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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12406/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. GI OM
CA, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA e SENTENZA ex artt. 789, 187 c.p.c.
Di approvazione del progetto divisionale
nella causa civile iscritta al n. 337/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
e per essa Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giovanni Muzi del Foro di
Roma, giusta procura in atti;
-CREDITORE PROCEDENTE/ATTORE -
CONTRO
, nata a [...], il [...], residente in Controparte_2
Palermo, via Centuripe n. 41, C.f.: ai fini del presente giudizio C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Goethe n°22 presso lo studio dell'Avv.
UN De UC ( c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. William Palumbo Piccionello del foro di
Palermo c.f. giusto mandato in calce alle note depositate C.F._3
l'8.5.25
1 -comproprietaria non esecutata/convenuta
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._4
Comproprietario esecutato/convenuto contumace
***
OGGETTO: divisione immobiliare
CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
IN FATTO
richiamato il provvedimento del 10.4.25 con cui è stata fissata l'udienza del
12.5.2025 per la discussione ed approvazione del progetto di divisione depositato l'8.4.25 dal professionista delegato, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte;
rilevato che tale decreto è stato regolarmente comunicato a tutte le parti;
considerato che
tale decreto conteneva l'espresso avvertimento che il mancato deposito di note entro il termine assegnato avrebbe implicato approvazione tacita del progetto di distribuzione, trattandosi di comportamento equivalente alla mancata comparizione all'udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 597 c.p.c.; viste le note depositate in data 10.05.2025 con le quali la sig.ra CP_2
comproprietaria non esecutata, contesta il contenuto del progetto di divisione e
[...]
chiede ordinarsi la riformulazione delle spese del giudizio di divisione, ritenendo esente da aggravi economici la comproprietaria;
viste le note depositate il 9.5.2025 con cui e per essa Parte_1
chiede l'approvazione della proposta Controparte_1
distributiva in esame;
2 visto il provvedimento di trasmissione al presente giudice per la soluzione della contestazione distributiva;
considerato che
alla data dell'udienza sopra indicata risulta che non sono state depositate ulteriori note entro i termini assegnati alle parti;
***
Osserva: il presente giudizio di divisione endoesecutiva è stato introdotto nei confronti dei comproprietari e (quest'ultima Controparte_3 Controparte_2
comproprietaria non esecutata) dal creditore procedente di cui al procedimento esecutivo n. 337.2019 R.G. Es.: e per essa Parte_1 [...]
Controparte_1
Nel corso del giudizio si è proceduto alla vendita forzata del bene comune esecutato ed alla redazione di un progetto di divisione delle somme così ottenute.
Questo è il progetto di divisione nelle parti d'interesse:
- Il procedimento di divisione endoprocedimentale n. 12406/2022 R.G. promosso da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._5
contro nato a [...] il [...] (C.F. ) – Controparte_3 C.F._4
DEBITORE ESECUTATO – e , nata a Kassel, in [...] il Controparte_2
27.01.1967 (C.F. ) – – ha avuto ad oggetto C.F._1 Parte_3
l'immobile sito nel Comune di Palermo via Centuripe n. 41, piano 3°, in NCEU del Comune di
Palermo, al foglio 38, particella 1458, sub 31.
- Con ordinanza di vendita del 17.5.2023 emessa nel procedimento n. 12406/2022 R.G. dal Tribunale di Palermo, Sezione Sesta, è stato delegato alla vendita la scrivente professionista Avv.
SE ON.
- L'immobile pignorato è stato aggiudicato in data 27 giugno 2024, dinanzi al suddetto professionista delegato, per il prezzo di euro 32.910,00. Il prezzo è stato interamente versato nei termini di rito.
- Con provvedimento del 12.11.2024, il Giudice ha incaricato la scrivente di procedere alla redazione del progetto di divisione.
3 .............
Alla luce di ciò nel presente procedimento di divisione a fronte del ricavato dalla vendita dell'intero cespite di € 32.910,00, si devono porre a carico della massa, le seguenti spese:
- € 800,60 pagamento fatture pubblicità e PVP (doc.1-9);
- € 671,61 pagamento fatture pubblicità IC (doc.10);
- € 4.884,88 compensi e spese liquidati al Prof. Delegato(doc.11);
- € 945,61 compenso e spese Custode(doc.12);
€ 7.302,70 totale spese della massa a cui aggiungere le spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e gli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione.
Ciò premesso, il professionista delegato propone il seguente PROGETTO DI
DIVISIONE
▪€ 32.910,00 ricavato dalla vendita
▪€ 7.302,70 spese della massa
€ 25.607,30 ricavato al netto delle spese della massa
Pertanto:
a) la quota pari al 50% di € 25.607,30 e, quindi, € 12.803,65, previa decurtazione del
50% delle spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e degli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, dovrà essere versata alla sig.ra nata a Kassel, in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), già ; C.F._1 Parte_3
b) la restante quota del 50% di € 25.607,30 e, quindi, € 12.803,65, previa decurtazione del 50% delle spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e degli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, dovrà essere versata alla procedura esecutiva immobiliare n. 337/2019 R.G.Es. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sul conto corrente intestato alla stessa;
c) le ulteriori somme che residueranno sul conto corrente intestato alla divisione endoesecutiva
12406/2022 r.g. Tribunale di Palermo (costituite dal residuo fondo spese versato dal creditore
4 procedente), andranno versate alla procedura esecutiva immobiliare n. 337/2019 R.G.Es. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sul conto corrente intestato alla stessa.
***
Il creditore procedente ha chiesto l'approvazione del detto piano di riparto.
La comproprietaria non esecutata ha domandato una Controparte_2
modifica del piano solo ed esclusivamente nella parte relativa alle spese connesse allo scioglimento della comunione.
Si chiede in particolare che esse siano poste interamente a carico di parte debitrice.
La causa viene in decisione , quindi, per l'approvazione del piano di riparto e la regolamentazione delle spese processuali in senso lato.
***
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass. 13.2.2006, n. 3083).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione:
Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 032 DIVISIONE (GIUDIZIO DI)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" -
PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Spese processuali -
Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
5 Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione;
v. anche Cass. 18.10.2001, n. 12758.
***
Diversi contorni assume la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.
In tal caso, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso.
In tal senso, dette spese sono riconducibili a tutti gli effetti nell'ambito delle spese dell'esecuzione forzata.
***
Fermo dunque il principio secondo il quale il creditore procedente che abbia dato impulso al giudizio divisorio incidentale non deve essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, occorre allora stabilire quale sia il criterio di riparto applicabile dal lato passivo.
Ci si chiede, in particolare, se le spese sostenute dal creditore-attore debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha “causato” la divisione in conseguenza del suo inadempimento o se, diversamente, esse debbano essere ripartite pro-quota tra i condividenti come nella divisione ordinaria.
Secondo una prima tesi (fatta propria dalla odierna comproprietaria non esecutata), nei rapporti tra creditore-attore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità) e quindi il
6 procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite e le spese varie sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e
2770 c.c.
Nei rapporti interni tra comproprietario- debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio ordinario (da fare valere eventualmente in separato giudizio) del riparto pro-quota, valevole in materia di spese divisionali.
Secondo un'altra tesi, invece, lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese. Pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione.
Al riguardo vi sono nella giurisprudenza di merito (nulla avendo statuito sul punto la giurisprudenza di legittimità) orientamenti contrastanti.
A parere di questo Tribunale, appare preferibile la tesi che pone a carico della massa le spese in questione.
Non vi è motivo , infatti, per discostarsi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai giudizi ordinari di scioglimento della comunione, tenuto conto che il giudizio di divisione endoesecutiva giova oggettivamente a tutti i comproprietari (anche non esecutati), in quanto determina lo scioglimento della comunione, poco importa se su iniziativa sostanzialmente di un creditore individuale di uno dei comunisti e , dunque, per colpa (in senso lato) di uno solo dei comproprietari.
Esso determina comunque lo stesso risultato che sarebbe derivato da un giudizio di divisione ordinario.
7 Così come , pertanto, i comproprietari (manente la comunione) devono partecipare pro-quota alle spese comuni, alla stessa stregua dovranno essere regolate le spese connesse allo scioglimento della comunione, a nulla rilevando - si ripete - la circostanza che il giudizio di scioglimento sia stato avviato da un creditore individuale di uno dei comunisti (in un giudizio di divisione endoesecutiva esattamente).
