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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1453 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1453/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LACERENZA ANTONIO e Parte_1 LACERENZA VITONICOLA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti Controparte_1 GAUDINO GIORGIA e GENTILE ANTONIO Resistente
nonché nei confronti di
, turismo Controparte_2 e servizi), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CANELLI IVAN
1 Resistente
Oggetto: omesso versamento quote tfr e contribuzione fondo previdenza complementare;
risarcimento del danno;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.10.2020 al 07.02.2024, con la qualifica di guardia particolare giurata, Controparte_1 di cui al livello IV del CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i., prestando attività presso l'appalto di vigilanza armata denominato “Postazione Rai Bari”; di non avere ancora maturato il diritto a pensione;
di aver consegnato in data 23.11.2020 a referente aziendale il “modulo di adesione” al Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) c.d. (nel prosieguo, anche solo er brevità), ma che Controparte_2 CP_2 la società resistente aveva mancato di comunicare la relativa iscrizione, tanto che nei prospetti paga del periodo non vi era alcuna trattenuta destinata al fondo pensione;
di risultare iscritto al predetto fondo pensione soltanto a far data dal 01.07.2022 “come da moduli inviati dal ricorrente nuovamente in data 11.01.2022” (cfr. punto n. 5, pag. 2 del ricorso); di avere verificato come la Controparte_1 nonostante la regolare adesione, avesse omesso integralmente il versamento della relativa trattenuta, regolarmente detratta dalle buste paga allegate in atti.
Ciò posto, l'istante ha lamentato l'illegittimità della condotta datoriale consistita nell'omessa regolarizzazione della propria posizione previdenziale per gli anni 2020 e 2021, nonché nell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare dei contributi previsti e della quota di CP_2 T.F.R. mensilmente maturata in base all'art. 8 d.lgs. 252/2005 per il periodo dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
L'istante ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'omesso versamento delle quote di T.F.R. maturate e dei contributi dovuti, da parte della società datrice di lavoro, al Fondo di previdenza complementare e di condannare la società resistente al versamento in favore del CP_2 Fondo complementare degli importi non versati, nonché “al risarcimento del danno previdenziale per inadempimento contrattuale per l'omessa iscrizione del lavoratore al Fondo per gli anni CP_2 2020 e 2021”, sofferto a causa della condotta datoriale;
altresì, l'istante ha domandato “Accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare della contribuzione versata al Fondo nonché, ed ovvero CP_2 controllare l'esatta determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima, anche al fine di calcolare l'esatto importo delle anticipazioni che possono essere richieste al fondo;”; il tutto, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte convenuta ha contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha evidenziato che “… Solo il 18 luglio 2022, dopo un primo sollecito dell'11 gennaio 2022, il sig. provvedeva ad inviare i due moduli su Parte_1 citati (cfr. documento sub n. 4; cfr. documento sub n. 5), e l'azienda procedeva, con decorrenza da Luglio 2022, a versare al Fondo FON.TE. il TFR del lavoratore ed i contributi, sia a carico del dipendente che dell'azienda, nella misura dello 0.5%” (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria difensiva). Ha, dunque, rimarcato che “Il TFR maturato dal lavoratore fino al 30 giugno 2022, in mancanza della documentazione completa, è stato versato al Fondo di Tesoreria INPS, per il valore di € 2.302,04” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Costituitosi nel presente giudizio, il ha evidenziato che non risultavano eseguiti versamenti CP_2 contributivi in relazione alla posizione del ricorrente, con riferimento al periodo intercorrente tra il
2 III trimestre 2022 ed il I trimestre 2024, per l'importo di € 22,21 dovuto a titolo di “Ristoro posizione” per la contribuzione versata in ritardo relativamente ai seguenti trimestri contributivi: IV trimestre 2022, I trimestre 2023, II trimestre 2023 ed III trimestre 2023; non ha contestato la legittimazione attiva del lavoratore, escludendo, anzi, la sussistenza di qualsivoglia obbligo statutario né legale a carico del fondo di recuperare autonomamente le somme contributive omesse dalla parte datoriale. Ha concluso, in caso di accoglimento della domanda attorea, per il versamento delle somme direttamente al Fondo, trattandosi di posizione ancora attiva, nonché, comunque, di andare esente da responsabilità, pur nell'eventualità di rigetto delle domande del ricorrente.
*
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Sotto un primo profilo, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di condanna, esperita dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di lavoro, di versare i contributi e le quote di T.F.R. maturate al fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Parte ricorrente allega di agire in nome proprio ed a tutela del proprio diritto di credito in ragione della sussistenza tra le parti di una delegazione di pagamento, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
Deve premettersi che le forme pensionistiche complementari (c.d. 'ex contraente'), disciplinate in via generale dal D. Lgs. n. 252 del 2005, hanno la funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e si differenziano dalla previdenza obbligatoria (c.d. 'ex lege') in quanto, mentre le tutele di quest'ultima hanno carattere generale, necessario e non eludibile, le tutele garantite dalla previdenza complementare hanno natura eventuale e sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti pensionistici ordinari ed in relazione ai quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni (cfr. Cass. civ. ss. uu. n. 4949/2015). La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario (art. 1, comma 2, del D. Lgs. 252 del 2005), e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro, mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 del D. Lgs. 252 del 2005).
