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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1734 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2062/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a Sezione Civile, pubblicata il 26.05.2022
TRA
Prof. Avv. IA AN TO, (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in Bari (BA) alla Via Melo, 71 presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCO
RISOLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. Luca Maione, presso il cui studio in Napoli alla Via del Parco Margherita, 23, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 APPELLATA
NONCHE' CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Bari (BA) alla Via Palmieri, 53 dall'Avv. DOMENICO CARINGELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Principe Amedeo, 8 presso lo studio dell'Avv.
LUCA CALCAGNILE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Bari (BA) al C.so TO Emanuele, 193 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE CAVONE, che rappresenta e difende congiuntamente all' Avv.
VIRGINIA RIPA DI MEANA e all'Avv. ELISA CARUCCI del Foro di Roma, giusta procura in atti
APPELLATA
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, il Prof. Avv. AN TO EN conveniva, dinanzi al Tribunale di Bari:
-la (nella qualità di editore de “ ”); Controparte_4 CP_6
Controparte_7
-l' nella qualità di editore del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”); CP_8
Controparte_9 il Controparte_10
la Controparte_11
pagina 2 di 15 A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore esponeva che:
“navigando su internet, constatava che, digitando il suo nome su Google e sui principali motori di ricerca, era possibile accedere a diverse pagine web, posizionate ai primi posti dei risultati di ricerca degli utenti, riportanti alcuni articoli giornalistici, tutti dal contenuto similare e cioè: “Bari, esami da avvocato truccati: arrestati legale ed ex funzionaria dell'Università con la figlia” a firma di tale pubblicato da “ in data Persona_1 CP_6
15.4.2016; “Esami avvocato a Bari. Scambio di messaggi su whatsapp durante le prove”, pubblicato da “ il 15.4.2016; “Truccarono esami avvocato arrestati un legale e ex funzionaria CP_2 università” in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 15.4.2016; “Bari, truccavano gli esami da avvocato Arrestata ex funzionaria Università” in “Corriere del Mezzogiorno” del 15.4.2016; “Bari, ai domiciliari per truffa all'esame di avvocatura” a firma di tale e pubblicato da Persona_2
“ ” in data 16.4.2016; “Bari, la truffa per l'esame di avvocato: chiesti il processo per 16 Per_3
imputati e due proscioglimenti” in “La Repubblica” del 2.11.2016; “Bari, scandalo esame avvocato
2014: chiesto il processo per 16 imputati” in “ ” del 2.11.2016; “ Controparte_5 Per_4
all'esame da avvocato, chiesto processo per 16 imputati” del 2.11.2016 in “Nuovo Quotidiano di
Bari”.
Alcuni di questi articoli venivano pure pubblicati nelle edizioni cartacee (quali “La
Repubblica” e la “Gazzetta del Mezzogiorno”), così finendo per amplificare la portata lesiva della diffusione del relativo contenuto.
Gli articoli in questione, pur se pubblicati nel 2016, si riferivano ad una vicenda risalente al dicembre 2014 quando, a dire degli scriventi giornalisti, veniva coinvolto, quale componente aggiunto della Commissione di esame, nella presunta organizzazione (in qualità di asserita
“talpa” della così definita “centrale operativa” o “cricca”, termini questi allusivi e denigratori) di irregolarità del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato le cui prove scritte si erano tenute a Bari, appunto nel dicembre 2014.
Risultava tuttavia del tutto estraneo ai fatti così come riportati, tant'è che in data 14.4.2016 (e cioè il giorno prima della prima pubblicazione) il Sostituto Procuratore del Tribunale di Bari,
Dott.ssa Luciana Silvestris, chiedeva l'archiviazione del procedimento penale atteso che dalle intercettazioni telefoniche era emersa la sua estraneità alla “macchina delittuosa appositamente
pagina 3 di 15 creata dai soggetti di maggior rilevanza investigativa” (si veda l'istanza di archiviazione del
14.4.2016 in atti).
Ma v'è di più. Gli articoli contestati non menzionavano né la predetta richiesta di archiviazione (e ciò, nonostante la pubblicazione delle notizie fosse avvenuta, e per la prima volta, subito dopo il deposito dell'istanza medesima), né il successivo provvedimento di archiviazione in favore del Prof. Avv. EN e disposto dal Dott. in data 14.11.2016. Per_5
Per tale ragione, con nota del 27.1.2017, avente ad oggetto “Segnalazione finalizzata all'esercizio del diritto all'oblio, con riserva del diritto di agire per il risarcimento del pregiudizio subito dal trattamento illecito di dati personali da parte del responsabile del trattamento”, l'odierno deducente chiedeva l'eliminazione dagli archivi informatici dei link segnalati e delle notizie collegate.
Nonostante tale richiesta, né i titolari del trattamento, né i responsabili delle testate provvedevano alla eliminazione ed alla deindicizzazione dei link relativi alle notizie contestate, né tantomeno all'aggiornamento e/o rettifica delle notizie pubblicate, così come avrebbero invece dovuto fare.
Così, con ricorso ex art. 145 e ss. D.Lgs 196/2003 depositato il 3.10.2017, si vedeva costretto a chiedere all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di: “1) ordinare la deindicizzazione di tutti i link oggetto di contestazione …. e, per l'effetto, la cancellazione delle tracce digitali dalla relativa ricerca;
in ogni caso, ... la cancellazione del nome del ricorrente e del suo accostamento alle suddette notizie nel motore di ricerca Google e in ogni altro motore con effetto immediato e/o la trasformazione in forma anonima delle medesime e/o il blocco dei dati trattati;
2) ordinare altresì la rimozione delle notizie …. dagli archivi on-line di tutte le testate giornalistiche sopracitate, stante la portata potenzialmente lesiva delle stesse e, in ogni caso, di eliminare il collegamento impedendone, quindi, la facile riproducibilità e/o condivisione sul web, con l'adozione di ogni ulteriore accorgimento atto ad evitare la diffusione di tutto o parte del contenuto o della sola notizia accostata indebitamente al ricorrente;
3) con vittoria di spese e diritti inerenti al ricorso da porre
a carico delle controparti ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.Lgs 196/2003”.
Con provvedimento n. 9 del 11.1.2018, l'Autorità Garante, nell'accogliere le ragioni del ricorrente, dichiarava il ricorso inammissibile nei confronti di (in quanto aveva CP_2
provveduto alla rimozione dell'articolo dal sito web già alla data di presentazione del ricorso)
e di (in quanto, quale capogruppo, non è titolare del trattamento Controparte_12
dati personali), dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti di CP_1
pagina 4 di 15 “ ” e (“avendo i titolari del Controparte_13 CP_8 Controparte_5 CP_14
trattamento provveduto ad adottare, sia pure nel corso del procedimento, le misure richieste”), accoglieva interamente il ricorso nei confronti di (già, Controparte_15 CP_16
) e, per l'effetto, ordinava alla medesima di effettuare entro 30 giorni la
[...]
rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo. Nello stesso provvedimento, il Garante determinava l'ammontare delle spese del procedimento in € 100,00 a carico di CP_15
ed € 50,00 a carico di ,
[...] Controparte_1 CP_4 CP_8 CP_5
e
[...] CP_14
Così, con nota del 9.3.2018, la comunicava di aver provveduto al blocco Controparte_15
delle URL, pur non avendo versato la somma di € 100,00 posta a suo carico dall'Autorità
Garante.
Peraltro, solamente il Quotidiano Italiano e GEDI versavano la somma di € 50,00 così come da CP_1 provvedimento, mentre le altre testate, gli editori e la non vi provvedevano, pur essendo oramai decorsi i termini di 30 giorni per proporre opposizione.
Per tale ragione, e nonostante gli ulteriori solleciti inviati alle testate, in data 19 dicembre
2018, depositava l'istanza di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010
Prima dell'incontro di mediazione, definiva transattivamente la sola richiesta economica avanzata nei confronti della , che provvedeva a corrispondere Controparte_15
l'importo concordato, ma con contestuale rinuncia a far valere qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della stessa.
Il procedimento di mediazione si concludeva negativamente e solamente provvedeva CP_14
a versare la somma di € 50,00, così come indicato nel provvedimento n. 9 del 11.1.2018 del
GPDP. “
Tanto esposto chiedeva al Tribunale di Bari la condanna delle convenute,in solido tra loro, o in subordine secondo il grado delle rispettive responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti in relazione alle condotte di cui in citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059
c.c., anche con riferimento all'art. 185 c.p. e da quantificarsi in non meno di € 2.000,00 a carico di ogni parte o di quell'altra maggiore o minore somma da liquidarsi equitativamente;
condannare le convenute in solido tra loro, o in subordine secondo il grado delle rispettive responsabilità alla riparazione pecuniaria da quantificare in relazione alla pagina 5 di 15 gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, condannare la al CP_17
pagamento delle spese del procedimento tenutosi dinanzi al GPDP, esposte nel provvedimento n. 9 del 11.01.18 per come liquidate dall'Autorità Garante e pari ad €
50,00 per ciascuna parte indicata, condannare le convenute ai compensi per l'assistenza nella fase innanzi al GPDP pari ad € 2.295,00, oltre accessori, nonché dei compensi per la fase di mediazione, oltre al rimborso delle spese vive per la ridetta fase di mediazione pari ad € 161,70; ordinare infine la pubblicazione della emananda sentenza di condanna sui siti internet delle testate citate.
1.2 Con distinte comparse, si costituivano in giudizio:
nella qualità di editore del quotidiano “La Controparte_18
Gazzetta del Mezzogiorno”
nella qualità di editore di “ Repubblica”, Controparte_4
[...]
e Controparte_19 Controparte_12
nella qualità di editore de “ Controparte_20 Controparte_21
”,
[...]
restava invece contumace . Controparte_5
Tutte chiedevano il rigetto di ogni pretesa, vinte le spese di lite
1.3 Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c.; indi la Controparte_18
chiedeva volersi dichiarare l'interruzione del giudizio per intervenuta
[...] dichiarazione di fallimento nei suoi riguardi;
il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio che veniva tempestivamente riassunto dal EN nei confronti delle parti processuali indicate in atti, ad eccezione della CP_8
1.4 Con note di trattazione scritta comparivano le convenute, ad eccezione de' CP_5
e in data 27.4.2021 si costituiva la società la quale non
[...] Controparte_3 era stata evocata in giudizio e sulla cui comparsa si dirà infra.
1.5 Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2062/2022 del 26.05.2022 dichiarava: 1) cessata la materia del contendere nei confronti di;
2) il difetto di legittimazione passiva di CP_8
e 3) rigettava la domanda nei confronti Controparte_12 Controparte_3
di , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 pagina 6 di 15 ; 4) condannava l'attore alla rifusione Controparte_2 Controparte_22
delle spese di lite nei confronti delle parti convenute, dispensandolo dal pagamento delle spese di giudizio nei confronti de “ ” rimasto contumace. Controparte_22
In sintesi, il Giudice di prime cure nel rigettare la domanda in primo luogo analizzava puntualmente il contenuto degli articoli contestati, affermando la verità oggettiva dei fatti narrati, intesa come sostanziale corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati
….“i giornalisti hanno esposto lo svolgimento delle indagini ed i risultati a cui è pervenuta la
Procura riportandoli nella loro storica evoluzione, ivi compreso il ruolo dell'attore così come ipotizzato mediante le indagini preliminari”. Riteneva sussistente l'utilità sociale dell'informazione, ossia la c.d. pertinenza : “Trattasi, infatti, di indagine coinvolgente pubblici ufficiali sicché non può certo ritenersi che i giornalisti abbiano riportato notizie prive di interesse per l'opinione pubblica.” Da ultimo, riteneva rispettata la forma dell'esposizione della c.d. continenza formale, così concludendo : “Sicché il EN non ha che dolersi relativamente agli articoli che ha allegato alla domanda risarcitoria”.
Dava poi atto della impossibilità dei convenuti di conoscere della richiesta di archiviazione a seguito di interrogatorio effettuato successivamente alla notifica dell'avviso ex art.415 bis cpc, richiesta intervenuta solo il giorno prima della pubblicazione on line degli articoli, osservando che “ ad ogni buon conto “ , “ La ” “ CP_5 CP_6 Controparte_21
“ ” in data 2.11.2016 hanno proceduto a dare atto della domanda
[...] Controparte_22 di proscioglimento da parte del PM e la stessa ha provveduto alla rimozione CP_2 dell'articolo, Quindi è stata correttamente riportata dalle convenute la positiva conclusione della vicenda per il EN e l'altro docente”
Quanto al diritto all'oblio, il Tribunale affermava che:
“ è stato riconosciuto il diritto all'oblio inteso quale diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla propria reputazione
e riservatezza. Va premesso che se il titolare del diritto lamenti la permanenza di informazioni che lo riguardano, la tutela del diritto all'oblio va bilanciata con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e può trovare soddisfazione, come nel caso di specie, tanto nella deindicizzazione degli articoli quanto nella pubblicazione delle notizie conclusive della vicenda.
pagina 7 di 15 Peraltro l'attore non ha esercitato alcun diritto di rettifica inteso come esercizio del diritto di difesa volto, appunto, a desporre la propria verità (di cui non vi è traccia nella documentazione depositata).”
Infine riteneva non provato il danno lamentato nonchè infondata, per mancanza di presupposti, la domanda di riparazione pecuniaria.
Rigettava la domanda di pagamento delle spese liquidate in fase stragiudiziale in favore dell'attore per il ricorso effettuato dinanzi al Garante in quanto affermava che non potessero essere ottenute nell'ambito del presente giudizio.
2. Con atto di appello del 21 dicembre 2022, ritualmente notificato a “La Controparte_20
, alla “ , alla “ la “
[...] Controparte_2 Controparte_23 [...]
il “ ”, ciascuna/o in persona dei loro Controparte_4 Controparte_5
rappresentanti pro tempore, il Prof. EN interponeva gravame per ottenere la riforma della suddetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
ritenendo che in favore della medesima fosse avvenuta soltanto la cessione del marchio
“ ” e non anche un ramo d'azienda. Controparte_5
Sul punto l'appellante contestava che: 1) l'atto di citazione e la comparsa in riassunzione erano rivolte a “ ”; 2) la comparsa in riassunzione veniva notificata Controparte_5
dapprima a mezzo UNEP a “ ” mediante consegna a mani al Sig. Controparte_5
; 3) per mero scrupolo veniva notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo della Parte_1
Cont
quale domicilio digitale de “ ”, con Controparte_3 Controparte_5
l'indicazione nella relata di notificazione di quest'ultimo quale destinatario.
Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell'art. 112 c.p.c. censurando la sentenza per l'erronea interpretazione della causa petendi, nonché per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe riferito la sua indagine alla condotta dei giornalisti che hanno pubblicato notizie non vere, piuttosto che alla lesione del diritto all'oblio da parte delle convenute in primo grado, le quali avrebbero accostato per un lungo periodo il suo nome alla vicenda delle irregolarità dell'esame di abilitazione alla professione forense del 2014 senza provvedere all'aggiornamento della pagina 8 di 15 notizia rispetto all'evolversi dei fatti, che lo vedevano estraneo alla vicenda, giusta provvedimento di archiviazione delle indagini nei suoi confronti.
Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non riteneva provato il danno subito. Al contrario deduceva che il danno non patrimoniale potesse essere quantificato in via presuntiva – anche mediante le presunzioni (2727-2729 c.c.) -
e nei limiti di quanto da lui richiesto, ovvero nella misura di € 2.000,00 a carico di ogni parte convenuta in primo grado.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante impugnava la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio, per aver il giudice di prime cure considerato il valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, così sommando le singole domande risarcitorie del valore di € 2.000,00 ciascuna avanzate nei confronti di ogni parte convenuta in giudizio.
Rinunciava, invece, alle domande spiegate in primo grado nei confronti di
[...]
essendo medio tempore intervenuto un accordo tra Controparte_24 Controparte_10
le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con il proprio atto di appello, il prof. EN si duole del fatto che il Tribunale avrebbe (1) violato l'art. 100 c.p.c. laddove ha riconosciuto la carenza di interesse a contraddire delle
[...]
(2) erroneamente interpretato la causa petendi, con particolare Controparte_3
riferimento al diritto all'oblio dell'appellante; (3) erroneamente ritenuto non provato il richiesto danno;
(4) liquidato le spese di lite in maniera abnorme.
Iniziando a esaminare il secondo e il terzo motivo di gravame, come correttamente evidenziato dalla difesa della , l'appellante non si duole della declaratoria di CP_25
legittimità degli articoli di causa da parte del Tribunale di Bari in quanto non impugna espressamente la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure argomenta e statuisce in merito alla correttezza degli articoli, non rilevandone il carattere della diffamatorietà. Di conseguenza tali statuizioni devono ritenersi passate in giudicato e non più modificabili.
P e r a l t r o nel corso del giudizio di primo grado, i l p r o f . P i a c e n t e non ha neppure indicato quali fossero le espressioni contenute negli articoli che lo avrebbero offeso e nemmeno si è lamentato della violazione del canone della verità, della continenza o della pertinenza da pagina 9 di 15 parte dei medesimi scritti, affermando solamente che avrebbero contenuto diffamatorio e conterrebbero “espressioni denigratorie”
Rileva l'Avv EN che vi sarebbe stata da parte del giudice di prime cure una travisata interpretazione della causa petendi e del petitum, che atterrebbero al diritto all'oblio del prof.
EN e non alle condotte dei singoli giornalisti.
L'affermazione appare di per sé contraddittoria.
Segnatamente con riguardo alla posizione della alla luce di quanto Controparte_2
formulato dalla difesa del prof. EN in primo grado, nella 1° memoria ex art. 183 dell'8/11/2019 si legge: “se alla non è certamente imputabile la violazione del diritto CP_2 all'oblio…alla stessa sono al contempo imputabili tutte le altre condotte (ivi compreso l'omesso controllo sulla correttezza e completezza delle fonti da parte del giornalista) che sono lesive e pregiudizievoli…dei sacrosanti diritti dell'odierno attore. Così, il fatto che senza alcun controllo la Cont
abbia consentito a ché la notizia, di per sé integrante l'illecito della diffamazione a mezzo stampa, sia rimasta accessibile in rete ha leso la dignità, l'onore, l'integrità morale e la reputazione personale e professionale del deducente”.
L'inciso summenzionato dimostra come a dare atto della insussistenza di una violazione del Cont diritto all'oblio in capo alla sia stata proprio parte attrice, la quale poi anche nell'atto di appello denuncia la responsabilità di tutti i giornalisti che avrebbero omesso il controllo sulla correttezza e completezza delle fonti da parte del giornalista
In ogni caso, dalla lettura della sentenza, è proprio il diritto all'oblio a essere stato posto al centro della valutazione del Tribunale. Una volta escluso il carattere diffamatorio delle espressioni usate dai giornalisti negli articoli, il giudice di prime cure ha rimarcato la necessità di operare, caso per caso, un bilanciamento tra il diritto dell'individuo a non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca, e il diritto pubblico all'informazione e alla manifestazione del pensiero.
Ebbene, sono stati accertati da un lato la continenza formale osservata dalle società convenute nella descrizione della vicenda giudiziaria che ha obiettivamente visto coinvolto il prof.
EN; da un altro, la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, della ridetta notizia e della sua conservazione “per finalità storico- sociale”; per altro verso, ancora, la pubblicazione sulle testate giornalistiche nel novembre 2016 anche della domanda di proscioglimento
(circostanza ammessa dalla stessa parte appellante). pagina 10 di 15 Su quest'ultimo punto il giudice di prime cure e tutti gli appellati hanno correttamente osservato che la data del 14/4/2016 di presentazione dell'istanza di archiviazione da parte del PM al GIP competente non può rilevare in alcun modo, essendo tale iniziativa Persona_6 della Procura (che peraltro rimaneva subordinata, nel suo esito, all'assenso solo eventuale del
GIP) del tutto sconosciuta alle resistenti, richiesta intervenuta solo il giorno prima della pubblicazione degli articoli avvenuta il 15.04.2016.
Il brevissimo lasso temporale, intercorso tra la pubblicazione dell'articolo e la richiesta di archiviazione da parte del PM, non garantiva la possibilità per la testata giornalistica di venire a conoscenza di tale provvedimento.
Inoltre quand'anche i giornalisti fossero venuti a conoscenza, in tempo reale, di tale richiesta ciò non avrebbe potuto determinare una “modifica” o “rettifica” del contenuto dell'articolo dato che la richiesta del PM di archiviare la posizione del
Prof. Avv. EN doveva poi essere eventualmente confermata dal Giudice per le
Indagini Preliminari.
L'appellante sostiene che alcune testate giornalistiche avevano apportato le modifiche richieste, solo dopo aver avuto conoscenza del deposito all'Autorità Garante della
Privacy del ricorso da parte del Prof. Avv. EN, in data 3/10/2017.
Circostanza, questa, non sostenibile né attribuibile alla nè Controparte_26
all' , né alla dato che già il 2/11/2016, Controparte_1 CP_2
a v e v a n o provveduto ad aggiornare l'esito dell'inchiesta per cui è causa.
Ciò premesso, lo stesso giudice di prime cure ha evidenziato che la ha CP_2
provveduto a eliminare del tutto (e quindi contribuendo a deindicizzare) la notizia del coinvolgimento dell'Avv. EN nell'inchiesta penale prima della proposizione da parte del prof. EN del ricorso all'Autorità di Garanzia della privacy e della pronunzia di Cont quest'ultima, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nei confronti della che facendosi parte diligente già aveva rimosso l'articolo) in parola, mentre le altre testate hanno provveduto alla rimozione degli articoli nel corso della procedura dinanzi al Garante della
Privacy.
pagina 11 di 15 Infine, quanto al danno, il EN non ha mai addotto nulla sotto il profilo probatorio, limitandosi a sostenere che la mera divulgazione delle notizie fossero di per sé lesive del decoro e della reputazione, tanto da legittimare la pretesa risarcitoria.
Né l'Avv. EN ha provato di aver subito, a causa della pubblicazione dell'articolo, una d i m i n u z i o n e p a t r i m o n i a l e sicché, anche per tale ragione la domanda risarcitoria appare del tutto priva di fondamento.
A ciò si aggiunga, come hanno osservato tutti i difensori delle parti convenute, che per ritenere configurati gli estremi della responsabilità extracontrattuale di cui all'art 2043
c.c. è necessario provare in giudizio, oltre al danno conseguenza subito, anche e soprattutto, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso/conseguenza derivanti dallo stesso. In relazione a tale ulteriore requisito,
l'appellante non h a assolutamente provato né l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'asserito evento lesivo (c.d. causalità materiale, da ricostruire in forza della teoria della conditio sine qua non), né tantomeno il rapporto di causa-effetto tra l'evento lesivo e le conseguenze riconducibili allo stesso (c.d. causalità giuridica).
Sotto altro profilo, poi, i mezzi istruttori formulati in primo grado con memoria del
6/12/2019 e riproposti in sede di gravame, appaiono del tutto ininfluenti ai fini della risoluzione del giudizio e di una dimostrazione dei danni e della loro entità, consistendo in prove testimoniali vertenti su circostanze non suscettibili di aggiungere elementi utili e in tal senso si è espresso il Giudice di Prime Cure – con motivazione condivisibile - non ammettendo le prove testimoniali
Infondato è il motivo relativo alle spese di lite che il primo Giudice avrebbe governato in violazione del D.M. 55/2014.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto considerare “il valore di ciascuna domanda, pari ad € 2.000,00” tenendo conto che non vi è stata la fase istruttoria e dunque uno scaglione inferiore ( scaglione da € 1101,00 a €5200,00)
Senonchè a prescindere dalla circostanza che in calce all'atto di citazione di primo grado, nonché nella comparsa conclusionale e nella nota spese del 21/2/2022 degli avv.ti prof.
Aurelio Arnese e Piero Marra difensori del EN, si dichiara che “Ai fini del contributo unificato il valore della presente controversia è compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00…), va pagina 12 di 15 rammentato il principio generale secondo cui ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, laddove – come nel caso di specie - siano state proposte nei confronti di ciascun convenuto più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre determinate, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta indeterminabile (v. Cassazione, sez. II civ., n° 9975/2016). Ne consegue che lo scaglione da applicare sarebbe dovuto essere quello da € 26.000 a € 52.000 ( cfr. Cass. n.16671/2018) con una liquidazione delle spese di importo superiore a quello liquidato dal giudice ( pari ad €
6.738) ma non essendoci appello incidentale degli appellati, per il divieto di reformatio in peius non è possibile decidere in senso sfavorevole a quanto già statuito dal giudice di prime cure.
Infondato è anche il primo motivo di gravame.
Ad avviso del giudce a quo vi sarebbe stata vocatio in ius nei confronti della
[...]
in quanto le sarebbe stata notificata la comparsa in riassunzione, come Controparte_3
da documentazione in atti (cfr. pag., 7 punto 17 sentenza). L'estraneità della
[...]
alla vicenda che ci occupa, ad avviso del giudice di prime cure, Controparte_3
troverebbe giustificazione nel fatto che in suo favore vi sarebbe stata unicamente la cessione del marchio “ ” e non anche un ramo d'azienda. Con la conseguenza che, Controparte_5
dichiarato il difetto di legittimazione passiva, il giudice di prime cure ha condannato il
EN al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_3
Nell'impugnare sul punto esclusivamente la condanna alle spese, il EN ritiene che la Cont
fosse carente di interesse a partecipare al giudizio in quanto nessuna domanda era stata rivolta nei propri confronti, con la conseguenza che le spese del giudizio non potevano essergli imputate.
Il motivo è – come già detto - infondato.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. sent. n.36182/2022) l'ingiustificata, o comunque non necessaria, evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'ha effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese che ha dovuto sostenere in conseguenza di quella evocazione, in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo. Il soggetto chiamato in giudizio, infatti, anche quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna pagina 13 di 15 domanda – e salvi i casi specifici in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (o di un grado di esso), avente espressa ed inequivoca funzione di mero avvertimento, non integri una vocatio in jus e non comporti l'assunzione della qualità di parte in capo al notificando
(cfr., ad es., l'art. 332 cod. proc. civ.) –, deve scegliere se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici;
attività, quest'ultima, che trova nel fatto stesso dell'essere stato evocato in giudizio, e non nel fatto di essere stato o meno destinatario di una precisa domanda, il suo necessario presupposto.
Pertanto, nel caso di specie, non assume rilievo la circostanza che il EN non abbia proposto domande nei confronti della ( né risulta dedotto e provato Controparte_3
Cont che l'evocazione in giudizio della sia stata fatta effettivamente al solo fine di denunciare la pendenza della lite), atteso che la condanna nelle spese trova fondamento nel principio di causalità, che impone a colui che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (agendo o resistendo infondatamente nello stesso) e sia conseguentemente rimasto soccombente, di sopportarne i relativi oneri economici (Cass.
30/05/2000, n. 7182; Cass. 27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass.
29/07/2021, n. 21823).
5. Le spese del presente giudizio sono a carico del EN secondo il criterio della soccombenza e a favore di ciascuna parte appellata e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/ 2022 (causa valore indeterminabile -scaglione € 26.000-€52.000 – valori minimi considerata la semplicità delle questioni)
6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale n. 2062/2022 resa in data 24-26.05.2022 proposto da
IA AN TO con atto di citazione proposto nei confronti di pagina 14 di 15 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, nonché nei confronti di , in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna IA AN TO alla rifusione, in favore di
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché in favore di Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna parte appellata - in €
4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta,
e C.A.P. come per legge.
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1734 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2062/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a Sezione Civile, pubblicata il 26.05.2022
TRA
Prof. Avv. IA AN TO, (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in Bari (BA) alla Via Melo, 71 presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCO
RISOLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. Luca Maione, presso il cui studio in Napoli alla Via del Parco Margherita, 23, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 APPELLATA
NONCHE' CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Bari (BA) alla Via Palmieri, 53 dall'Avv. DOMENICO CARINGELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Principe Amedeo, 8 presso lo studio dell'Avv.
LUCA CALCAGNILE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Bari (BA) al C.so TO Emanuele, 193 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE CAVONE, che rappresenta e difende congiuntamente all' Avv.
VIRGINIA RIPA DI MEANA e all'Avv. ELISA CARUCCI del Foro di Roma, giusta procura in atti
APPELLATA
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_5
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, il Prof. Avv. AN TO EN conveniva, dinanzi al Tribunale di Bari:
-la (nella qualità di editore de “ ”); Controparte_4 CP_6
Controparte_7
-l' nella qualità di editore del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”); CP_8
Controparte_9 il Controparte_10
la Controparte_11
pagina 2 di 15 A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore esponeva che:
“navigando su internet, constatava che, digitando il suo nome su Google e sui principali motori di ricerca, era possibile accedere a diverse pagine web, posizionate ai primi posti dei risultati di ricerca degli utenti, riportanti alcuni articoli giornalistici, tutti dal contenuto similare e cioè: “Bari, esami da avvocato truccati: arrestati legale ed ex funzionaria dell'Università con la figlia” a firma di tale pubblicato da “ in data Persona_1 CP_6
15.4.2016; “Esami avvocato a Bari. Scambio di messaggi su whatsapp durante le prove”, pubblicato da “ il 15.4.2016; “Truccarono esami avvocato arrestati un legale e ex funzionaria CP_2 università” in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 15.4.2016; “Bari, truccavano gli esami da avvocato Arrestata ex funzionaria Università” in “Corriere del Mezzogiorno” del 15.4.2016; “Bari, ai domiciliari per truffa all'esame di avvocatura” a firma di tale e pubblicato da Persona_2
“ ” in data 16.4.2016; “Bari, la truffa per l'esame di avvocato: chiesti il processo per 16 Per_3
imputati e due proscioglimenti” in “La Repubblica” del 2.11.2016; “Bari, scandalo esame avvocato
2014: chiesto il processo per 16 imputati” in “ ” del 2.11.2016; “ Controparte_5 Per_4
all'esame da avvocato, chiesto processo per 16 imputati” del 2.11.2016 in “Nuovo Quotidiano di
Bari”.
Alcuni di questi articoli venivano pure pubblicati nelle edizioni cartacee (quali “La
Repubblica” e la “Gazzetta del Mezzogiorno”), così finendo per amplificare la portata lesiva della diffusione del relativo contenuto.
Gli articoli in questione, pur se pubblicati nel 2016, si riferivano ad una vicenda risalente al dicembre 2014 quando, a dire degli scriventi giornalisti, veniva coinvolto, quale componente aggiunto della Commissione di esame, nella presunta organizzazione (in qualità di asserita
“talpa” della così definita “centrale operativa” o “cricca”, termini questi allusivi e denigratori) di irregolarità del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato le cui prove scritte si erano tenute a Bari, appunto nel dicembre 2014.
Risultava tuttavia del tutto estraneo ai fatti così come riportati, tant'è che in data 14.4.2016 (e cioè il giorno prima della prima pubblicazione) il Sostituto Procuratore del Tribunale di Bari,
Dott.ssa Luciana Silvestris, chiedeva l'archiviazione del procedimento penale atteso che dalle intercettazioni telefoniche era emersa la sua estraneità alla “macchina delittuosa appositamente
pagina 3 di 15 creata dai soggetti di maggior rilevanza investigativa” (si veda l'istanza di archiviazione del
14.4.2016 in atti).
Ma v'è di più. Gli articoli contestati non menzionavano né la predetta richiesta di archiviazione (e ciò, nonostante la pubblicazione delle notizie fosse avvenuta, e per la prima volta, subito dopo il deposito dell'istanza medesima), né il successivo provvedimento di archiviazione in favore del Prof. Avv. EN e disposto dal Dott. in data 14.11.2016. Per_5
Per tale ragione, con nota del 27.1.2017, avente ad oggetto “Segnalazione finalizzata all'esercizio del diritto all'oblio, con riserva del diritto di agire per il risarcimento del pregiudizio subito dal trattamento illecito di dati personali da parte del responsabile del trattamento”, l'odierno deducente chiedeva l'eliminazione dagli archivi informatici dei link segnalati e delle notizie collegate.
Nonostante tale richiesta, né i titolari del trattamento, né i responsabili delle testate provvedevano alla eliminazione ed alla deindicizzazione dei link relativi alle notizie contestate, né tantomeno all'aggiornamento e/o rettifica delle notizie pubblicate, così come avrebbero invece dovuto fare.
Così, con ricorso ex art. 145 e ss. D.Lgs 196/2003 depositato il 3.10.2017, si vedeva costretto a chiedere all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di: “1) ordinare la deindicizzazione di tutti i link oggetto di contestazione …. e, per l'effetto, la cancellazione delle tracce digitali dalla relativa ricerca;
in ogni caso, ... la cancellazione del nome del ricorrente e del suo accostamento alle suddette notizie nel motore di ricerca Google e in ogni altro motore con effetto immediato e/o la trasformazione in forma anonima delle medesime e/o il blocco dei dati trattati;
2) ordinare altresì la rimozione delle notizie …. dagli archivi on-line di tutte le testate giornalistiche sopracitate, stante la portata potenzialmente lesiva delle stesse e, in ogni caso, di eliminare il collegamento impedendone, quindi, la facile riproducibilità e/o condivisione sul web, con l'adozione di ogni ulteriore accorgimento atto ad evitare la diffusione di tutto o parte del contenuto o della sola notizia accostata indebitamente al ricorrente;
3) con vittoria di spese e diritti inerenti al ricorso da porre
a carico delle controparti ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.Lgs 196/2003”.
Con provvedimento n. 9 del 11.1.2018, l'Autorità Garante, nell'accogliere le ragioni del ricorrente, dichiarava il ricorso inammissibile nei confronti di (in quanto aveva CP_2
provveduto alla rimozione dell'articolo dal sito web già alla data di presentazione del ricorso)
e di (in quanto, quale capogruppo, non è titolare del trattamento Controparte_12
dati personali), dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti di CP_1
pagina 4 di 15 “ ” e (“avendo i titolari del Controparte_13 CP_8 Controparte_5 CP_14
trattamento provveduto ad adottare, sia pure nel corso del procedimento, le misure richieste”), accoglieva interamente il ricorso nei confronti di (già, Controparte_15 CP_16
) e, per l'effetto, ordinava alla medesima di effettuare entro 30 giorni la
[...]
rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo. Nello stesso provvedimento, il Garante determinava l'ammontare delle spese del procedimento in € 100,00 a carico di CP_15
ed € 50,00 a carico di ,
[...] Controparte_1 CP_4 CP_8 CP_5
e
[...] CP_14
Così, con nota del 9.3.2018, la comunicava di aver provveduto al blocco Controparte_15
delle URL, pur non avendo versato la somma di € 100,00 posta a suo carico dall'Autorità
Garante.
Peraltro, solamente il Quotidiano Italiano e GEDI versavano la somma di € 50,00 così come da CP_1 provvedimento, mentre le altre testate, gli editori e la non vi provvedevano, pur essendo oramai decorsi i termini di 30 giorni per proporre opposizione.
Per tale ragione, e nonostante gli ulteriori solleciti inviati alle testate, in data 19 dicembre
2018, depositava l'istanza di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010
Prima dell'incontro di mediazione, definiva transattivamente la sola richiesta economica avanzata nei confronti della , che provvedeva a corrispondere Controparte_15
l'importo concordato, ma con contestuale rinuncia a far valere qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della stessa.
Il procedimento di mediazione si concludeva negativamente e solamente provvedeva CP_14
a versare la somma di € 50,00, così come indicato nel provvedimento n. 9 del 11.1.2018 del
GPDP. “
Tanto esposto chiedeva al Tribunale di Bari la condanna delle convenute,in solido tra loro, o in subordine secondo il grado delle rispettive responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti in relazione alle condotte di cui in citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059
c.c., anche con riferimento all'art. 185 c.p. e da quantificarsi in non meno di € 2.000,00 a carico di ogni parte o di quell'altra maggiore o minore somma da liquidarsi equitativamente;
condannare le convenute in solido tra loro, o in subordine secondo il grado delle rispettive responsabilità alla riparazione pecuniaria da quantificare in relazione alla pagina 5 di 15 gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, condannare la al CP_17
pagamento delle spese del procedimento tenutosi dinanzi al GPDP, esposte nel provvedimento n. 9 del 11.01.18 per come liquidate dall'Autorità Garante e pari ad €
50,00 per ciascuna parte indicata, condannare le convenute ai compensi per l'assistenza nella fase innanzi al GPDP pari ad € 2.295,00, oltre accessori, nonché dei compensi per la fase di mediazione, oltre al rimborso delle spese vive per la ridetta fase di mediazione pari ad € 161,70; ordinare infine la pubblicazione della emananda sentenza di condanna sui siti internet delle testate citate.
1.2 Con distinte comparse, si costituivano in giudizio:
nella qualità di editore del quotidiano “La Controparte_18
Gazzetta del Mezzogiorno”
nella qualità di editore di “ Repubblica”, Controparte_4
[...]
e Controparte_19 Controparte_12
nella qualità di editore de “ Controparte_20 Controparte_21
”,
[...]
restava invece contumace . Controparte_5
Tutte chiedevano il rigetto di ogni pretesa, vinte le spese di lite
1.3 Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c.; indi la Controparte_18
chiedeva volersi dichiarare l'interruzione del giudizio per intervenuta
[...] dichiarazione di fallimento nei suoi riguardi;
il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio che veniva tempestivamente riassunto dal EN nei confronti delle parti processuali indicate in atti, ad eccezione della CP_8
1.4 Con note di trattazione scritta comparivano le convenute, ad eccezione de' CP_5
e in data 27.4.2021 si costituiva la società la quale non
[...] Controparte_3 era stata evocata in giudizio e sulla cui comparsa si dirà infra.
1.5 Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2062/2022 del 26.05.2022 dichiarava: 1) cessata la materia del contendere nei confronti di;
2) il difetto di legittimazione passiva di CP_8
e 3) rigettava la domanda nei confronti Controparte_12 Controparte_3
di , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 pagina 6 di 15 ; 4) condannava l'attore alla rifusione Controparte_2 Controparte_22
delle spese di lite nei confronti delle parti convenute, dispensandolo dal pagamento delle spese di giudizio nei confronti de “ ” rimasto contumace. Controparte_22
In sintesi, il Giudice di prime cure nel rigettare la domanda in primo luogo analizzava puntualmente il contenuto degli articoli contestati, affermando la verità oggettiva dei fatti narrati, intesa come sostanziale corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati
….“i giornalisti hanno esposto lo svolgimento delle indagini ed i risultati a cui è pervenuta la
Procura riportandoli nella loro storica evoluzione, ivi compreso il ruolo dell'attore così come ipotizzato mediante le indagini preliminari”. Riteneva sussistente l'utilità sociale dell'informazione, ossia la c.d. pertinenza : “Trattasi, infatti, di indagine coinvolgente pubblici ufficiali sicché non può certo ritenersi che i giornalisti abbiano riportato notizie prive di interesse per l'opinione pubblica.” Da ultimo, riteneva rispettata la forma dell'esposizione della c.d. continenza formale, così concludendo : “Sicché il EN non ha che dolersi relativamente agli articoli che ha allegato alla domanda risarcitoria”.
Dava poi atto della impossibilità dei convenuti di conoscere della richiesta di archiviazione a seguito di interrogatorio effettuato successivamente alla notifica dell'avviso ex art.415 bis cpc, richiesta intervenuta solo il giorno prima della pubblicazione on line degli articoli, osservando che “ ad ogni buon conto “ , “ La ” “ CP_5 CP_6 Controparte_21
“ ” in data 2.11.2016 hanno proceduto a dare atto della domanda
[...] Controparte_22 di proscioglimento da parte del PM e la stessa ha provveduto alla rimozione CP_2 dell'articolo, Quindi è stata correttamente riportata dalle convenute la positiva conclusione della vicenda per il EN e l'altro docente”
Quanto al diritto all'oblio, il Tribunale affermava che:
“ è stato riconosciuto il diritto all'oblio inteso quale diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla propria reputazione
e riservatezza. Va premesso che se il titolare del diritto lamenti la permanenza di informazioni che lo riguardano, la tutela del diritto all'oblio va bilanciata con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e può trovare soddisfazione, come nel caso di specie, tanto nella deindicizzazione degli articoli quanto nella pubblicazione delle notizie conclusive della vicenda.
pagina 7 di 15 Peraltro l'attore non ha esercitato alcun diritto di rettifica inteso come esercizio del diritto di difesa volto, appunto, a desporre la propria verità (di cui non vi è traccia nella documentazione depositata).”
Infine riteneva non provato il danno lamentato nonchè infondata, per mancanza di presupposti, la domanda di riparazione pecuniaria.
Rigettava la domanda di pagamento delle spese liquidate in fase stragiudiziale in favore dell'attore per il ricorso effettuato dinanzi al Garante in quanto affermava che non potessero essere ottenute nell'ambito del presente giudizio.
2. Con atto di appello del 21 dicembre 2022, ritualmente notificato a “La Controparte_20
, alla “ , alla “ la “
[...] Controparte_2 Controparte_23 [...]
il “ ”, ciascuna/o in persona dei loro Controparte_4 Controparte_5
rappresentanti pro tempore, il Prof. EN interponeva gravame per ottenere la riforma della suddetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
ritenendo che in favore della medesima fosse avvenuta soltanto la cessione del marchio
“ ” e non anche un ramo d'azienda. Controparte_5
Sul punto l'appellante contestava che: 1) l'atto di citazione e la comparsa in riassunzione erano rivolte a “ ”; 2) la comparsa in riassunzione veniva notificata Controparte_5
dapprima a mezzo UNEP a “ ” mediante consegna a mani al Sig. Controparte_5
; 3) per mero scrupolo veniva notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo della Parte_1
Cont
quale domicilio digitale de “ ”, con Controparte_3 Controparte_5
l'indicazione nella relata di notificazione di quest'ultimo quale destinatario.
Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell'art. 112 c.p.c. censurando la sentenza per l'erronea interpretazione della causa petendi, nonché per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe riferito la sua indagine alla condotta dei giornalisti che hanno pubblicato notizie non vere, piuttosto che alla lesione del diritto all'oblio da parte delle convenute in primo grado, le quali avrebbero accostato per un lungo periodo il suo nome alla vicenda delle irregolarità dell'esame di abilitazione alla professione forense del 2014 senza provvedere all'aggiornamento della pagina 8 di 15 notizia rispetto all'evolversi dei fatti, che lo vedevano estraneo alla vicenda, giusta provvedimento di archiviazione delle indagini nei suoi confronti.
Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non riteneva provato il danno subito. Al contrario deduceva che il danno non patrimoniale potesse essere quantificato in via presuntiva – anche mediante le presunzioni (2727-2729 c.c.) -
e nei limiti di quanto da lui richiesto, ovvero nella misura di € 2.000,00 a carico di ogni parte convenuta in primo grado.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante impugnava la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio, per aver il giudice di prime cure considerato il valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, così sommando le singole domande risarcitorie del valore di € 2.000,00 ciascuna avanzate nei confronti di ogni parte convenuta in giudizio.
Rinunciava, invece, alle domande spiegate in primo grado nei confronti di
[...]
essendo medio tempore intervenuto un accordo tra Controparte_24 Controparte_10
le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con il proprio atto di appello, il prof. EN si duole del fatto che il Tribunale avrebbe (1) violato l'art. 100 c.p.c. laddove ha riconosciuto la carenza di interesse a contraddire delle
[...]
(2) erroneamente interpretato la causa petendi, con particolare Controparte_3
riferimento al diritto all'oblio dell'appellante; (3) erroneamente ritenuto non provato il richiesto danno;
(4) liquidato le spese di lite in maniera abnorme.
Iniziando a esaminare il secondo e il terzo motivo di gravame, come correttamente evidenziato dalla difesa della , l'appellante non si duole della declaratoria di CP_25
legittimità degli articoli di causa da parte del Tribunale di Bari in quanto non impugna espressamente la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure argomenta e statuisce in merito alla correttezza degli articoli, non rilevandone il carattere della diffamatorietà. Di conseguenza tali statuizioni devono ritenersi passate in giudicato e non più modificabili.
P e r a l t r o nel corso del giudizio di primo grado, i l p r o f . P i a c e n t e non ha neppure indicato quali fossero le espressioni contenute negli articoli che lo avrebbero offeso e nemmeno si è lamentato della violazione del canone della verità, della continenza o della pertinenza da pagina 9 di 15 parte dei medesimi scritti, affermando solamente che avrebbero contenuto diffamatorio e conterrebbero “espressioni denigratorie”
Rileva l'Avv EN che vi sarebbe stata da parte del giudice di prime cure una travisata interpretazione della causa petendi e del petitum, che atterrebbero al diritto all'oblio del prof.
EN e non alle condotte dei singoli giornalisti.
L'affermazione appare di per sé contraddittoria.
Segnatamente con riguardo alla posizione della alla luce di quanto Controparte_2
formulato dalla difesa del prof. EN in primo grado, nella 1° memoria ex art. 183 dell'8/11/2019 si legge: “se alla non è certamente imputabile la violazione del diritto CP_2 all'oblio…alla stessa sono al contempo imputabili tutte le altre condotte (ivi compreso l'omesso controllo sulla correttezza e completezza delle fonti da parte del giornalista) che sono lesive e pregiudizievoli…dei sacrosanti diritti dell'odierno attore. Così, il fatto che senza alcun controllo la Cont
abbia consentito a ché la notizia, di per sé integrante l'illecito della diffamazione a mezzo stampa, sia rimasta accessibile in rete ha leso la dignità, l'onore, l'integrità morale e la reputazione personale e professionale del deducente”.
L'inciso summenzionato dimostra come a dare atto della insussistenza di una violazione del Cont diritto all'oblio in capo alla sia stata proprio parte attrice, la quale poi anche nell'atto di appello denuncia la responsabilità di tutti i giornalisti che avrebbero omesso il controllo sulla correttezza e completezza delle fonti da parte del giornalista
In ogni caso, dalla lettura della sentenza, è proprio il diritto all'oblio a essere stato posto al centro della valutazione del Tribunale. Una volta escluso il carattere diffamatorio delle espressioni usate dai giornalisti negli articoli, il giudice di prime cure ha rimarcato la necessità di operare, caso per caso, un bilanciamento tra il diritto dell'individuo a non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca, e il diritto pubblico all'informazione e alla manifestazione del pensiero.
Ebbene, sono stati accertati da un lato la continenza formale osservata dalle società convenute nella descrizione della vicenda giudiziaria che ha obiettivamente visto coinvolto il prof.
EN; da un altro, la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, della ridetta notizia e della sua conservazione “per finalità storico- sociale”; per altro verso, ancora, la pubblicazione sulle testate giornalistiche nel novembre 2016 anche della domanda di proscioglimento
(circostanza ammessa dalla stessa parte appellante). pagina 10 di 15 Su quest'ultimo punto il giudice di prime cure e tutti gli appellati hanno correttamente osservato che la data del 14/4/2016 di presentazione dell'istanza di archiviazione da parte del PM al GIP competente non può rilevare in alcun modo, essendo tale iniziativa Persona_6 della Procura (che peraltro rimaneva subordinata, nel suo esito, all'assenso solo eventuale del
GIP) del tutto sconosciuta alle resistenti, richiesta intervenuta solo il giorno prima della pubblicazione degli articoli avvenuta il 15.04.2016.
Il brevissimo lasso temporale, intercorso tra la pubblicazione dell'articolo e la richiesta di archiviazione da parte del PM, non garantiva la possibilità per la testata giornalistica di venire a conoscenza di tale provvedimento.
Inoltre quand'anche i giornalisti fossero venuti a conoscenza, in tempo reale, di tale richiesta ciò non avrebbe potuto determinare una “modifica” o “rettifica” del contenuto dell'articolo dato che la richiesta del PM di archiviare la posizione del
Prof. Avv. EN doveva poi essere eventualmente confermata dal Giudice per le
Indagini Preliminari.
L'appellante sostiene che alcune testate giornalistiche avevano apportato le modifiche richieste, solo dopo aver avuto conoscenza del deposito all'Autorità Garante della
Privacy del ricorso da parte del Prof. Avv. EN, in data 3/10/2017.
Circostanza, questa, non sostenibile né attribuibile alla nè Controparte_26
all' , né alla dato che già il 2/11/2016, Controparte_1 CP_2
a v e v a n o provveduto ad aggiornare l'esito dell'inchiesta per cui è causa.
Ciò premesso, lo stesso giudice di prime cure ha evidenziato che la ha CP_2
provveduto a eliminare del tutto (e quindi contribuendo a deindicizzare) la notizia del coinvolgimento dell'Avv. EN nell'inchiesta penale prima della proposizione da parte del prof. EN del ricorso all'Autorità di Garanzia della privacy e della pronunzia di Cont quest'ultima, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nei confronti della che facendosi parte diligente già aveva rimosso l'articolo) in parola, mentre le altre testate hanno provveduto alla rimozione degli articoli nel corso della procedura dinanzi al Garante della
Privacy.
pagina 11 di 15 Infine, quanto al danno, il EN non ha mai addotto nulla sotto il profilo probatorio, limitandosi a sostenere che la mera divulgazione delle notizie fossero di per sé lesive del decoro e della reputazione, tanto da legittimare la pretesa risarcitoria.
Né l'Avv. EN ha provato di aver subito, a causa della pubblicazione dell'articolo, una d i m i n u z i o n e p a t r i m o n i a l e sicché, anche per tale ragione la domanda risarcitoria appare del tutto priva di fondamento.
A ciò si aggiunga, come hanno osservato tutti i difensori delle parti convenute, che per ritenere configurati gli estremi della responsabilità extracontrattuale di cui all'art 2043
c.c. è necessario provare in giudizio, oltre al danno conseguenza subito, anche e soprattutto, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso/conseguenza derivanti dallo stesso. In relazione a tale ulteriore requisito,
l'appellante non h a assolutamente provato né l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'asserito evento lesivo (c.d. causalità materiale, da ricostruire in forza della teoria della conditio sine qua non), né tantomeno il rapporto di causa-effetto tra l'evento lesivo e le conseguenze riconducibili allo stesso (c.d. causalità giuridica).
Sotto altro profilo, poi, i mezzi istruttori formulati in primo grado con memoria del
6/12/2019 e riproposti in sede di gravame, appaiono del tutto ininfluenti ai fini della risoluzione del giudizio e di una dimostrazione dei danni e della loro entità, consistendo in prove testimoniali vertenti su circostanze non suscettibili di aggiungere elementi utili e in tal senso si è espresso il Giudice di Prime Cure – con motivazione condivisibile - non ammettendo le prove testimoniali
Infondato è il motivo relativo alle spese di lite che il primo Giudice avrebbe governato in violazione del D.M. 55/2014.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto considerare “il valore di ciascuna domanda, pari ad € 2.000,00” tenendo conto che non vi è stata la fase istruttoria e dunque uno scaglione inferiore ( scaglione da € 1101,00 a €5200,00)
Senonchè a prescindere dalla circostanza che in calce all'atto di citazione di primo grado, nonché nella comparsa conclusionale e nella nota spese del 21/2/2022 degli avv.ti prof.
Aurelio Arnese e Piero Marra difensori del EN, si dichiara che “Ai fini del contributo unificato il valore della presente controversia è compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00…), va pagina 12 di 15 rammentato il principio generale secondo cui ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, laddove – come nel caso di specie - siano state proposte nei confronti di ciascun convenuto più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre determinate, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta indeterminabile (v. Cassazione, sez. II civ., n° 9975/2016). Ne consegue che lo scaglione da applicare sarebbe dovuto essere quello da € 26.000 a € 52.000 ( cfr. Cass. n.16671/2018) con una liquidazione delle spese di importo superiore a quello liquidato dal giudice ( pari ad €
6.738) ma non essendoci appello incidentale degli appellati, per il divieto di reformatio in peius non è possibile decidere in senso sfavorevole a quanto già statuito dal giudice di prime cure.
Infondato è anche il primo motivo di gravame.
Ad avviso del giudce a quo vi sarebbe stata vocatio in ius nei confronti della
[...]
in quanto le sarebbe stata notificata la comparsa in riassunzione, come Controparte_3
da documentazione in atti (cfr. pag., 7 punto 17 sentenza). L'estraneità della
[...]
alla vicenda che ci occupa, ad avviso del giudice di prime cure, Controparte_3
troverebbe giustificazione nel fatto che in suo favore vi sarebbe stata unicamente la cessione del marchio “ ” e non anche un ramo d'azienda. Con la conseguenza che, Controparte_5
dichiarato il difetto di legittimazione passiva, il giudice di prime cure ha condannato il
EN al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_3
Nell'impugnare sul punto esclusivamente la condanna alle spese, il EN ritiene che la Cont
fosse carente di interesse a partecipare al giudizio in quanto nessuna domanda era stata rivolta nei propri confronti, con la conseguenza che le spese del giudizio non potevano essergli imputate.
Il motivo è – come già detto - infondato.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. sent. n.36182/2022) l'ingiustificata, o comunque non necessaria, evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'ha effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese che ha dovuto sostenere in conseguenza di quella evocazione, in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo. Il soggetto chiamato in giudizio, infatti, anche quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna pagina 13 di 15 domanda – e salvi i casi specifici in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (o di un grado di esso), avente espressa ed inequivoca funzione di mero avvertimento, non integri una vocatio in jus e non comporti l'assunzione della qualità di parte in capo al notificando
(cfr., ad es., l'art. 332 cod. proc. civ.) –, deve scegliere se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici;
attività, quest'ultima, che trova nel fatto stesso dell'essere stato evocato in giudizio, e non nel fatto di essere stato o meno destinatario di una precisa domanda, il suo necessario presupposto.
Pertanto, nel caso di specie, non assume rilievo la circostanza che il EN non abbia proposto domande nei confronti della ( né risulta dedotto e provato Controparte_3
Cont che l'evocazione in giudizio della sia stata fatta effettivamente al solo fine di denunciare la pendenza della lite), atteso che la condanna nelle spese trova fondamento nel principio di causalità, che impone a colui che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (agendo o resistendo infondatamente nello stesso) e sia conseguentemente rimasto soccombente, di sopportarne i relativi oneri economici (Cass.
30/05/2000, n. 7182; Cass. 27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass.
29/07/2021, n. 21823).
5. Le spese del presente giudizio sono a carico del EN secondo il criterio della soccombenza e a favore di ciascuna parte appellata e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/ 2022 (causa valore indeterminabile -scaglione € 26.000-€52.000 – valori minimi considerata la semplicità delle questioni)
6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale n. 2062/2022 resa in data 24-26.05.2022 proposto da
IA AN TO con atto di citazione proposto nei confronti di pagina 14 di 15 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, nonché nei confronti di , in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna IA AN TO alla rifusione, in favore di
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché in favore di Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna parte appellata - in €
4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta,
e C.A.P. come per legge.
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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