Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 6351 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Matrone Parte_1
appellante contro in nome e per conto del Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Ippoliti Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Biscione CP_3
appellate
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1965/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di domanda di risarcimento per danni a cose
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata tenuto conto del rispetto da parte appellante dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e del fatto che le parti appellate sono state poste nelle condizioni di difendersi compiutamente rispetto all'atto introduttivo del giudizio.
agisce in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada mentre la sentenza impugnata non deve essere riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda nei confronti della . CP_3
Innanzitutto, in nome e per conto del Controparte_1 [...]
è stata correttamente chiamata in causa nel giudizio di primo Controparte_2
grado ai sensi degli artt. 122 e 283 D.Lgs n. 209/2005, con estromissione della compagnia assicurativa in quanto il veicolo danneggiante Fiat Punto CP_4
targato DZ421MN risulta oggetto di furto prima del sinistro verificatosi in
Scafati alla via De Gasperi il giorno 11/09/2010 ore 7,30.
Sul danneggiato appellante incombeva l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente dell'autovettura oggetto di furto già intestata alla convenuta . CP_3
Ebbene, nel caso di specie tale prova è stata raggiunta.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo
Fiat Punto.
Dalle dichiarazioni dei testimoni e – che Testimone_1 Testimone_2
risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica
– emerge che la condotta del conducente della Fiat Punto ha determinato il sinistro, percorrendo via De Gasperi direzione Poggiomarino ed invadendo ad alta velocità la corsia di marcia opposta (per superare una fila di veicoli che la precedevano) per poi urtare frontalmente la Fiat Ulysse targata CA822JA di proprietà attorea che procedeva in direzione Pompei.
L'evento, pertanto, non pare in alcun modo ascrivibile a parte attrice, che nulla poteva fare per evitare lo scontro determinato dall'altrui improvvisa e pericolosa condotta. Dalla prova testimoniale è altresì emerso che l'automobile attorea, a seguito dell'urto frontale, riportava danni all'altezza del lato anteriore come del resto rilevato dal CTU il quale, nelle conclusioni, ha confermato lo scontro fra i due veicoli indicati in atto di citazione.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, alla condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Punto targato DZ421MN.
Per quanto concerne il quantum debeatur, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i costi per le riparazioni dei danni subiti dalla Fiat Ulysse ammontano ad € 4.752,41.
La suddetta valutazione è stata esaurientemente motivata dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risulta pienamente condivisibile.
A detta somma devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro sino al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla Cassazione S.U. con sentenza n. 1712/1995.
Al pagamento in solido della suddetta somma non deve essere condannata l'altra appellata già proprietaria del veicolo danneggiante. CP_3
Ed invero, essendo stata la predetta automobile oggetto di furto in epoca antecedente al sinistro, viene in rilievo l'art. 2054 comma 3 c.c. ad escludere la responsabilità in solido del proprietario.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto fra appellante e mentre sussistono giusti motivi per compensare Controparte_1
le spese fra appellante e stante la necessità di chiamare in giudizio CP_3
anche il proprietario del veicolo danneggiante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 1965/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore condanna
[...] in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4752,4, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro sino al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla Cassazione S.U. con sentenza n. 1712/1995.
2. Condanna in nome e per conto del Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1205,00 per compensi di difesa (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), €
112,00 per esborsi, per il secondo grado in € 850,00 per compensi di difesa
(fasi di studio ed introduttiva), € 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese di
CTU oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario avv.
Enrico Matrone.
3. Compensa le spese fra l'appellante e l'appellata CP_3
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo