Art. 3.
Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella, fabbricazione e riparazione delle calzature, e' vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.
Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma e' consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restano il divieto per l'uso del benzolo.
Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella, fabbricazione e riparazione delle calzature, e' vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.
Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma e' consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restano il divieto per l'uso del benzolo.