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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa HI, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 654/2023 R.G. promossa
DAL
La Sig.ra nata a [...], il giorno 17.10.1963 - (C.F. - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco LAMBERTI come da procura in calce al ricorso in opposizione
- Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente -
(d'ora in poi , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3 pro-tempore e per esso del dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CRITELLI per procura CP_4 rilasciata ex art. 83 III°co. c.p.c. su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale autenticato con firma digitale ed inserito nella busta telematica contenente la memoria difensiva
-Parte resistente-
in Controparte_5 persona del Direttore Regionale per la Toscana legale rappresentante pro-tempore, giusta determinazione del Presidente del 17 dicembre 2019, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti del 04.11.2020 per atto pubblico ai rogiti del notaio di Firenze, Rep. n. Parte_2
53.445, Racc. n. 26.576, registrata il 06.11.2020 al n. 39325 serie 1T, dagli Avv.ti dall'avv. Giuseppe Quartararo e Giacinto Grieco -Parte resistente-
Oggetto: opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 7.08.2023 emessa dall' concessionario del servizio nazionale di riscossione e di Controparte_2 CP_1 CP_5
Pistoia per la complessiva somma di Euro 70.410,22;
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza di discussione del 11.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo in opposizione depositato in data 11.08.2023 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.08920221460000109008, notificata in data 07.08.2023, emessa dall' concessionario del Controparte_2 servizio nazionale di riscossione e di Pistoia che intimava alla parte istante di pagare la CP_1 CP_5 complessiva somma di Euro 70.410,22, cosi come meglio specificato nel dettaglio delle singole cartelle: 1) cartella n. 089201300078658660502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_5 relativo agli anni 2011, che sarebbe stata notificata in data 27.12.2013, per un totale di Euro 4.938,03; 2) cartella n. 08920140004416452502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli CP_5 anni 2013, che sarebbe stata notificata in data 17.07.2014, per un totale di Euro 4.294,36; 3) cartella n. 08920160012594956502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2015, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 01.09.2016, per un totale di Euro 872,72; 4) cartella n. 08920170004885441502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2016, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 24.08.2017, per un totale di Euro 2.330,68; 5) cartella n. 08920170007742864502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2017, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 24.01.2018, per un totale di Euro 532,32; 6) cartella n. 08920180007033926502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2015, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 25.07.2018, per un totale di Euro 1.535,61; 7) cartella n. 08920190000732145502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2017, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 24.01.2019, per un totale di Euro 338,85; 8) cartella n. 08920190007517711502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2018, CP_5
che sarebbe stata notificata in data 31.08.2019, per un totale di Euro 963,80; 9) cartella n. 38920112000110471502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2010, CP_1
che sarebbe stata notificata in data 22.09.2011, per un totale di Euro 1.954,11; 10) cartella n. 38920112000256039502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2011, CP_1
che sarebbe stata notificata in data 03.11.2011, per un totale di Euro 5.138,82; 11) cartella n. 3892011200014970502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2011, che CP_1 sarebbe stata notificata in data 11.01.2012, per un totale di Euro 2.161,49; 12) cartella n. 38920120000748944502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2011, CP_1
che sarebbe stata notificata in data 26.09.2012, per un totale di Euro 7.153,65; 13) cartella n. 389201500012572546502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2015, CP_1
che sarebbe stata notificata in data 16.10.2015, per un totale di Euro 1.851,51; 14) cartella n. 38920150001331048502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2015, CP_1
che sarebbe stata notificata in data 05.11.2015, per un totale di Euro 5.905,68; 15) cartella n. 38920160000328348502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2015, CP_1
che sarebbe stata notificata in data
2.05.2016, per un totale di Euro 877,20; 16) cartella n. 38920160001023424502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2016, che sarebbe stata notificata in data 21.08.2016, per un totale
CP_1 di Euro 5.192,19; 17) cartella n. 3892016000207674502, portante la richiesta di pagamento da parte ,
CP_1 relativo agli anni 2015, che sarebbe stata notificata in data 19.12.2016, per un totale di Euro 37,91; 18) cartella n. 38920170000022239502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2016, che
CP_1 sarebbe stata notificata in data 16.02.2017, per un totale di Euro 4.634,03; 19) cartella n. 38920170000146573502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2016, che sarebbe
CP_1 stata notificata in data 28.04.2017, per un totale di Euro 3.647,29; 20) cartella n. 38920170000350264502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2017, che sarebbe stata notificata in data
CP_1
30.08.2017, per un totale di Euro 5.843,64; 21) cartella n. 38920170001519842502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2017, che sarebbe stata notificata in data 01.12.2017, per un totale CP_1 di Euro 3.075,60; 22) cartella n. 38920170001739204502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_1 relativo agli anni 2017, che sarebbe stata notificata in data 07.01.2018, per un totale di Euro 2.627,41; 22) cartella n. 38920180000221966502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2017, CP_1 che sarebbe stata notificata in data 29.05.2018, per un totale di Euro 2.411,61; 23) cartella n. 38920180000317903502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo agli anni 2014, che sarebbe CP_1 stata notificata in data 16.06.2018, per un totale di Euro 575,57; 24) cartella n. 38920180001195335502, portante la richiesta di pagamento 13.07.2018, per un totale di Euro 1.516,14.
A sostegno dell'opposizione in oggetto, l'odierna ricorrente sosteneva l'illegittimità, la nullità, la annullabilità e/o l'inefficacia della stessa per i seguenti motivi:
1. Infondatezza della pretesa creditoria e prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste da e CP_1
stante il decorso della prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi;
CP_5
2. Nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza ed omesso invio degli avvisi di addebito prodromici stante il mancato invio di avvisi bonari di pagamento;
3. Nullità della comunicazione per inesistenza della notificazione;
4. Omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali;
5. Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
6. Nullità dell'atto per difetto di motivazione;
7. Omessa sottoscrizione dell'atto;
8. Violazione dello statuto del contribuente di cui alla Lex 212/00.
Alla fine rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “ - In via preliminare sospendere l'esecuzione dell' iscrizione ipotecaria e tutti gli atti ad essa sottesi impugnato, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi. - in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n.08920221460000109008 e tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
- in subordine comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 70.410,22, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi .
2. Ora con decreto di prima comparizione del 11.08.2023 il giudice fissava la prima udienza di comparizione del 12.09.2023.
3. Si costituiva in giudizio l mediante la memoria difensiva depositata in data 4.09.2023 CP_6 concludendo affinché “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa reiezione dell'istanza cautelare, dichiarare infondata la domanda avversaria con il favore delle spese del giudizio. In via del tutto subordinata e salvo gravame, dichiarare in ogni caso dovuti i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito opposti per i quali non siano decorsi eventuali termini di prescrizione”. Sosteneva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente previdenziale relativamente alle questioni concernenti la ritualità del provvedimento di iscrizione ipotecaria attivato dall'Agente della riscossione nonché il fatto che la ricorrente non aveva proposto opposizione avverso tutti gli avvisi di addebito come analiticamente riportati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria (pagg. 43- CP_1
44) che devono ritenersi definitivi. Nel merito, osservava come Ente previdenziale aveva proceduto a suo tempo alla tempestiva iscrizione dei Tributi previdenziali Aziende (DM10 insoluti e Contributo addizionale CIG) riferiti alla società ORDITURA R.B.M. DI HI PA E C. S.N.C. (Matr. n. 6302131785), periodo 2011-2016, come analiticamente indicati negli avvisi di addebito meglio descritti in atti, tutti notificati alla odierna ricorrente e non opposti nonché oggetto di istanza di rateizzo e di riconoscimento del debito, il tutto facendo si, quindi, che la pretesa contributiva fosse oramai definitiva e fondata.
