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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 3 marzo 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2769/2020 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via Cristoforo C.F._1
Colombo N. 5, presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2020 adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2016 per 101 giornate, alle dipendenze della ditta “SAVANA SRL”. Lamentava che l' , con quattro distinti provvedimenti tutti CP_1
datati 10.10.2019, pervenuti in data notevolmente successiva, aveva comunicato alla ricorrente di avergli pagato in più, sulla sua prestazione di indennità di malattia e maternità, le seguenti somme: €. 411,25 per il periodo dal 10.01.2017 al
29.01.2017, €. 411,25 per il periodo dal 09.02.2017 al 28.02.2017, €. 998,75 per il periodo dal 09.03.2017 al 17.04.2017, ed €. 724,58 per il periodo dal 04.05.2017 al 01.06.2017; che l' aveva richiesto la restituzione dei detti importi e che CP_1
inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
La ricorrente eccepiva la carenza assoluta di motivazione degli indebiti e la non dovutezza delle somme pretese. Concludeva, pertanto, chiedendo che gli stessi venissero dichiarati nulli e/o illegittimi, con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno 2016, e condanna dell' alla restituzione di CP_1
eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del provvedimento impugnato.
CP_
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 17.01.2022 dando atto di aver provveduto all'annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di addebito. Chiedeva, dunque, una pronuncia di cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale ex art. 429 c.p.c. – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
L' , costituendosi in giudizio, ha affermato di aver provveduto ad CP_1
annullare, in autotutela, i provvedimenti di indebito avversati.
In effetti, dalla produzione documentale dell' , emerge che gli indebiti Pt_2
impugnati sono stati annullati con provvedimento in autotutela n. 480004-20-0088 del 04.05.2020, sottoscritto digitalmente dal dirigente responsabile.
Ora, è pur vero che appare l'evidenza dell'annullamento degli indebiti contestati in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, tuttavia l' nulla dimostra circa il momento di effettiva legale conoscenza, da CP_1 parte dell'istante, del siffatto annullamento.
2 Per vero, dalla produzione documentale dell' si evince che l'unica nota CP_1
inviata alla Sig.ra contiene una comunicazione con cui si dava atto Parte_1 dell'avvio di un procedimento di autotutela che si sarebbe potuto concludere con l'annullamento dell'indebito, ma che avrebbe anche potuto avere esito negativo.
Tanto basta per affermare che sussisteva, al momento dell'instaurazione del giudizio, un interesse ad agire concreto ed attuale da parte della ricorrente, essendo assolutamente incerta la situazione giuridica sottostante al diritto che ella aveva inteso azionare in giudizio.
Alla luce di quanto detto deve, comunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando dimostrato che l' ha eliminato in via di CP_1
autotutela gli indebiti contestati dalla ricorrente, accogliendo le domande di malattia agricola per il 2016.
Invero, la mancata prova da parte dell' della comunicazione tempestiva CP_1 dell'annullamento dell'indebito non può che comportare la fondatezza, in relazione alla soccombenza virtuale, dell'originaria pretesa di parte ricorrente, non a conoscenza dell'annullamento di quanto richiesto a titolo di indebito.
Né vi è prova dell'affermazione contenuta nella memoria in relazione CP_1
alla comunicazione di detti annullamenti in autotutela in data 27 aprile 2020.
Le spese seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 27.08.2020 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi €
886,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 3 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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