In particolare, l'art. 8 d.lgs. 252/2005 ha previsto per tutti i lavoratori subordinati assunti dopo il 30 giugno 2007, una delle tre seguenti opzioni:
1. manifestazione espressa della volontà di mantenere gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. presso il proprio datore di lavoro, senza conferirli in nessuna forma di previdenza complementare. Per i datori di lavoro con media annuale pari o superiore a 50 dipendenti il T.F.R. maturando va comunque versato presso il Fondo di Tesoreria I.N.P.S. in base all'art. 1 co. 755 e segg. l. 296/2006;
2. manifestazione espressa della volontà di conferire le quote di T.F.R. al sistema di previdenza complementare prescelto (fondi pensioni chiusi od aperti ovvero piani pensionistici individuali);
3. mero silenzio del lavoratore, qualificato dal legislatore come silenzio-assenso in ordine al conferimento del T.F.R. maturando al fondo di previdenza complementare individuato con accordo aziendale ovvero, in mancanza, a quello cui aderiscono la maggior parte dei lavoratori dipendenti in azienda, ovvero, in ulteriore subordine, all'apposita forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'I.N.P.S. (c.d. . CP_3
3 Tutti i lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 2007, invece, devono comunicare, entro i successivi 6 mesi dall'assunzione, la loro scelta in ordine al T.F.R., secondo le modalità summenzionate. In base all'art. 8 co. 1 d.lgs. 252/2005, inoltre, “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando”.
Il d.lgs. 252/2005 non ha disciplinato espressamente il caso di omesso versamento, nonostante vi fosse un criterio ad hoc nella legge delega [art. 1 co. 2 lett. e) n. 8 l. 243/2004] che non è stato attuato dal decreto delegato.
Il legislatore delegato, infatti, si è limitato ad utilizzare il termine atecnico di conferimento del T.F.R..
Sul punto, (Cass. 4626/2019) ha osservato che “
3.3. La questione più delicata, che interessa il caso di specie, è indubbiamente quella del conferimento del T.f.r., che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, nella duplice modalità espressa o tacita (art. 8, comma 7, lett. a), b). Ed infatti, nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia provveduto ad accantonare il T.f.r. conferito al fondo di previdenza complementare, senza tuttavia versarlo, si pone il problema di individuare, nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e fondo, intermediato dal datore di lavoro quale debitore delle quote tempo per tempo maturate, il soggetto che abbia diritto ad insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria (tenuto anche conto della previsione di intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps, a norma del D. Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, comma 2, nel caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale). E ciò anche per l'espressione atecnica di "conferimento", che deve essere qualificata giuridicamente e che, se si vuole, costituisce un sintomo ulteriore, sotto il profilo della libertà di selezione dello strumento negoziale, del favor per l'autonomia privata in tale ambito previdenziale rispetto a quello obbligatorio. Sicchè, per una tale qualificazione della posizione individuale del lavoratore rispetto al fondo cui prestata la propria adesione, liberamente negoziabile tra le parti, occorre accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato: se una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo, o strumenti ad essi assimilabili. E ciò comporta evidenti effetti diversi, in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale), a seconda dell'opzione negoziale adottata.
3.4. Ma nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto il diritto del lavoratore di restituzione delle quote di T.f.r. trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo di previdenza complementare, sulla base dell'accertato "accantonamento presso il Fondo Arca con idonea documentazione" (al primo periodo di pg. 2 del decreto), il fallimento ha completamente omesso la specifica indicazione, prima ancora della trascrizione, del modulo negoziale utilizzato tra le parti. I due motivi sono pertanto generici, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, a fronte di una tale omissione, ostativa alla soluzione della questione in esame da parte di questa Corte (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 aprile 2018, n. 8204).
5. Dalle superiori argomentazioni discende l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza”.
Per tali ragioni, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza dell'azione di condanna esperita dal lavoratore nei confronti del datore di versare gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. al fondo complementare risulta imprescindibile, da un lato, la corretta individuazione delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, configurabili in capo al lavoratore, al datore di lavoro ed al fondo percipiente e, dall'altro lato, i diversi rapporti intercorrenti tra tali soggetti alla luce delle caratteristiche del singolo caso concreto e degli specifici rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
4 L'art. 8 dello statuto del fondo previdenziale in esame, Statuto
[...]
Parte_2
si occupa della regolamentazione dell'aspetto contributivo, stabilendo che:
[...]
“
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi dovuti al Fondo, a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, è contrattualmente definita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. Il TFR maturando affluirà integralmente a ad eccezione dei casi previsti dalla normativa CP_2 vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione a tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta Parte_3 l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.
8. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato dal contestuale invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui viene posto nella condizione di CP_2 attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.
9. In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute: a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) all'eventuale versamento degli interessi di mora;
l'applicazione, la misura e le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) al risarcimento a di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal CP_2 ritardato versamento.
10. Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 9 sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9 mentre le somme di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 9 sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi di . CP_2
A mente dell'art. 33 dello statuto cit., disciplinante la modalità di adesione:
“
1. L'adesione a è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, CP_2 ed avviene secondo modalità esplicite o tacite in base al disposto del presente articolo.
2. L'associazione a avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, CP_2 sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà
5 di associarsi a deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione CP_2 informativa prevista dalla normativa vigente.
3. All'atto dell'adesione il verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. CP_2
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a CP_2
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la CP_2 trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, negli spazi che ospitano CP_2 momenti istituzionali di attività di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché CP_2 nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR a sulla base dei dati forniti dal CP_2 datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.”.
Sulla base di tale quadro normativo, allora, occorre distinguere tre diversi rapporti giuridici patrimoniali:
- il rapporto di provvista tra datore e lavoratore/aderente: il datore di lavoro, in base al rapporto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di accantonamento e di versamento del T.F.R. che costituisce un'obbligazione istantanea ad efficacia differita. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 19708/2018) pronunciatasi sulla pignorabilità delle quote accantonate secondo cui “anche dopo la riforma del settore disposta con il D.Lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997";
- il rapporto di valuta tra lavoratore/aderente e fondo di previdenza complementare: il lavoratore, in ragione dell'adesione manifesta o tacita, ha l'obbligo di procedere periodicamente ai conferimenti pattuiti al Fondo Complementare al fine di costituire il proprio montante (capitale accumulato) e maturare la propria posizione previdenziale. Sussiste, quindi, una obbligazione periodica ad esigibilità immediata correlata, stante la funzione previdenziale, alla costituzione di un'autonoma posizione previdenziale in capo al ricorrente volta all'erogazione di trattamenti previdenziali, anche di reversibilità od indiretti, ovvero alla liquidazione di un'indennità una tantum nei casi previsti;
- il rapporto previdenziale tra il fondo di previdenza complementare ed il lavoratore/aderente od i suoi eredi: in base all'art. 11 d.lgs. 252/2005, il Fondo è tenuto all'erogazione, in favore del lavoratore o dei beneficiari designati, della prestazione pensionistica indicata. Si tratta, quindi, di una rendita (obbligazione periodica ad esigibilità immediata) ovvero di un'indennità una tantum (obbligazione ad esecuzione istantanea ed ad esigibilità immediata), correlata, in ordine all'an debeatur, alla maturazione dei requisiti di accesso stabiliti ed, in ordine al quantum debeatur, al montante previdenziale accumulato. Sul punto si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19571/2019), pronunciatasi sull'esercizio del diritto di riscatto in caso di decesso dell'aderente in data antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, seppure sulla normativa vigente prima della modifica attuata dal d.lgs. 147/2018, ha confermato la natura autonoma del diritto alla prestazione previdenziale.
6 Sulla base della natura giuridica dei diversi crediti e dei rapporti intercorrenti tra le parti nonché della documentazione summenzionata, è possibile ritenere che il meccanismo in esame sia riconducibile al modello della delegazione di pagamento ex artt. 1268 e segg. c.c. in quanto il lavoratore (delegante) incarica il proprio datore di lavoro (delegato) di versare le quote maturande di T.F.R. al fondo di previdenza complementare (delegatario).
Il lavoratore delega, in altri termini, il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per T.F.R. sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore, sia a quello di valuta, tra lavoratore e fondo. II pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è infatti adempimento dell'obbligazione del lavoratore nei confronti del Fondo.
Tra le ipotesi di delegatio promittendi e di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c. sussiste una distinzione strutturale, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 7945/2020) secondo cui “la delegazione di debito ha funzione creditoria, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria, prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario. L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista;
con ogni evidenza, quindi, l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. La disciplina degli effetti dell'adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all'adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale”.
È stato pure osservato che l'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del Fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché 'la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto' (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 4684/2015; Cass. civ. n. 2406/2022).
7 Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti e risulta pacifico tra le parti, parte ricorrente ha aderito (rectius ha manifestato la volontà di proseguire il versamento della contribuzione) al fondo con decorrenza dal 01.07.2022 (v. all. 4 e 5 del fascicolo di parte CP_2
. Controparte_1
Ne consegue l'accertamento dell'obbligo e la condanna di al pagamento, in favore Controparte_1 di della quota di accantonamenti per trattamento di fine Controparte_2 rapporto e di contributi integrativi omessi, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
Infondata appare, tuttavia, la connessa domanda risarcitoria, non supportata da congrua ed univoca allegazione e prova.
Parte ricorrente, in proposito, assume quanto segue: “4) Il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceveva dalla società resistente il modulo per la scelta di destinazione del t.f.r. pertanto in data 23.11.2020 consegnava senza indugio questa documentazione alla datrice, inviandola via mail a tale
, dipendente della resistente, aderendo al Fondo Pensione Complementare per i Persona_1 dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) c.d. “ Controparte_2 ;”(cfr. pag. 2 del ricorso); l'istante si duole, dunque, del fatto che “ … la società resistente
[...] ha dolosamente omesso di comunicare al Fondo Fon.Te. l'iscrizione del lavoratore nonostante lo stesso abbia tempestivamente comunicato in data 23.11.2020 alla sig.ra , consulente Persona_1 della società resistente la volontà di aderire al Fondo di previdenza complementare. La società datrice, però, non comunicando nulla al Fondo ha, concretamente e nei fatti, arrecato un considerevole danno al lavoratore facendogli “perdere” ben due anni di contribuzione, rispetto all'effettiva data di iscrizione risalente al giorno 01.07.2022, come comunicazione fornita al ricorrente dallo stesso (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso). CP_2
Ora, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente, all'epoca dell'assunzione alle dipendenze della resistente, abbia trasmesso a referente della parte datoriale esclusivamente il modulo c.d. TFR2, recante la mera scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 8, co. 7, del D. Lgs. 252/2005.
Non vi è alcuna traccia della trasmissione alla parte datoriale del modulo di adesione ovvero di alcun ulteriore modulo o documentazione all'atto dell'assunzione alle dipendenze della società resistente.
Mette conto, al riguardo, rimarcare che l'art. 33 dello statuto del fondo Fon.Te. cit., disciplinante la modalità di adesione, prevede che:
“
1. L'adesione a è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, CP_2 ed avviene secondo modalità esplicite o tacite in base al disposto del presente articolo.
2. L'associazione a avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, CP_2 sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi a deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione CP_2 informativa prevista dalla normativa vigente.
3. All'atto dell'adesione il verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. CP_2
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a CP_2
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la CP_2 trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, negli spazi che ospitano CP_2 momenti istituzionali di attività di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché CP_2
8 nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR a sulla base dei dati forniti dal CP_2 datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.”.
In proposito, appare dirimente osservare come il punto n. 5 dell'art. 33 dello statuto del fondo stabilisca che la domanda di adesione (ovvero modulo di adesione), presentata direttamente dal lavoratore o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive, debba contenere la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, delega non presente in alcuna parte del modulo TFR2 e che, peraltro, è alla base della costituzione del rapporto trilaterale.
Pertanto, in difetto di ulteriori specifiche e puntuali allegazioni di parte ricorrente anche in punto di osservanza del canone di buona fede e correttezza, non può dirsi sussistente il denunziato inadempimento contrattuale della parte datoriale, non emergendo dai versati atti che la parte ricorrente abbia effettivamente conferito delega alcuna alla medesima datrice di lavoro, sia pure eventualmente in via meramente informale.
In ogni caso, quand'anche ritenuto sussistente il denunziato inadempimento datoriale, la domanda risarcitoria appare infondata in quanto del tutto sguarnita di allegazione e prova delle conseguenze dannose eventualmente sofferte a causa della mancata “iscrizione” e/o mancata regolarizzazione per il periodo antecedente al 01.07.2022.
Di conseguenza nessuna obbligazione può ritenersi sussistente per il periodo pregresso in capo alla ex datrice di lavoro neppure a titolo risarcitorio. Peraltro, si aggiunga che è rimasta del tutto incontestata la circostanza addotta dalla parte resistente secondo cui l'odierno ricorrente, nell'ambito di giudizio iscritto al n. R.G. 1379/2025 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, abbia agito nei riguardi della stessa società resistente per il pagamento in proprio favore del TFR maturato, per la somma lorda di € 2.577,21.
Appare, infine, inammissibile la domanda con cui si chiede “Accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare della contribuzione versata al Fondo nonché, ed ovvero controllare l'esatta CP_2 determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima, anche al fine di calcolare l'esatto importo delle anticipazioni che possono essere richieste al fondo;”, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito l'inammissibilità di domande di accertamento aventi ad oggetto fatti e non diritti ed in particolare di un fatto che costituisca solo uno dei presupposti del diritto (ex pluribus, Cass. 12937/99 e Cass. 8538/01). Infatti tali requisiti costituiscono solo un elemento per il riconoscimento di un diritto che, nel caso in esame, non è neppure stato indicato in ricorso, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c..
9 Invero, a norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti della società nella misura di due terzi, mentre la residua parte - liquidata come da dispositivo in Controparte_1 considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta -, va posta a carico della società resistente.
La natura della controversia e il tenore complessivo della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei restanti rapporti processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] dipendenti del terziario (commercio, turismo e servizi), in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 29.01.2025, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della quota Controparte_1 Controparte_2 di accantonamenti per trattamento di fine rapporto e di contributi integrativi omessi, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna alla rifusione in Controparte_1 favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.230,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
4. spese, nel resto, compensate. Bari, lì 11/11/2025
Il Giudice
UD AR
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1453/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LACERENZA ANTONIO e Parte_1 LACERENZA VITONICOLA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti Controparte_1 GAUDINO GIORGIA e GENTILE ANTONIO Resistente
nonché nei confronti di
, turismo Controparte_2 e servizi), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CANELLI IVAN
1 Resistente
Oggetto: omesso versamento quote tfr e contribuzione fondo previdenza complementare;
risarcimento del danno;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.10.2020 al 07.02.2024, con la qualifica di guardia particolare giurata, Controparte_1 di cui al livello IV del CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 e s.m.i., prestando attività presso l'appalto di vigilanza armata denominato “Postazione Rai Bari”; di non avere ancora maturato il diritto a pensione;
di aver consegnato in data 23.11.2020 a referente aziendale il “modulo di adesione” al Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) c.d. (nel prosieguo, anche solo er brevità), ma che Controparte_2 CP_2 la società resistente aveva mancato di comunicare la relativa iscrizione, tanto che nei prospetti paga del periodo non vi era alcuna trattenuta destinata al fondo pensione;
di risultare iscritto al predetto fondo pensione soltanto a far data dal 01.07.2022 “come da moduli inviati dal ricorrente nuovamente in data 11.01.2022” (cfr. punto n. 5, pag. 2 del ricorso); di avere verificato come la Controparte_1 nonostante la regolare adesione, avesse omesso integralmente il versamento della relativa trattenuta, regolarmente detratta dalle buste paga allegate in atti.
Ciò posto, l'istante ha lamentato l'illegittimità della condotta datoriale consistita nell'omessa regolarizzazione della propria posizione previdenziale per gli anni 2020 e 2021, nonché nell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare dei contributi previsti e della quota di CP_2 T.F.R. mensilmente maturata in base all'art. 8 d.lgs. 252/2005 per il periodo dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
L'istante ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'omesso versamento delle quote di T.F.R. maturate e dei contributi dovuti, da parte della società datrice di lavoro, al Fondo di previdenza complementare e di condannare la società resistente al versamento in favore del CP_2 Fondo complementare degli importi non versati, nonché “al risarcimento del danno previdenziale per inadempimento contrattuale per l'omessa iscrizione del lavoratore al Fondo per gli anni CP_2 2020 e 2021”, sofferto a causa della condotta datoriale;
altresì, l'istante ha domandato “Accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare della contribuzione versata al Fondo nonché, ed ovvero CP_2 controllare l'esatta determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima, anche al fine di calcolare l'esatto importo delle anticipazioni che possono essere richieste al fondo;”; il tutto, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte convenuta ha contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha evidenziato che “… Solo il 18 luglio 2022, dopo un primo sollecito dell'11 gennaio 2022, il sig. provvedeva ad inviare i due moduli su Parte_1 citati (cfr. documento sub n. 4; cfr. documento sub n. 5), e l'azienda procedeva, con decorrenza da Luglio 2022, a versare al Fondo FON.TE. il TFR del lavoratore ed i contributi, sia a carico del dipendente che dell'azienda, nella misura dello 0.5%” (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria difensiva). Ha, dunque, rimarcato che “Il TFR maturato dal lavoratore fino al 30 giugno 2022, in mancanza della documentazione completa, è stato versato al Fondo di Tesoreria INPS, per il valore di € 2.302,04” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Costituitosi nel presente giudizio, il ha evidenziato che non risultavano eseguiti versamenti CP_2 contributivi in relazione alla posizione del ricorrente, con riferimento al periodo intercorrente tra il
2 III trimestre 2022 ed il I trimestre 2024, per l'importo di € 22,21 dovuto a titolo di “Ristoro posizione” per la contribuzione versata in ritardo relativamente ai seguenti trimestri contributivi: IV trimestre 2022, I trimestre 2023, II trimestre 2023 ed III trimestre 2023; non ha contestato la legittimazione attiva del lavoratore, escludendo, anzi, la sussistenza di qualsivoglia obbligo statutario né legale a carico del fondo di recuperare autonomamente le somme contributive omesse dalla parte datoriale. Ha concluso, in caso di accoglimento della domanda attorea, per il versamento delle somme direttamente al Fondo, trattandosi di posizione ancora attiva, nonché, comunque, di andare esente da responsabilità, pur nell'eventualità di rigetto delle domande del ricorrente.
*
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Sotto un primo profilo, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di condanna, esperita dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di lavoro, di versare i contributi e le quote di T.F.R. maturate al fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Parte ricorrente allega di agire in nome proprio ed a tutela del proprio diritto di credito in ragione della sussistenza tra le parti di una delegazione di pagamento, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
Deve premettersi che le forme pensionistiche complementari (c.d. 'ex contraente'), disciplinate in via generale dal D. Lgs. n. 252 del 2005, hanno la funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e si differenziano dalla previdenza obbligatoria (c.d. 'ex lege') in quanto, mentre le tutele di quest'ultima hanno carattere generale, necessario e non eludibile, le tutele garantite dalla previdenza complementare hanno natura eventuale e sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti pensionistici ordinari ed in relazione ai quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni (cfr. Cass. civ. ss. uu. n. 4949/2015). La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario (art. 1, comma 2, del D. Lgs. 252 del 2005), e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro, mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 del D. Lgs. 252 del 2005).
