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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'UI, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
già già in persona Parte_1 Parte_2 Parte_2 del procuratore Dr. (giusta procura del 28/3/22, in atti Dott. Parte_3 [...]
Notaio in Milano Rep. N. 26916 Racc. 11416), rappresentata e Persona_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Loredana Basile del
Foro di Napoli.
APPELLANTE
E
, in persona del della regionale, rappresentata e Controparte_1 CP_2 CP_3 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'UI, domiciliata in L'UI presso il
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 764/2022 del Tribunale di L'UI, pubblicata il
16.11.2022 – Promessa di pagamento – ricognizione di debito.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in integrale riforma della sentenza n. 764/22 emessa il 17/11/22, pubblicata il 17/11/22 e non notificata contrariis reiectis, emettersi ed accogliersi le seguenti
C O N C L U S I O N I dichiararsi nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione spiegata dalla
al DI N. 344/19 e conseguenzialmente confermare l'opposto DI N. 344/19. Controparte_1
In via subordinata condannare la , in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta regionale p.t , p.iva , dom.to per ragione della carica in L'UI Via L. P.IVA_1 da Vinci, 6, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'UI al pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei Parte_1 seguenti importi:
Euro 11.249,59 oltre gli interessi da calcolarsi al tasso di cui al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 sia, in applicazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da calcolarsi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e dovuti in quanto trattasi di pagamenti dovuti e maturati da almeno sei mesi prima della richiesta di emissione del suddetto decreto, nonché al pagamento degli interessi, così come richiesti sulla somma di Euro 917,69 pagata in ritardo rispetto alle scadenze previste (fatture scadenza 15/8/16 e 21/9/16 pagate con mandati di pagamento
N. 7348-7355 e 7351 del 18/3/19).
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“In via principale, rigettarsi il proposto appello perché infondato.
In ogni caso, confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi inammissibili ed, in ogni caso, respingendosi perché infondate le domande e pretese tutte avanzate in giudizio nei confronti della Abruzzo. CP
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2227/2019 promosso dall'odierna appellata con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 344/2019 emesso dal
Tribunale di L'UI (con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 11.249,52, di cui € 11.127,42 per sorte capitale ed € 122,10 per note debito interessi, il tutto oltre interessi di mora ed anatocistici e spese di procedura), del quale aveva chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta, odierna appellante, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto ritenuta inammissibile, improcedibile ed infondata– il Tribunale di L'UI così statuiva: “Il
Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 344/2019 di data 20 giugno 2019, emesso dal Tribunale di L' UI giudizio n. 1653/2019 R.G.; condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge e oltre il rimborso del contributo unificato e bollo.”.
1.1 Il Tribunale riteneva, sulla base del R.D. n. 2240/1923, nonché sulla base della giurisprudenza di legittimità, che la cessione del credito, relativo alla fornitura di energia da parte dell' a favore della , intercorsa tra Enel Energia S.p.A. CP_4 Controparte_1
e come anche l'ulteriore cessione intercorsa, successivamente, Controparte_5 tra la e la non fosse efficace nei Controparte_5 Parte_2 confronti della in quanto mancante dell'espressa accettazione da parte di Controparte_1 quest'ultima.
1.2. Spiegava che l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 richiama, a sua volta, l'art. 9, all. E, della
L. n. 2248/1865 che prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”, ossia una deroga alla disciplina ordinaria della libera cedibilità dei crediti prevista dall'art. 1260 c.c.
Inoltre, tenuto conto che la normativa citata si applica solo ai contratti in corso, rilevava che l'opposta non aveva fornito prova che la fornitura, al momento della cessione, fosse conclusa.
1.3. Circa la deduzione dell'opposta che riteneva esserci stata, da parte della CP
, un'accettazione per facta conludentia, in quanto l'opponente aveva pagato alcune
[...] delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale riteneva che la Pubblica
Amministrazione potesse obbligarsi solo attraverso la forma scritta richiesta ad substantiam.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la già Parte_1 Parte_2
già chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di
[...] Parte_2 gravame, titolato “Asserita inefficacia/inopponibilità delle cessioni di credito per mancata accettazione da parte della ”. Controparte_1
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata, invocando il rigetto dell'appello con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni nei termini concessi, mentre la sola parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va disatteso l'unico motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che, nel caso di specie, debba trovare applicazione una diversa normativa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure.
