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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2929 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
07/07/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Poncini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- i genitori hanno raggiunto un accordo per disciplinare l'affidamento del figlio alle seguenti condizioni
1) verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, nell'abitazione di Caltrano (VI), Via Gioberti, 1; i genitori adotteranno le decisioni di interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla Per_2
salute del figlio, tenuto conto delle sue capacità ed inclinazione naturale, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) il padre, salvo diverso accordo tra le parti, terrà con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera alle 17:30 alla domenica alle 19:30. Al fine di garantire la migliore organizzazione possi-bile nel rispetto delle esigenze di tutti, i genitori concorderanno i due pomeriggi di visita per il mese successivo entro la fine del mese precedente. Tale accordo avverrà con la massima collaborazione e flessibilità, ponendo sempre al primo posto l'interesse e il benessere di Qualora i genitori non riuscissero a trovare un accordo Per_1
sui giorni di visita entro il mese precedente, si applicherà per il mese in questione la regola generale che fissa i giorni di visita in base agli impegni di e qualora non ve ne Per_1
fossero, si fissano il martedì e giovedì. Il pernottamento infrasettimanale verrà introdotto gradualmente, dopo il completo inserimento di nella scuola dell'infanzia; in ogni Per_1
modo, i ricorrenti concordano di iniziare con un pernotto a settimana, dalle 17:30 al mattino successivo, allorquando il padre porterà il piccolo all'asilo, per poi passare a due volte alla setti-mana quando il bambino si dimostrerà sereno nell'affrontare tale abitudine;
3) le festività verranno equamente suddivise tra i genitori ed indicativa-mente: a Natale
starà una settimana con il padre e l'altra con la madre;
i genitori definiranno di Per_1
comune accordo i giorni in base alle reciproche esigenze personali e lavorative. Essi faranno in modo che i giorni della Vigilia e di Natale il minore possa stare sia con la madre che con il padre, a seconda degli accordi che verranno adottati di volta in volta. Durante le vacanze di Pasqua i genitori terranno il minore per tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé
per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori Per_1
indicativamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Il genitore che si reca in vacanza o che effettuerà gite con pernottamento con il figlio avrà cura di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo di villeggiatura con relativo indirizzo. Le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che ca-dono annualmente. In ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto di di trascorrere con ciascuno dei Per_1
genitori il giorno del proprio compleanno, secondo modalità che i genitori concorderanno con spirito di collaborazione;
la Festa del Papà e della Mamma, indipendentemente dal calendario del-le visite, dovrà consentire al genitore cui inerisce la festa la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con il figlio. Entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare e feste del minore anche nel-le giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha noti-zia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche che riguardano il minore;
4) Nel caso di impossibilità di uno dei genitori di occuparsi direttamente del minore, per motivi personali e/o lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi di Resta inteso Per_1
che ciascun genitore potrà farsi aiutare da persone di stretta fiducia, quali nonni o zii, per la gestione del bambino. Qualora si rendesse necessario l'aiuto di una babysitter o di soggetti terzi nella gestione del bambino, il genitore interessato dovrà darne preventiva informazione all'altro;
5) Considerata la distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, essi concordano che l'onere degli spostamenti del minore sarà principalmente a carico del padre;
solo nel caso di giustificato impedimento di quest'ultimo, la madre si impegna ad accompagnare il minore presso l'abitazione del padre;
6) il signor si obbliga a versare nel conto corrente intestato alla signora Parte_1 Pt_2
(iban: [...]) a titolo di mantenimento ordinario per il figlio la somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno suddivise al 50% tra i genitori: colui che ha provveduto all'anticipo dovrà esserne rimborsato nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
7) l'assegno unico ed universale per il figlio sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_2
8) i genitori si impegnano a mantenere un rapporto corretto e rispettoso, improntato alla collaborazione ed al dialogo, al fine di assicurare al figlio un ambiente sereno e costruttivo,
astenendosi da comportamenti che possano screditare l'altra figura genitoriale agli occhi del bambino;
9) resta ferma la possibilità per ciascun genitore di far visita al figlio, nel rispetto degli impegni dello stesso, quando è con l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo; a ciascun genitore sarà, comunque, garantita la possibilità di contattare il figlio sia telefonicamente che mediante videochiamate;
10) i genitori si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) sia del figlio minore che dell'altro genitore, firmando gli stessi senza indugio;
11) qualsiasi eventuale cambio di residenza del figlio minore dovrà essere concordato tra i genitori. In ogni caso, il genitore che intendesse trasferire la propria residenza dovrà darne comunicazione scritta all'altro con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e di
[...]
mantenimento del figlio minore Persona_3
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) sia del figlio minore che dell'altro genitore, firmando gli stessi senza indugio.
ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_3
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 25 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2929 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
07/07/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Poncini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- i genitori hanno raggiunto un accordo per disciplinare l'affidamento del figlio alle seguenti condizioni
1) verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, nell'abitazione di Caltrano (VI), Via Gioberti, 1; i genitori adotteranno le decisioni di interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla Per_2
salute del figlio, tenuto conto delle sue capacità ed inclinazione naturale, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) il padre, salvo diverso accordo tra le parti, terrà con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera alle 17:30 alla domenica alle 19:30. Al fine di garantire la migliore organizzazione possi-bile nel rispetto delle esigenze di tutti, i genitori concorderanno i due pomeriggi di visita per il mese successivo entro la fine del mese precedente. Tale accordo avverrà con la massima collaborazione e flessibilità, ponendo sempre al primo posto l'interesse e il benessere di Qualora i genitori non riuscissero a trovare un accordo Per_1
sui giorni di visita entro il mese precedente, si applicherà per il mese in questione la regola generale che fissa i giorni di visita in base agli impegni di e qualora non ve ne Per_1
fossero, si fissano il martedì e giovedì. Il pernottamento infrasettimanale verrà introdotto gradualmente, dopo il completo inserimento di nella scuola dell'infanzia; in ogni Per_1
modo, i ricorrenti concordano di iniziare con un pernotto a settimana, dalle 17:30 al mattino successivo, allorquando il padre porterà il piccolo all'asilo, per poi passare a due volte alla setti-mana quando il bambino si dimostrerà sereno nell'affrontare tale abitudine;
3) le festività verranno equamente suddivise tra i genitori ed indicativa-mente: a Natale
starà una settimana con il padre e l'altra con la madre;
i genitori definiranno di Per_1
comune accordo i giorni in base alle reciproche esigenze personali e lavorative. Essi faranno in modo che i giorni della Vigilia e di Natale il minore possa stare sia con la madre che con il padre, a seconda degli accordi che verranno adottati di volta in volta. Durante le vacanze di Pasqua i genitori terranno il minore per tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé
per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori Per_1
indicativamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Il genitore che si reca in vacanza o che effettuerà gite con pernottamento con il figlio avrà cura di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo di villeggiatura con relativo indirizzo. Le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che ca-dono annualmente. In ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto di di trascorrere con ciascuno dei Per_1
genitori il giorno del proprio compleanno, secondo modalità che i genitori concorderanno con spirito di collaborazione;
la Festa del Papà e della Mamma, indipendentemente dal calendario del-le visite, dovrà consentire al genitore cui inerisce la festa la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con il figlio. Entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare e feste del minore anche nel-le giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha noti-zia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche che riguardano il minore;
4) Nel caso di impossibilità di uno dei genitori di occuparsi direttamente del minore, per motivi personali e/o lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi di Resta inteso Per_1
che ciascun genitore potrà farsi aiutare da persone di stretta fiducia, quali nonni o zii, per la gestione del bambino. Qualora si rendesse necessario l'aiuto di una babysitter o di soggetti terzi nella gestione del bambino, il genitore interessato dovrà darne preventiva informazione all'altro;
5) Considerata la distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, essi concordano che l'onere degli spostamenti del minore sarà principalmente a carico del padre;
solo nel caso di giustificato impedimento di quest'ultimo, la madre si impegna ad accompagnare il minore presso l'abitazione del padre;
6) il signor si obbliga a versare nel conto corrente intestato alla signora Parte_1 Pt_2
(iban: [...]) a titolo di mantenimento ordinario per il figlio la somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno suddivise al 50% tra i genitori: colui che ha provveduto all'anticipo dovrà esserne rimborsato nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
7) l'assegno unico ed universale per il figlio sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_2
8) i genitori si impegnano a mantenere un rapporto corretto e rispettoso, improntato alla collaborazione ed al dialogo, al fine di assicurare al figlio un ambiente sereno e costruttivo,
astenendosi da comportamenti che possano screditare l'altra figura genitoriale agli occhi del bambino;
9) resta ferma la possibilità per ciascun genitore di far visita al figlio, nel rispetto degli impegni dello stesso, quando è con l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo; a ciascun genitore sarà, comunque, garantita la possibilità di contattare il figlio sia telefonicamente che mediante videochiamate;
10) i genitori si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) sia del figlio minore che dell'altro genitore, firmando gli stessi senza indugio;
11) qualsiasi eventuale cambio di residenza del figlio minore dovrà essere concordato tra i genitori. In ogni caso, il genitore che intendesse trasferire la propria residenza dovrà darne comunicazione scritta all'altro con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e di
[...]
mantenimento del figlio minore Persona_3
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità) sia del figlio minore che dell'altro genitore, firmando gli stessi senza indugio.
ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_3
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 25 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello