TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. LIPARI GABRIELE C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30.09.2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 19.05.2018, matrimonio civile, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 8, parte I, anno 2018.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figli: (23.03.2016) Per_1
e (19.02.2021). Per_2
Dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Contestualmente chiedevano dichiararsi lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni: 1 “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Alcamo, Via Don Girolamo Giardina, n. 1, di proprietà esclusiva del sig. resterà nella disponibilità, della sig.ra , mentre Parte_1 Parte_2
il sig. , il quale si è già allontanato dalla casa coniugale, risiederà Parte_1 nell'immobile di via On. Agostino Messana, n. 22, in Alcamo, attualmente offertogli in comodato dal fratello, sig. ; Persona_3
3. i figli, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, quanto all'ordinaria amministrazione e congiunto quanto alla straordinaria e alle decisioni di maggiore importanza inerenti
l'istruzione, la salute e l'educazione e sono collocati, prevalentemente, presso l'abitazione familiare di Via Don Girolamo Giardina, n. 1, in Alcamo;
4. il padre terrà con sé e a fine settimana alterni dal venerdì Per_1 Per_2
dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20:00. I coniugi concordano inoltre che, qualora il padre sia disponibile, terrà con sé i figli, presso la propria abitazione o anche, a seconda delle esigenza della madre, presso la casa coniugale, i pomeriggi dopo il lavoro così da limitare i costi della baby sitter sostenuti dalla madre per far accudire i figli durante il tempo trascorso a lavoro. I figli trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori il periodo dall'1 al 16 agosto e con l'altro il periodo dal 16 al 31 agosto;
sempre ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo dal 23 al 31 dicembre e, con l'altro, il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio e, ancora, trascorreranno, ad anni alterni, con il genitore con cui non hanno passato il Natale e il giorno del compleanno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 cadauno (per complessivi € 400,00 al mese); il predetto importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie che verranno indicate dalla sig.ra entro il 10 di ogni mese a decorrere dall'omologazione della Pt_2 separazione. L'importo corrisposto a titolo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. , una volta incassata, mensilmente, la propria quota dell'assegno unico Pt_1 familiare, la devolverà per intero alla sig.ra ; Pt_2
7. il sig. si obbliga, inoltre, a mantenere nel proprio piano assicurativo sanitario i Pt_1 figli;
2
8. i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie eventualmente occorrenti per e ed applicheranno il Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa con il Foro del Tribunale di Roma per le spese straordinarie del
17.12.2014 per regolare le questioni di natura economica relative alle spese da sostenersi per i figli, detto Protocollo si intende parte integrante del presente atto e viene all'uopo allegato”.
In data 13.12.2024, con sentenza parziale, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio congiunto di scioglimento del matrimonio civile.
Decorsi i termini di legge, con note del 30.06.2025, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 212/2024, pubblicata in data
13.12.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data Parte_2
19.05.2018, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo
(TP) al n. 8, parte I, anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
3 - dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. LIPARI GABRIELE C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30.09.2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 19.05.2018, matrimonio civile, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 8, parte I, anno 2018.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figli: (23.03.2016) Per_1
e (19.02.2021). Per_2
Dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Contestualmente chiedevano dichiararsi lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni: 1 “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Alcamo, Via Don Girolamo Giardina, n. 1, di proprietà esclusiva del sig. resterà nella disponibilità, della sig.ra , mentre Parte_1 Parte_2
il sig. , il quale si è già allontanato dalla casa coniugale, risiederà Parte_1 nell'immobile di via On. Agostino Messana, n. 22, in Alcamo, attualmente offertogli in comodato dal fratello, sig. ; Persona_3
3. i figli, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, quanto all'ordinaria amministrazione e congiunto quanto alla straordinaria e alle decisioni di maggiore importanza inerenti
l'istruzione, la salute e l'educazione e sono collocati, prevalentemente, presso l'abitazione familiare di Via Don Girolamo Giardina, n. 1, in Alcamo;
4. il padre terrà con sé e a fine settimana alterni dal venerdì Per_1 Per_2
dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20:00. I coniugi concordano inoltre che, qualora il padre sia disponibile, terrà con sé i figli, presso la propria abitazione o anche, a seconda delle esigenza della madre, presso la casa coniugale, i pomeriggi dopo il lavoro così da limitare i costi della baby sitter sostenuti dalla madre per far accudire i figli durante il tempo trascorso a lavoro. I figli trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori il periodo dall'1 al 16 agosto e con l'altro il periodo dal 16 al 31 agosto;
sempre ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo dal 23 al 31 dicembre e, con l'altro, il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio e, ancora, trascorreranno, ad anni alterni, con il genitore con cui non hanno passato il Natale e il giorno del compleanno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 cadauno (per complessivi € 400,00 al mese); il predetto importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie che verranno indicate dalla sig.ra entro il 10 di ogni mese a decorrere dall'omologazione della Pt_2 separazione. L'importo corrisposto a titolo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. , una volta incassata, mensilmente, la propria quota dell'assegno unico Pt_1 familiare, la devolverà per intero alla sig.ra ; Pt_2
7. il sig. si obbliga, inoltre, a mantenere nel proprio piano assicurativo sanitario i Pt_1 figli;
2
8. i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie eventualmente occorrenti per e ed applicheranno il Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa con il Foro del Tribunale di Roma per le spese straordinarie del
17.12.2014 per regolare le questioni di natura economica relative alle spese da sostenersi per i figli, detto Protocollo si intende parte integrante del presente atto e viene all'uopo allegato”.
In data 13.12.2024, con sentenza parziale, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio congiunto di scioglimento del matrimonio civile.
Decorsi i termini di legge, con note del 30.06.2025, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 212/2024, pubblicata in data
13.12.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data Parte_2
19.05.2018, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo
(TP) al n. 8, parte I, anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
3 - dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4