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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 7045/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De NT Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
PI De NA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
NI appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CIUFO Controparte_1 C.F._2
NC appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa ha convenuto in Controparte_1
giudizio il dott. innanzi al Tribunale di Cassino perché la detta autorità Parte_1
giudiziale accertasse e dichiarasse “l'obbligo contrattuale di restituzione della somma di € 6.169,00 da lei versata all' Frosinone in forza dell'atto a rogito Notaio Pt_2
del 24.5.2012, condannando per l'effetto il comparente al pagamento in suo Per_1
favore della somma di € 6.169,09 oltre interessi moratori ai sensi della L.162/2014, decorrenti dal 17.11.2014 fino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio”. A supporto del vantato credito, l'attrice depositava l'atto di compravendita del 24.05.2012 rogato dal notaio da )1 con il Per_1 Persona_2
quale il dott. cedeva alla dott.ssa la “farmacia con Parte_1 Controparte_1
annessa azienda commerciale” corrente nel Comune di Vallecorsa (FR) alla via Roma
n.335. Ispirandosi a quanto disposto nel detto documento, che al punto 4 stabiliva che
“…eventuali crediti nei confronti del SSN come pure i debiti maturati prima della consegna dell'azienda restassero rispettivamente a favore ed a carico della parte venditrice…”, l'attrice dava corso alla relativa azione di recupero della somma di €
6.169,09 in danno del atteso che tale importo le era stato trattenuto dall' Pt_1 [...]
per presunte liquidazioni a lei contestate nell'estate del 2014, seppur Parte_3
relative alle DCR (Distinte Contabili Riepilogative) dell'anno 2009 allorquando la titolarità della farmacia era ancora in capo al convenuto. Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il dott. che Parte_1
rilevava l'infondatezza ed inammissibilità, in fatto e in diritto, delle istanze attoree. In tal senso il convenuto si lamentava di non aver mai ricevuto dall'attrice, (se non in forma postuma ed a “rettifica” operata), alcuna informativa avente ad oggetto i rilievi riportati nel verbale di contestazione che l' , con raccomandata a Parte_3
mano, aveva notificato nell'estate del 2014 alla dott.ssa (recante censure per CP_1
infrazioni al D.P.R. 371/98 accertate nelle DCR rimesse agli uffici del SSN relativamente all'anno 2009). Il dott. , dunque, evidenziava che l'attrice, senza avere avuto Pt_1
espresso mandato per la gestione dei suoi affari, avesse posto in essere un'attività di ingerenza in fatti ed incombenze a lei completamente estranei e da lui giammai convalidati, esercitando atti di disposizione, afferenti diritti soggettivi esclusivi dell'odierno appellante - ignaro dei tempi e delle modalità in cui si era svolta la vicenda. Il comparente si doleva, altresì, che la dott.ssa , col suo comportamento CP_1
contrario alle regole della comune prudenza, perizia e attenzione, aveva compromesso il suo legittimo diritto di difesa diretto a verificare la bontà della rettifica operata Part dall' e di approntare i consequenziali rimedi volti ad inficiare il procedimento contemplato ex art. 10 D.P.R. 371/98. . Ciò precisato ed a prescindere dall'azione intrapresa da controparte, il , contestualmente alla costituzione in giudizio, Pt_1
pag. 2/7 spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della dott.ssa Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, data la generica, lacunosa e contraddittoria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 164 comma IV c.p.c.; 2) nel merito, previo accertamento della sua infondatezza, rigettare la domanda attorea;
3) in via riconvenzionale, condannare la dott.ssa al pagamento della somma di Controparte_1
euro 8.001,58 quale somma residuale non versata dall'attrice in favore del dott.
per la causale dianzi spiegata oltre gli interessi legali con decorrenza Parte_1
dalla data di costituzione in mora;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di cui al D.M.
55/2014”. La domanda riconvenzionale, ad avviso del convenuto, traeva fondamento dall'atto del 11.06.2012 “ricognitivo di avveramento di condizione e di determinazione definitiva del prezzo a seguito di individuazione delle merci relative a vendita di
Farmacia ed annessa azienda commerciale” a rogito Notaio da , nel Per_1 Per_2
quale il saldo delle merci - comprese nella vendita - era stato determinato in euro
64.162,00.
La causa veniva istruita solo documentalmente e decisa nel merito con Sentenza n.
1347/2021, con cui il Tribunale di Cassino così statuiva: “
PQM
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede: accoglie la domanda attrice e condanna al pagamento della somma di euro 6.169,09. La Parte_1
somma è produttrice di interessi legali dalla data della messa in mora del 24/05/2012 al soddisfo. Rigetta la domanda riconvenzionale. Condanna al Parte_1
pagamento in favore della delle spese del presente procedimento che si Controparte_1
quantificano in euro 284,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre magg. Iva e c.p.a. come per legge.”
Proponeva, quindi, appello il il quale lo affidava a tre motivi e formulando le Pt_1
seguenti conclusioni “ 1- emendare la sentenza relativamente agli interessi calcolati sulla somma liquidata in favore dell'attrice con decorrenza dal 30.09.2014; 2-. accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal convenuto tenendo
pag. 3/7 conto di tutti i rilievi evidenziati e riportati specificamente nei singoli motivi di appello che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 8.001,58 in favore dell'appellante oltre gli interessi maturati con decorrenza dalla data di messa in mora;
3-. riformare, consequenzialmente, il capo relativo alle spese del giudizio sia di primo che di secondo grado;
”
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e formulando le seguenti conclusioni: “ “piaccia alla CORTE DI APPELLO DI ROMA, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa: (a) emendare, con decorrenza dal 30.09.2014, il riconoscimento degli interessi legali sulla somma di euro 6.169,09 liquidata in favore di
; (b) per il resto, confermare la sentenza di primo grado e rigettare il Controparte_1
gravame proposto da in quanto integralmente infondato in fatto ed Parte_1
in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio le parti venivano invitate a precisare le loro conclusioni e, disposta la trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c..
All'esito si osserva:
Va , preliminarmente va esaminato il secondo motivo d'appello per priorità logica e giuridica.
Con esso si censura il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale del
, rigettata dal Tribunale, basandosi sul presupposto che l'ammontare del valore Pt_1
dei farmaci presenti nella farmacia compravenduta fosse quello asserito dalla in CP_1
virtù dell' “ inventario del CSF del 21/03/2013 che indicava i farmaci ed i prodotti non commerciabili perché scaduti o rovinati”.
In realtà l'inventario dei farmaci è stato redatto dalle parti in data 30 maggio 2012, in contraddittorio tra le aprti , come riconosciuto all'art. 8 dell'atto notarile dell'11.6.2012 che, appunto, è denominato “ Atto ricognitivo di avveramento di pag. 4/7 condizione e di determinazione definitiva del prezzo a seguito di individuazione delle merci relativi a vendita di farmacia ed annessa azienda commerciale”
Viceversa l'inventario fatto redigere dall'appellata, in data 21 febbraio 2013 non prova in alcun modo che il medesimo sia inerente i farmaci già contenuti nel precedente inventario del 30 maggio 2012. Esso, infatti, non è stato redatto in contraddittorio tra le parti, né è stato posto, specificamente, in relazione con quello del 30 maggio 2012 al fine di consentire di verificare la corrispondenza dei farmaci che si assume scaduti con quelli in precedenza inventariati, ciò anche per la circostanza che l'inventario del 30.5.2012 non è presente in atti, non essendo neanche indicato nell'indice atti al momento della costituzione in prime cure dell'appellata, né esiste tra i documenti depositati con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, e, infine, atteso il lasso di tempo intercorso tra i due inventari, essendo, medio termine l'acquirente stata immessa nel possesso della farmacia oggetto di vendita, non si può Con escludere che i farmaci, presenti nell'elenco redatto dalla siano stati acquistati dalla nel periodo intercorrente tra l'acquisto della farmacia, avvenuto con gli CP_1
atti notarili del 24.5.2012 e dell'11.6.2012, ed i l 21.2.2013, data dell'inventario invocato dalla . CP_1
Alla luce di ciò deve ritenersi che l'appellata non abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Dalle considerazioni sopra svolte ne discende che, ferma la spettanza alla CP_1
della somma di € 6.169,09, quale importo trattenuto, nei suoi confronti, dall'
[...]
per liquidazioni a lei contestate nell'agosto del 2014, ma relative alle DCR Parte_3
(Distinte Contabili Riepilogative) dell'anno 2009, allorquando la titolarità della farmacia era ancora in capo al e non essendo, tale statuizione di primo grado, stata Pt_1
oggetto di alcun motivo di appello, va accolta la domanda riconvenzionale del Pt_1
per il pagamento del saldo prezzo pari ad € 8.001,58.
pag. 5/7 Sul reciproco dare – avere può essere operata la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. e, quindi, la va condannata al pagamento in favore del della CP_1 Pt_1
somma di € 1.832,49 ( € 8.001,58 detratti € 6.169,09 ) oltre interessi legali dalla data di messa in mora, del 18.4.2013, fino al saldo .
Alla luce di quanto ora esposto ne discende che nulla è dovuto dal alla Pt_1 CP_1
a titolo di interessi e, pertanto, il primo motivo d'appello resta assorbito.
Quanto alle spese di lite, attesa la parziale soccombenza, esse possono essere liquidate, a favore del , previa compensazione per due terzi, e vengono Pt_1
determinate, per l'intero ed in base al decisum, secondo i criteri medi di cui al D.M.
147/2022, quanto al primo grado, in € 425 per studio, € 425 per fase introduttiva, €
851 per istruttoria- trattazione ed € 851 per fase decisionale per un totale di € 2.552 e quindi, operata la compensazione, in totale € 851,00; quanto al presente grado in €
536 per studio, € 536 per fase introduttiva, € 992 per istruttoria- trattazione ed € 851 per fase decisionale e quindi, in totale, € 2.915 e, pertanto, operata la compensazione di due terzi, in totale € 972,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Cassino
[...] Controparte_1
n. 1347/2021 del 19.10.2021 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 1.832,49 oltre interessi legali dal 18.4.2013 fino al Parte_1
saldo .
- Condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che si compensano per due terzi e che si liquidano, quanto al Parte_1
primo grado in euro 851,00 e per il presente grado in € 972,00 il tutto oltre iva, cap e rimborso forf. 15%
- Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 01/12/2025.
pag. 6/7 Il Consigliere est.
PI De NA
Il Presidente
Cecilia De NT
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 7045/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De NT Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
PI De NA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
NI appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CIUFO Controparte_1 C.F._2
NC appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa ha convenuto in Controparte_1
giudizio il dott. innanzi al Tribunale di Cassino perché la detta autorità Parte_1
giudiziale accertasse e dichiarasse “l'obbligo contrattuale di restituzione della somma di € 6.169,00 da lei versata all' Frosinone in forza dell'atto a rogito Notaio Pt_2
del 24.5.2012, condannando per l'effetto il comparente al pagamento in suo Per_1
favore della somma di € 6.169,09 oltre interessi moratori ai sensi della L.162/2014, decorrenti dal 17.11.2014 fino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio”. A supporto del vantato credito, l'attrice depositava l'atto di compravendita del 24.05.2012 rogato dal notaio da )1 con il Per_1 Persona_2
quale il dott. cedeva alla dott.ssa la “farmacia con Parte_1 Controparte_1
annessa azienda commerciale” corrente nel Comune di Vallecorsa (FR) alla via Roma
n.335. Ispirandosi a quanto disposto nel detto documento, che al punto 4 stabiliva che
“…eventuali crediti nei confronti del SSN come pure i debiti maturati prima della consegna dell'azienda restassero rispettivamente a favore ed a carico della parte venditrice…”, l'attrice dava corso alla relativa azione di recupero della somma di €
6.169,09 in danno del atteso che tale importo le era stato trattenuto dall' Pt_1 [...]
per presunte liquidazioni a lei contestate nell'estate del 2014, seppur Parte_3
relative alle DCR (Distinte Contabili Riepilogative) dell'anno 2009 allorquando la titolarità della farmacia era ancora in capo al convenuto. Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il dott. che Parte_1
rilevava l'infondatezza ed inammissibilità, in fatto e in diritto, delle istanze attoree. In tal senso il convenuto si lamentava di non aver mai ricevuto dall'attrice, (se non in forma postuma ed a “rettifica” operata), alcuna informativa avente ad oggetto i rilievi riportati nel verbale di contestazione che l' , con raccomandata a Parte_3
mano, aveva notificato nell'estate del 2014 alla dott.ssa (recante censure per CP_1
infrazioni al D.P.R. 371/98 accertate nelle DCR rimesse agli uffici del SSN relativamente all'anno 2009). Il dott. , dunque, evidenziava che l'attrice, senza avere avuto Pt_1
espresso mandato per la gestione dei suoi affari, avesse posto in essere un'attività di ingerenza in fatti ed incombenze a lei completamente estranei e da lui giammai convalidati, esercitando atti di disposizione, afferenti diritti soggettivi esclusivi dell'odierno appellante - ignaro dei tempi e delle modalità in cui si era svolta la vicenda. Il comparente si doleva, altresì, che la dott.ssa , col suo comportamento CP_1
contrario alle regole della comune prudenza, perizia e attenzione, aveva compromesso il suo legittimo diritto di difesa diretto a verificare la bontà della rettifica operata Part dall' e di approntare i consequenziali rimedi volti ad inficiare il procedimento contemplato ex art. 10 D.P.R. 371/98. . Ciò precisato ed a prescindere dall'azione intrapresa da controparte, il , contestualmente alla costituzione in giudizio, Pt_1
pag. 2/7 spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della dott.ssa Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, data la generica, lacunosa e contraddittoria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 164 comma IV c.p.c.; 2) nel merito, previo accertamento della sua infondatezza, rigettare la domanda attorea;
3) in via riconvenzionale, condannare la dott.ssa al pagamento della somma di Controparte_1
euro 8.001,58 quale somma residuale non versata dall'attrice in favore del dott.
per la causale dianzi spiegata oltre gli interessi legali con decorrenza Parte_1
dalla data di costituzione in mora;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di cui al D.M.
55/2014”. La domanda riconvenzionale, ad avviso del convenuto, traeva fondamento dall'atto del 11.06.2012 “ricognitivo di avveramento di condizione e di determinazione definitiva del prezzo a seguito di individuazione delle merci relative a vendita di
Farmacia ed annessa azienda commerciale” a rogito Notaio da , nel Per_1 Per_2
quale il saldo delle merci - comprese nella vendita - era stato determinato in euro
64.162,00.
La causa veniva istruita solo documentalmente e decisa nel merito con Sentenza n.
1347/2021, con cui il Tribunale di Cassino così statuiva: “
PQM
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede: accoglie la domanda attrice e condanna al pagamento della somma di euro 6.169,09. La Parte_1
somma è produttrice di interessi legali dalla data della messa in mora del 24/05/2012 al soddisfo. Rigetta la domanda riconvenzionale. Condanna al Parte_1
pagamento in favore della delle spese del presente procedimento che si Controparte_1
quantificano in euro 284,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre magg. Iva e c.p.a. come per legge.”
Proponeva, quindi, appello il il quale lo affidava a tre motivi e formulando le Pt_1
seguenti conclusioni “ 1- emendare la sentenza relativamente agli interessi calcolati sulla somma liquidata in favore dell'attrice con decorrenza dal 30.09.2014; 2-. accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal convenuto tenendo
pag. 3/7 conto di tutti i rilievi evidenziati e riportati specificamente nei singoli motivi di appello che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 8.001,58 in favore dell'appellante oltre gli interessi maturati con decorrenza dalla data di messa in mora;
3-. riformare, consequenzialmente, il capo relativo alle spese del giudizio sia di primo che di secondo grado;
”
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e formulando le seguenti conclusioni: “ “piaccia alla CORTE DI APPELLO DI ROMA, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa: (a) emendare, con decorrenza dal 30.09.2014, il riconoscimento degli interessi legali sulla somma di euro 6.169,09 liquidata in favore di
; (b) per il resto, confermare la sentenza di primo grado e rigettare il Controparte_1
gravame proposto da in quanto integralmente infondato in fatto ed Parte_1
in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio le parti venivano invitate a precisare le loro conclusioni e, disposta la trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c..
All'esito si osserva:
Va , preliminarmente va esaminato il secondo motivo d'appello per priorità logica e giuridica.
Con esso si censura il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale del
, rigettata dal Tribunale, basandosi sul presupposto che l'ammontare del valore Pt_1
dei farmaci presenti nella farmacia compravenduta fosse quello asserito dalla in CP_1
virtù dell' “ inventario del CSF del 21/03/2013 che indicava i farmaci ed i prodotti non commerciabili perché scaduti o rovinati”.
In realtà l'inventario dei farmaci è stato redatto dalle parti in data 30 maggio 2012, in contraddittorio tra le aprti , come riconosciuto all'art. 8 dell'atto notarile dell'11.6.2012 che, appunto, è denominato “ Atto ricognitivo di avveramento di pag. 4/7 condizione e di determinazione definitiva del prezzo a seguito di individuazione delle merci relativi a vendita di farmacia ed annessa azienda commerciale”
Viceversa l'inventario fatto redigere dall'appellata, in data 21 febbraio 2013 non prova in alcun modo che il medesimo sia inerente i farmaci già contenuti nel precedente inventario del 30 maggio 2012. Esso, infatti, non è stato redatto in contraddittorio tra le parti, né è stato posto, specificamente, in relazione con quello del 30 maggio 2012 al fine di consentire di verificare la corrispondenza dei farmaci che si assume scaduti con quelli in precedenza inventariati, ciò anche per la circostanza che l'inventario del 30.5.2012 non è presente in atti, non essendo neanche indicato nell'indice atti al momento della costituzione in prime cure dell'appellata, né esiste tra i documenti depositati con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, e, infine, atteso il lasso di tempo intercorso tra i due inventari, essendo, medio termine l'acquirente stata immessa nel possesso della farmacia oggetto di vendita, non si può Con escludere che i farmaci, presenti nell'elenco redatto dalla siano stati acquistati dalla nel periodo intercorrente tra l'acquisto della farmacia, avvenuto con gli CP_1
atti notarili del 24.5.2012 e dell'11.6.2012, ed i l 21.2.2013, data dell'inventario invocato dalla . CP_1
Alla luce di ciò deve ritenersi che l'appellata non abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Dalle considerazioni sopra svolte ne discende che, ferma la spettanza alla CP_1
della somma di € 6.169,09, quale importo trattenuto, nei suoi confronti, dall'
[...]
per liquidazioni a lei contestate nell'agosto del 2014, ma relative alle DCR Parte_3
(Distinte Contabili Riepilogative) dell'anno 2009, allorquando la titolarità della farmacia era ancora in capo al e non essendo, tale statuizione di primo grado, stata Pt_1
oggetto di alcun motivo di appello, va accolta la domanda riconvenzionale del Pt_1
per il pagamento del saldo prezzo pari ad € 8.001,58.
pag. 5/7 Sul reciproco dare – avere può essere operata la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. e, quindi, la va condannata al pagamento in favore del della CP_1 Pt_1
somma di € 1.832,49 ( € 8.001,58 detratti € 6.169,09 ) oltre interessi legali dalla data di messa in mora, del 18.4.2013, fino al saldo .
Alla luce di quanto ora esposto ne discende che nulla è dovuto dal alla Pt_1 CP_1
a titolo di interessi e, pertanto, il primo motivo d'appello resta assorbito.
Quanto alle spese di lite, attesa la parziale soccombenza, esse possono essere liquidate, a favore del , previa compensazione per due terzi, e vengono Pt_1
determinate, per l'intero ed in base al decisum, secondo i criteri medi di cui al D.M.
147/2022, quanto al primo grado, in € 425 per studio, € 425 per fase introduttiva, €
851 per istruttoria- trattazione ed € 851 per fase decisionale per un totale di € 2.552 e quindi, operata la compensazione, in totale € 851,00; quanto al presente grado in €
536 per studio, € 536 per fase introduttiva, € 992 per istruttoria- trattazione ed € 851 per fase decisionale e quindi, in totale, € 2.915 e, pertanto, operata la compensazione di due terzi, in totale € 972,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Cassino
[...] Controparte_1
n. 1347/2021 del 19.10.2021 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 1.832,49 oltre interessi legali dal 18.4.2013 fino al Parte_1
saldo .
- Condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che si compensano per due terzi e che si liquidano, quanto al Parte_1
primo grado in euro 851,00 e per il presente grado in € 972,00 il tutto oltre iva, cap e rimborso forf. 15%
- Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 01/12/2025.
pag. 6/7 Il Consigliere est.
PI De NA
Il Presidente
Cecilia De NT
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