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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/09/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 2341/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 12/09/2025, alle ore 12:00, è stata chiamata la causa n. R.G. 2341/2024.
È presente per l'attore l'avv. Dogliotti, il quale insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni, così come rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi.
Per la convenuta è presente l'avv. Biale, il quale parimenti insiste nelle proprie istanze ed eccezioni sollevate, riportandosi ai propri scritti conclusivi.
L'attore discute oralmente la controversia. Alle ore 12:10 il Giudice si ritira in Camera di consiglio.
Alle ore 12:40 il Giudice, esaurita la camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, all'esito della discussione orale dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2341/2024, vertente
TRA
, NATO A Savona il 31.12.1965 (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paolo Dogliotti, come da procura in atti;
- RICORRENTE/ATTORE -
CONTRO
1 on sede legale in Beinasco (TO), in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., (P.I. , come rappresentata e difesa dagli avv.ti Biale Fabrizio e Tripodi Francesca. P.IVA_1
- CONVENUTA/RESISTENTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 4.12.2024 il ricorrente chiedeva di Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intervenuto fra le parti, avente ad oggetto una city car elettrica denominata acquistata in data 30.01.2023, con conseguente condanna alla restituzione CP_2 del prezzo di e 13.700,00 prevalentemente versato tramite finanziamento, ed ulteriore condanna al risarcimento del danno pari ad € 10.000,00.
In particolare, il ricorrente asseriva e documentava che in data 29.03.2023, pochi giorni dopo aver ritirato il veicolo immatricolato e assicurato, si fosse palesata una problematica relativa al sistema di ricarica della batteria che lo aveva costretto, su indicazione telefonica del venditore, a ricoverare l'autovettura presso l'autofficina della concessionaria. L'istante asseriva di aver avuto solo generiche rassicurazioni sulla soluzione del guasto e sulla pronta riconsegna, subendo una attesa che, in realtà, si protraeva fino all'estate, e precisamente fino a quando, in data 7.08.2023, si era visto costretto ad inoltrare alla controparte una diffida a provvedere al ripristino e alla riconsegna del mezzo entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento. Non avendo ricevuto riscontro, in data 3.11.2023 il ricorrente comunicava la risoluzione del contratto, chiedendo la risoluzione del prezzo in quanto era stato costretto a continuare a pagare le rate del finanziamento. L'attore documentava, altresì, che solo in data 4.11.2023 la resistente aveva provveduto a comunicargli che il veicolo sarebbe stato definitivamente riparato e sarebbe stato disponibile per il ritiro a fin e mese, ma il contratto, a quel punto, si era ormai risolto.
Il ricorrente, inoltre, asseriva e documentava di esser stato costretto a noleggiare una autovettura sostitutiva per 45 giorni, successivamente disdettando il medesimo contratto di noleggio a causa del protrarsi delle tempistiche di riparazione che avevano reso la spesa insostenibile per una famiglia monoreddito composta da cinque persone, quest'ultima costretta a subire pesanti disagi derivanti dalla impossibilità di spostarsi se non con i mezzi di trasporto pubblico, motivo per cui chiedeva anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si costituiva la convenuta, la quale asseriva di esser riuscita solo in data 7.04.2023, dopo ripetute richieste alla casa produttrice, a far partire l'ordine relativo alle componenti da sostituire, e di aver contattato nei mesi successivi il evidenziandogli il prevedibile allungamento delle tempistiche. Parte_1
Per tale motivo, la medesima società aveva proposto al la sostituzione provvisoria del Parte_1 componente con uno compatibile che sarebbe stato prelevato da un veicolo identico presente in concessionaria, garantendo che, all'arrivo del ricambio ufficiale, quest'ultimo sarebbe stato prontamente
2 installato;
ciò nonostante, la venditrice aveva ricevuto un netto e immotivato rifiuto.
La resistente asseriva che, successivamente al ricevimento della diffida ad adempiere del 7.08.2023, aveva provveduto a contattare telefonicamente e per iscritto il e i suoi familiari, informandoli Parte_1 che il ricambio era finalmente pervenuto, che il quadriciclo era stato riparato e reso funzionante, quindi pronto per il ritiro. Nel frattempo, il convenuto documentava che avesse fatto proseguire il Per_1 finanziamento, spiegando al che la difficoltà nella riconsegna era stata dovuta solo ad un ritardo Parte_1 delle componenti ufficiali prodotte in Cina e non da un impossibilità assoluta di riparare i mezzo.
In sede di prima memoria concessa ex art. 281duodecies c.p.c. il ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per l'ammissione dei capitoli di prova peraltro già articolati in sede di ricorso introduttivo datato 4.12.2024. Anche la convenuta contestava quanto dedotto dalla controparte, insistendo nelle proprie ragioni.
Ebbene, alla luce del complessivo materiale documentale versato in atti e delle allegazioni formulate da ambo le parti in causa, si ritiene che la domanda principale di risoluzione del contratto e conseguente restituzione del prezzo debba essere accolta.
Occorre premettere che in giurisprudenza si è più volte affermato che in tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi, subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25417 del 26/08/2022) o quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22146 del
14/10/2020).
Nel caso di specie, appare pacifico che il bene compravenduto sia risultato affetto da un grave difetto di conformità, così come altrettanto incontestato è che il venditore abbia subito fatto ricoverare il veicolo presso una propria officina assumendo l'obbligo di riparazione dello stesso, ovvero la sostituzione dei pezzi di ricambio con quelli originali della casa madre, e che le tempistiche di fornitura si siano rivelate gradualmente non più congrue e sostenibili.
Si ritiene, inoltre, che il comportamento del convenuto disveli un inadempimento di non scarsa importanza nella poco chiara e graduale illustrazione specifica delle tempistiche utili alla risoluzione della problematica, comportamento che ha posto l'altra parte nella condizione di non poter scegliere fra gli strumenti rimediali a sua disposizione. Con
A tal riguardo, infatti, il convenuto ha solo genericamente asserito che “nel periodo aprile-luglio MO. contattava il signor per informarlo circa l'iter e le tempistiche di riparazione e di fornitura di un componente nuovo Parte_1
3 in luogo di quello guasto” (comparsa di risposta, pag. 2 punto 4). Occorre rilevare che su entrambe le parti incombe un dovere di allegazione non solo “chiara” ma anche “specifica” dei fatti posti a fondamento delle proprie domande e difese, come si evince dagli art. 163, n. 4 c.p.c. e 167 c.p.c. nella loro nuova formulazione, onere che assolve ad una funzione pregnante se correlato a circostanze non rientranti nella sfera di conoscibilità della controparte. Tale specificità è servente all'onere di contestazione delle circostanze di fatto dedotte dalla controparte, contestazione dei fatti che parimenti deve essere specifica per evitare che questi ultimi possano esser dati per provati ex art. 115 c.p.c. Questo sistema di raccordo fa sì che se viene dedotta una circostanza generica, colui che la deduce è sempre tenuto a provarla, mente se viene asserito un fatto in maniera specifica e puntuale, astrattamente rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte, allora graverà sulla controparte un dovere di prendere posizione su di essi in maniera altrettanto mirata e circoscritta (cfr. Cass. civ., sez. II, 25/01/2022, n. 2223).
Nella specie, è evidente che una informazione resa ad aprile, nella immediatezza del fermo, sarebbe stata cosa diversa dalla medesima illustrazione effettuata a luglio, così come poco chiare appaiono le spiegazioni fornite e le tempistiche prospettate nonostante, a dire dello stesso convenuto, l'allungamento dei tempi fosse da considerarsi “prevedibile” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2, punto 6).
Siffatta ambiguità temporale trova conferma anche nella documentazione versata in atti. In particolare, nella comunicazione della resistente datata 04/11/2023 emerge chiaramente che il veicolo, a quella data, ancora non era stato ancora completamente riparato. In tale comunicazione, infatti, si legge testualmente:
“Nonostante l'avvenuta sostituzione del componente identificato con il numero 2109119Y0205, in seguito a una successiva diagnosi e in collaborazione con il reparto tecnico della casa produttrice, si è concluso che risulta necessario procedere anche Part alla sostituzione della centralina . Tuttavia, va evidenziato che tale ricambio, come evidenziato al punto 4, il suo arrivo
è previsto entro la settimana corrente e sarà installato con la massima tempestività” (cfr. doc. 12 parte ricorrente). Alla luce di quanto sopra esposto, deve quindi essere dichiarata la risoluzione del contratto, con conseguente diritto alla restituzione della somma di € 13.700,00 oltre interessi legali dalla domanda (senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta).
Si ritiene, viceversa, che la domanda di risarcimento del danno possa essere accolta solo parzialmente ed in minima parte rispetto a quanto domandato.
A tal riguardo, deve ritenersi incontestato che, nel corso della attesa, per venire incontro alle esigenze del cliente la venditrice abbia proposto all'acquirente una sostituzione provvisoria del componente non conforme con un pezzo ritenuto “compatibile”, rifiutandola senza opporre un giustificato motivo, non potendosi ritenere assolto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. mediante semplici clausole di stile (cfr. Corte di
Cassazione, ord. n. 31837 del 4 novembre 2021).
Tuttavia, come si è detto, ancora a novembre del 2023 affioravano nuove problematiche relative alla centralina elettronica SU (si rimanda al già il richiamato doc. 12 parte ricorrente). Di conseguenza,
4 appare evidente che la soluzione suggerita non avrebbe verosimilmente posto l'odierno ricorrente nella condizione di poter circolare con la medesima autovettura.
Tuttavia, venendo alla quantificazione del danno così come operata dall'attore, si rileva che lo stesso, all'interno della propria domanda così come complessivamente formulata, abbia effettuato un distinguo fra la somma di € 2.580,30 – di carattere patrimoniale in quanto esborso connesso al noleggio di un veicolo sostitutivo (documentato mediante la produzione della fattura, doc. 21 prod. ricorrente) – e una porzione maggiore di carattere non patrimoniale, quest'ultima derivante dallo stress e dai disagi subiti.
Ebbene, mentre la prima domanda, documentata a livello indiziario tramite la produzione della fattura, può ritenersi presuntivamente provata anche alla luce della sopraindicata trattativa per provvedere nella immediatezza dei fatti alla circolazione, oltre allo stretto lasso temporale che ne rivela la genuinità, non può ritenersi parimenti meritevole di accoglimento la residua parte. Ed infatti, il pregiudizio non patrimoniale, specie nei casi in cui esso viene rivendicato in termini di danno morale “puro” (ovvero senza compromissione permanente del proprio stato di salute), necessita di un più rigoroso onere di allegazione e prova di circostanze di una certa gravità, tali da porter ricavare, quantomeno in via presuntiva, una lesione di un interesse costituzionalmente rilevante e un conseguente pregiudizio – inteso in termini di sofferenza – di rilevante entità, come tale distinto dallo stress, dall'ansia e dai quotidiani turbamenti emotivi, potendo l'equità intervenire solo in via sussidiaria e per gli aspetti meramente quantificatori (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, n.17554; Cass. civile, sez. III, 13/09/2018, n.
22272).
Nel caso di specie, il ricorrente ha solo dedotto disagi e fastidi derivanti dalla necessità di far ricorso a mezzi pubblici distanti da casa, situazione che, specie per una famiglia composta da cinque persone, difficilmente avrebbe potuto essere appagata dalla disponibilità di una sola vettura, per di più dalle dimensioni estremamente modeste evincibili in atti (cfr. all. 2 parte prod. ricorrente).
La resistente deve quindi essere condannata al rimborso del solo importo di € 2.580,30 oltre interessi legali dalla domanda (parimenti senza rivalutazione, trattandosi di una somma certa).
Quanto al governo delle spese, si rileva che l'attore vede l'accoglimento integrale della domanda principale e l'accoglimento ,solo parziale ed in minima parte, della domanda risarcitoria. Si ritiene quindi che l'accoglimento in minor parte della seconda domanda risarcitoria, di carattere concorrente, giustifichi una compensazione parziale con decurtazione del 20% delle spese di lite. La resistente, in virtù della soccombenza, deve perciò essere condannata al pagamento dei compensi professionali che qui si liquidano – sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 (valori medi, detratta la fase di trattazione/istruttoria ritenuta superflua e con applicazione della sopraindicata decurtazione) – in €
2.717,60 ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari di causa.
5 Tutto ciò premesso questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda principale formulata dal ricorrente e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA la risoluzione del contratto di vendita per cui vi è causa meglio, documentato in atti, e
CONDANNA la resistente al rimborso del prezzo versato pari ad € Controparte_1
13.700,00 oltre interessi legali dalla domanda.
ACCOLGIE PARZILMENTE la concorrente domanda risarcitoria e, per l'effetto, CONDANNA la medesima convenuta al risarcimento del danno pari all'importo di € Controparte_1
2.580,30 oltre interessi legali dalla domanda.
CONDANNA la resistente alla rifusione delle spese processuali sopportate dall'attore, che qui si liquidano in € 2.717,60 per compensi professionali, ed € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% dei soli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 12.09.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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