Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.
Articolo 2 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 1Articolo 3
- Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 2 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
Versione
20 luglio 1997
20 luglio 1997