Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11579 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11579 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...] Persona_1
nata in Argentina il [...] in [...] ed Parte_1
anche, unitamente al sig. nell'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale per conto dei figli minori:
nata in [...] il [...] Parte_2
nato Argentina il 18.08.2015 Parte_3
nato in [...] il [...] Parte_4
nata in Argentina il [...] in [...] ed Parte_5
anche, unitamente al sig. nato in [...] il [...] nell'esercizio della Parte_6
responsabilità genitoriale per conto dei figli minori:
nata in [...] il [...] Controparte_2
nata in [...] il [...] Persona_2
nata in Argentina il [...] in [...] ed Parte_7
anche, unitamente al sig. nato in [...] il [...] Controparte_3
nell'esercizio della responsabilità genitoriale per conto dei figli minori:
nata in [...] il [...] Parte_8
nato in [...] il [...] Parte_9
nato in [...] il [...] Parte_10
nato in [...] il [...] Parte_11
1
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_4 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accertata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano e verificata l'impossibilità per lo stessi di ottenere il riconoscimento in via amministrativa in termini certi e ragionevoli, dichiarare che sono cittadini italiani i
Signori:
- , nata a [...], Provincia di Cordoba Persona_1
(Argentina) il 22.08.1958;
- nata a [...] il Per_1 Parte_1
10.12.1979;
- , nato a [...], (Argentina) il 22.11.2012; Parte_2
- , nato a [...], (Argentina) il 18.08.2015; Parte_3
- , nato a [...] il [...]; Parte_4
- nata a [...] il Parte_5
03.03.1987;
- , nata a [...] il [...]; Controparte_2
- , nata Cordoba (Argentina) il 24.05.2023; Persona_2
- nata a [...] il Parte_7
17.11.1987;
- , nata a [...], Cordoba (Argentina) il 04.10.2015; Parte_8
- , nata a [...], Colon, provincia di Cordoba (Argentina) il Parte_9
22.04.2020,
- , nata a [...] il [...]; Parte_10
2 - , nata a [...] il [...]; Parte_7 Parte_11
2. per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 26.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_4
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], (CN), il 16/2/1879 (doc. 19). Persona_3 Per_4
sposatosi con (doc. 20), emigrava in Argentina, e ivi Persona_3 Persona_5 dalla loro unione nasceva il figlio (doc. 22). Inoltre, l'avo italiano non si Parte_3
naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 21).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.9.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 6.2.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il Giudice con decreto del 24.1.2025, vista l'istanza di trattazione scritta, visto l'art. 127-ter c.p.c. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con deposito di note scritte entro il termine perentorio del 6.2.2025.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3 3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Pt_12
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Pt_13
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere
4 riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e Persona_3
trasferitosi in Argentina ha generato con la sig.ra il figlio CP_5 Persona_5
il 18.10.1923 (All. 22); Parte_3
Per_
- che il sig. (indicato anche come o come ) Persona_3 Per_7
non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 21);
- che dal matrimonio tra e del 18.9.1952 (All. 23) sono Parte_3 Controparte_6
nate in Argentina i figli: in data 23.1.1954 (All. 24) e Persona_8 [...]
in data 22.8.1958 (All. 26) (quest'ultima, odierna ricorrente); Persona_1
- che ha contratto matrimonio con in data Persona_8 Persona_9
9.12.1977 (All. 25) e dalla loro unione nascevano le figlie: il Parte_1
10.12.1979 (All. 28) e il 3.3.1987 (doc. All. 30), odierne Parte_5
ricorrenti;
- che contraeva matrimonio con (All. 29) e Parte_1 Controparte_1
dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in data Parte_2
22.11.2012, in data 18.8.2015 e Parte_3 Parte_4
(All. 35-37);
- che ha contratto matrimonio con (All. Parte_5 Parte_6
31) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in Controparte_2
data 18.1.2021 (All. 38) e in data 24.5.2023 (All. 39); Persona_2
- che ha contratto matrimonio con in data Persona_1 Persona_10
6.12.1985 e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: Parte_7
in data 17.11.1987 (All. 32), in data 7.8.1990
[...] Parte_10
(All. 30), in data 5.11.1993 (All. 34); Parte_11
5 - che ha contratto matrimonio con Parte_7 Controparte_3
e dalla loro unione nascevano le figlie e odierne ricorrenti: in data
[...] Parte_8
4.10.2015 (All. 40) e in data 22.4.2020 (All. 41). Parte_9
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_3
ZO (CN), come risulta dal certificato di estratto di nascita (cfr. doc. 19).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
nata in [...] il [...], Persona_1
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2
nato Argentina il 18.08.2015, Parte_3
6 nato in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...], Parte_5
nata in [...] il [...], Controparte_2
nata in [...] il [...], Persona_2
nata in [...] il [...], Parte_7
nata in [...] il [...], Parte_8
nato in [...] il [...], Parte_9
nato in [...] il [...], Parte_10
nato in [...] il [...], Parte_11
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 12/2/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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