TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 985/2022 R.G.L., promossa da
TT DE, NE NI, DA TO BI, NE AN
LU, SS Md IR, IN RM, RO IO,
YA RT IH AN FE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, per procura in atti ricorrenti
contro
DUSSMANN SERVICE S.R.L., in persona dell'Avv. Stefano Meloni quale procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Moizo, Maria
Francesca Cavaliere e Claudio Moizo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti convenuta
Oggetto: retribuzione della pausa pranzo
Conclusioni delle parti: come in atti. Fatto e diritto
I ricorrenti, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale il 6.9.2022, già dipendenti del Gruppo Samir e di Romeo Gestioni S.p.a., società attive nell'ambito della gestione dei servizi di pulizia dell'aeroporto di Milano Malpensa, hanno esposto di lavorare alle dipendenze di Dussman IC S.r.l. dall'1.3.2019, all'esito di una procedura di cambio di appalto indetta dalla committente SEA
S.p.a. (doc. nn.
2-4 fasc. ricorrenti).
I lavoratori hanno esposto di essere stati assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operai pulitori e inquadramento al III livello (IV per quanto riguarda il sig. ES) del CCNL Pulizia Multiservizi. Hanno specificato di essere sempre stati attivi esclusivamente nel settore “Air Side”, riguardante le aree esterne dello scalo aeroportuale, suddivise in sette postazioni, ognuna occupante una superficie di circa 1.200 metri quadrati e presidiata da un singolo operatore, con obbligo di reperibilità anche durante la pausa pranzo.
I ricorrenti hanno dichiarato che, sin dalla data di assunzione, veniva loro riconosciuta, anche in virtù delle previsioni di cui all'art. 4 del CCNL di settore, nonché di un accordo sindacale del 27.11.2008 sottoscritto dal Gruppo Samir, una pausa pranzo retribuita di 30 minuti, da godere all'interno dei turni di lavoro articolati in alternanza dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00.
Il suddetto riconoscimento, a detta degli stessi, rientrava nell'ambito di condizioni contrattuali di miglior favore, parzialmente compensative delle specificità delle mansioni assegnate (ivi inclusi i maggiori rischi operativi nel lavorare nelle aree esterne), degli obblighi di reperibilità e del disagio connesso alla dislocazione delle postazioni di lavoro, stante l'esposizione a condizioni climatiche avverse nel corso di tutto l'anno.
I lavoratori hanno riferito che il 3.12.2019 veniva affissa nelle bacheche aziendali una comunicazione di servizio, con cui, in assenza di loro consenso e in mancanza di confronto con le organizzazioni sindacali, veniva unilateralmente disposta l'estensione dell'orario di lavoro dalle 6.00 alle 14.30 e dalle 13.30 alle
22.00, con pausa di 30 minuti non più retribuita.
I ricorrenti hanno specificato di aver contestato, tramite ADL Varese, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, rivendicando il ripristino dell'orario lavorativo su 8 ore giornaliere, comprensivo di pausa retribuita di mezz'ora, ottenendo risposta negativa da parte del datore di lavoro, nonché di aver attivato il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., rimasto privo di riscontro.
Pertanto, hanno convenuto in giudizio DU IC S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa all'occorrenza, ogni più opportuna declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della determinazione aziendale con cui, a decorrere dal 4 dicembre 2019, è stata modificata la distribuzione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, il diritto dei signori DE UT, NI
NE , BI DA TO, AN LU NE, Md IR OS,
RM IN, IO RO e RT IH AN FE
YA (o a quello o quelli tra essi che risulterà di giustizia) ad essere assegnati a turni di lavoro della complessiva durata di 8 ore (dalle 6 alle
14 o dalle 14 alle 22), comprensivi di una pausa di 30 minuti retribuita;
b) per
l'effetto, condannare DU IC S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripristinare, nei confronti dei ricorrenti (o a quello
o a quelli tra essi che risulterà di giustizia), turni di lavoro della complessiva durata di 8 ore (dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22), comprensivi di una pausa di 30 minuti retribuita;
c. condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e IVA e spese di contributo unificato nella misura di euro 259,00, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
DU IC S.r.l. si è costituita in giudizio, contestando quanto allegato e dedotto da controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate. Esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione della lite, ammessa ed espletata la prova orale, all'esito dell'udienza di discussione del 25.9.2024 è stato concesso alle parti termine per note conclusive, ex art. 127 ter c.p.c., sino all'11.12.2024. Lette le note depositate dai ricorrenti e dalla società convenuta, che hanno reiterato le conclusioni già precedentemente presentate, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sostengono i ricorrenti che la retribuzione della pausa pranzo costituirebbe un trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina contrattuale di settore, che all'art. 30 così prevede: “durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto”. Ciò sarebbe riconducibile alle peculiarità delle attività prestate “Air Side” e dal fatto che tale condizione migliorativa è stata concessa e reiterata nel tempo dai precedenti datori di lavoro e, almeno inizialmente, dalla stessa società convenuta. Pertanto, il trattamento sarebbe definitivamente entrato a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo dipendente, non potendo - ai sensi dell'art. 2077 cod. civ. - venire unilateralmente revocato o derogato in peius dall'azienda.
In particolare, la pausa retribuita di 30 minuti sarebbe riconducibile alla categoria degli usi negoziali o di fatto, da ritenersi inseriti ex art. 1340 cod. civ. non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, integrandone il contenuto in senso modificativo o derogativo rispetto alla contrattazione collettiva.
Ritengono poi i lavoratori che, anche ove non si ritenesse il trattamento riconducibile all'art. 1340 cod. civ., si sarebbe comunque in presenza di una prassi aziendale, comportante un “obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale (Cass. Civ., sez. lavoro, 6 novembre 1996, n. 9690)”. Per ogni modifica, pertanto, sarebbe necessario il consenso del lavoratore interessato.
Da ultimo, i ricorrenti ritengono che si sarebbe comunque in presenza di comportamenti concludenti delle parti, le quali dopo aver instaurato il rapporto di lavoro ne hanno dato esecuzione in modo protratto, mutuando, anche ai sensi dell'art. 4 del CCNL di settore, il trattamento riservato dalle precedenti società aggiudicatrici dell'appalto.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel 2019 DU IC RL si è aggiudicata, in ATI con il Consorzio GISA, la gara indetta dal gestore aeroportuale SEA per l'affidamento dei servizi di pulizia, integrati e accessori dei locali e delle aree interne ed esterne - o “Air Side” - delle aerostazioni di Milano Linate e Milano Malpensa.
Il 28.2.2019 veniva stipulato un accordo con le OO.SS. e le RSA dei lavoratori, in forza del quale l'azienda si è impegnata all'assunzione di tutti i dipendenti dell'impresa uscente Romeo Gestioni S.p.a., indicati in un apposito elenco
(comunicato solamente in tale data) allegato al verbale di cambio appalto, con decorrenza dal successivo 1° marzo, ai sensi di quanto previsto dal già richiamato art. 4 del CCNL Imprese di Pulizia-Multiservizi. I ricorrenti, conseguentemente, sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ex novo, senza periodo di prova, continuando a svolgere le proprie mansioni di pulizia presso l'aeroporto di Milano Malpensa. La società si è impegnata, in particolare, all'assunzione “secondo le caratteristiche di inquadramento contrattuale e di parametro orario settimanale ivi indicate, con applicazione delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL Imprese di Pulizie e
Servizi Integrati / Multiservizi” (cfr. doc. n. 3 fasc. ricorrenti;
doc. n. 3 fasc. convenuta).
L'art. 4 del Contratto collettivo nazionale prevede, per quanto di interesse nella presente controversia, che “b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività di impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
In calce all'art. 4, risulta poi una dichiarazione a verbale con cui le parti hanno dato atto che “la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con
l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro - ai sensi dell'art. 3
L. 604/66 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”.
In breve, la società, in conformità a quanto finora esposto, ha sottoscritto con i ricorrenti dei contratti nuovi e diversi rispetto a quelli siglati col precedente gestore. In particolare, nelle singole lettere di assunzione non figurano richiami alle condizioni normative e retributive ovvero a trattamenti particolari goduti con i vecchi datori di lavoro in relazione alla retribuibilità della pausa pranzo (cfr. doc. nn. 6.1 - 6.7 fasc. convenuta). Non sussiste, d'altronde, alcun obbligo normativo o contrattuale che impone all'impresa subentrante il mantenimento delle previsioni economiche e giuridiche godute in passato. È poi evidente che nelle lettere di assunzione viene richiamata, semmai, la contrattazione collettiva di categoria. E il CCNL, come si è già avuto modo di esporre, prevede espressamente all'art. 30 il diritto a un'ora di pausa non retribuita. Vero è che nella fase di avviamento e sino alla completa stabilizzazione della nuova organizzazione, la gestione del servizio non è stata immediatamente adeguata al modello di organizzazione del lavoro adottato da Dussman. Come visto, soltanto il 28.2.2019 veniva stipulato l'accordo con le OO.SS. e le RSA dei lavoratori, in forza del quale DU si impegnava all'assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente Romeo Gestioni S.p.a. Per stessa ammissione dei ricorrenti la proroga temporanea per l'esercizio del servizio da parte del precedente gestore scadeva proprio quel giorno, nel quale venivano consegnate anche le liste dei dipendenti occupati nell'appalto di Malpensa con diritto al passaggio sotto la società subentrante (cfr. punto 3, p. 3 del ricorso). Stante le tempistiche ristrette, risulta ragionevole che il nuovo datore di lavoro optasse in quel frangente per il mantenimento del precedente assetto. Questa è la ragione per cui in un primo tempo i ricorrenti continuavano a vedersi retribuita la pausa pranzo. Le modifiche intervenute successivamente in merito all'articolazione dell'orario lavorativo e alla non retribuibilità della pausa sono da imputarsi ad un adeguamento al modello organizzativo proprio della convenuta.
Non può configurarsi, pertanto, alcun uso o prassi aziendale, ciò che avrebbe richiesto da parte di DU IC S.r.l. un riconoscimento reiterato nel tempo, e non limitato all'iniziale periodo di assestamento, del diritto dei dipendenti a essere retribuiti anche relativamente alla mezz'ora di pausa.
Del pari, nemmeno può ritenersi sussistente un comportamento concludente dell'azienda, non avendo quest'ultima espresso alcuna volontà di dare esecuzione ai rapporti come previsti dalle precedenti datrici di lavoro.
Quanto ad altri aspetti evidenziati dai ricorrenti, quali l'obbligo di reperibilità anche durante le pause o l'assenza di postazioni immediatamente accessibili per il ristoro delle energie psicofisiche, si rileva che le risultanze dell'esame testimoniale sono state discordanti.
In merito al primo, il teste EA EP, dipendente di DU IC S.r.l.
e in precedenza di Romeo Gestioni S.p.a., ha dichiarato (verbale del 24.11.2023): “(…) Adr) è capitato che qualche collega sia stato chiamato mentre era in pausa e ha dovuto interrompere la pausa e rientrare al lavoro. Alcuni colleghi non fanno la pausa per non interrompere il lavoro. cap. 40) confermo. ogni presidio ha un solo operatore. Adr) durante la pausa il presidio rimane scoperto. Cap. 41) confermo, chiama anche SEA sul telefono del capoturno e il capoturno chiama l'operaio, anche se è in pausa pranzo. Adr) ogni presidio Air Side ha il suo addetto che rimane presente nel turno e viene chiamato proprio lui se c'è un'esigenza nel suo presidio. Cap. 42) confermo. cap. 43) confermo. Aggiungo che alcuni non fanno nemmeno la pausa per essere sempre presenti nel proprio presidio garantendone la pulizia.
Le affermazioni riportate appaiono ridimensionate da quanto successivamente dichiarato:
“Cap. 44) confermo. Adr) è comunque raro che vengano chiamati in pausa pranzo e posso dire che durante la pausa alcuni colleghi anche se chiamati non interrompono la pausa e continuano la loro mezz'ora di pausa e non rientrano al lavoro anche se chiamati. Adr) preciso che, nel periodo estivo, capita più volte di essere chiamati durante la pausa pranzo per interventi, anche più volte alla settimana, negli altri periodi dell'anno è più raro”.
Il testimone Sandro Caporale, direttore operativo di DU IC S.r.l. dal
2022 e in precedenza responsabile d'area, ha invece così affermato (verbale del
24.11.2023): “(…) Adr) se il lavoratore è in pausa e SEA chiede di intervenire, interviene il lavoratore che non è in pausa. L'accordo è che quando il lavoratore è in pausa, nel caso di necessità interviene uno dei due lavoratori addetti ai presidi limitrofi al presidio del lavoratore che è andato in pausa. Adr) non è vero che viene chiamato il lavoratore addetto al presidio in quel turno pur essendo in pausa. Adr) le indicazioni sono che non viene chiamato il lavoratore in pausa e le emergenze sono comunque sporadiche e in questo caso interviene il capoturno e chi è in turno e solitamente in turno vi sono 6 lavoratori su 7 operativi, mentre solo uno è in pausa. Ciò dalle 10 in poi perché prima nessuno è in pausa. Adr) si tratta di pausa e non di pausa pranzo. Le pause iniziano alle 10 e proseguono, ogni mezz'ora un lavoratore va in pausa. Cap. 36) confermo, ma specifico che non è pausa pranzo, ma semplice pausa. Specifico che sino alle 10 sono tutti in servizio e poi, a turno, uno di loro effettua mezz'ora di pausa alternata. Cap. 37) confermo. gli altri non hanno obbligatorietà ad utilizzare il loro telefono personale;
non sono dotati di telefono aziendale. Cap. 38) confermo. cap. 39) confermo, anche più rari. Cap. 46) confermo e ribadisco che, dalle 10 in poi, un operatore è in pausa, a turno, e sono allertati i due operatori che lavorano nei presidi vicini, in caso di necessità. Ciò è previsto negli accordi con SEA. Cap. 47) confermo, non vengono chiamati se in pausa. Cap. 48) confermo con le precisazioni che ho già detto. Quanto al prospetto che viene mostrato (doc. n. 6 fasc. ricorrente) si evince che, per ogni giorno, è indicata la pausa per ciascun lavoratore. In quella mezz'ora ribadisco che sono allertati gli altri due colleghi delle posizioni vicine in caso di necessità di intervento. Adr) il contratto prevede in maniera chiara che quando l'operatore è in pausa, l'area viene presidiata dai presidi limitrofi”.
Il testimone NI PE, dipendente della società convenuta dall'inizio dell'appalto e prima ancora dal 2015, ha al contrario dichiarato (verbale del
26.1.2024): “(…) Adr) vengono anche chiamati durante la pausa. Cap. 38) confermo. cap. 39) confermo. cap. 40) confermo. cap. 41) confermo tale procedura. Cap. 42) confermo, se c'è un'emergenza, Sea contatta l'ufficio che poi chiama il lavoratore. Adr) il capoturno, se c'è l'emergenza sul presidio airside, chiama l'addetto al presidio anche se è in pausa pranzo e non chiama altri che sono in turno in quel momento non in pausa pranzo. Adr) alla domanda che mi viene posta se, in caso di emergenza, il capoturno chiama il vicino al presidio in quanto l'addetto è in pausa pranzo, rispondo di no, non è così, perché chiama proprio l'addetto a quel presidio anche se
è in pausa pranzo. Adr) confermo che se c'è un'emergenza, viene chiamato
l'addetto al presidio anche se è in pausa pranzo, mentre viene chiamato quello del presidio vicino solo quando l'emergenza è talmente consistente che occorrono più lavoratori. Cap. 43) confermo. cap. 44) confermo. Adr) noi in quella mezz'ora stiamo fermi sul mezzo aziendale, in quanto le aree ristoro sono distanti. E' così per tutti. Ci si assenta solo per poco, per andare in bagno”.
Il teste AN AR OV, dipendente della società convenuta dall'inizio appalto e prima ancora dal 1998, ha invece affermato (verbale del 26.1.2024):
“cap. 30) confermo. Adr) le mie disposizioni sono che se occorre provvedere nella mezz'ora di pausa non si chiama l'addetto al presidio che è in pausa, bensì gli altri addetti che sono in turno. Adr) non provvedo io a chiamare, bensì
i capiturno. Adr) i capiturno sono 3, ES NI, OS Md ZA e
DO IO e altri due sostituti. Cap. 31) confermo. cap. 32) confermo. cap. 36) confermo. Adr) le disposizioni sono queste. Se capita che qualcuno interviene è per troppo zelo. Adr) vi è un posto area breck che ci ha fornito la committente con un frigorifero e un microonde e dei tavoli per fare la pausa sempre in air side dove i lavoratori possono recarsi durante la pausa o altrimenti gli stessi vanno al piano di sopra per bere il caffè o rimangono seduti sul mezzo.
Cap. 37) confermo cap. 38) confermo cap. 39) confermo cap. 46) confermo, ma preciso che vi sono sempre 6 addetti al presidio in turno, perché fanno la pausa a scalare e quindi solo uno di loro è in pausa, mentre gli altri sono presenti. Adr) ogni presidio può avere circa 12 piazzole o anche più. Sono coperte circa 3 o 4 piazzole che lavorano contemporaneamente, a volte i satelliti sono vuoti, per mancanza di voli. Cap. 47) non è vero che viene contattato
l'operatore in pausa pranzo. Cap. 48) confermo, ma preciso che la presenza è di 6 operatori su 7 nel totale dei presidi”.