In particolare, l'art. 8 d.lgs. 252/2005 ha previsto per tutti i lavoratori subordinati assunti dopo il 30 giugno 2007, una delle tre seguenti opzioni:
1. manifestazione espressa della volontà di mantenere gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. presso il proprio datore di lavoro, senza conferirli in nessuna forma di previdenza complementare. Per i datori di lavoro con media annuale pari o superiore a 50 dipendenti il T.F.R. maturando va comunque versato presso il Fondo di Tesoreria I.N.P.S. in base all'art. 1 co. 755 e segg. l. 296/2006;
2. manifestazione espressa della volontà di conferire le quote di T.F.R. al sistema di previdenza complementare prescelto (fondi pensioni chiusi od aperti ovvero piani pensionistici individuali);
3. mero silenzio del lavoratore, qualificato dal legislatore come silenzio-assenso in ordine al conferimento del T.F.R. maturando al fondo di previdenza complementare individuato con accordo aziendale ovvero, in mancanza, a quello cui aderiscono la maggior parte dei lavoratori dipendenti in azienda, ovvero, in ulteriore subordine, all'apposita forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'I.N.P.S. (c.d. . CP_3
3 Tutti i lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 2007, invece, devono comunicare, entro i successivi 6 mesi dall'assunzione, la loro scelta in ordine al T.F.R., secondo le modalità summenzionate. In base all'art. 8 co. 1 d.lgs. 252/2005, inoltre, “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando”.
Il d.lgs. 252/2005 non ha disciplinato espressamente il caso di omesso versamento, nonostante vi fosse un criterio ad hoc nella legge delega [art. 1 co. 2 lett. e) n. 8 l. 243/2004] che non è stato attuato dal decreto delegato.
Il legislatore delegato, infatti, si è limitato ad utilizzare il termine atecnico di conferimento del T.F.R..
Sul punto, (Cass. 4626/2019) ha osservato che “
3.3. La questione più delicata, che interessa il caso di specie, è indubbiamente quella del conferimento del T.f.r., che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, nella duplice modalità espressa o tacita (art. 8, comma 7, lett. a), b). Ed infatti, nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia provveduto ad accantonare il T.f.r. conferito al fondo di previdenza complementare, senza tuttavia versarlo, si pone il problema di individuare, nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e fondo, intermediato dal datore di lavoro quale debitore delle quote tempo per tempo maturate, il soggetto che abbia diritto ad insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria (tenuto anche conto della previsione di intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps, a norma del D. Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, comma 2, nel caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale). E ciò anche per l'espressione atecnica di "conferimento", che deve essere qualificata giuridicamente e che, se si vuole, costituisce un sintomo ulteriore, sotto il profilo della libertà di selezione dello strumento negoziale, del favor per l'autonomia privata in tale ambito previdenziale rispetto a quello obbligatorio. Sicchè, per una tale qualificazione della posizione individuale del lavoratore rispetto al fondo cui prestata la propria adesione, liberamente negoziabile tra le parti, occorre accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato: se una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo, o strumenti ad essi assimilabili. E ciò comporta evidenti effetti diversi, in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale), a seconda dell'opzione negoziale adottata.
3.4. Ma nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto il diritto del lavoratore di restituzione delle quote di T.f.r. trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo di previdenza complementare, sulla base dell'accertato "accantonamento presso il Fondo Arca con idonea documentazione" (al primo periodo di pg. 2 del decreto), il fallimento ha completamente omesso la specifica indicazione, prima ancora della trascrizione, del modulo negoziale utilizzato tra le parti. I due motivi sono pertanto generici, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, a fronte di una tale omissione, ostativa alla soluzione della questione in esame da parte di questa Corte (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 aprile 2018, n. 8204).
5. Dalle superiori argomentazioni discende l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza”.
Per tali ragioni, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza dell'azione di condanna esperita dal lavoratore nei confronti del datore di versare gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. al fondo complementare risulta imprescindibile, da un lato, la corretta individuazione delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, configurabili in capo al lavoratore, al datore di lavoro ed al fondo percipiente e, dall'altro lato, i diversi rapporti intercorrenti tra tali soggetti alla luce delle caratteristiche del singolo caso concreto e degli specifici rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
4 L'art. 8 dello statuto del fondo previdenziale in esame, Statuto
[...]
Parte_2
si occupa della regolamentazione dell'aspetto contributivo, stabilendo che:
[...]
“
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi dovuti al Fondo, a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, è contrattualmente definita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. Il TFR maturando affluirà integralmente a ad eccezione dei casi previsti dalla normativa CP_2 vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione a tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta Parte_3 l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.
8. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato dal contestuale invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui viene posto nella condizione di CP_2 attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.
9. In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute: a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) all'eventuale versamento degli interessi di mora;
l'applicazione, la misura e le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) al risarcimento a di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal CP_2 ritardato versamento.
10. Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 9 sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9 mentre le somme di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 9 sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi di . CP_2
A mente dell'art. 33 dello statuto cit., disciplinante la modalità di adesione:
“
1. L'adesione a è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, CP_2 ed avviene secondo modalità esplicite o tacite in base al disposto del presente articolo.
2. L'associazione a avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, CP_2 sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà
5 di associarsi a deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione CP_2 informativa prevista dalla normativa vigente.
3. All'atto dell'adesione il verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. CP_2
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a CP_2
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la CP_2 trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, negli spazi che ospitano CP_2 momenti istituzionali di attività di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché CP_2 nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR a sulla base dei dati forniti dal CP_2 datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.”.
Sulla base di tale quadro normativo, allora, occorre distinguere tre diversi rapporti giuridici patrimoniali:
- il rapporto di provvista tra datore e lavoratore/aderente: il datore di lavoro, in base al rapporto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di accantonamento e di versamento del T.F.R. che costituisce un'obbligazione istantanea ad efficacia differita. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 19708/2018) pronunciatasi sulla pignorabilità delle quote accantonate secondo cui “anche dopo la riforma del settore disposta con il D.Lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997";
- il rapporto di valuta tra lavoratore/aderente e fondo di previdenza complementare: il lavoratore, in ragione dell'adesione manifesta o tacita, ha l'obbligo di procedere periodicamente ai conferimenti pattuiti al Fondo Complementare al fine di costituire il proprio montante (capitale accumulato) e maturare la propria posizione previdenziale. Sussiste, quindi, una obbligazione periodica ad esigibilità immediata correlata, stante la funzione previdenziale, alla costituzione di un'autonoma posizione previdenziale in capo al ricorrente volta all'erogazione di trattamenti previdenziali, anche di reversibilità od indiretti, ovvero alla liquidazione di un'indennità una tantum nei casi previsti;
- il rapporto previdenziale tra il fondo di previdenza complementare ed il lavoratore/aderente od i suoi eredi: in base all'art. 11 d.lgs. 252/2005, il Fondo è tenuto all'erogazione, in favore del lavoratore o dei beneficiari designati, della prestazione pensionistica indicata. Si tratta, quindi, di una rendita (obbligazione periodica ad esigibilità immediata) ovvero di un'indennità una tantum (obbligazione ad esecuzione istantanea ed ad esigibilità immediata), correlata, in ordine all'an debeatur, alla maturazione dei requisiti di accesso stabiliti ed, in ordine al quantum debeatur, al montante previdenziale accumulato. Sul punto si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19571/2019), pronunciatasi sull'esercizio del diritto di riscatto in caso di decesso dell'aderente in data antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, seppure sulla normativa vigente prima della modifica attuata dal d.lgs. 147/2018, ha confermato la natura autonoma del diritto alla prestazione previdenziale.
6 Sulla base della natura giuridica dei diversi crediti e dei rapporti intercorrenti tra le parti nonché della documentazione summenzionata, è possibile ritenere che il meccanismo in esame sia riconducibile al modello della delegazione di pagamento ex artt. 1268 e segg. c.c. in quanto il lavoratore (delegante) incarica il proprio datore di lavoro (delegato) di versare le quote maturande di T.F.R. al fondo di previdenza complementare (delegatario).
Il lavoratore delega, in altri termini, il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per T.F.R. sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore, sia a quello di valuta, tra lavoratore e fondo. II pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è infatti adempimento dell'obbligazione del lavoratore nei confronti del Fondo.
Tra le ipotesi di delegatio promittendi e di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c. sussiste una distinzione strutturale, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 7945/2020) secondo cui “la delegazione di debito ha funzione creditoria, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria, prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario. L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista;
con ogni evidenza, quindi, l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. La disciplina degli effetti dell'adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all'adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale”.
È stato pure osservato che l'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del Fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché 'la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto' (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 4684/2015; Cass. civ. n. 2406/2022).
7 Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti e risulta pacifico tra le parti, parte ricorrente ha aderito (rectius ha manifestato la volontà di proseguire il versamento della contribuzione) al fondo con decorrenza dal 01.07.2022 (v. all. 4 e 5 del fascicolo di parte CP_2
. Controparte_1
Ne consegue l'accertamento dell'obbligo e la condanna di al pagamento, in favore Controparte_1 di della quota di accantonamenti per trattamento di fine Controparte_2 rapporto e di contributi integrativi omessi, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024.
Infondata appare, tuttavia, la connessa domanda risarcitoria, non supportata da congrua ed univoca allegazione e prova.
Parte ricorrente, in proposito, assume quanto segue: “4) Il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceveva dalla società resistente il modulo per la scelta di destinazione del t.f.r. pertanto in data 23.11.2020 consegnava senza indugio questa documentazione alla datrice, inviandola via mail a tale
, dipendente della resistente, aderendo al Fondo Pensione Complementare per i Persona_1 dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) c.d. “ Controparte_2 ;”(cfr. pag. 2 del ricorso); l'istante si duole, dunque, del fatto che “ … la società resistente
[...] ha dolosamente omesso di comunicare al Fondo Fon.Te. l'iscrizione del lavoratore nonostante lo stesso abbia tempestivamente comunicato in data 23.11.2020 alla sig.ra , consulente Persona_1 della società resistente la volontà di aderire al Fondo di previdenza complementare. La società datrice, però, non comunicando nulla al Fondo ha, concretamente e nei fatti, arrecato un considerevole danno al lavoratore facendogli “perdere” ben due anni di contribuzione, rispetto all'effettiva data di iscrizione risalente al giorno 01.07.2022, come comunicazione fornita al ricorrente dallo stesso (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso). CP_2
Ora, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente, all'epoca dell'assunzione alle dipendenze della resistente, abbia trasmesso a referente della parte datoriale esclusivamente il modulo c.d. TFR2, recante la mera scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 8, co. 7, del D. Lgs. 252/2005.
Non vi è alcuna traccia della trasmissione alla parte datoriale del modulo di adesione ovvero di alcun ulteriore modulo o documentazione all'atto dell'assunzione alle dipendenze della società resistente.
Mette conto, al riguardo, rimarcare che l'art. 33 dello statuto del fondo Fon.Te. cit., disciplinante la modalità di adesione, prevede che:
“
1. L'adesione a è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, CP_2 ed avviene secondo modalità esplicite o tacite in base al disposto del presente articolo.
2. L'associazione a avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, CP_2 sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi a deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione CP_2 informativa prevista dalla normativa vigente.
3. All'atto dell'adesione il verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. CP_2
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a CP_2
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la CP_2 trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, negli spazi che ospitano CP_2 momenti istituzionali di attività di e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché CP_2
8 nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR a sulla base dei dati forniti dal CP_2 datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.”.
In proposito, appare dirimente osservare come il punto n. 5 dell'art. 33 dello statuto del fondo stabilisca che la domanda di adesione (ovvero modulo di adesione), presentata direttamente dal lavoratore o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive, debba contenere la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, delega non presente in alcuna parte del modulo TFR2 e che, peraltro, è alla base della costituzione del rapporto trilaterale.
Pertanto, in difetto di ulteriori specifiche e puntuali allegazioni di parte ricorrente anche in punto di osservanza del canone di buona fede e correttezza, non può dirsi sussistente il denunziato inadempimento contrattuale della parte datoriale, non emergendo dai versati atti che la parte ricorrente abbia effettivamente conferito delega alcuna alla medesima datrice di lavoro, sia pure eventualmente in via meramente informale.
In ogni caso, quand'anche ritenuto sussistente il denunziato inadempimento datoriale, la domanda risarcitoria appare infondata in quanto del tutto sguarnita di allegazione e prova delle conseguenze dannose eventualmente sofferte a causa della mancata “iscrizione” e/o mancata regolarizzazione per il periodo antecedente al 01.07.2022.
Di conseguenza nessuna obbligazione può ritenersi sussistente per il periodo pregresso in capo alla ex datrice di lavoro neppure a titolo risarcitorio. Peraltro, si aggiunga che è rimasta del tutto incontestata la circostanza addotta dalla parte resistente secondo cui l'odierno ricorrente, nell'ambito di giudizio iscritto al n. R.G. 1379/2025 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, abbia agito nei riguardi della stessa società resistente per il pagamento in proprio favore del TFR maturato, per la somma lorda di € 2.577,21.
Appare, infine, inammissibile la domanda con cui si chiede “Accertarsi e dichiararsi l'esatto ammontare della contribuzione versata al Fondo nonché, ed ovvero controllare l'esatta CP_2 determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima, anche al fine di calcolare l'esatto importo delle anticipazioni che possono essere richieste al fondo;”, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito l'inammissibilità di domande di accertamento aventi ad oggetto fatti e non diritti ed in particolare di un fatto che costituisca solo uno dei presupposti del diritto (ex pluribus, Cass. 12937/99 e Cass. 8538/01). Infatti tali requisiti costituiscono solo un elemento per il riconoscimento di un diritto che, nel caso in esame, non è neppure stato indicato in ricorso, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c..
9 Invero, a norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti della società nella misura di due terzi, mentre la residua parte - liquidata come da dispositivo in Controparte_1 considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta -, va posta a carico della società resistente.
La natura della controversia e il tenore complessivo della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei restanti rapporti processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] dipendenti del terziario (commercio, turismo e servizi), in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 29.01.2025, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della quota Controparte_1 Controparte_2 di accantonamenti per trattamento di fine rapporto e di contributi integrativi omessi, per il periodo decorrente dal 01.07.2022 al 07.02.2024;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna alla rifusione in Controparte_1 favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.230,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
4. spese, nel resto, compensate. Bari, lì 11/11/2025
Il Giudice
UD AR
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