In particolare, citando le principali fonti normative che regolano la materia, riconosce, come affermato dal giudice di primo grado, che il nostro ordinamento prevede un limite al principio generale della libera cedibilità dei crediti con riguardo alle pubbliche amministrazioni.
Deduce che l'adesione del debitore ceduto prevista dalle norme richiamate, applicandosi solo ai “contratti in corso”, non è necessaria, ai fini dell'opponibilità della cessione stessa, nel caso di contratto la cui esecuzione sia terminata o, comunque, nel caso in cui il rapporto contrattuale sia concluso.
Spiega che nella specie si verte in ipotesi di somministrazione di energia elettrica e che e cita la pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1700/2020 secondo cui è legittima ed operante “la cessione di crediti per forniture di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima perché ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa al momento dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente…”.
Rileva, ad ogni modo, che il giudice di prime cure ha errato nell'applicare al caso di specie la normativa prevista dal Regio decreto ritenendo, anche sulla base della sentenza della
Suprema Corte n. 19571/2007, che al caso di specie debba invece essere applicata la L. n.
52/1991 che regola la cessione dei crediti d'impresa.
Sulla base di quest'ultima normativa, infatti, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, è sufficiente la sola notifica a quest'ultimo. Contesta pertanto l'applicabilità nella specie della diversa disciplina prevista dall'art. 70 comma 3° R.D. n. 2440/1923 (che ai fini dell'opponibilità della cessione richiede, sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso, l'adesione della P.A.) o di quella prevista dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 (che ai fini dell'opponibilità della cessione richiede, sempre fino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso, che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica).
Deduce, in aggiunta, operando una distinzione tra la prima cessione intercorsa tra Enel
Energia S.p.A. e e la seconda cessione intercorsa, a sua volta, tra Controparte_5 la e la che la disciplina richiamata Controparte_5 Parte_2 sia da applicare solo alla prima cessione mentre la seconda, essendo stata effettuata esclusivamente tra privati, è soggetta alla ordinaria disciplina che non prevede l'adesione del debitore ceduto anche nel caso in cui quest'ultimo sia una Pubblica Amministrazione.
Conclude la sua tesi difensiva sottolineando il fatto che la , in ogni caso, Controparte_1 ha depositato in atti quattro mandati di pagamento a favore della nonché Parte_1 la determina n. 254 del 6/12/2018 con la quale la ha disposto il pagamento in favore CP dell'odierna appellante con riguardo ad alcune fatture dell' di cui tre riguardanti CP_4 il decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tali considerazioni, qui sinteticamente riportate, la conclude Parte_1 chiedendo di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
5.2 Sul punto è d'uopo premettere brevi cenni sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti, in particolare nel caso in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione.
5.2.1. Come noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è normata dall'art. 1260 e segg. c.c. e prevede il principio della libera cedibilità dei crediti, per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore.
Nel caso in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione deve applicarsi una diversa disciplina, più risalente nel tempo, ossia il R.D. n. 2440/1923 che a sua volta richiama l'ancora più risalente L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art.
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
L'art. 9, all. E della L. n. 2248/1865, richiamato dal regio decreto, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”.
Riassumendo per punti le norme qui riportate possono tracciarsi delle prime conclusioni nel caso in cui la cessione del credito riguardi una pubblica amministrazione:
1) la cessione deve essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
2) la cessione deve indicare il titolo e l'oggetto del credito;
3) la cessione, per essere efficace, deve avere l'adesione dell'amministrazione pubblica, ma solo nel caso in cui il contratto sia ancora in corso.
5.2.2. Successivamente è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile.
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
Deve ritenersi, pertanto, dalla lettura della norma, un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto. Va tuttavia specificato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 6934/2024, le disposizione della L. 52/91 sono state estese espressamente
“ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici” dall'art. 26, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, disposizione dalla quale emerge non solo che la L. 52/91 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i contratti di fornitura (Così anche Cass.
16.09.2002 n. 13481).
5.3.3. A concludere il quadro normativo deve citarsi, con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 abrogato dal D.lgs. n. 50/2016, ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione
e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
Infine, per completezza, va dato atto che attualmente l'art. 120 co 12 del D.Lgs 36/2023 prevede “Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti” e l'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
5.4 Delineata, almeno per la parte che qui interessa, la disciplina della cessione dei crediti della P.A., può affermarsi che la prima questione posta all'attenzione di questo Collegio, è quella di verificare se al caso di specie debba applicarsi la normativa prevista dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 oppure la normative più specifica quali la L. n. 52/1991 (richiamata, con i limiti sopra indicati, dal Codice dei contratti pubblici).
Invero, ove si applicasse la normativa prevista dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come operato dal giudice di prime cure, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
5.5. Va ad ogni modo rilevato che, ai fini dell'opponibilità della cessione alla P.A., sarebbe stata necessaria, oltre che la stipula della cessione con atto pubblico o scrittura privata
(nella specie non allegata, né dimostrata da parte della seconda cessionaria, in relazione alla prima cessione, atteso che la cessione medesima non risulta prodotta in giudizio, non risultando neanche allegata la data della sua stipula), anche la notificazione alla P.A. (nella specie, come già rilevato dal primo giudice, non dimostrata relativamente alla prima cessione, non essendo la stessa stata documentata in giudizio, ove non ne è stata neanche indicata la data).
5.6 La mancata prova della notifica della prima cessione e la sua inopponibilità alla CP
inficia evidentemente la seconda cessione e la sua opponibilità alla medesima. CP 5.7 L'ulteriore questione sollevata dall'appellante, ossia che il limite previsto dalla normativa sopra richiamata si applichi solo ai contratti in corso di esecuzione e che, comunque, non sia più richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto contrattuale, è assorbita dal rilievo dell'inefficacia delle cessioni per i motivi sopra esposti.
5.8 Da ultimo rimane da esaminare la questione relativa alle fatture già pagate dalla
. Controparte_1
Anche al riguardo può osservarsi quanto rilevato in precedenza con l'aggiunta che si ritiene condivisibile quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la necessità, da parte della
Pubblica Amministrazione, di vincolarsi solo attraverso la forma scritta.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
7. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 7.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'UI, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
già già in persona Parte_1 Parte_2 Parte_2 del procuratore Dr. (giusta procura del 28/3/22, in atti Dott. Parte_3 [...]
Notaio in Milano Rep. N. 26916 Racc. 11416), rappresentata e Persona_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Loredana Basile del
Foro di Napoli.
APPELLANTE
E
, in persona del della regionale, rappresentata e Controparte_1 CP_2 CP_3 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'UI, domiciliata in L'UI presso il
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 764/2022 del Tribunale di L'UI, pubblicata il
16.11.2022 – Promessa di pagamento – ricognizione di debito.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in integrale riforma della sentenza n. 764/22 emessa il 17/11/22, pubblicata il 17/11/22 e non notificata contrariis reiectis, emettersi ed accogliersi le seguenti
C O N C L U S I O N I dichiararsi nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione spiegata dalla
al DI N. 344/19 e conseguenzialmente confermare l'opposto DI N. 344/19. Controparte_1
In via subordinata condannare la , in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta regionale p.t , p.iva , dom.to per ragione della carica in L'UI Via L. P.IVA_1 da Vinci, 6, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'UI al pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei Parte_1 seguenti importi:
Euro 11.249,59 oltre gli interessi da calcolarsi al tasso di cui al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 sia, in applicazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da calcolarsi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e dovuti in quanto trattasi di pagamenti dovuti e maturati da almeno sei mesi prima della richiesta di emissione del suddetto decreto, nonché al pagamento degli interessi, così come richiesti sulla somma di Euro 917,69 pagata in ritardo rispetto alle scadenze previste (fatture scadenza 15/8/16 e 21/9/16 pagate con mandati di pagamento
N. 7348-7355 e 7351 del 18/3/19).
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“In via principale, rigettarsi il proposto appello perché infondato.
