ricorso;
- riserva ogni ulteriore valutazione istruttoria;
- rinvia, in prosieguo, all'udienza del 10 aprile 2025 in Ts onde verificare l'andamento degli incontri. I procuratori depositeranno note scritte dando contezza del rapporto padre-figlia. I procuratori si riportano ai rispettivi atti. Il Gi, pertanto, avendo le parti raggiunto già gli accordi sull'affido del minore e sulle modalità di vista all'udienza del 19.11.2025, ha riservato la causa al Collegio su richiesta dei procuratori – alla luce degli accordi sul mantenimento – senza i termini ai quali è stata fatta rinuncia.
Successivamente- lette le note scritte dei procuratori – il Gi ha fissato nuovamente udienza in presenza in quanto le parti avevano, sostanzialmente convenuto su ogni aspetto della controversia.
All'udienza del 9 maggio 2025 le parti hanno dichiarato: chiediamo che siano confermate le modalità di affido di e le visite padre-figlia come stabilite con ordinanza del 14.1.2025; analogamente, R_ aderiamo alla determinazione economica di € 300,00 a carico del padre e assegno unico per intero percepito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio senza termini su richiesta dei procuratori.
Orbene, gli accordi complessivamente adottati tra le parti sono i seguenti:
- Affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
R_
- Modalità di visita: una settimana la bambina starà con il padre dal lunedì all'uscita da scuola al martedì successivo con riaccompagnamento la sera del martedi a casa della madre alle ore 20.00.
Come visita infrasettimanale, il padre starà con la figlia un altro pomeriggio, che si indica orientativamente nel giorno del venerdì, quando la prenderà a scuola alle oer 16.00 e la riporterà
a casa della madre alle ore 20.00. La minore pernotterà nei giorni indicati a casa del padre a Varcaturo. La settimana in cui il padre prenderà la bambina nel week-end, la preleverà il sabato pomeriggio alle 17.00 a casa della madre dopo il sonnellino pomeridiano e la porterà con sé a casa della zia a Soccavo;
la riaccompagnerà a scuola il lunedì e la madre Parte_3 la prenderà all'uscita alle ore 16.00. Le restanti festività natalizie, pasquali ed estive seguiranno il criterio dell'alternanza come da accordi;
- Il ricorrente contribuirà al mantenimento mensile della minore nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale;
- Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018;
- L'assegno unico per verrà percepito per intero dalla madre. R_ Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse della minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento a carico del padre.
Spese compensate.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1
nei confronti di determina le modalità di affido della minore
[...] Controparte_4 [...]
le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte Per_3 motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 16.5.2025
Il g. rel. Il Presidente
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Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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