Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2025, proposto da:
ON DD D'AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e Carmelo Spinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria in via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 217 del 4 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza 4 novembre 2024, n. 217, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001 e dall’art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999 relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza negli anni 2021 e 2022, il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge (con distrazione in favore del difensore antistatario);
- la citata sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 aprile 2025, per cui risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
- con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che la sopra citata sentenza n. 217/2024 è stata eseguita dal resistente Ministero limitatamente a interessi e rivalutazione, come da decreto di liquidazione del 27 novembre 2025 (doc. 9 di parte resistente), nonché alle spese legali, come da decreto di liquidazione del 12 marzo 2025 (doc. 3 di parte resistente), mentre è rimasta ineseguita con riferimento alla somma capitale spettante alla ricorrente a titolo di Retribuzione Professionale Docenti;
- all’odierna camera di consiglio la difesa erariale non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- pertanto, sulla base di quanto premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di esecuzione della sentenza sopra descritta limitatamente alle somme relative a interessi/rivalutazione e spese legali, mentre deve essere accolta l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della restante parte della pronuncia, relativa alla somma capitale spettante a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, che il predetto Commissario dovrà preventivamente quantificare ( “calcolandola aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola” : così, letteralmente, nella predetta sentenza) e conseguentemente liquidare;
- ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento;
- trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale ordinario di Tempio Pausania 4 novembre 2024, n. 217, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, nei termini precisati in motivazione, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamene alle somme liquidate con la sopra citata sentenza n. 217/2024 a titolo di interessi/rivalutazione e spese legali.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio AN, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AN | TO RU |
IL SEGRETARIO