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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTA CAGNACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, S. Anna, in
Via delle Rose n. 199, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA (C.F. ; P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21/03/2025 con riferimento a quelle rassegnate nel ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lucca al fine di ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Parte_1
. Parte_2
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda, ha dedotto che: ella è nata con i caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma sin dall'infanzia ha espresso la propria appartenenza al genere femminile, manifestando interesse per i giochi delle bambine;
in età adolescenziale, tale inclinazione si è fatta più spiccata ed ella ha iniziato a truccarsi e a curare molto il proprio aspetto fisico, finché, con il passaggio ad un'età più matura, ha sviluppato la chiara consapevolezza della propria identità di genere, iniziando ad indossare abiti femminili e a sottoporsi a diete drastiche, nel tentativo di restituire un'immagine meno mascolina;
la famiglia non si è mai opposta al suo sentire, e così la sua rete di amicizie e le persone incontrate nell'ambiente lavorativo, svolgendo la stessa l'attività di parrucchiera;
in particolare, proprio una cliente, di professione infermiera, le ha dato l'input per iniziare il percorso di transizione, e pertanto, la stessa si è rivolta al Dott. endocrinologo e sessuologo, per sottoporsi Persona_1
ad una terapia ormonale, il quale a sua volta l'ha indirizzata presso il Dott. al fine di CP_1 svolgere un'indagine psicologica;
nel maggio 2005, ella si è presentata presso il Servizio di
Psicologia della ASL di Lucca, e l'esito dei test psicologici e colloqui clinici ivi svolti ha ribadito il contenuto della relazione del Dott. agli inizi del mese di gennaio 2007, ella CP_1
è tornata presso l'unità di psicologia, anche nell'ottica di intraprendere il percorso per l'effettuazione dell'intervento chirurgico al seno, a cui si è sottoposta nel 2008; tuttavia, all'intervento sono seguite complicazioni tali per cui la stessa si è dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento di mastoplastica additiva per rimediare alle conseguenze della prima operazione;
tale vicenda è stata talmente traumatica per lei da portarla a cambiare idea circa la decisione di sottoporsi all'ulteriore intervento per la modifica degli organi genitali;
dunque, ella intende chiedere la rettifica delle proprie generalità anagrafiche in ragione dell'identità di genere femminile che le appartiene e che è presente in lei sin dalla prima adolescenza, senza sottoporsi all'intervento chirurgico per la modifica dei caratteri sessuali primari;
al momento, ella non ha figli ma aspira a potersi finalmente sposare con il proprio compagno.
***
Il percorso psicologico e sanitario, anche chirurgico, di durata pluriennale seguito da parte ricorrente è documentato agli atti di causa.
pagina 2 di 5 Già nell'anno 2002, il Dott. ha effettuato una diagnosi di “transessualismo”, CP_1 considerato che “il paziente: a) vive con un senso di disagio e di estraneità il proprio sesso assegnato;
b) desidera di vivere e di essere accettato come un membro del sesso opposto;
b) dall'età di 18 anni, manifesta una persistente preoccupazione di modificare sostanzialmente le proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie e di acquisire le caratteristiche sessuali dell'altro sesso” (doc. 2 di cui al ricorso).
Dunque, parte ricorrente ha iniziato a seguire un trattamento farmacologico ormonale mirato, ai fini di addivenire ad una maggiore specificazione delle caratteristiche femminili;
il
18.05.2005 lo psicologo Dott. ha riscontrato il buon esito di tale percorso per la Persona_2
sua realtà psicologica e in data 05.02.2007 ha sottolineato l'evidente necessità dell'intervento chirurgico, al fine di “completare la realtà femminile della personalità del sig. , il Pt_1 quale “di maschile ha soltanto quell'aspetto esteriore, anche se molto limitato, che tiene prigioniera la sua realtà femminile” (doc. 3).
Pertanto, il 05.04.2008 parte ricorrente si è sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva presso il Cento Chirurgico San Paolo di Pistoia (doc. 5); tuttavia, come dalla stessa dedotto, le dolorose complicazioni susseguitesi l'hanno fatta desistere dal proposito di sottoporsi anche all'intervento di adeguamento degli organi genitali.
Nel 2024 ella si è sottoposta a una nuova valutazione presso il Dott. Persona_3 funzionale ad ottenere il perfezionamento del suo stato di genere;
dall'elaborato emerge un profilo personologico in cui “l'esame della realtà è integro e non emergono indicatori di disturbi del pensiero”, nonché caratterizzato da un vissuto di genere femminile, che “è presente dalla prima adolescenza” (cfr. docc. 7 e 8).
Sulla base di tali rilievi, è possibile affermare che l'identità di genere femminile manifestatasi nella ricorrente sin dall'infanzia si è consolidata in maniera lucida, stabile e senza anomalie nel suo evolversi, giungendo a far maturare la volontà di adeguare in toto la sua identità anagrafica a quella di genere. Significative a tal proposito sono, da un lato, l'intrapresa, ormai già dal
2002, dunque da oltre vent'anni, di un serio percorso verso il mutamento di sesso, tra le cui tappe vi è stato anche l'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, e, dall'altro,
l'affermazione e il riconoscimento della sua identità femminile nell'ambito di tutte le relazioni sociali, come confermato dal Dott. nella relazione del 21.10.2024 (doc. 7 già citato). Per_3
pagina 3 di 5 Le osservazioni che precedono trovano conferma in quanto constatato dal Giudice all'udienza del 21.03.2025. In tale occasione, la ricorrente si è presentata con sembianze ed atteggiamenti femminili, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia con riferimento al portamento e le dichiarazioni rilasciate confermano sia le deduzioni del ricorso, sia il contenuto della documentazione sanitaria prodotta.
Sussistono quindi i presupposti per dare esito favorevole alle domande.
Il diritto vivente ha ormai riconosciuto il diritto all'identità di genere. La Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 e la Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015 hanno condivisibilmente ritenuto, alla luce della tutela offerta dalla
Carta Costituzionale ai diritti della personalità e sulla base delle Convenzioni Internazionali, che l'art. 1 comma 1 legge 164/1982, laddove prevede la necessità, ai fini della rettificazione del sesso, di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, non impone affatto – come ritenuto a lungo dalla giurisprudenza – la necessità del previo trattamento chirurgico, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità con cui condurre il proprio percorso di realizzazione della personalità e identificazione sessuale, purché ne sia valutata la serietà ed univocità di approdo. Da segnalarsi che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Nel caso del presente procedimento, peraltro, la suddetta autorizzazione né risulta necessaria, in quanto il percorso di transizione risulta concluso, né è stata richiesta dalla parte ricorrente, la quale, come detto, nel 2008 si è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva e non desidera provvedere alla modifica anche degli organi genitali.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato va, pertanto, autorizzata la rettificazione del sesso anagrafico e del nome come da dispositivo, con conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Lucca, incombente idoneo e sufficiente a consentire tutte le conseguenti rettificazioni presso gli altri Uffici pubblici.
pagina 4 di 5 Non si fa luogo a statuire sulle spese processuali, in assenza di natura concretamente contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nato a [...] il Parte_1
11.06.1982, da maschile a femminile, nonché del nome, da a;
Parte_1 Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di procedere alla rettificazione del relativo registro;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca il 26 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTA CAGNACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, S. Anna, in
Via delle Rose n. 199, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA (C.F. ; P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21/03/2025 con riferimento a quelle rassegnate nel ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lucca al fine di ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Parte_1
. Parte_2
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda, ha dedotto che: ella è nata con i caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma sin dall'infanzia ha espresso la propria appartenenza al genere femminile, manifestando interesse per i giochi delle bambine;
in età adolescenziale, tale inclinazione si è fatta più spiccata ed ella ha iniziato a truccarsi e a curare molto il proprio aspetto fisico, finché, con il passaggio ad un'età più matura, ha sviluppato la chiara consapevolezza della propria identità di genere, iniziando ad indossare abiti femminili e a sottoporsi a diete drastiche, nel tentativo di restituire un'immagine meno mascolina;
la famiglia non si è mai opposta al suo sentire, e così la sua rete di amicizie e le persone incontrate nell'ambiente lavorativo, svolgendo la stessa l'attività di parrucchiera;
in particolare, proprio una cliente, di professione infermiera, le ha dato l'input per iniziare il percorso di transizione, e pertanto, la stessa si è rivolta al Dott. endocrinologo e sessuologo, per sottoporsi Persona_1
ad una terapia ormonale, il quale a sua volta l'ha indirizzata presso il Dott. al fine di CP_1 svolgere un'indagine psicologica;
nel maggio 2005, ella si è presentata presso il Servizio di
Psicologia della ASL di Lucca, e l'esito dei test psicologici e colloqui clinici ivi svolti ha ribadito il contenuto della relazione del Dott. agli inizi del mese di gennaio 2007, ella CP_1
è tornata presso l'unità di psicologia, anche nell'ottica di intraprendere il percorso per l'effettuazione dell'intervento chirurgico al seno, a cui si è sottoposta nel 2008; tuttavia, all'intervento sono seguite complicazioni tali per cui la stessa si è dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento di mastoplastica additiva per rimediare alle conseguenze della prima operazione;
tale vicenda è stata talmente traumatica per lei da portarla a cambiare idea circa la decisione di sottoporsi all'ulteriore intervento per la modifica degli organi genitali;
dunque, ella intende chiedere la rettifica delle proprie generalità anagrafiche in ragione dell'identità di genere femminile che le appartiene e che è presente in lei sin dalla prima adolescenza, senza sottoporsi all'intervento chirurgico per la modifica dei caratteri sessuali primari;
al momento, ella non ha figli ma aspira a potersi finalmente sposare con il proprio compagno.
***
Il percorso psicologico e sanitario, anche chirurgico, di durata pluriennale seguito da parte ricorrente è documentato agli atti di causa.
pagina 2 di 5 Già nell'anno 2002, il Dott. ha effettuato una diagnosi di “transessualismo”, CP_1 considerato che “il paziente: a) vive con un senso di disagio e di estraneità il proprio sesso assegnato;
b) desidera di vivere e di essere accettato come un membro del sesso opposto;
b) dall'età di 18 anni, manifesta una persistente preoccupazione di modificare sostanzialmente le proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie e di acquisire le caratteristiche sessuali dell'altro sesso” (doc. 2 di cui al ricorso).
Dunque, parte ricorrente ha iniziato a seguire un trattamento farmacologico ormonale mirato, ai fini di addivenire ad una maggiore specificazione delle caratteristiche femminili;
il
18.05.2005 lo psicologo Dott. ha riscontrato il buon esito di tale percorso per la Persona_2
sua realtà psicologica e in data 05.02.2007 ha sottolineato l'evidente necessità dell'intervento chirurgico, al fine di “completare la realtà femminile della personalità del sig. , il Pt_1 quale “di maschile ha soltanto quell'aspetto esteriore, anche se molto limitato, che tiene prigioniera la sua realtà femminile” (doc. 3).
Pertanto, il 05.04.2008 parte ricorrente si è sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva presso il Cento Chirurgico San Paolo di Pistoia (doc. 5); tuttavia, come dalla stessa dedotto, le dolorose complicazioni susseguitesi l'hanno fatta desistere dal proposito di sottoporsi anche all'intervento di adeguamento degli organi genitali.
Nel 2024 ella si è sottoposta a una nuova valutazione presso il Dott. Persona_3 funzionale ad ottenere il perfezionamento del suo stato di genere;
dall'elaborato emerge un profilo personologico in cui “l'esame della realtà è integro e non emergono indicatori di disturbi del pensiero”, nonché caratterizzato da un vissuto di genere femminile, che “è presente dalla prima adolescenza” (cfr. docc. 7 e 8).
Sulla base di tali rilievi, è possibile affermare che l'identità di genere femminile manifestatasi nella ricorrente sin dall'infanzia si è consolidata in maniera lucida, stabile e senza anomalie nel suo evolversi, giungendo a far maturare la volontà di adeguare in toto la sua identità anagrafica a quella di genere. Significative a tal proposito sono, da un lato, l'intrapresa, ormai già dal
2002, dunque da oltre vent'anni, di un serio percorso verso il mutamento di sesso, tra le cui tappe vi è stato anche l'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, e, dall'altro,
l'affermazione e il riconoscimento della sua identità femminile nell'ambito di tutte le relazioni sociali, come confermato dal Dott. nella relazione del 21.10.2024 (doc. 7 già citato). Per_3
pagina 3 di 5 Le osservazioni che precedono trovano conferma in quanto constatato dal Giudice all'udienza del 21.03.2025. In tale occasione, la ricorrente si è presentata con sembianze ed atteggiamenti femminili, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia con riferimento al portamento e le dichiarazioni rilasciate confermano sia le deduzioni del ricorso, sia il contenuto della documentazione sanitaria prodotta.
Sussistono quindi i presupposti per dare esito favorevole alle domande.
Il diritto vivente ha ormai riconosciuto il diritto all'identità di genere. La Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 e la Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015 hanno condivisibilmente ritenuto, alla luce della tutela offerta dalla
Carta Costituzionale ai diritti della personalità e sulla base delle Convenzioni Internazionali, che l'art. 1 comma 1 legge 164/1982, laddove prevede la necessità, ai fini della rettificazione del sesso, di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, non impone affatto – come ritenuto a lungo dalla giurisprudenza – la necessità del previo trattamento chirurgico, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità con cui condurre il proprio percorso di realizzazione della personalità e identificazione sessuale, purché ne sia valutata la serietà ed univocità di approdo. Da segnalarsi che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Nel caso del presente procedimento, peraltro, la suddetta autorizzazione né risulta necessaria, in quanto il percorso di transizione risulta concluso, né è stata richiesta dalla parte ricorrente, la quale, come detto, nel 2008 si è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva e non desidera provvedere alla modifica anche degli organi genitali.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato va, pertanto, autorizzata la rettificazione del sesso anagrafico e del nome come da dispositivo, con conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Lucca, incombente idoneo e sufficiente a consentire tutte le conseguenti rettificazioni presso gli altri Uffici pubblici.
pagina 4 di 5 Non si fa luogo a statuire sulle spese processuali, in assenza di natura concretamente contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nato a [...] il Parte_1
11.06.1982, da maschile a femminile, nonché del nome, da a;
Parte_1 Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di procedere alla rettificazione del relativo registro;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca il 26 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
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