Emerge, pertanto, come quanto sostenuto dai ricorrenti non abbia trovato compiuta conferma nel corso dell'esame testimoniale, non risultando acclarato, in particolare, che i lavoratori in pausa siano tenuti a interrompere la stessa in caso di emergenze. Dai prospetti depositati dagli stessi ricorrenti (doc. n. 6 fasc. ricorrenti) si evince come la mezz'ora di pausa è concessa ai lavoratori a scalare, in orari diversi e mai coincidenti, in modo tale da avere sempre un solo lavoratore in pausa e tutti gli altri addetti alle altre 6 aree del settore Air Side presenti alle loro postazioni, in modo tale da consentire la gestione di ogni situazione con i lavoratori presenti in turno, senza necessità di chiamare l'unico lavoratore nella sua mezz'ora di pausa.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono poste, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Busto Arsizio, 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 985/2022 R.G.L., promossa da
TT DE, NE NI, DA TO BI, NE AN
LU, SS Md IR, IN RM, RO IO,
YA RT IH AN FE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, per procura in atti ricorrenti
contro
DUSSMANN SERVICE S.R.L., in persona dell'Avv. Stefano Meloni quale procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Moizo, Maria
Francesca Cavaliere e Claudio Moizo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti convenuta
Oggetto: retribuzione della pausa pranzo
Conclusioni delle parti: come in atti. Fatto e diritto
I ricorrenti, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale il 6.9.2022, già dipendenti del Gruppo Samir e di Romeo Gestioni S.p.a., società attive nell'ambito della gestione dei servizi di pulizia dell'aeroporto di Milano Malpensa, hanno esposto di lavorare alle dipendenze di Dussman IC S.r.l. dall'1.3.2019, all'esito di una procedura di cambio di appalto indetta dalla committente SEA
S.p.a. (doc. nn.
2-4 fasc. ricorrenti).
I lavoratori hanno esposto di essere stati assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operai pulitori e inquadramento al III livello (IV per quanto riguarda il sig. ES) del CCNL Pulizia Multiservizi. Hanno specificato di essere sempre stati attivi esclusivamente nel settore “Air Side”, riguardante le aree esterne dello scalo aeroportuale, suddivise in sette postazioni, ognuna occupante una superficie di circa 1.200 metri quadrati e presidiata da un singolo operatore, con obbligo di reperibilità anche durante la pausa pranzo.
I ricorrenti hanno dichiarato che, sin dalla data di assunzione, veniva loro riconosciuta, anche in virtù delle previsioni di cui all'art. 4 del CCNL di settore, nonché di un accordo sindacale del 27.11.2008 sottoscritto dal Gruppo Samir, una pausa pranzo retribuita di 30 minuti, da godere all'interno dei turni di lavoro articolati in alternanza dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00.
Il suddetto riconoscimento, a detta degli stessi, rientrava nell'ambito di condizioni contrattuali di miglior favore, parzialmente compensative delle specificità delle mansioni assegnate (ivi inclusi i maggiori rischi operativi nel lavorare nelle aree esterne), degli obblighi di reperibilità e del disagio connesso alla dislocazione delle postazioni di lavoro, stante l'esposizione a condizioni climatiche avverse nel corso di tutto l'anno.
I lavoratori hanno riferito che il 3.12.2019 veniva affissa nelle bacheche aziendali una comunicazione di servizio, con cui, in assenza di loro consenso e in mancanza di confronto con le organizzazioni sindacali, veniva unilateralmente disposta l'estensione dell'orario di lavoro dalle 6.00 alle 14.30 e dalle 13.30 alle
22.00, con pausa di 30 minuti non più retribuita.
I ricorrenti hanno specificato di aver contestato, tramite ADL Varese, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, rivendicando il ripristino dell'orario lavorativo su 8 ore giornaliere, comprensivo di pausa retribuita di mezz'ora, ottenendo risposta negativa da parte del datore di lavoro, nonché di aver attivato il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., rimasto privo di riscontro.
Pertanto, hanno convenuto in giudizio DU IC S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa all'occorrenza, ogni più opportuna declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della determinazione aziendale con cui, a decorrere dal 4 dicembre 2019, è stata modificata la distribuzione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, il diritto dei signori DE UT, NI
NE , BI DA TO, AN LU NE, Md IR OS,
RM IN, IO RO e RT IH AN FE
YA (o a quello o quelli tra essi che risulterà di giustizia) ad essere assegnati a turni di lavoro della complessiva durata di 8 ore (dalle 6 alle
14 o dalle 14 alle 22), comprensivi di una pausa di 30 minuti retribuita;
b) per
l'effetto, condannare DU IC S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripristinare, nei confronti dei ricorrenti (o a quello
o a quelli tra essi che risulterà di giustizia), turni di lavoro della complessiva durata di 8 ore (dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22), comprensivi di una pausa di 30 minuti retribuita;
c. condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e IVA e spese di contributo unificato nella misura di euro 259,00, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
DU IC S.r.l. si è costituita in giudizio, contestando quanto allegato e dedotto da controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate. Esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione della lite, ammessa ed espletata la prova orale, all'esito dell'udienza di discussione del 25.9.2024 è stato concesso alle parti termine per note conclusive, ex art. 127 ter c.p.c., sino all'11.12.2024. Lette le note depositate dai ricorrenti e dalla società convenuta, che hanno reiterato le conclusioni già precedentemente presentate, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sostengono i ricorrenti che la retribuzione della pausa pranzo costituirebbe un trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina contrattuale di settore, che all'art. 30 così prevede: “durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto”. Ciò sarebbe riconducibile alle peculiarità delle attività prestate “Air Side” e dal fatto che tale condizione migliorativa è stata concessa e reiterata nel tempo dai precedenti datori di lavoro e, almeno inizialmente, dalla stessa società convenuta. Pertanto, il trattamento sarebbe definitivamente entrato a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo dipendente, non potendo - ai sensi dell'art. 2077 cod. civ. - venire unilateralmente revocato o derogato in peius dall'azienda.
