CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO PO GA DI GI LO MA IM LI SENTENZA Sul ricorso proposto da: OM OR GR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
vista la memoria difensiva del 5 novembre 2025 con cui si è replicato ai contenuti della requisitoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Gela ha affermato la penale responsabilità di OM OR GR in relazione alla condotta tenuta in data 21 agosto 2021, riqualificata come punibile ai sensi dell’art.650 cod.pen. (in luogo della ipotesi di cui all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011 contestata in sede di esercizio dell’azione penale) . La pena inflitta è pari a mesi due di arresto. In fatto, il OM – sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a far data da giugno 2020 – in data 21 agosto 2021 non esibiva, a richiesta, la carta precettiva e si allontanava dal Commissariato di P.S. di Gela, ove si era recato per firmare, senza apporre la firma di presenza presso detta autorità. Secondo il Tribunale si tratta di un comportamento che integra il reato di cui all’art. 650 cod.pen, esclusivamente in rapporto alla mancata esibizione della carta precettiva e ciò sulla base di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa corte nella decisione Sinigaglia del 2014. Il coefficiente psicologico di imputazione annovera la colpa, sicchè non può ritenersi accoglibile la richiesta di assoluzione proveniente dalla difesa. Si ritiene, inoltre, non applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. in ragione del fatto che la condotta fa seguito ai numerosi precedenti penali del OM, il che porta a ritenere sussistente un profilo di abitualità criminosa. Quanto alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale esclude la recidiva e nega le invocate attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3813 Anno 2026 Presidente: ON NI Relatore: MA LO Data Udienza: 13/11/2025 2. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 17 febbraio 2025 ha confermato la prima decisione. In motivazione si ribadisce che sul piano della rilevanza penale (sub art. 650 cod.pen) non possono esservi dubbi, in ragione del fatto che il OM, pur essendosi recato presso il Commissariato per apporre la firma, non aveva con sé la carta precettiva e si è rifiutato – ad espressa richiesta – di tornare a casa a prenderla. Anche in riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. si conferma la esistenza di un consistente disvalore del fatto, anche in ragione dei precedenti penali posti a carico del OM. Analoga valutazione viene operata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – OM OR GR. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di responsabilità. Secondo la difesa la condotta non poteva dirsi punibile proprio in ragione dei contenuti della decisione Sez. Un. Sinigaglia del 2014, nel cui ambito si è precisato che il comportamento omissivo non equivale alla violazione di una ‘prescrizione’. La esibizione della carta precettiva è ritenuta necessaria essenzialmente quale fattore di identificazione ma nel caso concreto l’operatore di pubblica sicurezza ben conosceva il OM e dunque l’assenza (per dimenticanza) della carta non ha comportato alcun pregiudizio alle attività di pubblica sicurezza. Mancherebbe l’elemento soggettivo ed il fatto non può essere inteso come sintomo di ribellione alla esigenze preventive.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. . Il fatto, a volerlo ritenere punibile, era da qualificarsi come di ‘particolare tenuità’. Il riferimento ai precedenti non è decisivo, posto che va valutato il fatto sotto il profilo oggettivo, salvi casi di condotta abituale intesa come struttura ontologica del reato.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti generiche, in ogni caso, andavano concesse proprio in rapporto alla modesta offensività del fatto, non potendosi ritenere sussistente una preclusione derivante dalla esistenza di precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo va rilevato che il fatto di non aver portato con sé la carta precettiva è comunque penalmente rilevante ai sensi dell’art.650 cod.pen. proprio in riferimento ai contenuti di Sez. U Sinigaglia del 2014. In particolare proprio in tale arresto si perviene alla configurabilità della contravvenzione di cui all’art.650 cod.pen. in ragione del fatto che la condotta può derivare anche da ‘mera dimenticanza o trascuratezza’ con coefficiente psicologico colposo. Da qui la considerazione per cui non deve ritenersi configurabile il più grave delitto di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale. Il caso in esame si è caratterizzato proprio per l’evidente trascuratezza dell’attuale ricorrente che – non avendo portato con sé la carta precettiva - lungo il tragitto, da lui stesso definito non breve, tra la abitazione e il commissariato di pubblica sicurezza si è trovato per l’appunto nelle condizioni passibili di incriminazione.
2. Quanto al secondo motivo ne va parimenti affermata la infondatezza. 2 La dimensione offensiva della condotta si è evidenziata in sede di merito in termini di ‘conferma’ di un atteggiamento del OM incline a non rispettare le regole di civile convivenza. Ciò è stato sostenuto anche attraverso l’esame dei precedenti penali. In detta dimensione, pur non potendosi parlare di abitualità in senso strutturale, la valutazione risulta insindacabile nella presente sede di legittimità, trattandosi di motivazione congrua in rapporto all’apprezzamento della gravità del fatto.
3. Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi della mera reiterazione di argomenti già presi in esame nella decisione di secondo grado e ritenuti infondati, con motivazione logica e coerente. Al rigetto – nel suo complesso – del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO MA NI ON 3
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
vista la memoria difensiva del 5 novembre 2025 con cui si è replicato ai contenuti della requisitoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Gela ha affermato la penale responsabilità di OM OR GR in relazione alla condotta tenuta in data 21 agosto 2021, riqualificata come punibile ai sensi dell’art.650 cod.pen. (in luogo della ipotesi di cui all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011 contestata in sede di esercizio dell’azione penale) . La pena inflitta è pari a mesi due di arresto. In fatto, il OM – sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a far data da giugno 2020 – in data 21 agosto 2021 non esibiva, a richiesta, la carta precettiva e si allontanava dal Commissariato di P.S. di Gela, ove si era recato per firmare, senza apporre la firma di presenza presso detta autorità. Secondo il Tribunale si tratta di un comportamento che integra il reato di cui all’art. 650 cod.pen, esclusivamente in rapporto alla mancata esibizione della carta precettiva e ciò sulla base di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa corte nella decisione Sinigaglia del 2014. Il coefficiente psicologico di imputazione annovera la colpa, sicchè non può ritenersi accoglibile la richiesta di assoluzione proveniente dalla difesa. Si ritiene, inoltre, non applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. in ragione del fatto che la condotta fa seguito ai numerosi precedenti penali del OM, il che porta a ritenere sussistente un profilo di abitualità criminosa. Quanto alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale esclude la recidiva e nega le invocate attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3813 Anno 2026 Presidente: ON NI Relatore: MA LO Data Udienza: 13/11/2025 2. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 17 febbraio 2025 ha confermato la prima decisione. In motivazione si ribadisce che sul piano della rilevanza penale (sub art. 650 cod.pen) non possono esservi dubbi, in ragione del fatto che il OM, pur essendosi recato presso il Commissariato per apporre la firma, non aveva con sé la carta precettiva e si è rifiutato – ad espressa richiesta – di tornare a casa a prenderla. Anche in riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. si conferma la esistenza di un consistente disvalore del fatto, anche in ragione dei precedenti penali posti a carico del OM. Analoga valutazione viene operata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – OM OR GR. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di responsabilità. Secondo la difesa la condotta non poteva dirsi punibile proprio in ragione dei contenuti della decisione Sez. Un. Sinigaglia del 2014, nel cui ambito si è precisato che il comportamento omissivo non equivale alla violazione di una ‘prescrizione’. La esibizione della carta precettiva è ritenuta necessaria essenzialmente quale fattore di identificazione ma nel caso concreto l’operatore di pubblica sicurezza ben conosceva il OM e dunque l’assenza (per dimenticanza) della carta non ha comportato alcun pregiudizio alle attività di pubblica sicurezza. Mancherebbe l’elemento soggettivo ed il fatto non può essere inteso come sintomo di ribellione alla esigenze preventive.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. . Il fatto, a volerlo ritenere punibile, era da qualificarsi come di ‘particolare tenuità’. Il riferimento ai precedenti non è decisivo, posto che va valutato il fatto sotto il profilo oggettivo, salvi casi di condotta abituale intesa come struttura ontologica del reato.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti generiche, in ogni caso, andavano concesse proprio in rapporto alla modesta offensività del fatto, non potendosi ritenere sussistente una preclusione derivante dalla esistenza di precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo va rilevato che il fatto di non aver portato con sé la carta precettiva è comunque penalmente rilevante ai sensi dell’art.650 cod.pen. proprio in riferimento ai contenuti di Sez. U Sinigaglia del 2014. In particolare proprio in tale arresto si perviene alla configurabilità della contravvenzione di cui all’art.650 cod.pen. in ragione del fatto che la condotta può derivare anche da ‘mera dimenticanza o trascuratezza’ con coefficiente psicologico colposo. Da qui la considerazione per cui non deve ritenersi configurabile il più grave delitto di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale. Il caso in esame si è caratterizzato proprio per l’evidente trascuratezza dell’attuale ricorrente che – non avendo portato con sé la carta precettiva - lungo il tragitto, da lui stesso definito non breve, tra la abitazione e il commissariato di pubblica sicurezza si è trovato per l’appunto nelle condizioni passibili di incriminazione.
2. Quanto al secondo motivo ne va parimenti affermata la infondatezza. 2 La dimensione offensiva della condotta si è evidenziata in sede di merito in termini di ‘conferma’ di un atteggiamento del OM incline a non rispettare le regole di civile convivenza. Ciò è stato sostenuto anche attraverso l’esame dei precedenti penali. In detta dimensione, pur non potendosi parlare di abitualità in senso strutturale, la valutazione risulta insindacabile nella presente sede di legittimità, trattandosi di motivazione congrua in rapporto all’apprezzamento della gravità del fatto.
3. Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi della mera reiterazione di argomenti già presi in esame nella decisione di secondo grado e ritenuti infondati, con motivazione logica e coerente. Al rigetto – nel suo complesso – del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO MA NI ON 3