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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 del R.G.A.C. dell'anno 2019 (cui è riunita la causa civile iscritta al n. 3163 del R.G.A.C. dell'anno 2020), vertente
TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
L.R.P.T. (c.f. ), con l'avvocato P.IVA_1 Controparte_1
[...]
[...]
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), con
[...] P.IVA_2
l'avvocato Dianora de Nobili
-convenuta-
avente ad oggetto: finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 9/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna parte attrice ha esposto: che la con DDG n. 8289 del Controparte_1
27/6/2008, approvava l'avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'incremento occupazionale e di una dote formativa come contributo all'adattamento
Pag. 1 a 7 delle competenze;
che l'impresa partecipava alla procedura e veniva ammessa al finanziamento;
che, con Atto di Adesione ed Obbligo rep. n. 310 del 28/1/2009, venivano definiti tra l'attrice e la convenuta i rapporti giuridici e finanziari, nonché le modalità di erogazione del contributo;
che, all'uopo, la società beneficiaria stipulava apposita polizza fideiussoria, al fine dell'erogazione del contributo;
che, con decreto n. 17392 del 29/9/2009,
è stata disposta la liquidazione della somma di € 15.000,00, quale incentivo per l'assunzione di n. 1 lavoratore;
che, successivamente, con decreto n. 11309 del 7/9/2011, è stata, altresì, disposta la liquidazione della somma pari ad € 2.000,00, quale anticipazione del 50% del finanziamento totale riconosciuto per l'attività formativa, ai sensi dell'art. 3 dell'Atto di
Adesione ed Obbligo;
che, con nota prot. n. 217870 del 20/6/2012, l'impresa destinataria del contributo trasmetteva la rendicontazione dei costi salariali, con contestuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria;
che, tuttavia, con nota del 18/6/2014, prot. n. 199220,
l'Amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, per la mancata presentazione dei dati di monitoraggio attestanti la continuità e la conformità delle assunzioni;
che, con pec del 2/7/2014, l'attrice riscontrava la predetta comunicazione, contestandone il contenuto ed evidenziando di aver proceduto a trasmettere la documentazione richiesta con raccomandata ricevuta dalla in data Controparte_1
18/6/2012; che, ciononostante, con successiva nota prot. n. 360080 del 24/10/2018, veniva comunicato un nuovo avvio del procedimento di revoca del finanziamento, sempre per delle carenze documentali emerse a seguito dell'istruttoria amministrativo-contabile; che, stavolta, il procedimento esitava nel Decreto Dirigenziale n. 2616 del 5/3/2019 – oggetto di contestazione nel proc. iscritto al n. 2132/2019 RGAC – con cui veniva disposta la revoca totale del finanziamento concesso all'impresa ed il conseguente recupero dell'importo di €
17.000,00; che, inoltre, al fine del recupero del proprio credito, l'odierna convenuta emetteva ingiunzione ex RD n. 639/2010, con cui intimava all'attrice il pagamento della complessiva somma di € 18.845,71 (di cui, € 17.000,00 per sorte capitale ed € 1.845,71 per interessi legali maturati al 13/2/2020); che detto provvedimento veniva opposto, ex art. 32 d.lgs. n.
150/2011, con atto iscritto al n. 3163/2020 RGAC.
A sostegno delle propria domande, ha, quindi, dedotto l'illegittimità dell'azione amministrativa ed ha chiesto, previa disapplicazione degli atti amministrativi adottati dalla
Pag. 2 a 7 ed annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'accertamento del Controparte_1
e la declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione del finanziamento concesso.
1.1. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza delle avverse domande, Controparte_1 delle quali ha chiesto il rigetto.
1.2. Previa riunione al giudizio n. 2132/2019 RGAC del proc. n. 3163/2020 RGAC, istruita oralmente e documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Le domande proposte da parte attrice sono infondate.
2.1. Dagli atti di causa emerge che l'Atto di Adesione ed Obbligo sottoscritto tra le parti in data 28/1/2008, prevedeva all'art. 2, tra gli obblighi del beneficiario dell'incentivo all'assunzione ed alla formazione, che, ai fini della rendicontazione, le spese formative sostenute relative ai neoassunti dovessero corrispondere ai pagamenti eseguiti dall'impresa ed essere comprovate da documenti contabili ed amministrativi coerenti con la normativa vigente;
nonché, che il datore di lavoro avesse dovuto documentare la dote formativa di massimo € 4.000,00, mediante modulo di adesione al programma PARI, progetto formativo, certificato di iscrizione alla CCIA, DURC, copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore dell'adesione, dichiarazione de minimis, dichiarazione dei costi sostenuti
(copia busta paga tutor aziendale, ecc.), documentazione attestante l'assunzione (o il reintegro in caso di lavoratori in CIGS), documenti di identità del lavoratore e richiesta di erogazione del contributo.
Era, altresì, previsto l'obbligo per l'impresa di conservare copia di tutti i documenti e di esibirli qualora richiesti dall'Amministrazione regionale e/o dai suoi incaricati.
L'art. 3 stabiliva, inoltre, che il beneficiario dovesse produrre, all'atto della domanda di erogazione del contributo, documentazione attestante il perfezionamento delle assunzioni e probante l'attivazione della dote formativa ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
e che, al fine, del monitoraggio dei progetti finanziati, l'impresa avesse
Pag. 3 a 7 dovuto compilare annualmente un apposito modulo attestante la conformità dell'assunzione all'Avviso Pubblico.
L'art. 6, infine, prevedeva che la violazione delle clausole contenute nell'Atto di
Adesione ed Obbligo costituisse causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.2. Orbene, con il primo preavviso di revoca (prot. n. 199220 del 18/6/2014), la CP_1
evidenziava la mancata presentazione dei dati di monitoraggio attestanti la
[...] continuità e la conformità delle assunzioni, necessari per la verifica del rispetto del mantenimento in servizio per almeno 36 mesi contrattualizzati.
L'attrice rispondeva con pec del 2/7/2014, con cui puntualizzava di aver trasmesso la documentazione richiesta con raccomandata ricevuta dall'Amministrazione in data
18/6/2012. Ed, in effetti, l'impresa beneficiaria, con richiesta di svincolo della polizza fideiussoria del 15/5/2012, aveva prodotto la scheda di rendicontazione del costo salariale sostenuto per i 36 mesi di assunzione (dal febbraio 2009 al gennaio 2012) del dipendente e la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore circa l'esatta Parte_2 corresponsione degli emolumenti retributivi di sua spettanza, ricevuti in contanti.
Tuttavia, la con il secondo preavviso di revoca (prot. n. 360080 Controparte_1 del 24/10/2018), riscontrava le seguenti criticità: a) relativamente alla rendicontazione dei costi salariali, il costo sostenuto nella 1° annualità risultava inferiore rispetto al contributo concesso e liquidato in anticipazione. Nello specifico, non erano stati prodotti i modelli F24 quietanzati con allegato il prospetto di dettaglio per lavoratore e codice tributo;
né era stata prodotta documentazione attestante i pagamenti sostenuti per i costi salariali;
b) relativamente alla rendicontazione dell'attività formativa, la documentazione trasmessa risultava carente e non coerente ai sensi del Regolamento CE 68/2001, del Vademecum di ammissibilità delle spese FSE e dell'ulteriore normativa di riferimento, in quanto: mancava il registro di cassa e delle fatture, il registro didattico e di presenza attestante l'attività formativa risultava incompleto;
mancava il prospetto relativo alla rendicontazione delle spese e dei relativi giustificativi del costo del personale impiegato nell'attività formazione
(compresi il versamento dei contributi IRPEF ed INPS); mancava la tracciabilità del costo relativo ai destinatari della formazione, ovvero era assente la dichiarazione della
Pag. 4 a 7 comprensività della quota parte relativa al costo della formazione con le retribuzioni erogate in busta paga, secondo i format regionali.
Nel termine di dieci giorni concesso per l'integrazione della documentazione mancante, l'istante faceva pervenire alcun riscontro.
Né, invero, nella presente sede processuale, è stata colmata siffatta lacuna, non essendo state addotte allegazioni o prove in grado di confutare le lacune documentali riscontrate dalla in sede di istruttoria amministrativo-contabile. Controparte_1
In particolare, quanto alla rendicontazione dell'attività formativa, è stato prodotto soltanto l'elenco dei documenti trasmessi alla in data 22/1/2010, ma non Controparte_1 anche i relativi allegati, sì da precludere la valutazione della eventuale completezza – comunque, neppure dedotta – della documentazione in possesso dell'Amministrazione.
In altri termini, gli assunti di parte convenuta posti alla base della revoca del finanziamento non risultano essere stati efficacemente contrastati.
2.3. In tale contesto, dovendo essere ricostruito il rapporto tra le parti secondo una logica negoziale, emerge allora l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte sia con l'Atto di Adesione ed Obbligo, sia con la partecipazione alla procedura di cui all'Avviso
Pubblico del 27/6/2008 (cfr. art. 11, rubricato “Obblighi del Soggetto Beneficiario”: “Il
Soggetto Beneficiario … è tenuto, in ogni caso, all'adempimento dei seguenti impegni: - conservare copia di tutti i documenti ed esibirli qualora richiesti dall'Amministrazione
Regionale e/o dai suoi incaricati”), tale da legittimare la risoluzione del rapporto in essere
(anche ai sensi dell'art. 6 dell'Atto di Adesione ed Obbligo, vera e propria clausola risolutiva espressa) ed il conseguente obbligo restitutorio in capo alla parte inadempiente.
Peraltro, sempre nell'ottica negoziale del rapporto instauratosi tra le parti, il termine di dieci giorni concesso con la nota prot. n. 360080 del 24/10/2018 per presentare la documentazione mancante e per sanare le criticità riscontrate doveva ritenersi perentorio, in conseguenza della natura europea del contributo erogato, con conseguente obbligo per gli enti pubblici italiani di un rigoroso controllo circa la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei fondi, e dunque di una rigorosa interpretazione dei relativi bandi (in tal senso Cons. Stato, n. 954/2014).
Pag. 5 a 7 In tale contesto, le censure mosse avverso la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla PA (come quelle relative alla violazione dei termini procedimentali stabiliti dalla l. n.
241/1990), sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo dinanzi al GO non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) del diritto soggettivo di cui si controverte.
In ogni caso, le eventuali illegittimità formali poste in essere dall'Amministrazione, lungi dal cagionare l'insussistenza della pretesa vantata dalla stessa, avrebbero potuto dar luogo, semmai, a conseguenze di tipo risarcitorio, non oggetto del presente giudizio.
2.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, non avendo parte attrice assolto all'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa (ossia di aver correttamente assolto agli obblighi sulla stessa gravanti), le domande dalla stessa proposte non possono trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 17.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 1/7/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Pag. 6 a 7 Il Giudice
Stefano Costarella
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