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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1062/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo
Bonalume, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , domiciliato in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è ex lege rappresentata e difesa;
appellato
Avente ad oggetto: cessione di crediti pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 7797/22, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 7 ottobre 2022 nel giudizio RG
21509/20 instaurato – nuova denominazione di – Parte_1 Parte_2
nei confronti del e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : € Parte_1 Controparte_1
169.219,91 per sorte capitale, di cui alle seguenti fatture emesse da IT S.p.A. a titolo di
Parte corrispettivo delle prestazioni di servizi erogate in favore del e cedute a CP_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
pagina 2 di 7 condannare il a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo,
confermando la sentenza gravata.
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale cessionaria del credito di diverse società di fornitura di energia Parte_1
elettrica ( e Eni PA) e di servizi di pulizia (IT Controparte_2 CP_3
PA), conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il Controparte_1
affinché venisse condannato al pagamento di euro 569.789,00 in linea capitale
[...]
– importo, poi, ridotto, ad euro 209.701,59 con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e ad euro
178.133,23 in sede di precisazione delle conclusioni, oltre interessi di mora e anatocistici, nonché al pagamento della somma forfetaria dovuta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
2. Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva: Controparte_1
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma,
ex art. 25 c.p.c.; b) l'avvenuto pagamento, quanto al credito ceduto da IT PA (che era il credito più elevato e veniva indicato in complessivi euro 166.779,73), della maggior parte delle fatture azionate dalla cessionaria;
c) in ogni caso, di aver sospeso il pagamento del residuo, in quanto la fornitrice non risultava in regola con i subappaltatori.
3. Con sentenza n. 7797/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2022, veniva così disposto:
“- in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice,
pagina 3 di 7 a) condanna il a pagare all'attrice gli interessi ex d.lgs. Controparte_1
231/2002 sulla somma di euro 23.831,41 dal 30 settembre 2016 al 2 aprile 2021;
b) condanna il a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
21.118,21 a titolo di interessi di mora;
c) condanna il a pagare all'attrice gli interessi di mora Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002 sulla somma di euro 169.219,91 dalla scadenza delle fatture alla data
del pagamento, siccome precisato in motivazione;
d) condanna il a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
1.151,25, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
e) condanna il a pagare all'attrice gli interessi Controparte_1
anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo sugli interessi di cui ai capi che precedono dovuti per almeno sei mesi, secondo il disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i due quinti delle spese di lite, liquidati detti due
quinti in euro 674,40 per spese e in euro 4.400,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge,
compensando fra le parti il residuo;
- compensa per il resto le spese di lite”.
4. Il Tribunale di Milano, essenzialmente, riteneva che:
(i) l'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, sollevata dal Controparte_1
fosse infondata, in quanto doveva ritenersi competente il Giudice del luogo in cui ha
[...]
sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della Provincia in cui il creditore è domiciliato;
nella specie, era competente il Tribunale di Milano ove aveva la Pt_1
sede legale;
(ii) nel merito – per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello – con particolare riferimento ai crediti ceduti da IT PA (gli unici oggetto di contestazione in questa sede), l'attrice avesse documentato i contratti stipulati fra le parti e gli atti di cessione notificati, oltre che le fatture di pagamento;
il convenuto avesse, a sua volta, documentato l'avvenuto pagamento in corso di causa di tutte le fatture, tranne che della n. 107601.
pagina 4 di 7 Rispetto alle fatture pagate tardivamente, venivano riconosciuti gli interessi di mora, sul capitale di euro 169.219,91, dalla data di scadenza delle fatture sino ai pagamenti avvenuti in corso di causa –
(così, capo “c” della sentenza impugnata).
Quanto alla fattura n. 107601, nulla si riteneva dovuto in ragione dei maggiori crediti che il risultava vantare nei confronti della cedente. CP_1
5. ha proposto un unico motivo di appello, così rubricato: “Erroneità – Parte_1
nullità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto le fatture pagate dal e, CP_1
Parte per l'effetto, rigettato la domanda di volta al pagamento della sorte capitale”.
6. Il si è costituito in appello e ha concluso per la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 4.10.2023, la causa è stata avviata per la rimessione in decisione all'udienza del 27.11.2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, si duole della sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto provati i pagamenti, da parte del , delle Controparte_1
fatture cedute da IT PA ed evidenzia che la sola emissione del mandato di pagamento non sia prova dell'adempimento.
Rileva, in particolare, l'appellante che il non avrebbe dimostrato l'effettivo accredito di CP_1
tali somme di denaro, non risultando prodotti i mandati di pagamento muniti di quietanza ovvero l'effettivo accredito delle somme dovute o la comunicazione circa l'emissione dei mandati di pagamento.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le seguenti principali considerazioni.
Si osserva come sia pacifico che IT PA avesse ceduto, a le seguenti nove Parte_1
fatture:
pagina 5 di 7 Orbene, così come precisato in premessa, la prima fattura (la n. 107601) è risultata l'unica non pagata, ma è stato oggetto di compensazione con i maggiori crediti vantati dal e ritenuti CP_1
fondati dal Tribunale di Milano.
In ordine a tale valutazione, non è stato proposto appello e, dunque, si è formato giudicato interno.
Quanto alle altre otto fatture indicate in tabella, il – Controparte_1
diversamente da quanto allegato da parte appellante – in relazione a ciascuna, ha documentato:
- le determinazioni dirigenziali con le quali si procedeva alla loro liquidazione e con indicazione del numero, della data, dell'importo e del servizio reso, oltre che della disposizione di pagamento con l'indicazione delle coordinate per l'esecuzione del versamento, della modalità dello stesso (il bonifico bancario) e dei capitoli di bilancio sui quali è andata a gravare la spesa;
- gli esiti dell'interrogazione al sistema SICOGE dai quali si evince l'avvenuto pagamento di tali somme di denaro, essendo indicati le date di valuta e i “CRO”, che vengono rilasciati solo successivamente all'esecuzione – (così, docc. nn. 3 e 4 Ministero).
Di conseguenza, l'unico motivo di appello proposto appare infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in considerazione dell'unica questione trattata e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7797/2022 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2022;
- condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi,
[...]
oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1062/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo
Bonalume, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , domiciliato in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è ex lege rappresentata e difesa;
appellato
Avente ad oggetto: cessione di crediti pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 7797/22, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 7 ottobre 2022 nel giudizio RG
21509/20 instaurato – nuova denominazione di – Parte_1 Parte_2
nei confronti del e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : € Parte_1 Controparte_1
169.219,91 per sorte capitale, di cui alle seguenti fatture emesse da IT S.p.A. a titolo di
Parte corrispettivo delle prestazioni di servizi erogate in favore del e cedute a CP_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
pagina 2 di 7 condannare il a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo,
confermando la sentenza gravata.
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale cessionaria del credito di diverse società di fornitura di energia Parte_1
elettrica ( e Eni PA) e di servizi di pulizia (IT Controparte_2 CP_3
PA), conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il Controparte_1
affinché venisse condannato al pagamento di euro 569.789,00 in linea capitale
[...]
– importo, poi, ridotto, ad euro 209.701,59 con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e ad euro
178.133,23 in sede di precisazione delle conclusioni, oltre interessi di mora e anatocistici, nonché al pagamento della somma forfetaria dovuta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
2. Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva: Controparte_1
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma,
ex art. 25 c.p.c.; b) l'avvenuto pagamento, quanto al credito ceduto da IT PA (che era il credito più elevato e veniva indicato in complessivi euro 166.779,73), della maggior parte delle fatture azionate dalla cessionaria;
c) in ogni caso, di aver sospeso il pagamento del residuo, in quanto la fornitrice non risultava in regola con i subappaltatori.