4. Parimenti si costituiva in giudizio l' contestando l'infondatezza del ricorso proposto dalla sig.ra CP_3 per tutti i modi di opposizione in maniera analitica e dettagliata e, alla fine, Parte_1 rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: non ricorrendo gravi motivi né i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, rigettare l'apodittica, immotivata e generica istanza avversaria di sospensione del provvedimento impugnato nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: considerata l'integrale soccombenza di parte opponente, condannare la medesima alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
5. Infine si costituiva in giudizio l di Pistoia con la memoria difensiva depositata in data 7.09.2023
CP_5 la quale sollevava diverse eccezioni preliminari di rito, mentre nel merito sosteneva l'esistenza del credito come dal dettaglio delle cartelle di pagamento dedotte in atti e delle quali l'odierna
CP_5 ricorrente aveva conoscenza stante anche le diverse richieste di rateizzo formulate e, quindi, dell'intervenuto riconoscimento del debito. Le conclusioni rassegnate erano, quindi, affinchè: “Voglia l'on. Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'iscrizione ipotecaria de qua, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: a) In via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per i motivi di cui sopra. b) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine
CP_5 alla domanda di nullità o annullamento di iscrizione ipotecaria, intimazione di pagamento, ruolo e/o cartella e in ogni caso rigettare la domanda nei confronti dell' in quanto infondata, tenendo
CP_5 indenne l' da ogni conseguenza;
c) Gradatamente, nel merito, respingere il ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, confermando l'iscrizione ipotecaria, l'intimazione di pagamento e in ogni caso la sussistenza del diritto di credito con tutte le conseguenze di legge;
d) In subordine,
CP_5 condannare il ricorrente, come in atti, al pagamento della somma dovuta all'esito del giudizio e conseguentemente al pagamento degli ulteriori accessori (sanzioni civili e/o interessi) maturati fino alla data della sentenza e maturandi fino al pagamento. e) Condannare l'opponente al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio;
gradatamente disporre la compensazione integrale delle stesse”.
6. A seguito dell'istanza di sospensione formulata nel ricorso e contestata dalle controparti, con ordinanza del 12.09.2023 il giudice disponeva il rigetto osservando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto che di per sé non ha efficacia esecutiva, costituendo piuttosto un atto meramente propedeutico all'iscrizione ipotecaria (in senso conforme si v. Tribunale Roma sez. lav., 25.1.2023, n.727).
7. Ora, dopo vari rinvii della causa, anche in trattazione scritta ex art. 127.bis cpc, ritenuta la controversia vertente su questioni di diritto e già istruita con i documenti allegati dalle parti, veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 11.11.2025 ove la stessa è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
8. Orbene il ricorso introduttivo così come proposto dalla sig.ra appare infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere respinto trattandosi, per lo più, di un'opposizione fondati su motivi di mero stile.
Infatti, l'odierna ricorrente contestava la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata in data 7.08.2023 e le sottese pretese contributive e previdenziali e in virtù di molteplici motivi di opposizione quali: CP_1 CP_5
1). l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito prodromici;
3) l'inesistenza della notifica dell'atto opposto in quanto compiuta a mezzo raccomandata;
4) l'omessa allegazione del documenti giustificativi, ossia delle cartelle ed avvisi di addebito all'atto opposto;
5) l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
6) il difetto di motivazione dell'atto opposto;
7) l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato;
8) la “Violazione dello Statuto del Contribuente ex Legge 212/200.
Volendo analizzare gli ultimi punti dell'opposizione e, nello specifico i suddetti motivi inerenti la nullità della comunicazione di cui ai punti 3) l'inesistenza della notifica dell'atto opposto in quanto compiuta a mezzo raccomandata;
4) l'omessa allegazione del documenti giustificativi, ossia delle cartelle ed avvisi di addebito all'atto opposto;
5) l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
6) il difetto di motivazione dell'atto opposto;
7) l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato, si osserva come si tratti di vizi tutti inerenti la regolarità formale dell'atto impugnato e, quindi, da impugnare in virtù del diverso rito e normativa dell'opposizione ex art. 617 cpc, di fatto tardiva alla presentazione e deposito del presente ricorso introduttivo iniziale.
Proseguendo oltre, nell'analizzare i motivi di opposizione residui, non si può che giungere alla medesima conclusione di pretestuosità ed infondatezza degli stessi in quanto circa il punto 2) dell'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, è documentale come, soprattutto l' e l' abbiano dato prova di CP_3 CP_1 aver effettuato le notificazione degli atti prodromici in modo corretto anche in relazione alla contestazione di parte ricorrente circa la nullità dell'atto impugnato e di tutti gli atti ad essa sottesi per inesistenza della notifica della stessa poiché effettuata a mezzo posta direttamente da anziché da soggetti all'uopo abilitati dalla CP_3 legge, considerato anche che secondo le recenti decisioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione, una tra tutte si richiama l'ordinanza - Sez. 5 n. 21583 del 27.07.2025, che ha confermato la validità di tale notificazione sui principi giuridici oramai consolidati della stessa Corte sulla corretta interpretazione dell'art. 26 del DPR n.602/1973 sostenendo come la notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata diretta è una procedura snella e valida ed efficace per il contribuente stesso.
In ogni caso, a tal proposito si richiama la documentazione dalle quale risulta come la notifica delle CP_3 diverse cartelle è avvenuta nei confronti della Orditura R.B.M. di HI IZ & C. s.n.c. ovvero della società di cui la ricorrente era socia solidalmente ed illimitatamente responsabile e coobbligata e, nello specifico come la cartella: 1 - 08920130007865860-000 è stata notificata in data 27.12.2013; 2 – la n. 08920140004416452-000 è stata notificata in data 17.07.2014; 3 - 08920160012594956-000 è stata notificata in data 1.09.2016; 4 - 08920170004885441-000 è stata notificata in data 24.08.2017; 5 - 08920170007742864- 000 è stata notificata in data 24.01.2018; 6 - 08920180007033926-000 è stata notificata in data 25.07.2018; 7
- 08920190000732145-000 è stata notificata in data 24.01.2019; 8 - 08920190007517711-000 è stata notificata in data 31.08.2019 (cfr. doc. da 1 a 8 allegati alla memoria . CP_3
Parimenti ha prodotto in atti tutta la documentazione relativa alla propria pretesa creditoria derivante CP_1 dalla tempestiva iscrizione, a suo tempo, dei Tributi previdenziali Aziende (DM10 insoluti e Contributo addizionale CIG) riferiti alla società ORDITURA R.B.M. DI HI PA E C. S.N.C. (Matr. n. 6302131785), periodo 2011-2016, come dagli avvisi di addebito prodotti in atti, quali:
1. avviso di addebito n. 389 2011 20001104 71 000, notificato il 22.09.2011 e con versamenti parziali presso il Concessionario nel periodo 2012-2017; 2. avviso di addebito n. 389 2011 20002560 39 000, notificato il 03.11.2011, importo dell'avviso euro 5.205,34, versamenti parziali presso il Concessionario nel periodo 2012-2017; 3. avviso di addebito n. 389 2011 20003149 70 000, notificato il 11.01.2012, importo dell'avviso euro 3.991,68, versamenti parziali presso il Concessionario nel periodo 2012-2017; 4. avviso di addebito n. 389 2012 00007489 44 000, notificato il 26.09.2012, importo dell'avviso euro 9.008,27, versamenti parziali presso il Concessionario nel periodo 2012-2017; 5. avviso di addebito n. 389 2015 00012572 54 000, notificato il 16.10.2015, importo dell'avviso euro 1.653,53, versamento parziale presso il Concessionario di euro 378,90 in data 17.11.2017; 6. avviso di addebito n. 389 2015 00013310 48 000, notificato il 05.11.2015, importo dell'avviso euro 4.919,71, versamento parziale presso il Concessionario di euro 1.062,19 in data 17.11.2017; 7. avviso di addebito n. 389 2016 00003283 48 000, notificato il 02.05.2016, importo dell'avviso euro 749,76, versamento parziale presso il Concessionario di euro 172,59 in data 17.11.2017; 8. avviso di addebito n. 389 2016 00010234 24 000, notificato il 12.08.2016, importo dell'avviso euro 4.211,28, versamenti parziali presso il Concessionario di euro 328,97 in data 17.11.2017 ed euro 564,09 in data 24.11.2017; 9. avviso di addebito n. 389 2016 00020767 48 000, notificato il 19.12.2016, importo dell'avviso euro 305,43, versamento parziale presso il Concessionario di euro 63,23 in data 17.11.2017; 10. avviso di addebito n. 389 2017 00000222 39 000, notificato il 16.02.2017, importo dell'avviso euro 3.756,50, versamento parziale presso il Concessionario di euro 851,27 in data 24.11.2017; 11. avviso di addebito n. 389 2017 00001465 73 000, notificato il 28.04.2017, importo dell'avviso euro 2.998,20, versamento parziale presso il Concessionario di euro 700,00 in data 18.03.2019; 12. avviso di addebito n. 389 2017 00003502 64 000, notificato il 30.08.2017, importo dell'avviso euro 5.111,81, versamento parziale presso il Concessionario di euro 1.192,00 in data 18.03.2019; 13. avviso di addebito n. 389 2017 00015198 42 000, notificato il 01.12.2017, importo dell'avviso euro 2.626,81, versamento parziale presso il Concessionario di euro 594,00 in data 18.03.2019; 14. avviso di addebito n. 389 2017 00017392 04 000, notificato il 07.01.2018, importo dell'avviso euro 2.454,43, versamento parziale presso il Concessionario di euro 594,00 in data 18.03.2019; 15. avviso di addebito n. 389 2018 00002219 66 000, notificato il 29.05.2018, importo dell'avviso euro 2.331,67, versamento parziale presso il Concessionario di euro 557,00 in data 18.03.2019; 16. avviso di addebito n. 389 2018 00003179 03 000, notificato il 16.06.2018, importo dell'avviso euro 424,24; 17. avviso di addebito n. 389 2018 00011953 35 000, notificato il 13.07.2018, importo dell'avviso euro 1.123,89 ( cfr. docc. da 1 a 17 allegati memoria ). CP_1
E' evidente che a fronte di tale documentazione, la ricorrente non ha mai provveduto a contestare nello specifico, né a sanare la morosità esistente né è mai stata proposta opposizione nei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs n. 46/999 con conseguente incontestabilità nel merito delle pretese contributive azionate nell'intimazione di pagamento impugnata dagli enti creditori., così come in relazione alle singole pretese contributive per le quali la stessa difesa di parte ricorrente nulla deduce nello specifico riferendo le CP_5 proprie contestazioni solo sulle pretese . CP_1
Ecco che già per tali motivazioni l'opposizione proposta appare infondata.
Per quanto concerne i punti 1) e il punto 8) suddetti avendo l' azionato un debito ritenuto prescritto, si CP_3 osserva come gli stessi Enti resistenti abbiamo dato prova del rispetto della normativa in materia e di come il termine di prescrizione sia stato interrotto da molteplici atti della riscossione notificati successivamente alle cartelle/avvisi di addebito. Nel dettaglio, il termine di prescrizione decorrente dalla notifica delle cartelle/avvisi di addebito è stato interrotto dalla notifica da parte di di: - intimazioni 08920149000830282000, CP_3
08920149000830383000, 08920149000830484000 e 08920149000830787000 in data 25.03.2014 rispettivamente in relazione agli avvisi di addebito identificati sub 9/12 nel prospetto prodotto sub doc.D; -
intimazione 08920179000128380000 in data 1.02.2017 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 2, 13 e 14 nel prospetto prodotto sub doc.D - intimazione 08920179003108024000 in data 19.09.2017 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 2, 3, 13/16 nel prospetto prodotto sub doc.D -
intimazione 08920189001201103000 in data 6.02.2018 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 1/3, 9/17 nel prospetto prodotto sub doc.D - intimazione 08920189002102892000 in data 8.05.2018 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 4, 19/21 nel prospetto prodotto sub doc.D; -
intimazione 08920189004434667000 in data 7.12.2018 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 1/5, 9/22 nel prospetto prodotto sub doc.D; - intimazione 08920209001512615000 in data 4.02.2020 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 1/7, 9/25 nel prospetto prodotto sub doc.D; -
intimazione 08920219000945601000 in data 4.02.2022 in relazione a tutte le cartelle/avvisi di addebito oggetto di lite - atto di pignoramento presso terzi 08984202200000041001 in data 28.04.2022 in relazione a tutte le cartelle/avvisi di addebito oggetto di lite - atti di pignoramento presso terzi 08984202200000182001 e 08984202200000183001 in data 25.06.2022 in relazione a tutte le cartelle/avvisi di addebito oggetto di lite - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 08976202200000241000 in data 27.09.2012 (doc.C) in relazione a tutte le cartelle/avvisi di addebito oggetto di lite - comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (08920221460000109008) in data 7.08.2023 (doc.B) in relazione a tutte le cartelle/avvisi di addebito oggetto di lite. Tutti i predetti atti della riscossione sono stati notificati all'odierna ricorrente (cfr. docc. da a 21 e docc. B, C della memoria ovvero alla debitrice principale Orditura R.B.M. di HI IZ s.n.c. (cfr CP_3 doc.1/18 memoria di cui la ricorrente è stata socia solidalmente ed illimitatamente responsabile e CP_3 coobbligata (cfr. doc.D memoria . CP_3
E' da ritenersi giusto e corretto che ai sensi dell'art. 1310 c.c., tali atti hanno dunque efficacemente interrotto il termine di prescrizione con riguardo a tutti i debitori coobbligati.
A ciò si aggiungono poi tutti gli atti di interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. a seguito delle diverse istanze di rateizzo presentate dalla stessa ricorrente la quale, ricevuta la notificazione e la Parte_1 conoscenza del proprio debito, ha presentato le seguenti istanze, quali: -istanza di rateazione presentata in data 16.09.2016 in relazione alle cartelle/avvisi di addebito identificati sub 1, 9/12 nel prospetto prodotto sub doc.D
-pagamenti spontanei eseguiti in data 17.11.2017 in relazione agli avvisi di addebito identificati sub 13/17 nel prospetto prodotto sub doc.D -pagamenti spontanei eseguiti in data 24.11.2017 in relazione agli avvisi di addebito identificati sub 16 e 18 nel prospetto prodotto sub doc.D; -pagamenti spontanei eseguiti in data 18.03.2019 in relazione agli avvisi di addebito identificati sub 19/23 nel prospetto prodotto sub doc.D (cfr. docc. 22 e 23 allegati memoria e avvisi di addebito ). CP_3 CP_1
Sul punto è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza costante secondo il quale il deposito di un istanza di rateizzazione costituisce riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. e rinuncia ex art. 2937 c.c. alla prescrizione precedentemente maturata e ad ogni eventuale contestazione sino a quel tempo proponibile ivi inclusa la censura inerente la notifica delle cartelle e degli atti prodromici.
Infine vale per tutte le diverse pretese contributive in oggetto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra anche in virtù del richiamo e applicazione agli atti impugnati delle Parte_1 disposizioni normative emanate dal legislatore nel periodo di emergenza COVID che hanno sospeso la decorrenza del termine di prescrizione del versamento dei contributi previdenziali, e, di conseguenza anche dell'attività di riscossione facente capo ad per tutto il periodo dal 8.03.2020 al 31.08.2021 (cfr. si CP_3 richiamano sul punto la serie di interventi normativi nel periodo emergenziale, quali il D.L. n. 34/2020, gli artt. 37 e 68 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) (che richiama l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015), il D.L. n. 104/2020, il D.L. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il D.L. n. 73/2021).
11. Alla luce di tali principi normativi e giuridici sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni l'opposizione formulata da parte ricorrente deve essere respinta perché in parte inammissibile oltre che pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 654/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-respinge il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente e conferma integralmente tutti gli atti impugnati e a questa sottesi e prodromici;
2-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte Pistoia, e CP_1 CP_3 CP_5 nel presente giudizio che si liquidano in complessive euro 4.000,00.= per compensi professionali per ciascun Ente, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa HI