Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2014, n. 1645
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Sentenza 27 gennaio 2014

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Il valore di avviamento di una società di assicurazioni è irrilevante ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza di cui agli artt. 5 e 202 legge fall. in quanto l'avviamento è realizzabile solo a seguito della alienazione dell'azienda, e tale alienazione, essendo incompatibile con la continuazione dell'impresa collettiva, presuppone la sua messa in liquidazione, mentre, l'accertamento dello stato di insolvenza della società deve essere riferito alla situazione esistente nel periodo anteriore al decreto che ne ha disposto la liquidazione coatta.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, costituiscono indici sintomatici dello stato di insolvenza di una società assicurativa sia il marcato sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole in un contesto di persistente fiducia della quale goda l'impresa sul mercato, sia l'inadeguatezza del rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, tale che l'impresa sia costretta ad utilizzare la liquidità rinveniente dai premi raccolti - da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati - per il pagamento degli indennizzi, perché entrambi rivelatori dell'impotenza della società debitrice a soddisfare regolarmente, o con mezzi normali, le proprie obbligazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2014, n. 1645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1645
    Data del deposito : 27 gennaio 2014

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