In particolare, la pausa retribuita di 30 minuti sarebbe riconducibile alla categoria degli usi negoziali o di fatto, da ritenersi inseriti ex art. 1340 cod. civ. non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, integrandone il contenuto in senso modificativo o derogativo rispetto alla contrattazione collettiva.
Ritengono poi i lavoratori che, anche ove non si ritenesse il trattamento riconducibile all'art. 1340 cod. civ., si sarebbe comunque in presenza di una prassi aziendale, comportante un “obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale (Cass. Civ., sez. lavoro, 6 novembre 1996, n. 9690)”. Per ogni modifica, pertanto, sarebbe necessario il consenso del lavoratore interessato.
Da ultimo, i ricorrenti ritengono che si sarebbe comunque in presenza di comportamenti concludenti delle parti, le quali dopo aver instaurato il rapporto di lavoro ne hanno dato esecuzione in modo protratto, mutuando, anche ai sensi dell'art. 4 del CCNL di settore, il trattamento riservato dalle precedenti società aggiudicatrici dell'appalto.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel 2019 DU IC RL si è aggiudicata, in ATI con il Consorzio GISA, la gara indetta dal gestore aeroportuale SEA per l'affidamento dei servizi di pulizia, integrati e accessori dei locali e delle aree interne ed esterne - o “Air Side” - delle aerostazioni di Milano Linate e Milano Malpensa.
Il 28.2.2019 veniva stipulato un accordo con le OO.SS. e le RSA dei lavoratori, in forza del quale l'azienda si è impegnata all'assunzione di tutti i dipendenti dell'impresa uscente Romeo Gestioni S.p.a., indicati in un apposito elenco
(comunicato solamente in tale data) allegato al verbale di cambio appalto, con decorrenza dal successivo 1° marzo, ai sensi di quanto previsto dal già richiamato art. 4 del CCNL Imprese di Pulizia-Multiservizi. I ricorrenti, conseguentemente, sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ex novo, senza periodo di prova, continuando a svolgere le proprie mansioni di pulizia presso l'aeroporto di Milano Malpensa. La società si è impegnata, in particolare, all'assunzione “secondo le caratteristiche di inquadramento contrattuale e di parametro orario settimanale ivi indicate, con applicazione delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL Imprese di Pulizie e
Servizi Integrati / Multiservizi” (cfr. doc. n. 3 fasc. ricorrenti;
doc. n. 3 fasc. convenuta).
L'art. 4 del Contratto collettivo nazionale prevede, per quanto di interesse nella presente controversia, che “b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività di impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
In calce all'art. 4, risulta poi una dichiarazione a verbale con cui le parti hanno dato atto che “la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con
l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro - ai sensi dell'art. 3
L. 604/66 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”.
In breve, la società, in conformità a quanto finora esposto, ha sottoscritto con i ricorrenti dei contratti nuovi e diversi rispetto a quelli siglati col precedente gestore. In particolare, nelle singole lettere di assunzione non figurano richiami alle condizioni normative e retributive ovvero a trattamenti particolari goduti con i vecchi datori di lavoro in relazione alla retribuibilità della pausa pranzo (cfr. doc. nn. 6.1 - 6.7 fasc. convenuta). Non sussiste, d'altronde, alcun obbligo normativo o contrattuale che impone all'impresa subentrante il mantenimento delle previsioni economiche e giuridiche godute in passato. È poi evidente che nelle lettere di assunzione viene richiamata, semmai, la contrattazione collettiva di categoria. E il CCNL, come si è già avuto modo di esporre, prevede espressamente all'art. 30 il diritto a un'ora di pausa non retribuita. Vero è che nella fase di avviamento e sino alla completa stabilizzazione della nuova organizzazione, la gestione del servizio non è stata immediatamente adeguata al modello di organizzazione del lavoro adottato da Dussman. Come visto, soltanto il 28.2.2019 veniva stipulato l'accordo con le OO.SS. e le RSA dei lavoratori, in forza del quale DU si impegnava all'assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente Romeo Gestioni S.p.a. Per stessa ammissione dei ricorrenti la proroga temporanea per l'esercizio del servizio da parte del precedente gestore scadeva proprio quel giorno, nel quale venivano consegnate anche le liste dei dipendenti occupati nell'appalto di Malpensa con diritto al passaggio sotto la società subentrante (cfr. punto 3, p. 3 del ricorso). Stante le tempistiche ristrette, risulta ragionevole che il nuovo datore di lavoro optasse in quel frangente per il mantenimento del precedente assetto. Questa è la ragione per cui in un primo tempo i ricorrenti continuavano a vedersi retribuita la pausa pranzo. Le modifiche intervenute successivamente in merito all'articolazione dell'orario lavorativo e alla non retribuibilità della pausa sono da imputarsi ad un adeguamento al modello organizzativo proprio della convenuta.
Non può configurarsi, pertanto, alcun uso o prassi aziendale, ciò che avrebbe richiesto da parte di DU IC S.r.l. un riconoscimento reiterato nel tempo, e non limitato all'iniziale periodo di assestamento, del diritto dei dipendenti a essere retribuiti anche relativamente alla mezz'ora di pausa.
Del pari, nemmeno può ritenersi sussistente un comportamento concludente dell'azienda, non avendo quest'ultima espresso alcuna volontà di dare esecuzione ai rapporti come previsti dalle precedenti datrici di lavoro.
Quanto ad altri aspetti evidenziati dai ricorrenti, quali l'obbligo di reperibilità anche durante le pause o l'assenza di postazioni immediatamente accessibili per il ristoro delle energie psicofisiche, si rileva che le risultanze dell'esame testimoniale sono state discordanti.
In merito al primo, il teste EA EP, dipendente di DU IC S.r.l.
e in precedenza di Romeo Gestioni S.p.a., ha dichiarato (verbale del 24.11.2023): “(…) Adr) è capitato che qualche collega sia stato chiamato mentre era in pausa e ha dovuto interrompere la pausa e rientrare al lavoro. Alcuni colleghi non fanno la pausa per non interrompere il lavoro. cap. 40) confermo. ogni presidio ha un solo operatore. Adr) durante la pausa il presidio rimane scoperto. Cap. 41) confermo, chiama anche SEA sul telefono del capoturno e il capoturno chiama l'operaio, anche se è in pausa pranzo. Adr) ogni presidio Air Side ha il suo addetto che rimane presente nel turno e viene chiamato proprio lui se c'è un'esigenza nel suo presidio. Cap. 42) confermo. cap. 43) confermo. Aggiungo che alcuni non fanno nemmeno la pausa per essere sempre presenti nel proprio presidio garantendone la pulizia.
Le affermazioni riportate appaiono ridimensionate da quanto successivamente dichiarato:
“Cap. 44) confermo. Adr) è comunque raro che vengano chiamati in pausa pranzo e posso dire che durante la pausa alcuni colleghi anche se chiamati non interrompono la pausa e continuano la loro mezz'ora di pausa e non rientrano al lavoro anche se chiamati. Adr) preciso che, nel periodo estivo, capita più volte di essere chiamati durante la pausa pranzo per interventi, anche più volte alla settimana, negli altri periodi dell'anno è più raro”.
Il testimone Sandro Caporale, direttore operativo di DU IC S.r.l. dal
2022 e in precedenza responsabile d'area, ha invece così affermato (verbale del
24.11.2023): “(…) Adr) se il lavoratore è in pausa e SEA chiede di intervenire, interviene il lavoratore che non è in pausa. L'accordo è che quando il lavoratore è in pausa, nel caso di necessità interviene uno dei due lavoratori addetti ai presidi limitrofi al presidio del lavoratore che è andato in pausa. Adr) non è vero che viene chiamato il lavoratore addetto al presidio in quel turno pur essendo in pausa. Adr) le indicazioni sono che non viene chiamato il lavoratore in pausa e le emergenze sono comunque sporadiche e in questo caso interviene il capoturno e chi è in turno e solitamente in turno vi sono 6 lavoratori su 7 operativi, mentre solo uno è in pausa. Ciò dalle 10 in poi perché prima nessuno è in pausa. Adr) si tratta di pausa e non di pausa pranzo. Le pause iniziano alle 10 e proseguono, ogni mezz'ora un lavoratore va in pausa. Cap. 36) confermo, ma specifico che non è pausa pranzo, ma semplice pausa. Specifico che sino alle 10 sono tutti in servizio e poi, a turno, uno di loro effettua mezz'ora di pausa alternata. Cap. 37) confermo. gli altri non hanno obbligatorietà ad utilizzare il loro telefono personale;
non sono dotati di telefono aziendale. Cap. 38) confermo. cap. 39) confermo, anche più rari. Cap. 46) confermo e ribadisco che, dalle 10 in poi, un operatore è in pausa, a turno, e sono allertati i due operatori che lavorano nei presidi vicini, in caso di necessità. Ciò è previsto negli accordi con SEA. Cap. 47) confermo, non vengono chiamati se in pausa. Cap. 48) confermo con le precisazioni che ho già detto. Quanto al prospetto che viene mostrato (doc. n. 6 fasc. ricorrente) si evince che, per ogni giorno, è indicata la pausa per ciascun lavoratore. In quella mezz'ora ribadisco che sono allertati gli altri due colleghi delle posizioni vicine in caso di necessità di intervento. Adr) il contratto prevede in maniera chiara che quando l'operatore è in pausa, l'area viene presidiata dai presidi limitrofi”.
Il testimone NI PE, dipendente della società convenuta dall'inizio dell'appalto e prima ancora dal 2015, ha al contrario dichiarato (verbale del
26.1.2024): “(…) Adr) vengono anche chiamati durante la pausa. Cap. 38) confermo. cap. 39) confermo. cap. 40) confermo. cap. 41) confermo tale procedura. Cap. 42) confermo, se c'è un'emergenza, Sea contatta l'ufficio che poi chiama il lavoratore. Adr) il capoturno, se c'è l'emergenza sul presidio airside, chiama l'addetto al presidio anche se è in pausa pranzo e non chiama altri che sono in turno in quel momento non in pausa pranzo. Adr) alla domanda che mi viene posta se, in caso di emergenza, il capoturno chiama il vicino al presidio in quanto l'addetto è in pausa pranzo, rispondo di no, non è così, perché chiama proprio l'addetto a quel presidio anche se
è in pausa pranzo. Adr) confermo che se c'è un'emergenza, viene chiamato
l'addetto al presidio anche se è in pausa pranzo, mentre viene chiamato quello del presidio vicino solo quando l'emergenza è talmente consistente che occorrono più lavoratori. Cap. 43) confermo. cap. 44) confermo. Adr) noi in quella mezz'ora stiamo fermi sul mezzo aziendale, in quanto le aree ristoro sono distanti. E' così per tutti. Ci si assenta solo per poco, per andare in bagno”.
Il teste AN AR OV, dipendente della società convenuta dall'inizio appalto e prima ancora dal 1998, ha invece affermato (verbale del 26.1.2024):
“cap. 30) confermo. Adr) le mie disposizioni sono che se occorre provvedere nella mezz'ora di pausa non si chiama l'addetto al presidio che è in pausa, bensì gli altri addetti che sono in turno. Adr) non provvedo io a chiamare, bensì
i capiturno. Adr) i capiturno sono 3, ES NI, OS Md ZA e
DO IO e altri due sostituti. Cap. 31) confermo. cap. 32) confermo. cap. 36) confermo. Adr) le disposizioni sono queste. Se capita che qualcuno interviene è per troppo zelo. Adr) vi è un posto area breck che ci ha fornito la committente con un frigorifero e un microonde e dei tavoli per fare la pausa sempre in air side dove i lavoratori possono recarsi durante la pausa o altrimenti gli stessi vanno al piano di sopra per bere il caffè o rimangono seduti sul mezzo.
Cap. 37) confermo cap. 38) confermo cap. 39) confermo cap. 46) confermo, ma preciso che vi sono sempre 6 addetti al presidio in turno, perché fanno la pausa a scalare e quindi solo uno di loro è in pausa, mentre gli altri sono presenti. Adr) ogni presidio può avere circa 12 piazzole o anche più. Sono coperte circa 3 o 4 piazzole che lavorano contemporaneamente, a volte i satelliti sono vuoti, per mancanza di voli. Cap. 47) non è vero che viene contattato
l'operatore in pausa pranzo. Cap. 48) confermo, ma preciso che la presenza è di 6 operatori su 7 nel totale dei presidi”.
Emerge, pertanto, come quanto sostenuto dai ricorrenti non abbia trovato compiuta conferma nel corso dell'esame testimoniale, non risultando acclarato, in particolare, che i lavoratori in pausa siano tenuti a interrompere la stessa in caso di emergenze. Dai prospetti depositati dagli stessi ricorrenti (doc. n. 6 fasc. ricorrenti) si evince come la mezz'ora di pausa è concessa ai lavoratori a scalare, in orari diversi e mai coincidenti, in modo tale da avere sempre un solo lavoratore in pausa e tutti gli altri addetti alle altre 6 aree del settore Air Side presenti alle loro postazioni, in modo tale da consentire la gestione di ogni situazione con i lavoratori presenti in turno, senza necessità di chiamare l'unico lavoratore nella sua mezz'ora di pausa.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono poste, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Busto Arsizio, 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa