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Rigetto
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sentenza 13 gennaio 2026
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Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08633/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08633/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8633 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
-OMISSIS- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio RI Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08633/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
RI Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS--OMISSIS-, in forza di appositi decreti di trasferimento del
Tribunale di Torre Annunziata del -OMISSIS-, -OMISSIS-, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato “-OMISSIS-”, ubicato in Ercolano, Via -OMISSIS-: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società-OMISSIS-) sia da parte dell'odierna appellante
(in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 2.
Tale lotto ricomprende un ristorante con piscina scoperta ed aree scoperte, realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS- del N. 08633/2024 REG.RIC.
1° febbraio 1985, per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 17 settembre 2021, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma
6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per tre autonomi ordini di motivi, ognuno capace di sorreggere autonomamente il diniego, e cioè perché:
(i) l'istanza non è stata corredata, al momento della sua presentazione, da documentazione attestante il versamento dell'oblazione, da calcolarsi in base alla legislazione condonistica applicabile ratione temporis, ossia in base all'art. 39 della legge n. 724/1994;
(ii) non è stata presentata documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica, a fronte di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sottese alla dichiarazione di fallimento della -OMISSIS-effettuate negli anni 2010-2012, cioè successivamente alle tre leggi di condono (leggi n.
47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003);
(iii) “il Centro Sportivo, autorizzato con la concessione edilizia n° -OMISSIS- mediante procedura in deroga e convenzionata, come sopra precisato, risulta attualmente frazionato in numerose unità immobiliari con diverse e distinte destinazioni d'uso ed intestate a differenti ditte, interventi, questi ultimi, realizzati senza titolo abilitativo e non oggetto di alcun tiolo legittimante che, anche per la provenienza del titolo originario concessorio convenzionato, hanno svilito quello che N. 08633/2024 REG.RIC.
era la finalità pubblica per cui in deroga l'ente concesse tale realizzazione su un'area
a destinazione agricola, tanto da demandare la valutazione, all'ufficio di competenza anche l'applicazione sanzionatoria, o meno, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/01”.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il -OMISSIS-da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il -OMISSIS-della -OMISSIS--
OMISSIS-, il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. Giova principiare da un preliminare inquadramento logico dei cinque motivi di appello proposti dalla parte appellante, al fine di comprendere meglio come essi si relazionino con le plurime autonome ragioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato.
11.1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante ripropone alcune censure che sono state assorbite dal giudice di prime cure e che investono una delle tre autonome N. 08633/2024 REG.RIC.
motivazioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato, segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo.
11.2. Con il terzo motivo di appello, invece, l'appellante censura il capo di sentenza che ha confermato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui quest'ultimo ha confermato le altre due autonome ragioni reiettive poste a sostegno del diniego impugnato, e cioè: (i) il mancato versamento dell'oblazione e (ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
11.3. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante – ai fini del sindacato di legittimità del diniego di condono differito ora impugnato – la circostanza che l'opera abusiva de qua sia assistita da un certificato di agibilità (ha rilevato in proposito il giudice di prime cure che per costante giurisprudenza il rilascio del certificato di agibilità non preclude all'amministrazione comunale di contestare al proprietario dell'immobile, anche successivamente, la presenza di opere abusive, né costituisce rinuncia implicita ad esigere la corresponsione dell'oblazione in caso di sanatoria).
11.4. Con il quinto motivo di appello, infine, l'appellante censura la sentenza appellata per non avere colto il difetto di motivazione che vizierebbe, in tesi, il diniego di condono impugnato.
Sostiene l'appellante, a tal proposito, che nel diniego di condono impugnato mancherebbe ogni attività istruttoria e motivazione, anche in riferimento all'interesse pubblico da perseguirsi; in particolare, difetterebbe il riferimento all'interesse pubblico “attualizzato” dell'amministrazione, onde renderlo effettivamente corrispondente all'esercizio del potere repressivo secondo i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. N. 08633/2024 REG.RIC.
Sarebbe frustrato, inoltre, anche il legittimo affidamento che l'appellante ha riposto sulla legittimità dell'opera abusiva de qua, essendo decorso un lungo intervallo di tempo (40 anni) e avendo l'appellante acquistato il bene da una procedura fallimentare.
12. Inquadrati i motivi di appello proposti, va a questo punto rilevato che il Collegio - in assenza di qualsiasi graduazione gerarchica impressa dall'appellante ai propri motivi di gravame - ritiene opportuno principiare dallo scrutinio del terzo motivo di appello in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (Ad. Plen. n. 5 del 2015), atteso che il suo eventuale rigetto potrebbe rendere superfluo l'esame di una parte degli ulteriori motivi di gravame.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
13.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2004), non solo per
l'autonomia esistente tra procedimenti diversi, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono N. 08633/2024 REG.RIC.
differito, cioè alla data del 17 settembre 2021. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
13.2. A tal riguardo, l'appellante deduce, in senso contrario, che la sentenza sarebbe errata in quanto il complesso sportivo de quo è stato precedentemente oggetto delle seguenti istanze di condono: a) istanza di condono del 31 marzo 1995; b) istanza di condono del 19 gennaio 2004.
Pertanto, vi sarebbe in tesi la prova documentale del versamento di somme ingenti a titolo di oblazione e di oneri concessori, segnatamente:
(i) lire 800.000 in data 31 marzo 1995 a titolo di oblazione (società -OMISSIS-);
(ii) euro 29.324,96 in data 15 gennaio 2004, una parte dei quali (euro 5.000,00) a titolo di acconto per oneri concessori e l'altra a titolo di oblazione.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che in base all'art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, la mancata presentazione dei documenti previsti ai fini del rilascio del condono comporta l'improcedibilità della domanda (e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione), solo allorquando consegua alla espressa richiesta di integrazione notificata N. 08633/2024 REG.RIC.
dall'amministrazione comunale e al mancato riscontro nel termine di tre mesi dalla stessa.
Ciò a fondare la doglianza di omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio nel caso di specie.
Ed infatti, l'appellante si duole del fatto che il Comune di Ercolano non ha mai richiesto all'odierna appellante un'integrazione documentale relativamente agli oneri di oblazione connessi all'istanza di condono differito presentata nei termini di legge.
14. Sempre con il terzo motivo di appello, inoltre, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono lì dove quest'ultimo ha opposto un'ulteriore autonoma ragione di rigetto dell'istanza di sanatoria, consistente nella carenza di documentazione attestante l'anteriorità delle ragioni di credito (per le quali si è attivata la procedura fallimentare) rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “l'art. 40, comma 6, della legge
n. 47/1985, disposizione di stretta interpretazione perché ampliativa del raggio applicativo di una disciplina già di per sé eccezionale, impone all'istante di provare in modo rigoroso i presupposti della sua applicazione, mentre la ricorrente, nell'ambito del presente procedimento di condono (unica sede destinata a tale accertamento, essendo inammissibile ogni integrazione successiva effettuata in sede processuale), non ha prodotto alcun serio elemento probatorio in grado di dimostrare che le ragioni del credito fossero antecedenti almeno al 2003, se non al 1994 o al
1985. L'invocata nota pec della curatela fallimentare del 15 aprile 2020, per quanto allegata all'istanza di condono, non è idonea a comprovare l'anteriorità delle ragioni di credito, atteso che la documentazione probatoria deve consistere in una formale attestazione, proveniente dal competente organo giudiziario (nella specie il Tribunale di Torre Annunziata), che i crediti ammessi al passivo siano di data antecedente N. 08633/2024 REG.RIC.
all'entrata in vigore della legislazione di sanatoria di cui si chiede in via differita
l'applicazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2017 n. 5224)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del -OMISSIS-ha comunicato alla ricorrente, in data
15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 –
1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica (quantomeno alla normativa del 2003).
La ricorrente ha allegato tale segnalazione all'istanza di condono differito del 2021.
15. Illustrate le due diverse censure sviluppate con il terzo motivo di appello, va a questo punto rilevato che la prima di esse (incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) è infondata.
Tale censura non intacca minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso N. 08633/2024 REG.RIC.
di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del
17 settembre 2021.
Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 17 settembre 2021.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo N. 08633/2024 REG.RIC.
ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040).
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
16. Passando ad esaminare, poi, la seconda censura veicolata con il terzo motivo di appello (incentrata sulla anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata dall'appellante) essa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso N. 08633/2024 REG.RIC.
per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata. N. 08633/2024 REG.RIC.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2021, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, la censura incentrata sull'anteriorità delle ragioni di credito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
17. Il terzo motivo di appello va dunque in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
18. I primi due motivi di appello – in quanto volti a riproporre dinanzi al giudice di appello le contestazioni di una delle tre autonome motivazioni del diniego di condono
(segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una presunta lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo) – sono anch'essi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in ossequio al già visto insegnamento giurisprudenziale sul provvedimento plurimotivato.
Nel caso di specie, infatti, il diniego di condono differito risulta sufficientemente motivato lì dove esso stigmatizza l'assenza di prova del pagamento dell'oblazione, ciò che già può bastare ai fini della reiezione dell'istanza di condono. N. 08633/2024 REG.RIC.
Ne discende, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante all'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori (autonome) rationes decidendi del diniego impugnato (ivi inclusa quella censurata con i primi due motivi di appello).
Ciò senza omettere di considerare che, comunque, il diniego di condono impugnato non contiene alcun accertamento di un'effettiva lottizzazione abusiva, posto che tale diniego demanda “all'ufficio di competenza” ogni futura valutazione circa l'esistenza
(o meno) dei presupposti ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
19. Il quarto motivo di appello (con cui l'appellante censura il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante il certificato di agibilità dell'opera abusiva de qua) è infondato.
19.1. In proposito, la sentenza appellata rileva che “è orientamento consolidato e condiviso dal Collegio che il certificato (o licenza) di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia di un determinato manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferire l'assentibilità dell'agibilità: in ragione di ciò, il rilascio del certificato di agibilità non preclude all'amministrazione comunale di contestare, anche successivamente, al proprietario dell'immobile la presenza di opere abusive, né costituisce rinuncia implicita ad esigere la corresponsione dell'oblazione in caso di sanatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023 n.
3650; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2019 n. 4457; Consiglio di Stato, Sez. IV,
4 aprile 2019 n. 2216; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 15 marzo 2023 n. 658; TAR
Campania Napoli, Sez. III, 2 dicembre 2021 n. 7730)”.
19.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che il primo giudice non si sarebbe pronunziato su uno specifico ordine di censure con cui la ricorrente avrebbe evidenziato, in primo grado, che il ristorante abusivo di cui ora si discorre – dopo essere stato oggetto di un'ordinanza di demolizione che è stata successivamente N. 08633/2024 REG.RIC.
revocata (nonché sostituita da un'altra ordinanza demolitoria di diverso tenore) – è assistito da un regolare certificato di agibilità (il cui rilascio non è condizionato dall'esecuzione del provvedimento demolitorio).
19.3. In realtà il primo giudice si è ritualmente pronunziato su tale doglianza.
La censura mira a sottoporre in via devolutiva al giudice di appello la stessa doglianza già respinta nel merito del primo giudice, insistendo l'appellante ad affermare che l'agibilità del ristorante avrebbe un suo rilievo per l'annullamento del diniego di condono differito ora impugnato.
Tale doglianza si infrange sull'indirizzo interpretativo (condiviso dal Collegio) secondo cui “il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne
l'assentibilità della agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità (v. ex plurimis Cons. Stato sez. III, 28 giugno 2019, n. 4457; Cons. St., sez. IV, 4 aprile
2019, n. 2216)” (Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3650).
Il quarto motivo di appello va quindi respinto.
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO
20. Con il quinto motivo di appello, infine, la ricorrente impugna il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi – tra cui rientrano in senso lato anche i dinieghi di condono – sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con N. 08633/2024 REG.RIC.
riguardo all'oggettivo riscontro dell'abusività o non sanabilità delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale. Quanto esposto vale anche nell'ipotesi in cui il diniego di sanatoria o l'ingiunzione di demolizione (inclusi gli atti conseguenti) intervengano a distanza di tempo dalla commissione dell'illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, degli effetti permanenti della condotta antigiuridica posta in essere – l'edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (orientamento consolidato: cfr.
Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre
2020 n. 8501; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7015; Consiglio di
Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato,
Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750)”.
20.1. A tal riguardo, l'appellante si limita ad una contestazione apodittica del capo di sentenza appellato e, quindi, ad una riaffermazione della necessità di motivare - in sede di rilascio del provvedimento di condono edilizio - sull'interesse pubblico perseguito e sull'affidamento riposto dal privato sulla legittimità dell'opera.
20.2. Anche tale doglianza va respinta.
Per costante giurisprudenza, infatti, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento N. 08633/2024 REG.RIC.
tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (cfr.
Cons. Stato Sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2292; Sez. I, 9 novembre 2023 n. 1431).
21. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
22. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
-OMISSIS-e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il -OMISSIS-e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08633/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e -OMISSIS-
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CH AN Di LO N. 08633/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08633/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8633 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
-OMISSIS- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio RI Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08633/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
RI Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS--OMISSIS-, in forza di appositi decreti di trasferimento del
Tribunale di Torre Annunziata del -OMISSIS-, -OMISSIS-, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato “-OMISSIS-”, ubicato in Ercolano, Via -OMISSIS-: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società-OMISSIS-) sia da parte dell'odierna appellante
(in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 2.
Tale lotto ricomprende un ristorante con piscina scoperta ed aree scoperte, realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS- del N. 08633/2024 REG.RIC.
1° febbraio 1985, per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 17 settembre 2021, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma
6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per tre autonomi ordini di motivi, ognuno capace di sorreggere autonomamente il diniego, e cioè perché:
(i) l'istanza non è stata corredata, al momento della sua presentazione, da documentazione attestante il versamento dell'oblazione, da calcolarsi in base alla legislazione condonistica applicabile ratione temporis, ossia in base all'art. 39 della legge n. 724/1994;
(ii) non è stata presentata documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica, a fronte di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sottese alla dichiarazione di fallimento della -OMISSIS-effettuate negli anni 2010-2012, cioè successivamente alle tre leggi di condono (leggi n.
47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003);
(iii) “il Centro Sportivo, autorizzato con la concessione edilizia n° -OMISSIS- mediante procedura in deroga e convenzionata, come sopra precisato, risulta attualmente frazionato in numerose unità immobiliari con diverse e distinte destinazioni d'uso ed intestate a differenti ditte, interventi, questi ultimi, realizzati senza titolo abilitativo e non oggetto di alcun tiolo legittimante che, anche per la provenienza del titolo originario concessorio convenzionato, hanno svilito quello che N. 08633/2024 REG.RIC.
era la finalità pubblica per cui in deroga l'ente concesse tale realizzazione su un'area
a destinazione agricola, tanto da demandare la valutazione, all'ufficio di competenza anche l'applicazione sanzionatoria, o meno, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/01”.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il -OMISSIS-da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il -OMISSIS-della -OMISSIS--
OMISSIS-, il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. Giova principiare da un preliminare inquadramento logico dei cinque motivi di appello proposti dalla parte appellante, al fine di comprendere meglio come essi si relazionino con le plurime autonome ragioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato.
11.1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante ripropone alcune censure che sono state assorbite dal giudice di prime cure e che investono una delle tre autonome N. 08633/2024 REG.RIC.
motivazioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato, segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo.
11.2. Con il terzo motivo di appello, invece, l'appellante censura il capo di sentenza che ha confermato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui quest'ultimo ha confermato le altre due autonome ragioni reiettive poste a sostegno del diniego impugnato, e cioè: (i) il mancato versamento dell'oblazione e (ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
11.3. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante – ai fini del sindacato di legittimità del diniego di condono differito ora impugnato – la circostanza che l'opera abusiva de qua sia assistita da un certificato di agibilità (ha rilevato in proposito il giudice di prime cure che per costante giurisprudenza il rilascio del certificato di agibilità non preclude all'amministrazione comunale di contestare al proprietario dell'immobile, anche successivamente, la presenza di opere abusive, né costituisce rinuncia implicita ad esigere la corresponsione dell'oblazione in caso di sanatoria).
11.4. Con il quinto motivo di appello, infine, l'appellante censura la sentenza appellata per non avere colto il difetto di motivazione che vizierebbe, in tesi, il diniego di condono impugnato.
Sostiene l'appellante, a tal proposito, che nel diniego di condono impugnato mancherebbe ogni attività istruttoria e motivazione, anche in riferimento all'interesse pubblico da perseguirsi; in particolare, difetterebbe il riferimento all'interesse pubblico “attualizzato” dell'amministrazione, onde renderlo effettivamente corrispondente all'esercizio del potere repressivo secondo i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. N. 08633/2024 REG.RIC.
Sarebbe frustrato, inoltre, anche il legittimo affidamento che l'appellante ha riposto sulla legittimità dell'opera abusiva de qua, essendo decorso un lungo intervallo di tempo (40 anni) e avendo l'appellante acquistato il bene da una procedura fallimentare.
12. Inquadrati i motivi di appello proposti, va a questo punto rilevato che il Collegio - in assenza di qualsiasi graduazione gerarchica impressa dall'appellante ai propri motivi di gravame - ritiene opportuno principiare dallo scrutinio del terzo motivo di appello in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (Ad. Plen. n. 5 del 2015), atteso che il suo eventuale rigetto potrebbe rendere superfluo l'esame di una parte degli ulteriori motivi di gravame.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
13.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2004), non solo per
l'autonomia esistente tra procedimenti diversi, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono N. 08633/2024 REG.RIC.
differito, cioè alla data del 17 settembre 2021. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
13.2. A tal riguardo, l'appellante deduce, in senso contrario, che la sentenza sarebbe errata in quanto il complesso sportivo de quo è stato precedentemente oggetto delle seguenti istanze di condono: a) istanza di condono del 31 marzo 1995; b) istanza di condono del 19 gennaio 2004.
Pertanto, vi sarebbe in tesi la prova documentale del versamento di somme ingenti a titolo di oblazione e di oneri concessori, segnatamente:
(i) lire 800.000 in data 31 marzo 1995 a titolo di oblazione (società -OMISSIS-);
(ii) euro 29.324,96 in data 15 gennaio 2004, una parte dei quali (euro 5.000,00) a titolo di acconto per oneri concessori e l'altra a titolo di oblazione.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che in base all'art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, la mancata presentazione dei documenti previsti ai fini del rilascio del condono comporta l'improcedibilità della domanda (e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione), solo allorquando consegua alla espressa richiesta di integrazione notificata N. 08633/2024 REG.RIC.
dall'amministrazione comunale e al mancato riscontro nel termine di tre mesi dalla stessa.
Ciò a fondare la doglianza di omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio nel caso di specie.
Ed infatti, l'appellante si duole del fatto che il Comune di Ercolano non ha mai richiesto all'odierna appellante un'integrazione documentale relativamente agli oneri di oblazione connessi all'istanza di condono differito presentata nei termini di legge.
14. Sempre con il terzo motivo di appello, inoltre, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono lì dove quest'ultimo ha opposto un'ulteriore autonoma ragione di rigetto dell'istanza di sanatoria, consistente nella carenza di documentazione attestante l'anteriorità delle ragioni di credito (per le quali si è attivata la procedura fallimentare) rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “l'art. 40, comma 6, della legge
n. 47/1985, disposizione di stretta interpretazione perché ampliativa del raggio applicativo di una disciplina già di per sé eccezionale, impone all'istante di provare in modo rigoroso i presupposti della sua applicazione, mentre la ricorrente, nell'ambito del presente procedimento di condono (unica sede destinata a tale accertamento, essendo inammissibile ogni integrazione successiva effettuata in sede processuale), non ha prodotto alcun serio elemento probatorio in grado di dimostrare che le ragioni del credito fossero antecedenti almeno al 2003, se non al 1994 o al
1985. L'invocata nota pec della curatela fallimentare del 15 aprile 2020, per quanto allegata all'istanza di condono, non è idonea a comprovare l'anteriorità delle ragioni di credito, atteso che la documentazione probatoria deve consistere in una formale attestazione, proveniente dal competente organo giudiziario (nella specie il Tribunale di Torre Annunziata), che i crediti ammessi al passivo siano di data antecedente N. 08633/2024 REG.RIC.
all'entrata in vigore della legislazione di sanatoria di cui si chiede in via differita
l'applicazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2017 n. 5224)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del -OMISSIS-ha comunicato alla ricorrente, in data
15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 –
1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica (quantomeno alla normativa del 2003).
La ricorrente ha allegato tale segnalazione all'istanza di condono differito del 2021.
15. Illustrate le due diverse censure sviluppate con il terzo motivo di appello, va a questo punto rilevato che la prima di esse (incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) è infondata.
Tale censura non intacca minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso N. 08633/2024 REG.RIC.
di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del
17 settembre 2021.
Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 17 settembre 2021.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo N. 08633/2024 REG.RIC.
ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040).
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
16. Passando ad esaminare, poi, la seconda censura veicolata con il terzo motivo di appello (incentrata sulla anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata dall'appellante) essa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso N. 08633/2024 REG.RIC.
per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata. N. 08633/2024 REG.RIC.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2021, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, la censura incentrata sull'anteriorità delle ragioni di credito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
17. Il terzo motivo di appello va dunque in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
18. I primi due motivi di appello – in quanto volti a riproporre dinanzi al giudice di appello le contestazioni di una delle tre autonome motivazioni del diniego di condono
(segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una presunta lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo) – sono anch'essi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in ossequio al già visto insegnamento giurisprudenziale sul provvedimento plurimotivato.
Nel caso di specie, infatti, il diniego di condono differito risulta sufficientemente motivato lì dove esso stigmatizza l'assenza di prova del pagamento dell'oblazione, ciò che già può bastare ai fini della reiezione dell'istanza di condono. N. 08633/2024 REG.RIC.
Ne discende, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante all'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori (autonome) rationes decidendi del diniego impugnato (ivi inclusa quella censurata con i primi due motivi di appello).
Ciò senza omettere di considerare che, comunque, il diniego di condono impugnato non contiene alcun accertamento di un'effettiva lottizzazione abusiva, posto che tale diniego demanda “all'ufficio di competenza” ogni futura valutazione circa l'esistenza
(o meno) dei presupposti ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
19. Il quarto motivo di appello (con cui l'appellante censura il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante il certificato di agibilità dell'opera abusiva de qua) è infondato.
19.1. In proposito, la sentenza appellata rileva che “è orientamento consolidato e condiviso dal Collegio che il certificato (o licenza) di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia di un determinato manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferire l'assentibilità dell'agibilità: in ragione di ciò, il rilascio del certificato di agibilità non preclude all'amministrazione comunale di contestare, anche successivamente, al proprietario dell'immobile la presenza di opere abusive, né costituisce rinuncia implicita ad esigere la corresponsione dell'oblazione in caso di sanatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023 n.
3650; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2019 n. 4457; Consiglio di Stato, Sez. IV,
4 aprile 2019 n. 2216; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 15 marzo 2023 n. 658; TAR
Campania Napoli, Sez. III, 2 dicembre 2021 n. 7730)”.
19.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che il primo giudice non si sarebbe pronunziato su uno specifico ordine di censure con cui la ricorrente avrebbe evidenziato, in primo grado, che il ristorante abusivo di cui ora si discorre – dopo essere stato oggetto di un'ordinanza di demolizione che è stata successivamente N. 08633/2024 REG.RIC.
revocata (nonché sostituita da un'altra ordinanza demolitoria di diverso tenore) – è assistito da un regolare certificato di agibilità (il cui rilascio non è condizionato dall'esecuzione del provvedimento demolitorio).
19.3. In realtà il primo giudice si è ritualmente pronunziato su tale doglianza.
La censura mira a sottoporre in via devolutiva al giudice di appello la stessa doglianza già respinta nel merito del primo giudice, insistendo l'appellante ad affermare che l'agibilità del ristorante avrebbe un suo rilievo per l'annullamento del diniego di condono differito ora impugnato.
Tale doglianza si infrange sull'indirizzo interpretativo (condiviso dal Collegio) secondo cui “il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne
l'assentibilità della agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità (v. ex plurimis Cons. Stato sez. III, 28 giugno 2019, n. 4457; Cons. St., sez. IV, 4 aprile
2019, n. 2216)” (Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3650).
Il quarto motivo di appello va quindi respinto.
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO
20. Con il quinto motivo di appello, infine, la ricorrente impugna il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi – tra cui rientrano in senso lato anche i dinieghi di condono – sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con N. 08633/2024 REG.RIC.
riguardo all'oggettivo riscontro dell'abusività o non sanabilità delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale. Quanto esposto vale anche nell'ipotesi in cui il diniego di sanatoria o l'ingiunzione di demolizione (inclusi gli atti conseguenti) intervengano a distanza di tempo dalla commissione dell'illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, degli effetti permanenti della condotta antigiuridica posta in essere – l'edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (orientamento consolidato: cfr.
Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre
2020 n. 8501; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7015; Consiglio di
Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato,
Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750)”.
20.1. A tal riguardo, l'appellante si limita ad una contestazione apodittica del capo di sentenza appellato e, quindi, ad una riaffermazione della necessità di motivare - in sede di rilascio del provvedimento di condono edilizio - sull'interesse pubblico perseguito e sull'affidamento riposto dal privato sulla legittimità dell'opera.
20.2. Anche tale doglianza va respinta.
Per costante giurisprudenza, infatti, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento N. 08633/2024 REG.RIC.
tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (cfr.
Cons. Stato Sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2292; Sez. I, 9 novembre 2023 n. 1431).
21. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
22. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
-OMISSIS-e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il -OMISSIS-e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08633/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e -OMISSIS-
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CH AN Di LO N. 08633/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.