Sentenza 27 gennaio 2014
Massime • 2
Il valore di avviamento di una società di assicurazioni è irrilevante ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza di cui agli artt. 5 e 202 legge fall. in quanto l'avviamento è realizzabile solo a seguito della alienazione dell'azienda, e tale alienazione, essendo incompatibile con la continuazione dell'impresa collettiva, presuppone la sua messa in liquidazione, mentre, l'accertamento dello stato di insolvenza della società deve essere riferito alla situazione esistente nel periodo anteriore al decreto che ne ha disposto la liquidazione coatta.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, costituiscono indici sintomatici dello stato di insolvenza di una società assicurativa sia il marcato sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole in un contesto di persistente fiducia della quale goda l'impresa sul mercato, sia l'inadeguatezza del rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, tale che l'impresa sia costretta ad utilizzare la liquidità rinveniente dai premi raccolti - da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati - per il pagamento degli indennizzi, perché entrambi rivelatori dell'impotenza della società debitrice a soddisfare regolarmente, o con mezzi normali, le proprie obbligazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2014, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2364/2007 proposto da:
AP GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso l'avvocato INSOM Enrico, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA S.I.D.A. SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00959570581), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato PICARDI Nicola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
TANA ROBERTO, PUGLIESE ALBERTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3073/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato INSOM che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato PANZAROLA ANDREA, con delega verbale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Italiana di Assicurazioni - S.I.D.A. s.p.a., già sottoposta (con D.M. 28 luglio 1992) a gestione commissariale straordinaria a norma della L. n. 576 del 1982, venne ammessa poi (con D.M. 23 luglio 1993) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ed il commissario liquidatore chiese al Tribunale di Roma, a norma della L. Fall., art. 202, la dichiarazione di insolvenza della società. Il ricorso, notificato sia all'avv. UG TO, quale presidente e legale rappresentante della società prima del commissariamento, sia al commissario straordinario, venne accolto dal Tribunale con sentenza depositata il 22 giugno 1994. L'opposizione proposta da UG TO, AP IG e TA OB - rispettivamente presidente e membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino al commissariamento della società - venne accolta dal tribunale con sentenza depositata il 31 ottobre 2002, che dichiarò la nullità della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza affermando che, nella specie, la società non era stata posta in grado di difendersi - a norma della L. Fall., art.195, comma 2, come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n.
110/1972, essendo le persone delle quali era stata disposta la comparizione prive di legittimazione a rappresentare l'ente: il UG perché con il commissariamento gli organi sociali erano stati sciolti, ed i commissari perché, decorso il periodo di gestione straordinaria, erano cessate le loro funzioni, sì che sarebbe stato necessario provocare la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ.. La Corte d'appello di Roma, investita del gravame proposto dal Commissario Liquidatore, cui resistevano l'AP ed il TA ribadendo le ragioni di fondatezza dell'opposizione anche nel merito, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l'opposizione, ritenendo: a) che, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 1 n. 17014/2004) secondo cui il contraddittorio per la dichiarazione di insolvenza deve essere instaurato nei confronti degli organi esterni della società ancorché già cessati per effetto dello scioglimento disposto per legge, il procedimento camerale si è nella specie svolto regolarmente con la partecipazione di tutti i soggetti legittimati a parteciparvi;
b) che, nel merito, l'opposizione è priva di fondamento, atteso che, tenendo presente la peculiare caratteristica delle imprese assicurative - le quali, acquisendo l'utile con la raccolta premi prima dell'esborso dei corrispettivi con il pagamento degli indennizzi (c.d. ciclo invertito), sono obbligate dalla normativa regolante la loro attività a costituire adeguate riserve per il pagamento dei sinistri relativi ai contratti per i "quali il premio è già stato incassato, rettamente la sentenza dichiarativa aveva ritenuto che l'insolvenza di tali imprese può sussistere anche a prescindere LLesistenza di debiti insoluti, quando risulti che le risorse finanziarie utilizzate per pagare le indennità assicurative maturate siano superiori a quelle accantonate per ciascun periodo di rischio nelle riserve obbligatorie e provengano dalle somme accantonate per rischi diversi e cronologicamente successivi a quelli ai quali i pagamenti si riferiscono;
c) che, nella specie, tale era la situazione della S.I.D.A. nel luglio 1992, come emergente non solo dal bilancio dell'esercizio 1991 ma anche da quello precedente, nonché dalle relazioni del suo organo di controllo: il deficit patrimoniale dell'esercizio 1991 era imponente, il margine di solvibilità completamente eroso, le riserve tecniche insufficienti, e la società non era stata in grado di dar corso in alcun modo alla urgente necessità evidenziata dallo stesso Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale - di forte ricapitalizzazione (per L. 35 miliardi) onde assicurare la copertura del fabbisogno del margine di solvibilità e degli impegni tecnici, a fronte di un andamento negativo iniziato almeno nel 1989 e pesantemente aggravatosi già nel 1990.
Avverso tale sentenza, depositata il 26 giugno 2006 e trasmessa per la notifica il 10 novembre successivo, AP IG, con atto trasmesso per la notifica il 10 gennaio 2007, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il Commissario liquidatore. Gli intimati TA OB e UG TO non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si basa su cinque motivi.
1.2. Con il primo motivo si censura la ritenuta legittimazione del UG, quale titolare dell'organo amministrativo sciolto e sostituito dal commissario straordinario nominato LLI.S.V.A.P. a norma della L. n. 576 del 1982, a resistere al ricorso L. Fall., ex art. 202, deducendo, da un lato, il vizio di motivazione perché la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare un precedente arresto di questa Corte relativo ad una fattispecie (la dichiarazione di insolvenza dell'E.F.I.M.) diversa da quella qui in esame, LLaltro la violazione o falsa applicazione del combinato disposto della L. Fall., artt. 195 e 202, artt. 101 e 78 c.p.c., per l'omessa considerazione della soluzione di continuità che, nel caso in esame (a differenza di quello dell'E.F.I.M.), si sarebbe realizzata tra la cessazione degli organi sociali di gestione (e di controllo) conseguente al commissariamento e l'apertura della liquidazione coatta. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione della L. Fall., art. 202, per avere la Corte di merito verificato lo stato di insolvenza con riferimento alla data di scioglimento del consiglio di amministrazione della società anziché a quella della messa in liquidazione coatta, come prescritto dalla L. Fall., art. 202. 1.3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si censura l'accertamento dello stato di insolvenza. Con il terzo ed il quarto si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt.5 e 202, nonché della normativa speciale in materia di attività
assicurativa per essersi la Corte territoriale basata su dati meramente contabili (il margine di solvibilità, la quota di garanzia e le riserve tecniche) che non sarebbero rivelatori di tale stato - potendo giustificare solo la sottoposizione della impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa, e sul deficit patrimoniale risultante dal solo bilancio senza considerare il cospicuo valore di avviamento realizzabile, in tesi, attraverso la cessione del portafoglio clienti, ne' le plusvalenze immobiliari. Con il quinto motivo, infine, si deducono vizi motivazionali relativi all'accertamento stesso.
2. Le doglianze del ricorrente non meritano accoglimento.
3. Quanto alla dedotta invalidità del procedimento, per difetto di legittimazione delle persone chiamate a parteciparvi in rappresentanza della società dichiarata insolvente, la sentenza d'appello, evidenziato che il ricorso era stato notificato sia al UG sia al commissario straordinario, ha statuito che (non solo il presidente del consiglio di amministrazione ma) "tutti i soggetti legittimati sono stati chiamati a partecipare al procedimento", ed ha quindi implicitamente ritenuto non necessaria la nomina di un curatore speciale. Tale statuizione resiste alle critiche esposte dai ricorrenti, incentrate sulla differenza intercorrente tra il caso regolato dalla sentenza richiamata dalla Corte territoriale (Cass. Sez. 1 n. 17014/04, che ha indicato come legittimati, nel caso dell'EFIM, gli organi sociali esterni in carica al momento del commissariamento e non il commissario in carica al momento del decreto di sottoposizione alla L.C.A.) e quello qui in esame. Le pur prospettabili differenze tra la soppressione dell'E.F.I.M. disposta con L. n. 487 del 1992 e il commissariamento a norma della L. n. 576 del 1982, art. 7 (come modificato dalla L. n.20 del 1991, art. 2), cui nel caso della Tirrena si era dato corso,
non sono invero idonee ad incidere sulla ratio indicata dalla richiamata pronuncia, in continuità con un precedente significativo arresto (Cass. Sez. 1 n. 9881/1997), peraltro intervenuto a regolare una fattispecie che -ancor più della vicenda dell'E.F.I.M. - si mostra in tutto analoga a quella qui in esame giacché anche lì la liquidazione coatta era stata preceduta dal commissariamento della Compagnia assicurativa, poi dichiarata insolvente. Ratio che poggia fondamentalmente sul rilievo secondo cui, poiché lo stato di insolvenza non può che riferirsi alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla stessa società quale conseguenza dell'attività gestoria dei suoi organi, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società prima della sottoposizione alla liquidazione coatta, indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo decreto ministeriale, le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, fossero già cessate - o meglio sospese - perché la legittimazione a interloquire su vicende che attengono alla gestione sociale anteriore alla liquidazione stessa non può che attribuirsi a coloro che hanno posto in essere tale gestione, essendo peraltro - oltre che sottoposti alle responsabilità che possono derivare LLaccertamento della insolvenza (su tale non secondario elemento cfr. Cass. n. 19293/05), in grado di validamente interloquire su tali vicende. Si fa leva cioè sostanzialmente su una duplicità di argomenti concorrenti, uno inerente all'oggetto dell'accertamento, l'altro basato sulla considerazione che il subentro del commissario liquidatore agli organi statutari della società comporta non la cessazione di tali organi bensì la sospensione delle funzioni da essi esercitate (L. Fall., art. 200), che non preclude il riconoscimento in loro favore, per le concorrenti ragioni indicate, della legittimazione ad audiendum, a norma della L. Fall., art. 195, comma 2 (nel testo all'epoca vigente come modificato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 110/1972), quali rappresentanti dell'imprenditore collettivo. Ciò ancor più vale nel caso, qui ricorrente, in cui la sottoposizione della società a liquidazione coatta sia stata preceduta (nella specie poco più di un anno prima) dal commissariamento della società stessa a norma della L. n. 576 del 1982, art. 7: la gestione straordinaria che, in virtù di tale norma, venne disposta ha comportato l'attribuzione al commissario di nomina pubblica, per un periodo di tempo limitato e con il precipuo scopo di eliminare le irregolarità riscontrate, le funzioni proprie degli organi di gestione ordinaria, e non vi è ragione - ne' invero è stata indicata - per ritenere che a tale gestione straordinaria siano conseguiti effetti più incisivi rispetto a quelli derivanti dalla successiva sottoposizione della società a liquidazione coatta, tali da escludere la persistenza - al limitato fine sopra indicato - dell'organo ordinario di gestione. Vero è che quest'ultimo non può interloquire - ne' vi ha interesse - su quanto avvenuto durante il periodo di gestione straordinaria;
ma ciò, piuttosto che condurre alla attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. (il cui intervento costituisce del resto l'extrema ratio di chiusura del sistema), giustifica semmai la scelta, operata nella specie, di estendere il contraddittorio al commissario straordinario, in relazione alle vicende che hanno riguardato il periodo del commissariamento.
3.1. In tale contesto, anche la connessa questione posta dal secondo motivo, relativa alla data in relazione alla quale va verificato lo stato di insolvenza, si mostra priva di rilevanza decisiva. Il fatto che la Corte di merito abbia accertato che lo stato di insolvenza sussisteva già al momento del commissariamento della Tirrena, tredici mesi prima della apertura della liquidazione coatta (alla quale fa riferimento la L. Fall., art. 202), da un lato non inficia di per sè tale accertamento in assenza di qualsivoglia allegazione di dati o circostanze dai quali possa desumersi che tale stato fosse eventualmente (ipotesi peraltro non risultante neppure prospettata) venuto meno nell'intervallo tra il commissariamento e la messa in liquidazione coatta (così, in motivazione, Cass. n. 9881/97 cit.), LLaltro non conduce a ritenere che il contraddittorio sia stato irregolarmente instaurato nei confronti della società, proprio perché sono stati chiamati a partecipare al procedimento sia il titolare dell'organo amministrativo al momento del commissariamento sia il commissario per il periodo successivo fino alla messa in liquidazione coatta. Non mancando dunque nella specie i soggetti legittimati a contraddire all'istanza, non era necessaria la nomina del curatore speciale, che peraltro sarebbe ben arduo ritenere - come sostenuto LLAP (la cui iniziativa di opporsi, anche nel merito, all'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dal Tribunale mostra del resto l'intrinseca contraddittorietà con la sua tesi in rito)- idonea a garantire la piena effettività del diritto di difesa della società.
4. Quanto all'accertamento dello stato di insolvenza, le critiche del ricorrente si risolvono, da un lato, in richieste inapprezzabili di riesame nel merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (cfr. ad esempio le considerazioni sulla opinabilità delle stime necessarie per determinare il valore adeguato della riserva sinistri, o quelle relative alla presenza nel patrimonio della S.I.D.A. di ampia liquidità), LLaltro nella prospettazione della tesi infondata secondo la quale, in sostanza, le peculiarità del ciclo produttivo della impresa assicurativa, che ispirano la normativa che ne regola l'attività, non potrebbero incidere sulla rilevazione dei sintomi della sua insolvenza a norma della L. Fall., art. 5, per la quale - secondo i criteri generali - non sarebbe sufficiente la presenza di un deficit patrimoniale risultante dal bilancio.
Tesi infondata sotto più profili. In primo luogo, un assai marcato sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale non può certo considerarsi privo di rilevanza ai fini dell'accertamento in questione: esso costituisce piuttosto uno dei tipici fatti esteriori da valutare attentamente in quanto, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche se di per sè solo non fornisce la prova dell'insolvenza, potendo essere superato da circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole in un contesto di persistente fiducia della quale goda l'impresa sul mercato (cfr. tra molte: Sez. 1 n. 4727/04;
n. 26217/05; n. 9408/06; n. 5215/08). Ipotesi, questa, che la Corte di merito ha escluso con motivazione più che congrua oltre che immune da vizi logici, osservando puntualmente come non abbiano avuto alcun esito i tentativi della S.I.D.A. di procurarsi, mediante ricapitalizzazione, le risorse finanziarie indispensabili per assicurare la continuazione dell'attività entro i margini di solvibilità che lo stesso Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale avevano ritenuto necessario ed urgente ripristinare. D'altra parte, neppure può convenirsi sulla irrilevanza, ai fini dell'accertamento in questione, delle peculiarità dell'impresa assicurativa, con particolare riferimento alla relazione che deve sussistere tra le risorse finanziarie che vengono utilizzate per il pagamento degli indennizzi e le risorse accantonate per ciascun periodo di rischio nelle riserve obbligatorie: il fatto che una impresa assicurativa, per l'inadeguatezza delle riserve accantonate, si trovi costretta a pagare gli indennizzi utilizzando la liquidità riveniente dai premi raccolti, che deve essere destinata a coprire rischi non ancora maturati, ben può costituire - a prescindere dalla qualificazione come grave irregolarità di gestione per violazione delle norme regolatrici - un chiaro indice di incapacità di adempiere regolarmente, o con mezzi normali, alle proprie obbligazioni, non potendosi ritenere normale che LLadempimento derivi uno squilibrio nella situazione economica dell'impresa tale da precludere il rispetto degli impegni presi nei confronti dei creditori. Nè può condividersi la doglianza circa la mancata considerazione del (in tesi) cospicuo valore di avviamento della S.I.D.A., atteso che deve escludersi che tale valore possa essere considerato come componente attiva del patrimonio della società sino a che la società resti titolare dell'azienda. Tale principio vale non solo ai fini della redazione del bilancio di esercizio (art. 2426 cod. civ., n. 6, che fa salva la sola ipotesi della capitalizzazione del corrispettivo pagato per l'acquisto dell'azienda), perché il valore di avviamento è realizzabile solo a condizione di vendere l'azienda, e tale alienazione, essendo incompatibile con la continuazione dell'impresa collettiva, presuppone la sua messa in liquidazione. Poiché, come si è detto, nella specie l'accertamento sulla insolvenza della S.I.D.A. deve essere riferito alla situazione esistente nel periodo anteriore al decreto che ne ha disposto la liquidazione coatta, non può che concludersi per la irrilevanza del valore di avviamento ai fini di tale giudizio.
4.1. Il quinto motivo è infine inammissibile, per difetto della sintesi richiesta LLart. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie essendo la sentenza impugnata stata depositata nel periodo di vigenza della norma.
5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo tenendo conto (cfr. S.U. n. 17406/12) di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012, in attuazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. in L. n. 271 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 10.200,00 - di cui Euro 10.000 per compenso - oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014