Trib. Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 5213
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Richiesta di approvazione del piano di riparto

    Il Tribunale ha approvato il progetto di divisione depositato dal delegato.

  • Rigettato
    Richiesta di ripartizione delle spese di divisione

    Il Tribunale ha ritenuto che le spese del giudizio di divisione debbano essere poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse comune dei condividenti, e non secondo il principio di soccombenza o causalità nei rapporti interni tra comproprietari. Pertanto, la domanda di ripartizione delle spese è stata rigettata.

  • Accolto
    Rimborso spese legali del creditore procedente

    Il Tribunale ha condannato il debitore esecutato a rimborsare le spese legali al creditore procedente, in applicazione del principio di causalità e secondo le tariffe vigenti.

  • Accolto
    Compensazione spese legali tra le altre parti

    Il Tribunale ha compensato le spese legali tra le altre parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c., dato che la divisione giova a tutte le parti e non vi erano domande specifiche avanzate dalla comproprietaria costituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 5213
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5213
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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