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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11853 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67327 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 25.02.2025 e vertente
T R A
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Pedara Parte_2
(CT), Via Tarderia 74, presso lo studio legale dell'Avv. Lidia Consoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Opponente
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. , elettivamente domiciliata CP_2 in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo studio legale degli Avv.ti Silvio Crapolicchio e
IM RS, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: rapporti associativi
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto dei precedenti atti e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini per note.”;
1 • La difesa dell'opposta: “precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritte, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 16629/2021, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
, esponendo:
[...]
- che l' aveva ottenuto il decreto ingiuntivo assumendo di essere creditrice CP_1 dell'importo di euro 11.580,00, a titolo di contributo di revisione per il biennio 2017/2018 e di quote associative per gli anni dal 2016 al 2021;
- che eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva in capo all' n merito CP_1 alla pretesa relativa al contributo revisionale, in favore delle associazioni regionali, come previsto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 aprile 2017, parte I, n. 16 art. 2;
- che, quanto al merito, sollevava l'eccezione di inadempimento, in quanto nessuna revisione risultava essere stata eseguita per gli anni 2017/2018;
- che l' pur gravata dell'onere della prova, non produceva alcun verbale di revisione, CP_1 né indicava eventuali cause ostative che avessero impedito l'adempimento di tale obbligo;
- che, quanto alla somma di euro 10.080,00, pretesa a titolo di quote associative per gli anni
2016–2021, anche tale voce di credito doveva ritenersi infondata;
- che l'adesione all' risalente all'anno 2003, si era sempre caratterizzata come CP_1 gratuita, secondo quanto risultava da precedenti comunicazioni associative;
- che, inoltre, nessuna richiesta di pagamento veniva mai formulata dalla parte opposta, quantomeno fino alla nota del 28.01.2021;
- che la quantificazione dell'asserito credito veniva operata dall' sulla base di CP_1 deliberazioni annuali del proprio Consiglio Regionale, che non le erano mai state comunicate;
- che tale condotta, valutata nel suo complesso, si poneva in evidente contrasto con i principi di correttezza e buona fede che avrebbero dovuto informare il rapporto associativo, generando un legittimo affidamento nella gratuità della partecipazione;
- che, con nota PEC del 30 dicembre 2020, comunicava formalmente il recesso dall' CP_1 motivandolo con la perdita di rappresentatività dell'associazione nei confronti della propria realtà aziendale;
2 - che in sede monitoria, l' sosteneva che il recesso dovesse ritenersi efficace solo a CP_1 decorrere dal 1° gennaio 2022, richiamando a tal fine l'art. 7 dello statuto, in correlazione con l'art. 24, comma 2, c.c.
- che tuttavia tale interpretazione risultava errata;
- che nella fattispecie, la comunicazione di recesso appariva puntualmente motivata e fondata su ragioni concrete e documentate, sicché nessuna quota associativa poteva essere legittimamente pretesa per l'anno 2021.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) accogliere la presente opposizione, e conseguentemente revocare e/o annullare il D.I.
n°1662 9/202 1 del Tribunale di Roma emesso in favore di 2) accertare e dichiarare la CP_1 carenza di legittimazione attiva dell' n riguardo alla richiesta di pagamento delle quote CP_1 revisionali;
3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Parte_3
[...
ad a titolo di quote di revisione anni 2017/2018 in ragione dell'eccezione di CP_1 inadempimento sollevata in narrativa;
4) ritenere e dichiarare non dovute le quote associative per gratuità dell'adesione come comunicato dall' Federazione con la CP_1 Controparte_4 nota prot. 1038/01; 5) ritenere e dichiarare non dovuto quanto ingiunto stante la violazione dell'art. 1375 c.c. da parte di er le ragioni esposte in narrativa;
6) in subordine accertare CP_1
e dichiarare il recesso comunicato il 30.12.2020 da per giusta causa e per tale Parte_1 ragione dichiarare non dovuta la quota associativa relativa al 2021; 7) condannare l CP_1 pagamento di spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di formulare istanze istruttorie negli assegnandi termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
, la quale esponeva:
[...]
- che esercitava la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la vigilanza sull'intero movimento cooperativo, svolgendo al contempo un'intensa attività di promozione e di formazione, sia a livello nazionale che locale;
- che tale operatività si articolava in una distribuzione territoriale capillare, strutturata in
Federazioni regionali e provinciali, nonché in associazioni di settore attive in tutti i comparti produttivi;
- che l'adesione da parte delle cooperative comportava, per l'intera durata del rapporto, il diritto di fruire di una serie di servizi, unitamente all'obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
3 - che agli articoli 5, ultimo comma, e 24 dello Statuto Nazionale, le cooperative aderenti erano tenute al versamento dei contributi associativi, delle quote sociali e dei contributi di revisione, determinati secondo i criteri previsti dallo Statuto stesso;
- che la , in data 27 novembre 1986, formalizzava la propria Parte_4 adesione, accettando integralmente le disposizioni statutarie, incluse quelle relative all'obbligo contributivo annuale;
- che, con comunicazione a mezzo PEC del 30 dicembre 2020, la predetta Cooperativa manifestava la volontà di recedere;
- che, tuttavia, con successiva comunicazione del 26 gennaio 2021, precisava che, in virtù del combinato disposto della normativa statutaria e della regolamentazione ministeriale vigente, la
Cooperativa risultava tenuta al versamento delle quote associative per l'anno 2021;
- che, con ulteriore PEC del 28 gennaio 2021, provvedeva a diffidare la Parte_4
al pagamento della somma complessiva di euro 15.330,00, a titolo di quote
[...] associative non versate per gli anni dal 2016 al 2021, nonché dei contributi di revisione relativi ai bienni 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, come risultava dai bilanci approvati e regolarmente depositati presso la competente Camera di Commercio;
- che, per tali ragioni, l'eccezione sollevata dalla opponente circa la carenza di legittimazione attiva, doveva considerarsi del tutto infondata e, pertanto, integralmente respinta;
- che, con riguardo alla presunta mancata esecuzione della revisione per il biennio 2017/2018, contestava ogni deduzione di controparte;
- che aveva fornito adeguata prova documentale del proprio credito, mentre parte opponente non aveva assolto all'onere della prova circa l'insussistenza del debito oggetto di ingiunzione e del presente giudizio di opposizione;
- che contestava la tesi avversaria relativa alla gratuità dell'adesione, nonché la documentazione allegata a sostegno di tale assunto, in quanto infondata e priva di rilevanza;
- che l'adesione da parte della Cooperativa comportava l'accettazione e la condivisione delle disposizioni statutarie, incluse quelle concernenti l'obbligo contributivo annuale;
- che le quote associative risultavano deliberate dal Consiglio Generale in piena conformità allo Statuto vigente;
- che, dalla deliberazione del Consiglio Generale del 26 ottobre 2016, emergeva che la
– con valore della produzione pari ad euro 0 al 2015 – risultava tenuta al pagamento Parte_4 di una quota associativa di euro 390,00 per l'anno 2016;
4 - che per l'anno 2017 risultava dovuta la medesima quota di euro 390,00, sempre sulla base di un valore della produzione pari ad euro 0;
- che per il 2018 la quota era determinata in euro 2.000,00, in ragione di un valore della produzione pari ad euro 400.157,00; per il 2019 in euro 1.300,00, in funzione del valore di euro
167.077,00; per il 2020 in euro 3.000,00, sulla base del valore di euro 637.315,00;
- che per l'anno 2021 la quota era determinata in euro 3.000,00, atteso che, alla data del 16 dicembre 2020, non risultava ancora depositato il bilancio relativo all'anno 2020 e pertanto l'importo veniva calcolato sull'ultimo bilancio disponibile presso la CCIAA;
- che non poteva riconoscersi alcuna giusta causa nel recesso esercitato dalla;
Parte_4
- che, ai sensi dello Statuto, dell'art. 24, comma 2, c.c. e della Circolare n. 39580 del 19 dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, il recesso esercitato oltre il 30 settembre dell'anno pari non produceva effetti sul successivo biennio ispettivo, mancando il rispetto del termine trimestrale antecedente;
- che, di conseguenza, si riteneva pienamente legittima la richiesta economica formulata anche per l'anno 2021;
- che, quindi, parte opponente risultava obbligata a corrispondere gli importi richiesti;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla
[...]
. Parte_4
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Per i suesposti motivi, voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in via principale, per le motivazioni esposte nel presente atto, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
, in quanto infondata e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 16629/2021 (R.G. n. 49073/2021) emesso dal Tribunale Civile di Roma in favore dell' - in via subordinata, accertare Controparte_3 definitivamente il credito dell' nei confronti della Controparte_3
in relazione al rapporto associativo intercorso nella misura Parte_4 di cui in narrativa o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la medesima al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali.”.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., in quanto vertente su circostanze in parte documentali e negative (capp. 1, 2 e 3) ed in parte valutative (cap. 4), era istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 25.02.2025, era trattenuta in decisione,
5 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta, per come dedotto da parte opponente, la quale ha ritenuto che on sarebbe CP_1 stata legittimata a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto le somme oggetto della richiesta di pagamento avrebbero dovuto comunque essere versate in favore delle associazioni regionali riconducibili all'opposta e da questa delegate alla riscossione.
Sul punto, deve darsi seguito all'orientamento di questo Ufficio, secondo cui, stante la natura delle associazioni regionali quali mere articolazioni di parte opposta, “sebbene l' abbia CP_1 delegato alle Federazioni territoriali la riscossione, in suo nome e per conto suo, delle quote associative, ciò non determina il venir meno in capo all'opposta della titolarità del credito avente ad oggetto i contributi associativi a carico delle società cooperative associate” (Trib. Roma n.
9767/2022; Trib. Roma n. 14304/2023).
Ciò precisato e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilità dall'art. 2697 c.c., in virtù de quale è che vuol dar valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore- opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'esistenza dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri
6 atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Va, inoltre, considerato che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Pertanto, gravava su parte opposta fornire la prova circa la qualità di associata in capo all'opponente nel periodo della pretesa creditoria, l'avvenuta adozione di una delibera relativa alla determinazione delle modalità di calcolo della quota associativa e che la somma esatta in via monitoria sia rispondente a detti parametri di calcolo. Spettava, invece, all'opponente la prova dei fatti modificativi o estintivi e, cioè, di non essere tenuta alla prestazione in quanto non più associata nel periodo oggetto della pretesa ovvero perché la stessa non era stata correttamente determinata o perché era stata estinta.
Ebbene, con particolare riferimento al caso di specie, è pacifico che l'opponente abbia aderito all' in dal 2003 (cfr. pag. 6 atto di citazione) e che abbia esercitato il diritto di recesso in CP_1 data 30.12.2020.
Si rileva, altresì, che la , avendo acquisito lo status di Parte_1 associata, ha assunto diritti ma anche obblighi nei confronti dell'associazione propri del rapporto associativo e derivanti dalla normativa statutaria, per sua natura opponibile a tutti gli associati, a prescindere da un'espressa accettazione della stessa da parte dei nuovi aderenti.
In particolare, l'adesione delle Cooperative all' resuppone anche la condivisione delle CP_1 norme statutarie, comprensive di quelle dettate in ordine al rispetto del principio della contribuzione associativa, revisionale, sindacale e di altra natura. Nello specifico, l'art. 5, ult. co.,
Statuto stabilisce che “gli aderenti hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei CP_1 contributi nella misura annualmente determinata dal Consiglio Generale”.
Inoltre, l'art. 24 dello Statuto UNCI stabilisce che “le entrate dell'Unione sono costituite: a) dalle quote d'iscrizione, dai contributi associativi, ordinari, integrativi e straordinari, stabiliti in base alle norme del presente statuto, e da quelli per servizi corrisposti agli anti aderenti;
b) dai contributi obbligatori per legge;
c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
d) dalle somme incassate per gli atti di liberalità o per altro titolo”.
7 Pertanto, a nulla rileva la contestazione di parte opponente, a mente della quale nulla doveva ad fronte della gratuità dell'adesione all' CP_1 Parte_5
Ed invero, le somme richieste con il provvedimento monitorio sono state ingiunte a titolo di contributi di revisione per i bienni 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018 e di quote associative per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, importi tutti dovuti per espressa previsione statutaria, che, come anzidetto, è opponibile all'odierna attrice in forza della sua adesione alla compagine associativa di parte opposta.
L'opposta ha, inoltre, prodotto – fin dalla fase monitoria – le deliberazioni del Consiglio
Generale dell' del 26.10.2016, del 14.06.2017, del 17.01.2018, dell'11.10.2018, del CP_1
26.10.2019 e dell'1.07.2021 (doc.ti 9-14 fascicolo monitorio), con le quali ha provveduto a fissare i criteri di riferimento, la misura e le modalità di calcolo della quota associativa dovuta dalle imprese e società aderenti.
Poiché l'accettazione (da parte dell'ente) della richiesta di adesione presentata dal nuovo socio comporta la conclusione di un contratto, è consequenziale che il nuovo socio accetta la disciplina interna e si impegna a rispettare le previsioni statutarie nonché le delibera assunte validamente dagli organi, che peraltro può impugnare, se non validamente assunte. Sicché, in mancanza di impugnazione, le delibere degli organi dell'ente – di qualsiasi ente – sono valide ed efficaci, nonché vincolanti per tutti gli associati fino al momento dell'annullamento o della dichiarazione di nullità con sentenza passata in giudicato ovvero fino all'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 23, co. 3, c.c.
Nel caso di specie, la opponente non risulta aver mai impugnato le predette delibere, le quali, allo stato, sono dunque idonee a fondare la pretesa di parte opposta, che ha anche depositato in atti i bilanci della opponente dal 2014 al 2019 (docc. 15-18 fascicolo monitorio). Parte_4
Alla luce di quanto sopra esposto, devesi ritenere che parte opposta abbia fornito adeguata prova del credito, atteso che, sulla base della documentazione prodotta, comprensiva anche dei bilanci della società opponente, risultano correttamente determinate le quote associative pretese.
Non rileva in contrario la doglianza di parte opponente, secondo cui le citate delibere non le sono mai state comunicate, in quanto nessuna previsione contrattuale o normativa impone all' di comunicare le deliberazioni a tutte le società associate quale condizione della Parte_5 loro efficacia, pertanto, priva di pregio è la suddetta censura sul punto.
Né il recesso da perato dall'opponente può giustificare il venir meno delle obbligazioni CP_1 assunte con l'adesione e non adempiute, dato che le stesse si riferivano ai periodi in cui l'opponente partecipava alla Unione e, per quanto qui d'interesse, anche per l'anno 2021.
8 Ed invero, l'art. 7 dello Statuto dell' imanda, espressamente, all'art. 24 c.c., il quale CP_1 letteralmente, dispone che “L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto
l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”. Nel caso concreto, la opponente ha comunicato Parte_4 con PEC del 30.12.2020 (doc. 5 fascicolo di parte opponente) la volontà di recedere, per cui, essendo stato il recesso trasmesso all' opo il 30.09.2020, il vincolo associativo si è risolto CP_1 alla data dell'1.01.2022.
Tale circostanza è corroborata anche da quanto chiarito con circolare del MISE n. 39580/2006, pag. 3 (doc. 7 fascicolo monitorio), nella quale può leggersi che “la disciplina della debenza delle quote associative deve essere riferita a quelle in essere al 1° gennaio di inizio del biennio ispettivo fino a che il recesso non sia comunicato nelle forme dovute entro il 30 settembre dell'anno antecedente all'inizio del biennio ispettivo, cioè tre mesi prima per come stabilito dall'art. 24 comma 2, codice civile”.
Il contributo associativo, dunque, va corrisposto anche per l'anno 2021, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la quale non ha nemmeno puntualmente specificato le circostanze gravi e oggettive poste alla base della presunta “giusta causa”, indicata a fondamento del recesso comunicato il 30.12.2020.
Anche il motivo di opposizione in ordine alla non debenza dei contributi di revisione per il biennio 2017-2018 deve essere respinta.
In primo luogo, i predetti importi sono tutti dovuti per espressa previsione statutaria, che, come detto, è opponibile all'odierna attrice in forza della mera adesione all'Associazione opposta.
Secondariamente, l'opponente, ancorché abbia invocato l'art. 1460 c.c., non ha assolto all'onere probatorio, su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., in punto di allegazione del presunto inadempimento altrui, genericamente contestando una mancata attività di revisione da parte dell' CP_1
Sebbene, infatti, sia consolidato l'orientamento anche di questo Ufficio sul fatto che nel rapporto societario e in genere associativo non può essere invocato l'art. 1460 c.c. (cfr. Cass.
5180/1993; arg. ex Cass. 2622/2014, nell'ambito delle società cooperative, caratterizzate invero da duplicità di rapporti), in quanto detti rapporti sono caratterizzati non dal vincolo sinallagmatico, ma dalla comunione di interessi, e sebbene sia altrettanto evidente che questo principio non può trovare applicazione, quanto meno, con riferimento ai contributi per revisione, atteso che in questo caso la domanda riguarda il corrispettivo per la prestazione di servizi e,
9 quindi, si è in presenza di un rapporto sinallagmatico, in cui riprendono vigore le su richiamate regole processuali ordinarie in tema di onere allegatorio e probatorio, che, nel caso di specie, non
è stato assolto dall'opponente, in virtù della contestazione generica di inadempimento dalla stessa sollevata.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di cui all'art. 1375 c.c., per avere l'opposta agito in violazione del canone di buona fede e correttezza nelle more del rapporto associativo, stante la genericità dell'allegazione, non asseverata e, in ogni caso, inidonea ad escludere la maturazione del credito dell'opposta.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, si impone il rigetto dell'opposizione formulata da , con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 16629/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 10.09.2021 e ne dichiara la definitiva esecutività;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 5.077,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17.8.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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