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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.8/2021 R.G. cont., concernente citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito della ordinanza n.22187-20 resa dalla Corte di
Cassazione sez.II civile il 22.1.2020 e depositata in data 14.10.2020, avente ad oggetto pagamento prestazione professionali vertente tra
Parte_1
c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difeso per procura in atti dall'avv. Giuseppe Panepinto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in corso Vittorio Emanuele 126 Parte_1
- appellante, appellato incidentale -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Lo Presti per procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Libertà 86 Parte_1
- appellato, appellante incidentale -
, nata a [...] [...] c.f. Controparte_2 Parte_1 C.F._2
quale erede di , nato a [...] [...] ed ivi deceduto il Persona_1 Parte_1 14.9.2008, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Malta 73 Parte_1
- appellata, appellante incidentale -
Controparte_3
(già ) c.f. , in persona del
[...] Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei cui uffici, siti in via Libertà174, è domiciliato Parte_1 Parte_1
- appellato -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.5.2007, l'arch. e l'ing. Persona_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale di Caltanissetta (r.g. n.966/07) ingiungersi al
[...]
, di pagare: Parte_1
- a la somma di € 35.695/00 per onorari ed € 535/45 per spese di Persona_1
vidimazione parcella, oltre accessori, quindi complessivamente la somma di € 44.226,13 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre agli interessi;
- a la somma di € 35.695/00 per onorari ed € 535,45 per spese di Controparte_1
vidimazione parcella, oltre accessori, quindi complessivamente la somma di € 45.973,76 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre agli interessi.
Esponevano che erano stati incaricati dal Consorzio per la redazione del progetto dei
“Lavori di completamento del Centro Direzionale del sito in C.da Parte_2
Calderaio a ”, già oggetto della delibera n.10 del 27.1.1992 del Comitato Parte_1 Direttivo e finanziati con decreto n.2143 del 20.12.1993 dall' Controparte_4
per l'importo complessivo di lit.1.934.530.000.
[...]
I lavori erano stati aggiudicati all'impresa di e, durante Parte_3 Parte_1
l'esecuzione degli stessi, si era reso necessario apportare delle modifiche progettuali, che avevano dato origine alla redazione di 3 perizie di variante ai sensi dell'art.23 della L.R.
n.21/1985, tutte regolarmente approvate dal e dall'Ufficio Tecnico della Parte_1
Provincia Regionale di . Parte_1
Eseguiti e collaudati i detti lavori, con nota del 24.9.2002 i ricorrenti avevano inutilmente richiesto al il pagamento delle loro competenze tecniche, trasmettendo la Parte_1
parcella vidimata – rispettivamente - dall'Ordine degli Architetti e da quello degli Ingegneri
della Provincia di . Parte_1
Quindi, in accoglimento del ricorso, con decreto n.215/07 il Tribunale di Caltanissetta
ingiungeva il pagamento delle somme richieste, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il
[...]
, rappresentato dal Direttore Generale, Parte_1
preliminarmente chiedendo essere autorizzato a chiamare in garanza l
[...]
, deducendo: Controparte_4
- difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, attesa la specifica clausola arbitrale pattuita nel disciplinare di incarico, secondo cui “Tutte le controversie che possano sorgere
relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non
definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato
il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri,
di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti
dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente
del Tribunale competente”;
- in subordine, non debenza della somma ingiunta, poiché l'importo complessivo delle competenze spettanti ai professionisti sarebbe di lit.238.678.726 e, ritenuto che sono già
state liquidate lit.209.920.366 giusta i mandati di pagamento allegati, il residuo dovuto al più ammonta a lit.28.758.360 (€ 14.852/45), al cui pagamento si sarebbe provveduto ove l avesse accreditato le relative somme;
Controparte_4
- il mancato pagamento della somma di € 14.852/45, ove dovuta, non è infatti imputabile al opponente, onde per cui l deve tenere Parte_1 Controparte_4
indenne il “da ogni onere relativo, dipendente o connesso a tutte le domande Parte_1
azionate nel presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 27.1.2008 si costituivano gli opposti arch. Persona_1
e ing. , deducendo i seguenti assunti difensivi: Controparte_1
- il mandato per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo risulta essere stato conferito dal Direttore Generale, che ai sensi dell'art.15 dello statuto sovraintende solo ai compiti amministrativi interni, mentre la rappresentanza legale del spetta al Presidente, Parte_1
con conseguente nullità della citazione in opposizione per difetto di legittimazione processuale;
- in subordine, la clausola compromissoria del disciplinare d'incarico invocata dall'appellante, non è stata specificatamente sottoscritta da e Persona_1
e, trattandosi di clausola vessatoria da approvarsi Controparte_1
specificatamente per iscritto (c.d. “doppia firma”), ai sensi dell'art.1341 c.c., è
evidentemente nulla e inefficace.
In ogni caso, la fattispecie di giudizio non involge una controversia relativa alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare d'incarico non definita in via amministrativa, mancando la notifica di un provvedimento amministrativo di rigetto che impone l'attivazione della procedura arbitrale.
- tutti gli ordinativi di pagamento emessi dal 17.2.1988 al 13.12.1993 dal Parte_1
opponente, si riferiscono non già ai “Lavori di completamento del Centro Direzionale del
sito in C.da Calderaro di ”, bensì ai “Lavori di costruzione di Parte_2 Parte_1
un Centro Direzionale per il Consorzio da ubicarsi nella Zona Industriale Regionale (Z.I.R.)
C.da Calderaro di ”, che esulano dal presente giudizio;
Parte_1
- gli unici pagamenti che hanno attinenza con i “Lavori di completamento del Centro
Direzionale del sito in C.da Calderaro di ”, sono quelli Parte_2 Parte_1
individuati con i mandati 7 e 8 del 22.8.1995 di lit.40.636.220 ciascuno, erogati rispettivamente in favore dell'arch. e dell'ing. , Persona_1 Controparte_1
che tuttavia si riferiscono alla sola progettazione esecutiva, mentre restano da pagare gli onorari per la direzione dei lavori, le misure e la contabilità, nonché per la redazione di perizie di variante e suppletive, che sono stati richiesti col ricorso per decreto ingiuntivo.
Il conteggio proposto dal nell'atto di appello è, pertanto, errato, perché, anche Parte_1
qualora – in ipotesi – dovesse considerarsi dovuta la somma di lit. 238.678.726
(comprensiva di onorari di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, con esclusione delle spese tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo), per come risultante dalla “Perizia di Assestamento Finale della Perizia di Variante e Suppletiva del
31.7.1995”, redatta dalla D.L. in data 24.7.1997 e prodotta in giudizio dal , Parte_1
risulterebbe ancora da corrispondere la somma di lit.116.770.066 in favore dell'arch.
e dell'ing. . Persona_1 Controparte_1
Infine, gli opposti propongono anche domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute. Parte_1
Autorizzata la chiamata del terzo , lo stesso rimaneva Controparte_4 contumace e, denegate le richieste istruttorie delle parti con ordinanza del 9.12.2008, con sentenza n.274/09 il Tribunale di Caltanissetta, ritenuta fondata l'assorbente eccezione di difetto del potere di rappresentanza in capo al Direttore Generale del
[...]
, dichiarava la nullità della citazione Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli opposti.
Con atto di citazione iscritto al r.g. n.332/09 della Corte d'Appello di Caltanissetta, propone impugnazione il in persona del Direttore Generale pro tempore, censurando la Parte_1
prima statuizione per i motivi appresso sintetizzati:
- erroneità della decisione per aver il Tribunale affermato il difetto di rappresentanza processuale del Direttore Generale, in dispregio dei poteri allo stesso conferiti dallo
Statuto e dell'interpretazione autentica fornita dall'Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Sicilia con parere 203/2003;
- il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendo la controversia essere deferita ad un Collegio arbitrale;
- l'inesistenza del credito e la fondatezza della domanda di manleva;
- l'inammissibilità della domanda riconvenzionale degli opposti, essendo riconosciuta tale facoltà nel giudizio di opposizione a D.I. al solo opponente.
Si costituiva l' , per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_4
dello Stato, lamentando non aver ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in garanzia;
in subordine, nel merito condivideva e si associava alle difese svolte dal . Parte_1
Con autonoma comparsa si costituivano l'ing. e , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima quale erede dell'arch. , chiedendo il rigetto dell'infondato Persona_1
gravame per i motivi già espressi avanti il Tribunale e, in ogni caso, instando per l'ammissione delle prove orali e di una CTU estimativa e proponendo appello incidentale per il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale oggetto dell'ingiunzione.
Con sentenza n.136/16 la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'impugnazione per difetto della legittimazione ad processum del Parte_4
, confermando la sentenza del Tribunale, con condanna dell'appellante al
[...]
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore degli appellati, invece compensandole con l . Controparte_4
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il
[...]
, in persona del Parte_1
Commissario liquidatore quale legale rappresentante, lamentando che erroneamente la
Corte territoriale aveva confermato il difetto di rappresentanza processuale del Direttore
Generale, dichiarando inammissibile l'atto di appello proposto per carenza di valida procura alle liti.
Rappresentava, comunque, che la costituzione nel giudizio di legittimità del Commissario
liquidatore, ratificando ogni precedente difesa, aveva efficacia sanante di ogni eventuale difetto con effetto retroattivo, essendo dotato della rappresentanza processuale dell'Ente.
Si costituivano nel giudizio di legittimità e , quale Controparte_1 Controparte_2
erede di , resistendo al ricorso. Persona_1
Non si costituiva in giudizio l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia.
Con ordinanza n.22187/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il motivo del ricorso,
statuendo che la costituzione in giudizio del Commissario dell'ente in liquidazione
<>, comportava “la sanatoria di un eventuale pregresso difetto
di legittimazione, il cui fondamento, in presenza della soluzione più liquida non occorre,
pertanto, vagliare”.
Per l'effetto, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, anche per il regolamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato iscritto al r.g. n.8/2021, il
[...]
conviene in Parte_1
riassunzione ex art.392 c.p.c. e , quale erede di Controparte_1 Controparte_2
, nonché l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, chiedendo: Persona_1
“Accogliere le conclusioni tutte formulate con l'atto di citazione in opposizione al D.I.
n.215/2007 … e nell'atto di citazione in appello avverso la sentenza n.274/2009 del
Tribunale di Caltanissetta.
Per l'effetto, revocare il D.I. n. 215/2007 emesso dal Tribunale di Caltanissetta … per
difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Revocare comunque il D.I. n.215/2007 … dichiarando che, in ogni caso, nulla deve il
agli opposti… Parte_1
In subordine, ritenere e dichiarare, previa revoca del D.I. opposto, che il credito
complessivo dell'ing. e dell'arch. , in ogni caso Controparte_1 Persona_1
non eccede € 14.852,45, rigettando la domanda riconvenzionale proposta …
Ritenere e dichiarare, comunque, che l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia,
terzo chiamato in garanzia, deve tenere indenne il dalle domande promosse Parte_1
dagli opposti.
Condannare gli opposti alle spese di tutti i gradi di causa, nonchè al presente di
riassunzione da distrarre in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e
non riscosso i compensi.”
Con autonome comparse si costituiscono l'ing. e (erede CP_1 Controparte_2
dell'arch. ), insistendo nelle conclusioni di cui alla comparsa con appello Per_1
incidentale già svolte nel giudizio di appello riassunto, in ogni caso instando per l'ammissione delle prove orali e di una CTU estimativa. Con comparsa del 24.5.2021 si costituisce l Controparte_3
ià ), preliminarmente ribadendo “con riferimento alla
[...] Controparte_4
domanda di garanzia riproposta nei suoi confronti, contrariamente a quanto riferito da
controparte, alcun atto di chiamata in garanzia risulta ritualmente notificato nel giudizio di
primo grado presso l'Avvocatura dello Stato, sicché alcun valido rapporto processuale
risulta correttamente instaurato con l ”, in subordine “con riguardo Controparte_4
ai rapporti tra e i professionisti privati, l si associa alle difese del Parte_1 CP_4
nei limiti dell'interesse, fermo restando, giusto il disposto di cui all'art.4 L.R. Parte_1
8/2012, la totale estraneità dell dalle pretese economiche per cui è causa”. CP_4
Con ordinanza del 30.9.2021, “rilevato che la prova per testi ed interpello articolata dalle
parti e, del pari, le ulteriori istanze istruttorie appaiono inammissibili alla luce delle
conclusioni che sono trascritte nella sentenza n.274/09 del Tribunale di Caltanissetta;
invero le parti non hanno insistito, al momento di precisare le conclusioni nel giudizio di
primo grado, su tali istanze istruttorie (eventualmente rigettate) che quindi si devono
intendere rinunciate;
se proposte sono in appello esse risultano nuove (e come tali
inammissibili); in ogni caso i fatti esecutivi del contratto di appalto e del contratto di
prestazione d'opera intellettuale per cui è causa (i due professionisti erano stati incaricati
rispettivamente della progettazione e della direzione dei lavori) compresi i pagamenti
effettuati dalla P.A., devono necessariamente essere provati in forma scritta”, la Corte
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il gravame è fondato, nei limiti e per i motivi appresso espressi.
Nel disciplinare di incarico professionale sottoscritto il 23.9.1988 tra il dr. Persona_2
quale Presidente del , l'arch. Parte_1
, l'ing. ed un terzo professionista (arch. Persona_1 Controparte_1 Per_3
, prodotto quale allegato g) nel ricorso monitorio depositato il 31.5.2007 ed incoato
[...]
dagli opposti nel procedimento iscritto al r.g. n.966/07 del Tribunale di Caltanissetta, è
riportata la clausola dell'art.13 dal tenore letterale “Tutte le controversie che possano
sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e
non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu
notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre
membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i
componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno
dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal
Presidente del Tribunale competente”.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 21.7.2007, l'odierno appellante contesta preliminarmente “il difetto di giurisdizione o di competenza del Giudice ordinario a
decidere della presente controversia … per l'improponibilità della domanda attrice che va
devoluta ad arbitri in virtù di clausola compromissoria”.
Quanto premesso, il primo motivo di gravame si risolve in una quaestio ermeneutica specificamente afferente alla determinazione della portata della clausola, la cui interpretazione costituisce un'attività riservata al Giudice di merito.
L'eccezione coglie nel segno e, infatti, per quanto la formulazione della clausola non è
limpida, il suo dettato può univocamente interpretarsi che qualora non si adisca la via amministrativa (interpretabile come un iter non giurisdizionale), debba comunque farsi ricorso ad un Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia relativa alla liquidazione dei compensi conseguenti allo svolgimento dell'incarico professionale.
Peraltro, la semplice circostanza che una clausola contrattuale abbia natura "vessatoria"
secondo l'elencazione di cui all'art.1341 c.c., non è di per sé sufficiente a fondare l'esigenza della specifica approvazione scritta (c.d. "doppia firma") prevista dalla norma,
essendo altresì necessario che la clausola acceda ad un contratto perfezionatosi senza che siano intercorse trattative, in quanto predisposto da un solo contraente per regolare una serie indeterminata di rapporti negoziali di quel tipo (moduli o formulari), ove libertà di contrattare è minata dal potere del “contraente forte” nell'uniformare per proprio interesse il regolamento contrattuale.
In questo senso, da recente, la Suprema Corte (Cass. civ. sent. n.13735/2023):
“L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata
alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in
contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti … ovvero conclusi
mediante sottoscrizione di moduli o formulari”.
Il “disciplinare” de quo non è un contratto tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma un contratto redatto con riferimento allo specifico incarico professionale conferito.
All'accoglimento del motivo di opposizione consegue la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alla exceptio compromissi ritualmente sollevata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 21.7.2007.
Quale logico corollario, resta assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1
e , quale erede di e, in applicazione del
[...] Controparte_2 Persona_1
principio della soccombenza, vanno poste a carico degli stessi le spese e gli onorari di causa di tutti e tre i gradi del giudizio, che secondo il previgente D.M. n.55/2014 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 260.000/00, possono liquidarsi sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, in ragione della soccombenza, devono porsi a carico degli appellati anche quelle del presente grado di giudizio, che vanno liquidate secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa sopra specificato, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.8/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n.215/07 (r.g. Parte_1
n.966/07) emesso il 5.6.2007 dal Tribunale di Caltanissetta.
Condanna e , quest'ultima quale erede di Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento in solido delle spese in favore Persona_1 [...]
, liquidandole come Parte_1
segue:
€ 4.015/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, per spese C.P.A. e I.V.A. se dovute,
per il giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta (r.g. n.1372/07);
€ 4.758/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 527,00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta (r.g. n.332/09);
€ 3.645/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 1.620/00 per spese esenti, C.P.A. e
I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Condanna e , quest'ultima quale erede di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento in solido delle spese inerente il presente giudizio in Persona_1 favore Parte_1
, che liquida in € 4.997/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 1.165/50
[...]
per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che dispone distarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Pinto, che ne ha fatto espressa dichiarazione ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)