TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/09/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 914 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
Avv. (CF , con studio in Benevento, al Viale A. Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 64, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Viale San Lorenzo n. 35
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente a[...] C.F._2
E. Marmorale n. 6
Resistente
Convenuti
Avente ad oggetto: pagamento competenze professionali.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti: 2
Per la ricorrente: accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati a mezzo del servizio postale, il cui ritiro non è stato curato dalla destinataria nei termini di legge, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Signora esponendo di aver prestato la propria attività CP_1
professionale consistente nella difesa della predetta resistente in due giudizi civili celebrati davanti a questo Tribunale, uno recante il n. di RG 245/19 e l'altro contraddistinto dal n. di RG 2099/19, entrambi conclusi favorevolmente per l'attuale resistente.
L'Avv. proseguiva esponendo che, nonostante le richieste di pagamento dei compensi Parte_1
professionali maturati rivolte alla resistente in via stragiudiziale, la Sig.ra non aveva mai CP_1
corrisposto alcunché per il dedotto titolo;
concludeva invocando l'emissione di sentenza con la quale detta resistente venisse condanna al pagamento in proprio favore dei compensi maturati.
Come già esposto, la Signora non curava il ritiro del ricorso notificato a mezzo del servizio CP_1
postale, restando contumace.
Senza necessità di istruttoria, il GI riservava la causa in decisione.
La domanda dell'Avv. , come in esame, può trovare accoglimento nei termini che si Parte_1
indicheranno per i seguenti
MOTIVI
La professionista ricorrente ha documentalmente provato le attività difensive svolte in favore della
Signora mentre questa, onerata della prova liberatoria in merito all'avvenuto pagamento, CP_2
ha dimostrato disinteresse per il giudizio in corso;
pertanto, ritenuta la fondatezza della richiesta dell'Avv. , occorre determinare l'entità dei compensi maturati. Parte_1
I due giudizi nei quali è stata prestata l'attività professionale della ricorrente possono essere inquadrati nella categoria tabellare di valore indeterminato e bassa complessità; pertanto, applicando, come richiesto, i compensi minimi, si perviene alla somma di € 3.809,00 per il primo giudizio, oltre €
236,00 per compensi dell'atto di precetto notificato ed € 569,84 per esborsi;
€ 3.809,00 per il secondo giudizio, oltre oneri di legge.
Le suddette considerazioni appaiono assorbenti le questioni in esame;
le spese della presente procedura seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore dell'Avv. a titolo di CP_2 Parte_1 compensi professionali maturati per i giudizi esposti in parte motiva, liquidandoli in €
7.854,00 per onorari, oltre € 569,84 per esborsi, rimborso spese generali 15%, IVA e
Contributo CNF come legge.
2) Condanna alla refusione in favore dell'Avv. delle spese del CP_2 Parte_1 presente procedimento, liquidate in € 2.800,00 per onorari, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF come legge, con attribuzione al difensore.
Benevento, li 24 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 914 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
Avv. (CF , con studio in Benevento, al Viale A. Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 64, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Viale San Lorenzo n. 35
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente a[...] C.F._2
E. Marmorale n. 6
Resistente
Convenuti
Avente ad oggetto: pagamento competenze professionali.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti: 2
Per la ricorrente: accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati a mezzo del servizio postale, il cui ritiro non è stato curato dalla destinataria nei termini di legge, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Signora esponendo di aver prestato la propria attività CP_1
professionale consistente nella difesa della predetta resistente in due giudizi civili celebrati davanti a questo Tribunale, uno recante il n. di RG 245/19 e l'altro contraddistinto dal n. di RG 2099/19, entrambi conclusi favorevolmente per l'attuale resistente.
L'Avv. proseguiva esponendo che, nonostante le richieste di pagamento dei compensi Parte_1
professionali maturati rivolte alla resistente in via stragiudiziale, la Sig.ra non aveva mai CP_1
corrisposto alcunché per il dedotto titolo;
concludeva invocando l'emissione di sentenza con la quale detta resistente venisse condanna al pagamento in proprio favore dei compensi maturati.
Come già esposto, la Signora non curava il ritiro del ricorso notificato a mezzo del servizio CP_1
postale, restando contumace.
Senza necessità di istruttoria, il GI riservava la causa in decisione.
La domanda dell'Avv. , come in esame, può trovare accoglimento nei termini che si Parte_1
indicheranno per i seguenti
MOTIVI
La professionista ricorrente ha documentalmente provato le attività difensive svolte in favore della
Signora mentre questa, onerata della prova liberatoria in merito all'avvenuto pagamento, CP_2
ha dimostrato disinteresse per il giudizio in corso;
pertanto, ritenuta la fondatezza della richiesta dell'Avv. , occorre determinare l'entità dei compensi maturati. Parte_1
I due giudizi nei quali è stata prestata l'attività professionale della ricorrente possono essere inquadrati nella categoria tabellare di valore indeterminato e bassa complessità; pertanto, applicando, come richiesto, i compensi minimi, si perviene alla somma di € 3.809,00 per il primo giudizio, oltre €
236,00 per compensi dell'atto di precetto notificato ed € 569,84 per esborsi;
€ 3.809,00 per il secondo giudizio, oltre oneri di legge.
Le suddette considerazioni appaiono assorbenti le questioni in esame;
le spese della presente procedura seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore dell'Avv. a titolo di CP_2 Parte_1 compensi professionali maturati per i giudizi esposti in parte motiva, liquidandoli in €
7.854,00 per onorari, oltre € 569,84 per esborsi, rimborso spese generali 15%, IVA e
Contributo CNF come legge.
2) Condanna alla refusione in favore dell'Avv. delle spese del CP_2 Parte_1 presente procedimento, liquidate in € 2.800,00 per onorari, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF come legge, con attribuzione al difensore.
Benevento, li 24 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio