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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3897/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Seconda CIVILE
Il giudice,
dato atto che l'udienza del 26/02/2025 è celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Andrea Chibelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3897/2022 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dall'avv. D'Ambrosio Rosa, giusta procura Parte_1 in atti;
- attrice - contro
Controparte_1
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26/02/2025 che qui si intendono riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio deducendo che: Controparte_1
-in data 27/06/2013 donava alla figlia la piena proprietà Controparte_1 della porzione di fabbricato sita nel Comune di Modugno (BA) con ingresso da Via
Puccini n.20/A e precisamente “appartamento composto di due vani ed accessori pagina 2 di 7 al piano terra, di un vano al piano interrato e di un vano al piano ammezzato, tutti collegati tra loro da scala interna, privo di lastrico solare, confinante con Via
Maranda, con Via Puccini e con proprietà , riportato in Catasto al fg. 20 ptc CP_2
516 sub 11, cl.3, vani 4, rendita € 216,91”;
-nello stesso atto di donazione, la donataria si obbligava ad Controparte_1 effettuare in favore della donante le seguenti prestazioni: Parte_1 prestazioni di accompagnamento presso uffici, enti e banche;
assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche presso uffici pubblici e privati;
assistenza per la riscossione degli affitti di immobili locati;
accompagnamento presso strutture sanitarie e medici di fiducia;
prestazioni assistenziali e cure mediche;
assistenza morale in ordine alle vicende personali e visite periodiche, nonché quant'altro si rendesse necessario al fine di garantire un'esistenza serena e decorosa, tenuto conto delle condizioni sociali della signora;
Parte_1
- la donataria si rendeva inadempiente agli obblighi assunti, assumendo inoltre atteggiamenti vessatori e molesti, sfociati in aggressioni verbali e fisiche, fino all'episodio del 7 marzo 2022 che ha costretto l'attrice a rivolgersi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
- dichiarare risolto il contratto pubblico di donazione del 27/06/2013, Rep. N.
29909, Racc. 16513, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Bari il 10/07/2013, al n.24440 di Reg. Gen. e n.18218 di Reg. Part. per inadempimento dell'onere a carico di e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la retrocessione del diritto di proprietà dell'immobile in favore della donante;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
La convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Preso atto della mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il disposto interrogatorio formale, la causa, istruita solo documentalmente, è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
La domanda di parte attrice è fondata.
Si definisce modale la donazione gravata da un onere.
pagina 3 di 7 La donazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché esso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, che non snaturi lo spirito stesso della donazione (Cass. civ., 28 giugno 2005, n.
13876).
Nel caso di specie, nell'atto di donazione si legge: “la donataria CP_1
si obbliga ad effettuare in favore della donante le seguenti
[...] Parte_1 prestazioni e propriamente:
-prestazioni di accompagnamento presso uffici, enti e banche;
-assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche presso uffici pubblici e privati;
-assistenza per la riscossione degli affitti di immobili locati;
-accompagnamento presso strutture sanitarie e medici di fiducia;
-prestazioni assistenziali e cure mediche;
-assistenza morale in ordine alle vicende personali e visite periodiche, nonché quant'altro si renda necessario al fine di garantire un'esistenza serena e decorosa, tenuto conto delle condizioni sociali della signora ”. Con previsione Parte_1 di risoluzione del contratto, in caso di inadempimento dell'onere da parte del donatario stesso (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire 'ipso iure', senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un
'modus' (Cass. civ., Sez. II, 17/12/2020, n. 28993).
Ne consegue che la risoluzione, oltre a dover essere prevista nell'atto di donazione - atteso che il modus non ne altera la natura di atto a titolo gratuito e né diventa corrispettivo di attribuzione negoziale - non potrà avvenire ipso iure in virtù di una clausola risolutiva espressa in quanto essa rappresenta un istituito tipico dei contratti sinallagmatici che non può estendersi alla donazione, la quale, benché vi sia un modus, si qualifica come un negozio a titolo gratuito.
Ciò chiarito, a tal punto appare necessario individuare il contenuto dell'obbligazione assistenziale assunta dalla donataria.
L'adempimento di tale obbligazione, oltre alle precise disposizioni concordate dalle parti circa le prestazioni di accompagnamento presso enti e uffici pubblici o per il disbrigo di pratiche e affari, si sostanzia in un generale obbligo di sostegno e pagina 4 di 7 assistenza della donante per il tramite di una presenza e di una disponibilità che devono essere apprezzate secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 co. 1 cod. civ., il quale si atteggia a norma applicabile alla generalità dei rapporti obbligatori, nonché avendo riguardo, nella specie, alle condizioni e alle necessità personali della donante.
Dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi di prova sufficienti per ritenere che vi sia stato un puntuale adempimento dell'onere da parte della convenuta.
L'attrice ha invero allegato di aver subito gli atteggiamenti vessatori e molesti perpetrati dalla figlia, sfociati in episodi di aggressione, occorsi il 07/03/2022 e il
12/03/2022, che hanno costretto la a farsi medicare presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale San Paolo di Bari, come documentato dai referti ospedalieri in atti
(doc. 2 prod. attrice e doc. a memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Emerge altresì dagli atti che le condotte contestate sono state oggetto di una querela sporta dall'odierna attrice in data 13/03/2022, alla base del procedimento penale per maltrattamenti ex art. 572 c.p. instaurato nei confronti dell'odierna convenuta.
L'attrice ha poi aggiunto che la figlia non l'aveva mai accompagnata presso uffici pubblici o strutture sanitarie né l'aveva mai supportata in occasione degli interventi e degli esami medici a cui pure si era sottoposta e documentati in atti
(doc. 4 prod. attrice;
doc. b memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
La convenuta, dal canto suo, è rimasta contumace e non si presentata, senza giustificato motivo, a rispondere all'interrogatorio formale disposto per l'udienza del 15/03/2023 (con ciò consentendo di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.).
Ora, poiché l'onere della prova dell'adempimento grava sulla convenuta, in forza del consolidato principio statuito da Cass. S.U. 30.10.2011 n. 13533, deve ritenersi non adeguatamente dimostrato l'esatto adempimento del “modus” assistenziale previsto nell'atto donativo, avendo di contro l'attrice provato la fonte negoziale del proprio diritto ed allegato l'inadempimento della donataria, verificatosi comprovatamente per fatto a lei imputabile.
Sul punto, la Corte di legittimità ha invero segnatamente chiarito che, nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, è il donatario- debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il pagina 5 di 7 creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (cfr. Cass. 21208/2013; Cass., n. 29336/2018).
Infine, occorre precisare che l'inadempimento lamentato dall'attrice riveste il carattere dell'importanza e della gravità.
Infatti, in disparte la omessa assistenza in caso di bisogno e durante gli interventi ospedalieri, l'inconciliabilità degli episodi di aggressione con gli impegni assunti dalla convenuta consente di valutare come di non scarsa importanza l'inadempimento degli obblighi assistenziali previsti a carico della donataria nell'atto di donazione, la cui lesione integra i requisiti prescritti dall'art. 1455 cod. civ..
Dai suesposti rilievi discende la perdita della donazione da parte dell'onerata ed il reingresso dell'oggetto dell'attribuzione gratuita nel patrimonio dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e in applicazione dei parametri minimi in ragione della modesta entità delle questioni trattate, del carattere eminentemente documentale della lite e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
Tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 793 co. 4 cod. civ. e, per l'effetto, risolve l'atto di donazione “inter partes”, stipulato il 27 giugno 2013 per Notar Persona_1 in Bari, Rep. N. 29909, Racc. 16513, trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Bari il 10/07/2013 al n. 24440 di Reg. Gen. e n. 18218 di
Reg. Part., autorizzando la relativa annotazione;
2) condanna la convenuta a rifondere, in favore di controparte, le spese di lite, liquidate in euro 145,50 per esborsi prenotati a debito e in euro 2540 per compensi difensivi, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 7 Bari, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Seconda CIVILE
Il giudice,
dato atto che l'udienza del 26/02/2025 è celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Andrea Chibelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3897/2022 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dall'avv. D'Ambrosio Rosa, giusta procura Parte_1 in atti;
- attrice - contro
Controparte_1
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26/02/2025 che qui si intendono riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio deducendo che: Controparte_1
-in data 27/06/2013 donava alla figlia la piena proprietà Controparte_1 della porzione di fabbricato sita nel Comune di Modugno (BA) con ingresso da Via
Puccini n.20/A e precisamente “appartamento composto di due vani ed accessori pagina 2 di 7 al piano terra, di un vano al piano interrato e di un vano al piano ammezzato, tutti collegati tra loro da scala interna, privo di lastrico solare, confinante con Via
Maranda, con Via Puccini e con proprietà , riportato in Catasto al fg. 20 ptc CP_2
516 sub 11, cl.3, vani 4, rendita € 216,91”;
-nello stesso atto di donazione, la donataria si obbligava ad Controparte_1 effettuare in favore della donante le seguenti prestazioni: Parte_1 prestazioni di accompagnamento presso uffici, enti e banche;
assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche presso uffici pubblici e privati;
assistenza per la riscossione degli affitti di immobili locati;
accompagnamento presso strutture sanitarie e medici di fiducia;
prestazioni assistenziali e cure mediche;
assistenza morale in ordine alle vicende personali e visite periodiche, nonché quant'altro si rendesse necessario al fine di garantire un'esistenza serena e decorosa, tenuto conto delle condizioni sociali della signora;
Parte_1
- la donataria si rendeva inadempiente agli obblighi assunti, assumendo inoltre atteggiamenti vessatori e molesti, sfociati in aggressioni verbali e fisiche, fino all'episodio del 7 marzo 2022 che ha costretto l'attrice a rivolgersi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
- dichiarare risolto il contratto pubblico di donazione del 27/06/2013, Rep. N.
29909, Racc. 16513, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Bari il 10/07/2013, al n.24440 di Reg. Gen. e n.18218 di Reg. Part. per inadempimento dell'onere a carico di e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la retrocessione del diritto di proprietà dell'immobile in favore della donante;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
La convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Preso atto della mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il disposto interrogatorio formale, la causa, istruita solo documentalmente, è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
La domanda di parte attrice è fondata.
Si definisce modale la donazione gravata da un onere.
pagina 3 di 7 La donazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché esso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, che non snaturi lo spirito stesso della donazione (Cass. civ., 28 giugno 2005, n.
13876).
Nel caso di specie, nell'atto di donazione si legge: “la donataria CP_1
si obbliga ad effettuare in favore della donante le seguenti
[...] Parte_1 prestazioni e propriamente:
-prestazioni di accompagnamento presso uffici, enti e banche;
-assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche presso uffici pubblici e privati;
-assistenza per la riscossione degli affitti di immobili locati;
-accompagnamento presso strutture sanitarie e medici di fiducia;
-prestazioni assistenziali e cure mediche;
-assistenza morale in ordine alle vicende personali e visite periodiche, nonché quant'altro si renda necessario al fine di garantire un'esistenza serena e decorosa, tenuto conto delle condizioni sociali della signora ”. Con previsione Parte_1 di risoluzione del contratto, in caso di inadempimento dell'onere da parte del donatario stesso (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire 'ipso iure', senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un
'modus' (Cass. civ., Sez. II, 17/12/2020, n. 28993).
Ne consegue che la risoluzione, oltre a dover essere prevista nell'atto di donazione - atteso che il modus non ne altera la natura di atto a titolo gratuito e né diventa corrispettivo di attribuzione negoziale - non potrà avvenire ipso iure in virtù di una clausola risolutiva espressa in quanto essa rappresenta un istituito tipico dei contratti sinallagmatici che non può estendersi alla donazione, la quale, benché vi sia un modus, si qualifica come un negozio a titolo gratuito.
Ciò chiarito, a tal punto appare necessario individuare il contenuto dell'obbligazione assistenziale assunta dalla donataria.
L'adempimento di tale obbligazione, oltre alle precise disposizioni concordate dalle parti circa le prestazioni di accompagnamento presso enti e uffici pubblici o per il disbrigo di pratiche e affari, si sostanzia in un generale obbligo di sostegno e pagina 4 di 7 assistenza della donante per il tramite di una presenza e di una disponibilità che devono essere apprezzate secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 co. 1 cod. civ., il quale si atteggia a norma applicabile alla generalità dei rapporti obbligatori, nonché avendo riguardo, nella specie, alle condizioni e alle necessità personali della donante.
Dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi di prova sufficienti per ritenere che vi sia stato un puntuale adempimento dell'onere da parte della convenuta.
L'attrice ha invero allegato di aver subito gli atteggiamenti vessatori e molesti perpetrati dalla figlia, sfociati in episodi di aggressione, occorsi il 07/03/2022 e il
12/03/2022, che hanno costretto la a farsi medicare presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale San Paolo di Bari, come documentato dai referti ospedalieri in atti
(doc. 2 prod. attrice e doc. a memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Emerge altresì dagli atti che le condotte contestate sono state oggetto di una querela sporta dall'odierna attrice in data 13/03/2022, alla base del procedimento penale per maltrattamenti ex art. 572 c.p. instaurato nei confronti dell'odierna convenuta.
L'attrice ha poi aggiunto che la figlia non l'aveva mai accompagnata presso uffici pubblici o strutture sanitarie né l'aveva mai supportata in occasione degli interventi e degli esami medici a cui pure si era sottoposta e documentati in atti
(doc. 4 prod. attrice;
doc. b memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
La convenuta, dal canto suo, è rimasta contumace e non si presentata, senza giustificato motivo, a rispondere all'interrogatorio formale disposto per l'udienza del 15/03/2023 (con ciò consentendo di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.).
Ora, poiché l'onere della prova dell'adempimento grava sulla convenuta, in forza del consolidato principio statuito da Cass. S.U. 30.10.2011 n. 13533, deve ritenersi non adeguatamente dimostrato l'esatto adempimento del “modus” assistenziale previsto nell'atto donativo, avendo di contro l'attrice provato la fonte negoziale del proprio diritto ed allegato l'inadempimento della donataria, verificatosi comprovatamente per fatto a lei imputabile.
Sul punto, la Corte di legittimità ha invero segnatamente chiarito che, nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, è il donatario- debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il pagina 5 di 7 creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (cfr. Cass. 21208/2013; Cass., n. 29336/2018).
Infine, occorre precisare che l'inadempimento lamentato dall'attrice riveste il carattere dell'importanza e della gravità.
Infatti, in disparte la omessa assistenza in caso di bisogno e durante gli interventi ospedalieri, l'inconciliabilità degli episodi di aggressione con gli impegni assunti dalla convenuta consente di valutare come di non scarsa importanza l'inadempimento degli obblighi assistenziali previsti a carico della donataria nell'atto di donazione, la cui lesione integra i requisiti prescritti dall'art. 1455 cod. civ..
Dai suesposti rilievi discende la perdita della donazione da parte dell'onerata ed il reingresso dell'oggetto dell'attribuzione gratuita nel patrimonio dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e in applicazione dei parametri minimi in ragione della modesta entità delle questioni trattate, del carattere eminentemente documentale della lite e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
Tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 793 co. 4 cod. civ. e, per l'effetto, risolve l'atto di donazione “inter partes”, stipulato il 27 giugno 2013 per Notar Persona_1 in Bari, Rep. N. 29909, Racc. 16513, trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Bari il 10/07/2013 al n. 24440 di Reg. Gen. e n. 18218 di
Reg. Part., autorizzando la relativa annotazione;
2) condanna la convenuta a rifondere, in favore di controparte, le spese di lite, liquidate in euro 145,50 per esborsi prenotati a debito e in euro 2540 per compensi difensivi, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 7 Bari, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Chibelli
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