3. Con sentenza n. 7797/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2022, veniva così disposto:
“- in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice,
pagina 3 di 7 a) condanna il a pagare all'attrice gli interessi ex d.lgs. Controparte_1
231/2002 sulla somma di euro 23.831,41 dal 30 settembre 2016 al 2 aprile 2021;
b) condanna il a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
21.118,21 a titolo di interessi di mora;
c) condanna il a pagare all'attrice gli interessi di mora Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002 sulla somma di euro 169.219,91 dalla scadenza delle fatture alla data
del pagamento, siccome precisato in motivazione;
d) condanna il a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
1.151,25, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
e) condanna il a pagare all'attrice gli interessi Controparte_1
anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo sugli interessi di cui ai capi che precedono dovuti per almeno sei mesi, secondo il disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i due quinti delle spese di lite, liquidati detti due
quinti in euro 674,40 per spese e in euro 4.400,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge,
compensando fra le parti il residuo;
- compensa per il resto le spese di lite”.
4. Il Tribunale di Milano, essenzialmente, riteneva che:
(i) l'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, sollevata dal Controparte_1
fosse infondata, in quanto doveva ritenersi competente il Giudice del luogo in cui ha
[...]
sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della Provincia in cui il creditore è domiciliato;
nella specie, era competente il Tribunale di Milano ove aveva la Pt_1
sede legale;
(ii) nel merito – per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello – con particolare riferimento ai crediti ceduti da IT PA (gli unici oggetto di contestazione in questa sede), l'attrice avesse documentato i contratti stipulati fra le parti e gli atti di cessione notificati, oltre che le fatture di pagamento;
il convenuto avesse, a sua volta, documentato l'avvenuto pagamento in corso di causa di tutte le fatture, tranne che della n. 107601.
pagina 4 di 7 Rispetto alle fatture pagate tardivamente, venivano riconosciuti gli interessi di mora, sul capitale di euro 169.219,91, dalla data di scadenza delle fatture sino ai pagamenti avvenuti in corso di causa –
(così, capo “c” della sentenza impugnata).
Quanto alla fattura n. 107601, nulla si riteneva dovuto in ragione dei maggiori crediti che il risultava vantare nei confronti della cedente. CP_1
5. ha proposto un unico motivo di appello, così rubricato: “Erroneità – Parte_1
nullità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto le fatture pagate dal e, CP_1
Parte per l'effetto, rigettato la domanda di volta al pagamento della sorte capitale”.
6. Il si è costituito in appello e ha concluso per la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 4.10.2023, la causa è stata avviata per la rimessione in decisione all'udienza del 27.11.2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, si duole della sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto provati i pagamenti, da parte del , delle Controparte_1
fatture cedute da IT PA ed evidenzia che la sola emissione del mandato di pagamento non sia prova dell'adempimento.
Rileva, in particolare, l'appellante che il non avrebbe dimostrato l'effettivo accredito di CP_1
tali somme di denaro, non risultando prodotti i mandati di pagamento muniti di quietanza ovvero l'effettivo accredito delle somme dovute o la comunicazione circa l'emissione dei mandati di pagamento.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le seguenti principali considerazioni.
Si osserva come sia pacifico che IT PA avesse ceduto, a le seguenti nove Parte_1
fatture:
pagina 5 di 7 Orbene, così come precisato in premessa, la prima fattura (la n. 107601) è risultata l'unica non pagata, ma è stato oggetto di compensazione con i maggiori crediti vantati dal e ritenuti CP_1
fondati dal Tribunale di Milano.
In ordine a tale valutazione, non è stato proposto appello e, dunque, si è formato giudicato interno.
Quanto alle altre otto fatture indicate in tabella, il – Controparte_1
diversamente da quanto allegato da parte appellante – in relazione a ciascuna, ha documentato:
- le determinazioni dirigenziali con le quali si procedeva alla loro liquidazione e con indicazione del numero, della data, dell'importo e del servizio reso, oltre che della disposizione di pagamento con l'indicazione delle coordinate per l'esecuzione del versamento, della modalità dello stesso (il bonifico bancario) e dei capitoli di bilancio sui quali è andata a gravare la spesa;
- gli esiti dell'interrogazione al sistema SICOGE dai quali si evince l'avvenuto pagamento di tali somme di denaro, essendo indicati le date di valuta e i “CRO”, che vengono rilasciati solo successivamente all'esecuzione – (così, docc. nn. 3 e 4 Ministero).
Di conseguenza, l'unico motivo di appello proposto appare infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in considerazione dell'unica questione trattata e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7797/2022 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2022;
- condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi,
[...]
oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
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