Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 406 DE R.G.V.G. DEl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 25.04.2024 da: DEL Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ) nato il [...] a [...]
Benedetto DE NT (AP) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Rupilli e Controparte_1 (C.F.:
1) nata il [...] a [...] e ivi C.F. 2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Maria
Egidi e Daniela Valeri;
avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi e successiva cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.2024, i ricorrenti sulla premessa che: in data 01.06.1997 avevano contratto matrimonio concordatario in Grottammare
(AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1997, optando per il regime patrimoniale DEla comunione dei beni, poi convertito in regime DEla separazione dei beni con atto notarile DE
28.06.2022; dall'unione erano nati i figli Per_1 (24.01.2001), economicamente indipendente, e Per_2 (14.06.2007); la prosecuzione DEla convivenza era divenuta ormai intollerabile;
-
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, dopo la maturazione dei termini di legge, anche di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in San 1. Il Sig. Controparte_2
Benedetto DE NT (AP) alla Via E. Liburdi n. 1, mentre la Sig.ra CP_1
[...] fisserà, quanto prima, la propria residenza in Acquaviva Picena (AP), alla
Via Mazzini 14/B;
2. La figlia minore, Per_2 , verrà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso,
con l'impegno da parte degli stessi di crescerla, educarla ed istruirla, seguendo la
Sue inclinazioni personali;
3. La figlia minore, sempre in affido condiviso, potrà vivere nel corso DEl'anno ove liberamente preferirà: o con il padre, che le conserverà i Suoi spazi presso l'abitazione sita in San Benedetto DE NT (AP) in Via E. Liburdi n. 1, oppure con la madre, che le provvederà i Suoi spazi presso l'abitazione sita in Acquaviva
Picena (AP), in Via Mazzini 14/B;
4. I genitori stabiliranno in maniera equilibrata la loro presenza accanto alla figlia nei giorni di festa e nei periodi di vacanza (periodo natalizio, periodo pasquale, periodo estivo);
5. I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore d'età, assumendo di comun accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la vita DEla stessa, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scuola, allo sport, alle spese et cetera, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DEla ragazza, conservando l'originale saldezza di tutti i naturali legami affettivi;
il figlio maggiore è indipendente;
6. i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi dovranno essere reciprocamente a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
7. il padre, in considerazione DEl'abituale condizione e DEle attuali esigenze DEla figlia, nonché DEla possibilità DEla stessa di dimorare tanto con l'uno tanto con l'altro coniuge, verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario DEla figlia minore, la somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo addebito automatico con bonifico sull'IBAN [...], entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese di riferimento sino al compimento DE diciottesimo anno di vita DEla stessa, quando quest'ultima potrà fare espressa richiesta affinchè la contribuzione al mantenimento sia versata direttamente su conto corrente a nome
DEla medesima a mezzo di bonifico bancario;
tutte le spese straordinarie relative alla figlia minore d'età (medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche, sportive, turistiche et cetera) rimarranno sempre a carico DE padre, purché previamente concordate e comprovabili con documenti giustificativi. Le comunicazioni relative alle suddette scelte dovranno essere effettuate a mezzo whatsapp ai rispettivi numeri di telefonia mobile degli odierni ricorrenti;
8. Eventuali benefici, indennità e deduzioni fiscali per la figlia minore saranno a favore DE padre;
9. i coniugi danno reciproco assenso e consenso al rilascio od al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione DEla figlia minore sui reciproci passaporti;
10. i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia minore d'età ed i nonni;
11. la Signora Controparte_1 con la sottoscrizione DEl'atto, rilascia ampia e piena
Controparte_2 inquietanza DEla somma di euro 80.000,00= versata dal Signor data antecedente al deposito DE ricorso ex art. 473 bis 49 (-51) c.p.c.. I coniugi, valutata l'equità da parte DEl'Ill.mo Tribunale, considerano e concordano, in maniera inequivocabile, che la somma versata nelle forme e nei tempi e nei termini di cui in premessa, abbia valenza di corresponsione DEl'assegno divorzile capitalizzato (una tantum) a favore DEla moglie: Controparte_1 ex art. 5 Legge
n. 898/1970 con ogni conseguenza ed effetto di legge;
12. i coniugi concordano di dare attuazione alle presenti condizioni di separazione sin dalla data di deposito DE ricorso;
13. i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro con la sottoscrizione DE presente atto;
14. le spese DE presente giudizio saranno compensate interamente tra le parti.
Il Presidente DE Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 25.09.2024 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 89/2024 DE 30.09.2024 e, in pari data, con apposita ordinanza, rimetteva il giudizio in fase istruttoria dinanzi al magistrato relatore per pronunciarsi sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio pure proposta DEle parti, fissando, a tal fine, l'udienza DE 09.04.2025, rinviata successivamente all'udienza DE
25.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto i ricorrenti, a seguito DEla pronuncia DEla separazione, non si sono riconciliati e hanno chiaramente espresso la loro volontà di non volersi riconciliare. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse, nonché quelli DEla figlia attualmente non più minore;
di conseguenza, le clausole che si riferiscono alla figlia Per_2 e che presuppongono la sua minore età sono ormai da considerarsi superate.
Le spese di lite, stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto DEle condizioni concordate tra le parti, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra CP_2
وControparte_1 alle condizioni concordate tra gli stessi per come sopra
[...] e riportate e trascritte ad eccezione DEle clausole che si riferiscono alla minore età
DEla figlia Per_2
dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura
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DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Grottammare (AP) in quanto l'atto di matrimonio è stato iscritto al Registro Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1997; spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi Dott.ssa Rita De Angelis