Del resto, esattamente come in caso di giudizio di divisione ordinaria il comproprietario il quale voglia evitare di affrontare le spese ad esso connesse può addivenire ad un accordo stragiudiziale con gli altri comunisti, alla stessa stregua nel giudizio di divisione endoesecutiva detta parte potrebbe sottrarsi al pagamento della propria quota di spese comuni attraverso o una soluzione concordata con le controparti (il comproprietario esecutato o i creditori di quest'ultimo) o potrebbe procedere all'acquisto della sola quota esecutata in sede di vendita forzata.
Inappropriato è, poi, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità relativa allo scioglimento della comunione legale, essendo quest'ultima una comunione cd. a mani riunite, senza quote, soggetta ad uno statuto speciale, non sovrapponibile a quello ordinario.
Va , pertanto, rigettata la domanda avanzata da Controparte_2
relativamente alle spese connesse allo scioglimento della comunione, con conseguente approvazione del piano di riparto depositato dal professionista delegato.
***
Quanto alle spese legali, pur in assenza di apposita domanda, occorre disporre in ossequio al principio di causalità la condanna del debitore esecutato in favore del creditore procedente costituitosi in questo giudizio, [valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, senza fase introduttiva (atteso che il creditore si è limitato ad iscrivere a ruolo l'ordinanza redatta dal giudice dell'esecuzione senza avanzare proprie domande e senza il deposito di una propria comparsa) e decisionale – in quanto la parte ha solo chiesto l'approvazione del piano di riparto, senza argomentare in merito alle richieste avversarie;
scaglione in base al valore della massa] alla luce di quanto chiarito dalla
Suprema Corte di legittimità:
8 Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024
Controparte_4
sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in
[...]
favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.
079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 28/02/2007
081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
095 RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO Parte_4
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO -
RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE -
Condanna alle spese processuali - Fondamento - Necessità di apposita domanda -
Esclusione - Sussistenza dei crediti vantati - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 91 cod. proc. civ. trova applicazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, che vede la contrapposizione degli opposti interessi dei creditori istanti e del debitore, sicché, in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, la condanna alle spese può seguire anche in assenza di esplicite domande, essendo una conseguenza legale della decisione della lite;
non rileva a tal fine che le ragioni dei creditori fossero sussistenti e gli stessi abbiano di fatto conseguito il risultato di riscuotere i crediti vantati, non essendo il procedimento di fallimento diretto ad accertare inadempienze bensì lo stato di insolvenza. (La S.C., nella specie, ha confermato la decisione della corte d'appello che
9 aveva condannato gli istanti al pagamento delle spese processuali, pur in assenza di domanda, rilevando l'uso "strumentale e distorto" dell'istanza di fallimento).
Vanno, invece, compensate per intero (ex art. 92 c.p.c., così come riformulato dalla sentenza n. 77 del 7 marzo-19 aprile 2018 della Corte Costituzionale) le spese legali sia quanto ai rapporti fra comproprietaria non esecutata e creditore (in ragione della mancanza di domanda reciproca sul punto e della non applicabilità nella fattispecie del principio della soccombenza-causalità), sia quanto ai rapporti interni fra comproprietari (esecutati e non), atteso che anche in questo caso non trova applicazione il principio della soccombenza, la divisione giova ad entrambe le parti
(essendo disposta nell'interesse comune) e , peraltro, nessuna domanda veniva avanzata nello specifico dalla comproprietaria costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 789 c.p.c. , definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda avanzata da con le note Controparte_2
conclusive formulate il 10.5.25 a seguito del deposito del piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita del bene comune esecutato;
approva e dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal delegato in data 8.4.2025; condanna il debitore esecutato a rimborsare le spese di lite Parte_5
in favore del creditore procedente costituito, spese che liquida nel complessivo importo di € 1.754,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.P.A. come per legge;
compensa ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le altre parti tutte;
onera il professionista delegato nominato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 337/2019 R.G.Es., avv. SE MOnterosso , di provvedere entro venti giorni all'erogazione delle somme assegnate in conformità al progetto approvato e di curare ogni altro incombente conseguente alla disposta divisione (registrazione del
10 presente provvedimento, cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, etc.), con onere di rendicontazione all'esito; dispone la restituzione del fascicolo dell'esecuzione n. 337/2019 R.G.Es. alla
Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, con trasmissione di copia della presente ordinanza/sentenza; assegna alle parti tutte il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa;
dichiara definita la causa per intervenuta divisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 28/12/2025
Il Giudice
GI OM CA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. GI OM
CA, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA e SENTENZA ex artt. 789, 187 c.p.c.
Di approvazione del progetto divisionale
nella causa civile iscritta al n. 337/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
e per essa Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giovanni Muzi del Foro di
Roma, giusta procura in atti;
-CREDITORE PROCEDENTE/ATTORE -
CONTRO
, nata a [...], il [...], residente in Controparte_2
Palermo, via Centuripe n. 41, C.f.: ai fini del presente giudizio C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Goethe n°22 presso lo studio dell'Avv.
UN De UC ( c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. William Palumbo Piccionello del foro di
Palermo c.f. giusto mandato in calce alle note depositate C.F._3
l'8.5.25
1 -comproprietaria non esecutata/convenuta
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._4
Comproprietario esecutato/convenuto contumace
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OGGETTO: divisione immobiliare
CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
IN FATTO
richiamato il provvedimento del 10.4.25 con cui è stata fissata l'udienza del
12.5.2025 per la discussione ed approvazione del progetto di divisione depositato l'8.4.25 dal professionista delegato, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte;
rilevato che tale decreto è stato regolarmente comunicato a tutte le parti;
considerato che
tale decreto conteneva l'espresso avvertimento che il mancato deposito di note entro il termine assegnato avrebbe implicato approvazione tacita del progetto di distribuzione, trattandosi di comportamento equivalente alla mancata comparizione all'udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 597 c.p.c.; viste le note depositate in data 10.05.2025 con le quali la sig.ra CP_2
comproprietaria non esecutata, contesta il contenuto del progetto di divisione e
[...]
chiede ordinarsi la riformulazione delle spese del giudizio di divisione, ritenendo esente da aggravi economici la comproprietaria;
viste le note depositate il 9.5.2025 con cui e per essa Parte_1
chiede l'approvazione della proposta Controparte_1
distributiva in esame;
2 visto il provvedimento di trasmissione al presente giudice per la soluzione della contestazione distributiva;
considerato che
alla data dell'udienza sopra indicata risulta che non sono state depositate ulteriori note entro i termini assegnati alle parti;
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Osserva: il presente giudizio di divisione endoesecutiva è stato introdotto nei confronti dei comproprietari e (quest'ultima Controparte_3 Controparte_2
comproprietaria non esecutata) dal creditore procedente di cui al procedimento esecutivo n. 337.2019 R.G. Es.: e per essa Parte_1 [...]
Controparte_1
Nel corso del giudizio si è proceduto alla vendita forzata del bene comune esecutato ed alla redazione di un progetto di divisione delle somme così ottenute.
Questo è il progetto di divisione nelle parti d'interesse:
- Il procedimento di divisione endoprocedimentale n. 12406/2022 R.G. promosso da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._5
contro nato a [...] il [...] (C.F. ) – Controparte_3 C.F._4
DEBITORE ESECUTATO – e , nata a Kassel, in [...] il Controparte_2
27.01.1967 (C.F. ) – – ha avuto ad oggetto C.F._1 Parte_3
l'immobile sito nel Comune di Palermo via Centuripe n. 41, piano 3°, in NCEU del Comune di
Palermo, al foglio 38, particella 1458, sub 31.
- Con ordinanza di vendita del 17.5.2023 emessa nel procedimento n. 12406/2022 R.G. dal Tribunale di Palermo, Sezione Sesta, è stato delegato alla vendita la scrivente professionista Avv.
SE ON.
- L'immobile pignorato è stato aggiudicato in data 27 giugno 2024, dinanzi al suddetto professionista delegato, per il prezzo di euro 32.910,00. Il prezzo è stato interamente versato nei termini di rito.
- Con provvedimento del 12.11.2024, il Giudice ha incaricato la scrivente di procedere alla redazione del progetto di divisione.
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Alla luce di ciò nel presente procedimento di divisione a fronte del ricavato dalla vendita dell'intero cespite di € 32.910,00, si devono porre a carico della massa, le seguenti spese:
- € 800,60 pagamento fatture pubblicità e PVP (doc.1-9);
- € 671,61 pagamento fatture pubblicità IC (doc.10);
- € 4.884,88 compensi e spese liquidati al Prof. Delegato(doc.11);
- € 945,61 compenso e spese Custode(doc.12);
€ 7.302,70 totale spese della massa a cui aggiungere le spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e gli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione.
Ciò premesso, il professionista delegato propone il seguente PROGETTO DI
DIVISIONE
▪€ 32.910,00 ricavato dalla vendita
▪€ 7.302,70 spese della massa
€ 25.607,30 ricavato al netto delle spese della massa
Pertanto:
a) la quota pari al 50% di € 25.607,30 e, quindi, € 12.803,65, previa decurtazione del
50% delle spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e degli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, dovrà essere versata alla sig.ra nata a Kassel, in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), già ; C.F._1 Parte_3
b) la restante quota del 50% di € 25.607,30 e, quindi, € 12.803,65, previa decurtazione del 50% delle spese per la registrazione del provvedimento che definirà la divisione endoesecutiva e degli oneri e spese per la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, dovrà essere versata alla procedura esecutiva immobiliare n. 337/2019 R.G.Es. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sul conto corrente intestato alla stessa;
c) le ulteriori somme che residueranno sul conto corrente intestato alla divisione endoesecutiva
12406/2022 r.g. Tribunale di Palermo (costituite dal residuo fondo spese versato dal creditore
4 procedente), andranno versate alla procedura esecutiva immobiliare n. 337/2019 R.G.Es. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sul conto corrente intestato alla stessa.
***
Il creditore procedente ha chiesto l'approvazione del detto piano di riparto.
La comproprietaria non esecutata ha domandato una Controparte_2
modifica del piano solo ed esclusivamente nella parte relativa alle spese connesse allo scioglimento della comunione.
Si chiede in particolare che esse siano poste interamente a carico di parte debitrice.
La causa viene in decisione , quindi, per l'approvazione del piano di riparto e la regolamentazione delle spese processuali in senso lato.
***
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass. 13.2.2006, n. 3083).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione:
Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 032 DIVISIONE (GIUDIZIO DI)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" -
PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Spese processuali -
Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
5 Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione;
v. anche Cass. 18.10.2001, n. 12758.
***
Diversi contorni assume la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell'iniziativa di un creditore, vale a dire nell'ipotesi in cui esso sia stato necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.
In tal caso, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso.
In tal senso, dette spese sono riconducibili a tutti gli effetti nell'ambito delle spese dell'esecuzione forzata.
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Fermo dunque il principio secondo il quale il creditore procedente che abbia dato impulso al giudizio divisorio incidentale non deve essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, occorre allora stabilire quale sia il criterio di riparto applicabile dal lato passivo.
Ci si chiede, in particolare, se le spese sostenute dal creditore-attore debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha “causato” la divisione in conseguenza del suo inadempimento o se, diversamente, esse debbano essere ripartite pro-quota tra i condividenti come nella divisione ordinaria.
Secondo una prima tesi (fatta propria dalla odierna comproprietaria non esecutata), nei rapporti tra creditore-attore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità) e quindi il
6 procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite e le spese varie sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e
2770 c.c.
Nei rapporti interni tra comproprietario- debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio ordinario (da fare valere eventualmente in separato giudizio) del riparto pro-quota, valevole in materia di spese divisionali.
Secondo un'altra tesi, invece, lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese. Pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione.
Al riguardo vi sono nella giurisprudenza di merito (nulla avendo statuito sul punto la giurisprudenza di legittimità) orientamenti contrastanti.
A parere di questo Tribunale, appare preferibile la tesi che pone a carico della massa le spese in questione.
Non vi è motivo , infatti, per discostarsi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai giudizi ordinari di scioglimento della comunione, tenuto conto che il giudizio di divisione endoesecutiva giova oggettivamente a tutti i comproprietari (anche non esecutati), in quanto determina lo scioglimento della comunione, poco importa se su iniziativa sostanzialmente di un creditore individuale di uno dei comunisti e , dunque, per colpa (in senso lato) di uno solo dei comproprietari.
Esso determina comunque lo stesso risultato che sarebbe derivato da un giudizio di divisione ordinario.
7 Così come , pertanto, i comproprietari (manente la comunione) devono partecipare pro-quota alle spese comuni, alla stessa stregua dovranno essere regolate le spese connesse allo scioglimento della comunione, a nulla rilevando - si ripete - la circostanza che il giudizio di scioglimento sia stato avviato da un creditore individuale di uno dei comunisti (in un giudizio di divisione endoesecutiva esattamente).
Del resto, esattamente come in caso di giudizio di divisione ordinaria il comproprietario il quale voglia evitare di affrontare le spese ad esso connesse può addivenire ad un accordo stragiudiziale con gli altri comunisti, alla stessa stregua nel giudizio di divisione endoesecutiva detta parte potrebbe sottrarsi al pagamento della propria quota di spese comuni attraverso o una soluzione concordata con le controparti (il comproprietario esecutato o i creditori di quest'ultimo) o potrebbe procedere all'acquisto della sola quota esecutata in sede di vendita forzata.
Inappropriato è, poi, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità relativa allo scioglimento della comunione legale, essendo quest'ultima una comunione cd. a mani riunite, senza quote, soggetta ad uno statuto speciale, non sovrapponibile a quello ordinario.
Va , pertanto, rigettata la domanda avanzata da Controparte_2
relativamente alle spese connesse allo scioglimento della comunione, con conseguente approvazione del piano di riparto depositato dal professionista delegato.
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Quanto alle spese legali, pur in assenza di apposita domanda, occorre disporre in ossequio al principio di causalità la condanna del debitore esecutato in favore del creditore procedente costituitosi in questo giudizio, [valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, senza fase introduttiva (atteso che il creditore si è limitato ad iscrivere a ruolo l'ordinanza redatta dal giudice dell'esecuzione senza avanzare proprie domande e senza il deposito di una propria comparsa) e decisionale – in quanto la parte ha solo chiesto l'approvazione del piano di riparto, senza argomentare in merito alle richieste avversarie;
scaglione in base al valore della massa] alla luce di quanto chiarito dalla
Suprema Corte di legittimità:
8 Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024
Controparte_4
sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in
[...]
favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.
079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 28/02/2007
081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
095 RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO Parte_4
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO -
RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE -
Condanna alle spese processuali - Fondamento - Necessità di apposita domanda -
Esclusione - Sussistenza dei crediti vantati - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 91 cod. proc. civ. trova applicazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, che vede la contrapposizione degli opposti interessi dei creditori istanti e del debitore, sicché, in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, la condanna alle spese può seguire anche in assenza di esplicite domande, essendo una conseguenza legale della decisione della lite;
non rileva a tal fine che le ragioni dei creditori fossero sussistenti e gli stessi abbiano di fatto conseguito il risultato di riscuotere i crediti vantati, non essendo il procedimento di fallimento diretto ad accertare inadempienze bensì lo stato di insolvenza. (La S.C., nella specie, ha confermato la decisione della corte d'appello che
9 aveva condannato gli istanti al pagamento delle spese processuali, pur in assenza di domanda, rilevando l'uso "strumentale e distorto" dell'istanza di fallimento).
Vanno, invece, compensate per intero (ex art. 92 c.p.c., così come riformulato dalla sentenza n. 77 del 7 marzo-19 aprile 2018 della Corte Costituzionale) le spese legali sia quanto ai rapporti fra comproprietaria non esecutata e creditore (in ragione della mancanza di domanda reciproca sul punto e della non applicabilità nella fattispecie del principio della soccombenza-causalità), sia quanto ai rapporti interni fra comproprietari (esecutati e non), atteso che anche in questo caso non trova applicazione il principio della soccombenza, la divisione giova ad entrambe le parti
(essendo disposta nell'interesse comune) e , peraltro, nessuna domanda veniva avanzata nello specifico dalla comproprietaria costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 789 c.p.c. , definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda avanzata da con le note Controparte_2
conclusive formulate il 10.5.25 a seguito del deposito del piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita del bene comune esecutato;
approva e dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal delegato in data 8.4.2025; condanna il debitore esecutato a rimborsare le spese di lite Parte_5
in favore del creditore procedente costituito, spese che liquida nel complessivo importo di € 1.754,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.P.A. come per legge;
compensa ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le altre parti tutte;
onera il professionista delegato nominato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 337/2019 R.G.Es., avv. SE MOnterosso , di provvedere entro venti giorni all'erogazione delle somme assegnate in conformità al progetto approvato e di curare ogni altro incombente conseguente alla disposta divisione (registrazione del
10 presente provvedimento, cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, etc.), con onere di rendicontazione all'esito; dispone la restituzione del fascicolo dell'esecuzione n. 337/2019 R.G.Es. alla
Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, con trasmissione di copia della presente ordinanza/sentenza; assegna alle parti tutte il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa;
dichiara definita la causa per intervenuta divisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 28/12/2025
Il Giudice
GI OM CA
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