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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/09/2025 alle ore 9,50 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 641/2025 promossa da
.f. (avv. Andrea Frau) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (non costituita) CP_1 P.IVA_1
Sono presenti: il sig. con l'avv. Frau;
Pt_1 nessuno per la convenuta.
Il sig. conferma il ricorso e precisa che le buste paga gli sono state Pt_1 consegnate ma sono state trattenute dall'Ispettorato del Lavoro.
L'avv. Frau deposita in copia cartacea busta paga di ottobre 2024, unica in possesso del lavoratore.
L'avv. Frau si riporta agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 15.6.2025 premesso di essere stato Parte_1 assunto dalla il 28.10.2024 con la qualifica di idraulico e di essere CP_1 stato licenziato per giusta causa il 12.2.2025 per “comportamento scorretto in relazione all'esercizio di lavori fuori dall'impresa in concorrenza” con l'attività della datrice di lavoro, ha eccepito la violazione della procedura di cui all'art. 7 legge
300/70 per mancanza di previa contestazione e di concessione di termine a difesa e ha assunto le seguenti conclusioni: “1 accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità del licenziamento oggetto della causa.
2. conseguentemente condannare parte convenuta, rappresentata dal suo legale rappresentante
1 attuale, a pagare al ricorrente della somma derivante dal risarcimento per il licenziamento nullo/illegittimo nella misura massima consentita dalla legge pari ad € 13.500,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria”.
La convenuta non si è costituita nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi e si provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge 300/70 “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
A quanto in atti, la convenuta ha inviato direttamente la lettera di licenziamento
(motivato “comportamento scorretto in relazione all'esercizio di lavori fuori dall'impresa in concorrenza con la nostra attività” e quindi di evidente natura disciplinare) senza previa contestazione e senza concessione di termine a difesa.
La lettera di licenziamento è riconosciuta per effetto della contumacia.
2.1. Il licenziamento è quindi illegittimo per assoluta mancanza di contestazione.
L'assoluta mancanza di contestazione equivale alla insussistenza del fatto contestato (così il principio affermato da Cass., 24.2.2020 n. 4879, riferito alla normativa previgente ma evidentemente traslabile anche a quella attuale).
3. In quanto il ricorrente deduce che il massimo consentito dalla legge ammonta a 13500 euro a fronte di una retribuzione mensile di 2500 euro, e quindi a sei mensilità, si deve considerare implicitamente riconosciuto che la convenuta occupa meno di quindici lavoratori (perché si fa evidentemente riferimento all'art. 9 D. Lgs. 23/15, nel testo anteriore alla sentenza 118/25 della Corte costituzionale: “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”; oggi, dopo la sentenza 118/25, il limite massimo delle sei mensilità è venuto meno).
3.1. Si applica allora il combinato disposto del richiamato art. 9 e (inapplicabile per legge l'art. 3 comma 2) dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/15 (“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro
2 alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale [pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio] in misura comunque non inferiore a sei e non superiore
a trentasei mensilità”; le parole fra parentesi quadra sono espunte dalla disposizione per effetto della sentenza 194/18 della Corte costituzionale).
3.1. L'indennità può quindi andare da tre a diciotto mensilità (da sei a trentasei ridotto a metà); peraltro nel caso di specie la domanda è limitata dalla parte a €
13.500,00 asseritamente equivalenti a sei mensilità, senza clausole di riserva, e quindi la pronuncia non potrebbe superare tale importo.
3.2. Tenuto conto della durata veramente molto ridotta del rapporto lavorativo
(meno di quattro mesi), non noti gli altri parametri, appare congruo determinare l'indennità in 4,5 mensilità, oltre gli accessori di legge.
La data del licenziamento (12.2.2025) non si legge nella lettera ma si ricava dal prodotto C2 storico.
4. Per quanto riguarda l'ammontare della retribuzione, in causa risulta soltanto una diffida accertativa in cui l'Ispettorato del Lavoro afferma che dall'esame del
LUL risultano dovute al ricorrente le seguenti somme: per le mensilità interamente lavorate, € 2107,00 a novembre, € 2189,00 a dicembre ed € 1882,00
a gennaio, per le mensilità lavorate solo in parte, € 236,00 a ottobre ed € 1200,68
a febbraio (non è tuttavia chiaro in che misura queste somme siano imputabili a retribuzioni ordinarie), oltre a un rateo di tredicesima di € 222,00.
La busta paga esibita oggi in udienza (ottobre 2024) appare invece emessa da altro datore di lavoro (All House S.r.l.s.) e si riferisce al periodo 1-8.10.2024.
5. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, assenza di istruttoria, scaglione 5201/26000 presumibilmente corrispondente alle somme attribuite, massima riduzione sui valori medi per la semplicità anche procedurale della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, previa declaratoria di contumacia di CP_1 dichiara estinto il rapporto di lavoro fra il ricorrente e alla data del CP_1
12.2.2025 e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
3 previdenziale di importo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del licenziamento;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2109,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Andrea Frau.
Il giudice
Marco Viani
4
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/09/2025 alle ore 9,50 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 641/2025 promossa da
.f. (avv. Andrea Frau) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (non costituita) CP_1 P.IVA_1
Sono presenti: il sig. con l'avv. Frau;
Pt_1 nessuno per la convenuta.
Il sig. conferma il ricorso e precisa che le buste paga gli sono state Pt_1 consegnate ma sono state trattenute dall'Ispettorato del Lavoro.
L'avv. Frau deposita in copia cartacea busta paga di ottobre 2024, unica in possesso del lavoratore.
L'avv. Frau si riporta agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 15.6.2025 premesso di essere stato Parte_1 assunto dalla il 28.10.2024 con la qualifica di idraulico e di essere CP_1 stato licenziato per giusta causa il 12.2.2025 per “comportamento scorretto in relazione all'esercizio di lavori fuori dall'impresa in concorrenza” con l'attività della datrice di lavoro, ha eccepito la violazione della procedura di cui all'art. 7 legge
300/70 per mancanza di previa contestazione e di concessione di termine a difesa e ha assunto le seguenti conclusioni: “1 accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità del licenziamento oggetto della causa.
2. conseguentemente condannare parte convenuta, rappresentata dal suo legale rappresentante
1 attuale, a pagare al ricorrente della somma derivante dal risarcimento per il licenziamento nullo/illegittimo nella misura massima consentita dalla legge pari ad € 13.500,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria”.
La convenuta non si è costituita nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi e si provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge 300/70 “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
A quanto in atti, la convenuta ha inviato direttamente la lettera di licenziamento
(motivato “comportamento scorretto in relazione all'esercizio di lavori fuori dall'impresa in concorrenza con la nostra attività” e quindi di evidente natura disciplinare) senza previa contestazione e senza concessione di termine a difesa.
La lettera di licenziamento è riconosciuta per effetto della contumacia.
2.1. Il licenziamento è quindi illegittimo per assoluta mancanza di contestazione.
L'assoluta mancanza di contestazione equivale alla insussistenza del fatto contestato (così il principio affermato da Cass., 24.2.2020 n. 4879, riferito alla normativa previgente ma evidentemente traslabile anche a quella attuale).
3. In quanto il ricorrente deduce che il massimo consentito dalla legge ammonta a 13500 euro a fronte di una retribuzione mensile di 2500 euro, e quindi a sei mensilità, si deve considerare implicitamente riconosciuto che la convenuta occupa meno di quindici lavoratori (perché si fa evidentemente riferimento all'art. 9 D. Lgs. 23/15, nel testo anteriore alla sentenza 118/25 della Corte costituzionale: “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”; oggi, dopo la sentenza 118/25, il limite massimo delle sei mensilità è venuto meno).
3.1. Si applica allora il combinato disposto del richiamato art. 9 e (inapplicabile per legge l'art. 3 comma 2) dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/15 (“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro
2 alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale [pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio] in misura comunque non inferiore a sei e non superiore
a trentasei mensilità”; le parole fra parentesi quadra sono espunte dalla disposizione per effetto della sentenza 194/18 della Corte costituzionale).
3.1. L'indennità può quindi andare da tre a diciotto mensilità (da sei a trentasei ridotto a metà); peraltro nel caso di specie la domanda è limitata dalla parte a €
13.500,00 asseritamente equivalenti a sei mensilità, senza clausole di riserva, e quindi la pronuncia non potrebbe superare tale importo.
3.2. Tenuto conto della durata veramente molto ridotta del rapporto lavorativo
(meno di quattro mesi), non noti gli altri parametri, appare congruo determinare l'indennità in 4,5 mensilità, oltre gli accessori di legge.
La data del licenziamento (12.2.2025) non si legge nella lettera ma si ricava dal prodotto C2 storico.
4. Per quanto riguarda l'ammontare della retribuzione, in causa risulta soltanto una diffida accertativa in cui l'Ispettorato del Lavoro afferma che dall'esame del
LUL risultano dovute al ricorrente le seguenti somme: per le mensilità interamente lavorate, € 2107,00 a novembre, € 2189,00 a dicembre ed € 1882,00
a gennaio, per le mensilità lavorate solo in parte, € 236,00 a ottobre ed € 1200,68
a febbraio (non è tuttavia chiaro in che misura queste somme siano imputabili a retribuzioni ordinarie), oltre a un rateo di tredicesima di € 222,00.
La busta paga esibita oggi in udienza (ottobre 2024) appare invece emessa da altro datore di lavoro (All House S.r.l.s.) e si riferisce al periodo 1-8.10.2024.
5. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, assenza di istruttoria, scaglione 5201/26000 presumibilmente corrispondente alle somme attribuite, massima riduzione sui valori medi per la semplicità anche procedurale della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, previa declaratoria di contumacia di CP_1 dichiara estinto il rapporto di lavoro fra il ricorrente e alla data del CP_1
12.2.2025 e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
3 previdenziale di importo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del licenziamento;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2109,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Andrea Frau.
Il giudice
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