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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di LE I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 591/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 2086/2022 depositata il
9.06.2022
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Marruso e Emma Tortora
- Appellante -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t.
- Appellata contumace-
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con decreto n. 1381/2021, il Tribunale di LE ingiungeva all'
[...]
di corrispondere alla società Pt_2 Controparte_1
la somma di euro 8.551,94, oltre interessi moratori ex D.lgs. n.
[...]
231/2002 e spese, a titolo di saldo, pari al 10 % sul corrispettivo dovuto per le prestazioni sanitarie della branca di erogate in Controparte_1 favore degli assisti del nei mesi di luglio, agosto e settembre CP_2
2018, giuste fatture allegate al ricorso monitorio. 1 Avverso il detto provvedimento monitorio l' proponeva Parte_2 opposizione eccependo la infondatezza della pretesa perché le prestazioni erano state erogate allorché era stato già esaurito il tetto di branca per il periodo gennaio – luglio 2018, stimato sulla base dei limiti di spese per l'esercizio in corso. Part In particolare, secondo la difesa dell' il termine ultimo per la erogazione delle prestazioni era stato indicato alla data del 30.07.2018 per gli assistiti residenti nella Regione Campania e al 05.09.2018 per gli assistiti residenti al di fuori della Regione Campania.
Allegava, dunque, l'opponente che, in conseguenza della individuazione e comunicazione del termine ultimo per l'erogazione delle prestazioni, era conseguita la sospensione della liquidazione delle prestazioni di erogate nel terzo trimestre 2018, dovendosi differire Controparte_1 la corresponsione di eventuali somme residue al saldo del consuntivo del 2018, ovvero all'esito dei controlli che vanno compiuti dai competenti tavoli tecnici, finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spese complessivamente pattuiti.
Rimarcava l'opponente che l'opposta aveva accettato il meccanismo di applicazione della R.T.U. con la sottoscrizione del contratto per l'esercizio del 2018., giusto disposto dell'art. 13 del contratto. Part Osservava l' che, nelle more del completamento dei lavori dei tavoli tecnici, doveva ritenersi esclusa la esigibilità del credito ingiunto per la sussistenza di un elemento impeditivo della prestazione, che Part sospenderebbe l'obbligo di adempiere da parte dell' o, quantomeno, non la renderebbe responsabile del ritardato adempimento.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione e sottolineando:
a) l'esistenza incontestata del rapporto contrattuale, seppure stipulato successivamente per l'anno precedente, secondo le modalità ordinarie di programmazione e contenimento della spesa sanitaria;
2 b) la validità della pretesa creditoria avendo adempiuto l'onere di prova gravanti su creditore.
L'opposta negava inoltre che il tetto di spesa fosse stato superato, evidenziando che le prestazioni oggetto dell'ingiunzione erano state erogate prima della comunicazione del monitoraggio che indicava l'esaurimento del budget. Part Rilevava che l' aveva allegato solo di aver comunicato il termine di esaurimento del tetto di spesa per la branca di Laboratorio analisi a seguito del monitoraggio relativo a gennaio-luglio 2018 (nota prot. n.
195203 del 09 agosto 2018), ma non aveva menzionato successivi monitoraggi, ossia:
-il monitoraggio gennaio-agosto 2018, comunicato con nota prot. n.
255320 del 4.10.2018, che indicava il 10.10.2018 come data presunta di sforamento del tetto;
-la rettifica (con nota prot. n. 238446 dell'08.10.2018), che sospendeva la data del 10.10.2018 e autorizzava a continuare l'erogazione delle prestazioni fino a nuova comunicazione.
- il monitoraggio gennaio-ottobre 2018, comunicato con nota prot. n.
271562 del 13.11.2018, che indicava la data del 28.10.2018 come data presunta di sforamento per residenti in [...]e quella del
5.12.2018 come data presunta di sforamento per residenti in altre
Regioni.
Secondo la difesa dell'opposta, dunque, anche nel caso di Part raggiungimento del tetto di spesa, l' non avrebbe potuto negare il pagamento delle prestazioni fornite essendo essa tenuta, invece ad applicare il meccanismo della R.T.U.
Il Tribunale di LE, con sentenza n. 2086/2022, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, evidenziava che l' aveva invocato un presunto Pt_2 superamento del tetto di spesa senza individuare il tetto di riferimento e documentarlo;
non aveva, dunque, adempiuto all'onere probatorio di
3 cui era gravata, costituendo le indicate circostanze eccezioni impeditive o modificative dell'avversa pretesa creditoria. Part Specificava che a fronte della difesa articolata dall'opposta, l' nella prima difesa utile, nulla aveva osservato, limitandosi a domandare che la causa fosse spedita per la udienza di precisazione delle conclusioni.
Osservava il Tribunale che i corrispettivi richiesti in monitorio concernevano prestazioni erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre
2018, rese, dunque, allorché non era neppure ancora decorso il termine del 10.10.2018 successivamente indicato quale data corretta presunta di sforamento e poi “sospesa”.
Avverso la predetta statuizione l' ha proposto appello con Parte_2 atto di citazione regolarmente notificato, affidato in sostanza ad un unico motivo, ed ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe opportune declaratorie, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2086/2022 del Tribunale di LE, annullare e/o revocare il D.I. n. 1381/2021 –R.G. n. 4627/2021, emesso dal Tribunale di
LE in data 06/06/2021, attesa la mancanza dei presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per la sua emissione, accertando e dichiarando altresì come non dovuto l'importo di cui alla richiesta nota di credito, pari ad € 2.718,82, da parte della , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., in quanto afferente a prestazioni sanitarie erogate dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., oltre i limiti di spesa contrattualmente pattuiti, per l'annualità 2018, con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio.”
Costituitasi in giudizio, la società Controparte_1 ha contestato la fondatezza dell'appello concludendo per il suo
[...] rigetto, con vittoria delle spese processuali.
La causa è stata interrotta a causa del decesso del difensore dell'appellata e poi riassunta dall'appellante, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., con atto depositato in data 13.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per l'appellata.
4 All'udienza del 12.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia della società appellata, nei confronti della quale il processo è stato ritualmente riassunto dall'appellante con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificato, ai sensi dell'art.303 comma 2 c.p.c., in data
13.11.2023.
Tale contumacia, tuttavia, non fa venire meno l'efficacia degli atti processuali, precedenti all'interruzione, posti in essere dall'appellata mediante il suo procuratore e difensore (v. Cass. Cass. n. 26372 del
2014 Civile 4600/1996 e 8917/1994 Cass. n. 6867/1996). Cass. n.
24331/2008 n.3963 del 18/04/1998)”.
Alla luce dei recentissimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla retroattività degli effetti del contratto stipulato in epoca successiva all'esecuzione delle prestazioni nonché in tema di formazione del giudicato interno in merito ai fatti allegati e non contestati in primo grado, deve ritenersi superata ogni questione, pur sollevata di ufficio da questa Corte, relativa alla sussistenza del contratto dedotto in lite nonché all'accreditamento della struttura sanitaria, circostanza mai Part contestata e persino allegata dall' con la proposizione dell'atto di opposizione. Part Con il proposto appello l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che essa opponente non avesse comprovato l'eccepito superamento dei tetti di spesa quale fatto impeditivo della pretesa avanzata in via monitoria dalla struttura sanitaria opposta.
Deduce che con la proposta opposizione aveva eccepito l'inesigibilità di qualsivoglia pretesa nelle more della definizione del procedimento amministrativo per la verifica del rispetto del budget nell'intero anno di riferimento.
5 Fa rilevare che, in allegato alle note conclusionali in primo grado, aveva prodotto la nota prot. n. 64612/2021 dell'U.O.C. Assistenza Accreditata dell'SL LE, comunicata all' denominata EVO LAB, di cui CP_3
l'appellata era parte, con la quale si segnalava la sopravvenuta definizione del suddetto procedimento, all'esito del quale era emersa l'avvenuta erogazione da parte dell'opposta di n. 44 prestazioni in eccesso, con un “over tetto” per un importo di euro 2.718,82.
Sostiene che le note richiamate nella gravata sentenza, con le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del contratto, era stata comunicata la data di presumibile superamento del tetto di spesa, erano “puramente cautelative”, relative a stime rapportate ad un monitoraggio delle prestazioni fatto in corso d'anno e, quindi, ad un dato parziale;
infatti ogni definitiva valutazione va compiuta a consuntivo, all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 6 del contratto.
Lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente affermato che Part l' non avesse dato prova del superamento dei tetti di spesa perché non ha tenuto conto di detta nota, prodotta in allegato alle note conclusionali;
sostiene che essa, essendo stata adottata a consuntivo dell'anno 2018, è l'unica concretamente rilevante.
Soggiunge che, allorquando era stata inviata alla struttura appellata, la nota non era mai stata oggetto di contestazione e, pertanto, è possibile ritenere che, di fatto, ne abbia accettato il contenuto, in uno con tutti gli ulteriori atti amministrativi che ne costituiscono presupposto.
A dire dell'appellante, dunque, l'accertamento compiuto dal Tavolo
Tecnico della Specialistica ambulatoriale, si sarebbe consolidato per acquiescenza e, considerata la natura giuridica dell'atto, la sua valenza probatoria non può essere messa in discussione nel presente giudizio.
Contesta, infine la debenza degli interessi moratori “commerciali”.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, la nota prot. n. 64612/2021 dell'U.O.C. Assistenza
Accreditata dell'SL LE è stata prodotta in primo grado in uno al
6 deposito della comparsa conclusionale, allorquando i termini relativi alle preclusioni istruttorie erano definitivamente spirati.
Trattasi di produzione inammissibile perché prodotta dopo il passaggio della causa alla fase della decisione (Cass., n. 12574/2019); detto documento, peraltro, reca una data di formazione anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado (ma anche alla stessa proposizione dell'opposizione), sicché sarebbe stato specifico onere della parte allegare le ragioni che le avevano impedito in precedenza la produzione, anche eventualmente dimostrando che si trattava di documento del quale non aveva la disponibilità per causa alla stessa non imputabile ai fini della valutazione dei presupposti per la remissione in termini.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado non ne ha tenuto conto.
In ogni caso detta nota non sarebbe valsa alla dimostrazione l'eccepito superamento dei tetti di spesa da parte della struttura sanitaria appellata e, dunque, la non remunerabilità delle prestazioni rese, eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 da parte della struttura privata. Contr Da questo documento si evince che la di cui faceva parte l'appellata, avrebbe superato il 30 % del valore medio 2012 - prestazioni “R” DCA
84 del 31.10.18 avendo erogato n. 44 prestazioni “oltre il tetto”.
Orbene, al di là del fatto che da tale atto non è dato desumere neanche in che misura fosse stato superato il tetto, per cui se ne deve rilevare un'assoluta indeterminatezza ed incertezza in ordine ai dati, ai valori ed Part ai criteri di calcolo assunti a base della somma che l' ritiene non Part dovuta in base ad essa, osserva la Corte che l' nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, non ha eccepito che il mancato pagamento delle fatture trovasse giustificazione nel fatto che le prestazioni oggetto delle fatture, in quanto rientranti nella lettera “R”, fossero state rese oltre la data di esaurimento dei volumi massimi di prestazioni erogabili ai sensi del menzionato DCA, bensì esclusivamente che la pretesa fosse
7 inesigibile perché relativa a prestazioni rese oltre la data di presunto sforamento dei limiti di spesa in corso di fissazione da parte della
Regione ed essendo ancora in corso i lavori dei Tavoli Tecnici, prodromici alla imposizione dei tetti di spesa per macroarea, ovvero per branca e/o tipologia omogenea di prestazione. Affermazione risultata contraddetta dalla documentazione prodotta dalla , da cui emergeva che le CP_1 prestazioni di cui veniva chiesta la remunerazione erano state eseguite in epoca precedente alla data di presunto sforamento, individuata Part dall' el 28.10.2028, come da comunicazione inviata al laboratorio di analisi.
Orbene, dal contratto intercorso tra le parti ex art. 8 quinquies Dlgs Part 502/92 e s.m.i., invocato dalla stessa a fondamento delle proprie eccezioni, risulta che all'art. 5 venivano fissati i criteri per la remunerazione delle prestazioni rese prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, segnatamente: a) qualora il raggiungimento del tetto si verifichi a consuntivo in data antecedente Parte rispetto all'ultima comunicazione dell' si applicherà una regressione tariffaria sulle prestazioni erogate dall'inizio dell'anno fino alla data presunta, al fine di riportare la spesa nei limiti contrattualmente fissati;
in tale ipotesi, non spetta alcun compenso né indennizzo per le prestazioni fornite oltre tale data;
b) qualora il superamento consuntivo avvenga successivamente alla data indicata dall'ultima comunicazione Parte dell' non è dovuto pagamento alcuno per le prestazioni erogate successivamente alla data effettiva di esaurimento del tetto. Part In ossequio a quanto stabilito in detto contratto, dunque, l' è tenuta a notificare a ciascun centro privato accreditato la percentuale effettiva di utilizzo dei limiti di spesa stabiliti e la data presunta di raggiungimento del tetto massimo di spesa, nonché la data consuntiva di effettivo esaurimento di tali percentuali;
tale previsione si giustifica in considerazione del fatto che, conformemente al contratto stipulato con Part l' di riferimento, le strutture accreditate non dispongono di un tetto
8 di spesa individuale, ma dipendono dal budget complessivo assegnato alla macroarea di riferimento.
Da ciò consegue che, una volta esaurito il limite preventivato, i compensi richiesti dai singoli centri accreditati sono soggetti a possibili procedimenti amministrativi di decurtazione, che possono incidere percentualmente sull'intero fatturato o, in alternativa, eliminare integralmente specifiche prestazioni determinate.
Il dato significativo, pertanto, non è il mero superamento assoluto del tetto, bensì il provvedimento amministrativo mediante il quale si sancisce l'obbligo per il soggetto accreditato di farsi carico della riduzione proporzionale in relazione al suo contributo specifico all'eccesso rilevato. Part Pertanto, nell'ipotesi di cui alla lett. a), è necessario che l' metta un provvedimento autoritativo con il quale applichi la cosiddetta regressione tariffaria unica (RTU) all'intero fatturato annuo di ciascun centro, procedura che, quale derivazione del potere di determinazione del tetto di spesa, consente di ridurre proporzionalmente il credito del Part concessionario secondo la percentuale fissata dall' (Cassazione, sez. un., 02/11/2018, n. 28053 ; Cassazione civile sez. I, 09/08/2025,
n.22957).
Le modalità operative di tale regressione sono disciplinate dall'allegato
C della delibera della Giunta regionale Campania n. 1268/08, richiamata nel contratto, che prevede, tra l'altro, la determinazione dell'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di spesa attraverso un'analisi Parte consuntiva delle prestazioni effettuate ai residenti dell' di Parte riferimento, di altre e di altre regioni. Il risultato consuntivo complessivo viene quindi confrontato con i tetti di spesa e, previa compensazione di eventuali surplus e sottoutilizzi, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato attribuibile al singolo centro per la quota eccedente il limite.
La regressione è finalizzata a individuare il contributo di ciascun centro al superamento del tetto applicando una riduzione proporzionale al
9 fatturato, penalizzando maggiormente i centri con maggior contributo allo sforamento.
Si distingue da tale meccanismo l'ipotesi della lett. b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che in caso di superamento successivo alla data ultima di previsione esclude il diritto al pagamento per le prestazioni erogate oltre tale data.
Nel caso in esame, risulta configurabile indubitabilmente l'ipotesi a), atteso che, come comprovato dall'appellata e ritenuto dal primo giudice, con argomentazioni affatto censurate in questa sede, le prestazioni di cui è stata chiesta la remunerazione si riferiscono a prestazioni eseguite prima della data di presunto sforamento.
Di conseguenza, per negare la pretesa di pagamento delle prestazioni Part erogate, l' avrebbe dovuto provare di aver adottato un provvedimento amministrativo idoneo che, prendendo atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, avesse definito la percentuale di regressione tariffaria da applicarsi alla branca e quella unitaria sul fatturato specifico, conformemente al procedimento previsto dalla D.G.R.C. n. 1268/08.
Questo provvedimento, che deve essere adottato dall'organo competente, ossia dal Direttore Generale, è imprescindibile per legittimare il mancato pagamento delle prestazioni erogate oltre il limite di spesa, a prescindere che questo risulti fissato in epoca successiva all'esecuzione delle prestazioni o che il monitoraggio e l'attività imputabile al tavolo tecnico siano stati effettuati tardivamente, perché fatti di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa.
Dagli atti non risulta che sia stato adottato un provvedimento conforme ai requisiti sopra indicati per l'anno 2018, mentre le comunicazioni Part dell' circa la data presunta di esaurimento del limite di spesa fissata non possono essere considerate atti idonei a determinare la regressione, del tutto privi di efficacia vincolante atteso che con esse si prevede il mancato pagamento delle prestazioni successive a tale data sulla base
10 di analisi non dettagliate, come del resto a chiare lettere affermato in questa sede anche dall'appellante.
In definitiva, in mancanza di prova dell'adozione e comunicazione di un provvedimento di determinazione della regressione tariffaria unica a Part carico della struttura privata appellata, l' non poteva legittimamente negare il pagamento del saldo dovuto per le prestazioni incontestabilmente erogate (Cass. n.23498/2025). Part Essendo ormai decorso il termine contrattuale per il pagamento, l' è obbligata a corrispondere il saldo dovuto per le prestazioni effettuate, come richiesto in via monitoria dalla società attrice, comprensivo degli interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6 del contratto, ossia nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
La questione in ordine agli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del Part 2002, proposta solo in questa sede dall' ppellante è nuova, dunque, inammissibile, ex art. 345 c.p.c.
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, con esclusione della fase decisionale (cui l'appellata non ha partecipato), vanno poste a carico dell'appellante.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.
P. Q. M.
La Corte di Appello di LE definitivamente pronunciando sull'appello proposto dell' nei confronti della società Parte_2 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza n. 2086/2022 del Tribunale Controparte_4 di LE, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_2
che si liquidano in euro Controparte_1
3.376,00 per compensi professionali, oltre iva e cap come per legge;
c), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.
LE, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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