In ogni caso, confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi inammissibili ed, in ogni caso, respingendosi perché infondate le domande e pretese tutte avanzate in giudizio nei confronti della Abruzzo. CP
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2227/2019 promosso dall'odierna appellata con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 344/2019 emesso dal
Tribunale di L'UI (con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 11.249,52, di cui € 11.127,42 per sorte capitale ed € 122,10 per note debito interessi, il tutto oltre interessi di mora ed anatocistici e spese di procedura), del quale aveva chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta, odierna appellante, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto ritenuta inammissibile, improcedibile ed infondata– il Tribunale di L'UI così statuiva: “Il
Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 344/2019 di data 20 giugno 2019, emesso dal Tribunale di L' UI giudizio n. 1653/2019 R.G.; condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge e oltre il rimborso del contributo unificato e bollo.”.
1.1 Il Tribunale riteneva, sulla base del R.D. n. 2240/1923, nonché sulla base della giurisprudenza di legittimità, che la cessione del credito, relativo alla fornitura di energia da parte dell' a favore della , intercorsa tra Enel Energia S.p.A. CP_4 Controparte_1
e come anche l'ulteriore cessione intercorsa, successivamente, Controparte_5 tra la e la non fosse efficace nei Controparte_5 Parte_2 confronti della in quanto mancante dell'espressa accettazione da parte di Controparte_1 quest'ultima.
1.2. Spiegava che l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 richiama, a sua volta, l'art. 9, all. E, della
L. n. 2248/1865 che prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”, ossia una deroga alla disciplina ordinaria della libera cedibilità dei crediti prevista dall'art. 1260 c.c.
Inoltre, tenuto conto che la normativa citata si applica solo ai contratti in corso, rilevava che l'opposta non aveva fornito prova che la fornitura, al momento della cessione, fosse conclusa.
1.3. Circa la deduzione dell'opposta che riteneva esserci stata, da parte della CP
, un'accettazione per facta conludentia, in quanto l'opponente aveva pagato alcune
[...] delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale riteneva che la Pubblica
Amministrazione potesse obbligarsi solo attraverso la forma scritta richiesta ad substantiam.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la già Parte_1 Parte_2
già chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di
[...] Parte_2 gravame, titolato “Asserita inefficacia/inopponibilità delle cessioni di credito per mancata accettazione da parte della ”. Controparte_1
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata, invocando il rigetto dell'appello con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni nei termini concessi, mentre la sola parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va disatteso l'unico motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che, nel caso di specie, debba trovare applicazione una diversa normativa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure.
In particolare, citando le principali fonti normative che regolano la materia, riconosce, come affermato dal giudice di primo grado, che il nostro ordinamento prevede un limite al principio generale della libera cedibilità dei crediti con riguardo alle pubbliche amministrazioni.
Deduce che l'adesione del debitore ceduto prevista dalle norme richiamate, applicandosi solo ai “contratti in corso”, non è necessaria, ai fini dell'opponibilità della cessione stessa, nel caso di contratto la cui esecuzione sia terminata o, comunque, nel caso in cui il rapporto contrattuale sia concluso.
Spiega che nella specie si verte in ipotesi di somministrazione di energia elettrica e che e cita la pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1700/2020 secondo cui è legittima ed operante “la cessione di crediti per forniture di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima perché ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa al momento dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente…”.
Rileva, ad ogni modo, che il giudice di prime cure ha errato nell'applicare al caso di specie la normativa prevista dal Regio decreto ritenendo, anche sulla base della sentenza della
Suprema Corte n. 19571/2007, che al caso di specie debba invece essere applicata la L. n.
52/1991 che regola la cessione dei crediti d'impresa.
Sulla base di quest'ultima normativa, infatti, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, è sufficiente la sola notifica a quest'ultimo. Contesta pertanto l'applicabilità nella specie della diversa disciplina prevista dall'art. 70 comma 3° R.D. n. 2440/1923 (che ai fini dell'opponibilità della cessione richiede, sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso, l'adesione della P.A.) o di quella prevista dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 (che ai fini dell'opponibilità della cessione richiede, sempre fino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso, che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica).
Deduce, in aggiunta, operando una distinzione tra la prima cessione intercorsa tra Enel
Energia S.p.A. e e la seconda cessione intercorsa, a sua volta, tra Controparte_5 la e la che la disciplina richiamata Controparte_5 Parte_2 sia da applicare solo alla prima cessione mentre la seconda, essendo stata effettuata esclusivamente tra privati, è soggetta alla ordinaria disciplina che non prevede l'adesione del debitore ceduto anche nel caso in cui quest'ultimo sia una Pubblica Amministrazione.
Conclude la sua tesi difensiva sottolineando il fatto che la , in ogni caso, Controparte_1 ha depositato in atti quattro mandati di pagamento a favore della nonché Parte_1 la determina n. 254 del 6/12/2018 con la quale la ha disposto il pagamento in favore CP dell'odierna appellante con riguardo ad alcune fatture dell' di cui tre riguardanti CP_4 il decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tali considerazioni, qui sinteticamente riportate, la conclude Parte_1 chiedendo di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
5.2 Sul punto è d'uopo premettere brevi cenni sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti, in particolare nel caso in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione.
5.2.1. Come noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è normata dall'art. 1260 e segg. c.c. e prevede il principio della libera cedibilità dei crediti, per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore.
Nel caso in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione deve applicarsi una diversa disciplina, più risalente nel tempo, ossia il R.D. n. 2440/1923 che a sua volta richiama l'ancora più risalente L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art.
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
L'art. 9, all. E della L. n. 2248/1865, richiamato dal regio decreto, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”.
Riassumendo per punti le norme qui riportate possono tracciarsi delle prime conclusioni nel caso in cui la cessione del credito riguardi una pubblica amministrazione:
1) la cessione deve essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
2) la cessione deve indicare il titolo e l'oggetto del credito;
3) la cessione, per essere efficace, deve avere l'adesione dell'amministrazione pubblica, ma solo nel caso in cui il contratto sia ancora in corso.
5.2.2. Successivamente è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile.
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
Deve ritenersi, pertanto, dalla lettura della norma, un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto. Va tuttavia specificato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 6934/2024, le disposizione della L. 52/91 sono state estese espressamente
“ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici” dall'art. 26, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, disposizione dalla quale emerge non solo che la L. 52/91 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i contratti di fornitura (Così anche Cass.
16.09.2002 n. 13481).
5.3.3. A concludere il quadro normativo deve citarsi, con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 abrogato dal D.lgs. n. 50/2016, ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione
e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
Infine, per completezza, va dato atto che attualmente l'art. 120 co 12 del D.Lgs 36/2023 prevede “Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti” e l'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
5.4 Delineata, almeno per la parte che qui interessa, la disciplina della cessione dei crediti della P.A., può affermarsi che la prima questione posta all'attenzione di questo Collegio, è quella di verificare se al caso di specie debba applicarsi la normativa prevista dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 oppure la normative più specifica quali la L. n. 52/1991 (richiamata, con i limiti sopra indicati, dal Codice dei contratti pubblici).
Invero, ove si applicasse la normativa prevista dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come operato dal giudice di prime cure, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
5.5. Va ad ogni modo rilevato che, ai fini dell'opponibilità della cessione alla P.A., sarebbe stata necessaria, oltre che la stipula della cessione con atto pubblico o scrittura privata
(nella specie non allegata, né dimostrata da parte della seconda cessionaria, in relazione alla prima cessione, atteso che la cessione medesima non risulta prodotta in giudizio, non risultando neanche allegata la data della sua stipula), anche la notificazione alla P.A. (nella specie, come già rilevato dal primo giudice, non dimostrata relativamente alla prima cessione, non essendo la stessa stata documentata in giudizio, ove non ne è stata neanche indicata la data).
5.6 La mancata prova della notifica della prima cessione e la sua inopponibilità alla CP
inficia evidentemente la seconda cessione e la sua opponibilità alla medesima. CP 5.7 L'ulteriore questione sollevata dall'appellante, ossia che il limite previsto dalla normativa sopra richiamata si applichi solo ai contratti in corso di esecuzione e che, comunque, non sia più richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto contrattuale, è assorbita dal rilievo dell'inefficacia delle cessioni per i motivi sopra esposti.
5.8 Da ultimo rimane da esaminare la questione relativa alle fatture già pagate dalla
. Controparte_1
Anche al riguardo può osservarsi quanto rilevato in precedenza con l'aggiunta che si ritiene condivisibile quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la necessità, da parte della
Pubblica Amministrazione, di vincolarsi solo attraverso la forma scritta.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
7. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 7.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi).