TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4080/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/11/1985, residente in [...]3
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Trevia (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 01/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Avegno (GE) il 05/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 19/05/2016 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AVEGNO il
05/06/2010 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La figlia minore resta in affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso Per_1
la madre in Recco, Piazzale Olimpia 17/3, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per la frequentazione si confermano i rispettivi tempi di permanenza previsti in separazione:
a. 1°/3° settimana: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con il padre, il martedì, mercoledì e giovedì sera starà presso la madre, mentre il weekend verrà trascorso con il papà a partire dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina compreso b. 2°/4° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con il papà mentre il weekend verrà trascorso con la madre a partire dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina compreso.
Per le principali festività verrà proseguito il criterio dell'alternanza oggi in uso, mentre per le vacanze trascorrerà con entrambi quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi Per_1 entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso, data l'età di i genitori si impegnano a concordare con lei eventuali altri Per_1 periodi con uno o con l'altro genitore in ragione delle varie festività scolastiche, cittadine etc, dandone un consono preavviso tra loro.
2) con riguardo all'assegno di mantenimento per la figlia i ricorrenti dichiarano di Per_1 rinunciare all'assegno previsto in separazione, dando atto che i genitori percepiscono gli assegni familiari nella misura del 50% e che la signora risulta garante del restante Pt_1 mutuo dell'abitazione in Uscio di esclusiva proprietà del signor . Entrambi i Parte_2
genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento (vitto e alloggio) istruzione, cura, ricreazione ed attività sportive per la figlia, in proporzione alle proprie sostanze, nel periodo in cui la minore trascorre con ciascuno dei genitori, tenuto conto in ogni caso di quanto previsto al punto successivo;
3) Per le spese straordinarie le parti dichiarano di applicare il Protocollo del Tribunale di
Genova del 20/10/2016, prevedendo in aggiunta la suddivisione al 50% della ricarica telefonica del cellulare di le spese dell'abbigliamento stagionale e di continuare con Per_1
l'attuale sistema del conguaglio a fine mese con la App Splitwise;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/11/1985, residente in [...]3
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Trevia (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 01/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Avegno (GE) il 05/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 19/05/2016 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AVEGNO il
05/06/2010 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La figlia minore resta in affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso Per_1
la madre in Recco, Piazzale Olimpia 17/3, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per la frequentazione si confermano i rispettivi tempi di permanenza previsti in separazione:
a. 1°/3° settimana: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con il padre, il martedì, mercoledì e giovedì sera starà presso la madre, mentre il weekend verrà trascorso con il papà a partire dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina compreso b. 2°/4° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con il papà mentre il weekend verrà trascorso con la madre a partire dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina compreso.
Per le principali festività verrà proseguito il criterio dell'alternanza oggi in uso, mentre per le vacanze trascorrerà con entrambi quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi Per_1 entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso, data l'età di i genitori si impegnano a concordare con lei eventuali altri Per_1 periodi con uno o con l'altro genitore in ragione delle varie festività scolastiche, cittadine etc, dandone un consono preavviso tra loro.
2) con riguardo all'assegno di mantenimento per la figlia i ricorrenti dichiarano di Per_1 rinunciare all'assegno previsto in separazione, dando atto che i genitori percepiscono gli assegni familiari nella misura del 50% e che la signora risulta garante del restante Pt_1 mutuo dell'abitazione in Uscio di esclusiva proprietà del signor . Entrambi i Parte_2
genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento (vitto e alloggio) istruzione, cura, ricreazione ed attività sportive per la figlia, in proporzione alle proprie sostanze, nel periodo in cui la minore trascorre con ciascuno dei genitori, tenuto conto in ogni caso di quanto previsto al punto successivo;
3) Per le spese straordinarie le parti dichiarano di applicare il Protocollo del Tribunale di
Genova del 20/10/2016, prevedendo in aggiunta la suddivisione al 50% della ricarica telefonica del cellulare di le spese dell'abbigliamento stagionale e di continuare con Per_1
l'attuale sistema del conguaglio a fine mese con la App Splitwise;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca