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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6398/2021 R.G.; promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Emilio Antonino
[...] C.F._2
Maria Baviera del foro di Milano e Francesco Zanini del foro di Verona;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Combi del foro di C.F._4
Verona;
(C.F. ), in persona dell'amministratore e Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ernesto Garofano del foro di Verona;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5 CP_3
del foro di Verona;
-parti convenute- avente ad oggetto: garanzia per vizi;
responsabilità da aliud pro alio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
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Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione conclusioni in atti, da intendersi tutti nella presente sede integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, con cui gli attori, coniugi e Parte_2
Parte_1
hanno esposto in fatto: Pt_4
- di avere acquistato il 19.04.2017 dai convenuti, coniugi e CP_2 CP_1
un'unità immobiliare parte del convenuto , edificato nel
[...] Parte_3
1954 e sito in Verona, via Quarto n. 15, giusta rogito Notaio di Verona del Per_1
19.04.2027, ai nn. 73601 di repertorio e 22494 di raccolta;
- che detto immobile è posto al piano rialzato dell'edificio che si compone di quattro piani fuori terra ed uno interrato occupato da cantine, insiste nel proprio lato ovest sul confine e che, in particolare, una camera dell'appartamento attoreo (quella occupata dalle figlie minori) e due bagni sono adiacenti al terreno confinante, risultando da questo isolati tramite lo stesso muro condominiale, che funge anche da muro di confine tra il e la proprietà del convenuto;
Parte_3 CP_3
- di avere acquistato l'immobile al prezzo convenuto di € 300.000,00 in ragione della positiva presentazione dello stesso, in apparenza perfetto, di livello signorile, ben ristrutturato, con buone rifiniture, due bagni funzionali e caldaia installata in occasione degli interventi di recente ristrutturazione, idoneo, come tale, alle esigenze di una giovane famiglia con due figlie piccole, avendo ottenuto rassicurazioni dai venditori sull'inesistenza di fenomeni di umidità;
- che già dall'autunno-inverno 2017-2018 hanno iniziato a manifestarsi episodi di degrado da copiosa infiltrazione di umidità, specie sulle pareti perimetrali ad ovest della
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palazzina, in corrispondenza delle proprie camere e del bagno cieco adiacente alla stanza delle figlie, una delle quali ha iniziato a soffrire di broncospasmo e bronchite;
- che i vizi e/o la mancanza delle qualità promesse si sono rivelati unicamente dopo l'acquisto dell'immobile con la c.t.u. effettuata nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. da sé promosso;
- che la consapevolezza dei vizi dell'immobile in capo ai venditori si evince dalle dichiarazioni rese dagli stessi nei verbali assembleari condominiali relativi alle annate dal 2004 al 2017;
- che nel novembre 2004 ha acquistato la villa confinante con il condominio, CP_3
parzialmente crollata durante dei lavori di ristrutturazione e che, nel ricostruirla, ha modificato il progetto e realizzato lo sbancamento per la costruzione di uno scivolo di accesso al garage, oltre ad avere innalzato il livello del terreno contro il muro ovest del e contro quello delle corti di circa 50 cm, con la creazione di un Parte_3
muro in cemento armato e con innalzamento del livello del giardino sino al limite superiore del muretto di recinzione, divenuto in tale modo inidoneo a contenere la spinta del terreno;
- che ha inoltre costruito il proprio garage ad una quota più elevata di quella CP_3
prevista nel progetto ed oggetto della concessione edilizia n. 6577/2001/SK, più alta rispetto al piano casa attorno e con una distanza inadeguata dal muro del piano interrato condominiale, così impedendo un sufficiente drenaggio naturale dell'acqua tanto più in difetto di adeguate canalizzazioni per la raccolta delle acque a dispersione provenienti dal solaio dell'autorimessa e dal terreno;
- che dalla relazione peritale in sede di a.t.p. è confermata la presenza di vistose efflorescenze da infiltrazione d'acqua nella parete interna della stanza lato ovest e nell'angolo sud ovest della stessa stanza, oltre ad ulteriori effetti nella parete interna di
3
divisione tra la camera stessa ed il bagno e sulle pareti perimetrali a contatto con il muro di sostegno del terrapieno sul lato ovest della palazzina;
- di avere allegato nel predetto giudizio come la responsabilità di tali vizi ricada sul per l'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_3
del muro di confine e per la mancata ricerca di una soluzione al problema della risalita d'acqua, nonché su per la persistenza delle cause di infiltrazione d'acqua dal CP_3
lato del confine tra la sua villa ed il complesso condominiale;
- che tuttavia la relazione in tale sede disposta, peraltro oggetto di reclamo dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, non ha esteso le proprie indagini all'eliminazione delle cause dei vizi;
- che dalla propria perizia di parte è emersa, altresì, la modifica apportata all'appartamento acquistato dagli attori, mediante la creazione di un secondo bagno, per rendere l'immobile più appetibile alla vendita e che lo stesso, non finestrato, senza alcun sistema di ventilazione forzata e direttamente comunicante con il bagno maggiore, non risponde ai requisiti di regolarità previsti dall'art. 83 del Regolamento Edilizio comunale;
- che, inoltre, il generatore dell'impianto termico, installato nel 2011, è stato prodotto molto prima, addirittura nel 2001 e montato nel 2002, di talché i lavori previsti dalla CIL non sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, diversamente da quanto dichiarato dal progettista;
- che l'adeguamento dei locali e, in particolare del bagno, implica il restringimento della camera, con conseguente riduzione dello spazio vitale per le bambine, così da modificare la casa, che non rappresenta più l'abitazione vista e piaciuta agli attori;
- che, sebbene il insista su una zona sottoposta a vincolo di tutela Parte_3
paesaggistica, denominato “Primo vincolo collina” ed istituito con DM 30.01.1956, non ha mai richiesto la necessaria autorizzazione per svolgere le opere di ordinaria
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manutenzione che hanno comportato la modifica dell'aspetto esteriore del fabbricato, come ad esempio la posa dei rivestimenti esterni e la tinteggiatura di una fascia basamentale dell'edificio;
- che verosimilmente i venditori hanno mascherato la situazione per non rivelare il minore valore dell'immobile mediante la piastrellatura esterna, la frequente rasatura e imbiancatura a manutenzione degli intonaci che si ammalorano, la copertura delle zone deteriorate della camera ovest con il mobilio;
I.b. hanno dedotto in diritto:
- nei confronti degli alienanti convenuti la responsabilità da occultamento doloso dei vizi dell'immobile, rivelatosi un bene diverso da quello promesso in quanto inidoneo all'uso stabilito, con il proprio scaturente diritto alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo, nonché l'estensione agli stessi della responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 c.c. per avere eseguito opere di ristrutturazione sul bene prima di venderlo, con il proprio conseguente diritto al risarcimento quantificabile in una somma
(stimata in complessivi € 120.000,00) che tenga conto di un'adeguata riduzione del prezzo del bene, dei costi per la sanatoria dell'umidità, del canone di locazione di un diverso immobile per la durata dei lavori;
- nei confronti del e del confinante convenuti il dovere di concorrere alla Parte_3
spesa per eliminare l'umidità, atteso che il condominio è da sempre al corrente della problematica ed il confinante è responsabile per la modifica dello stato dei luoghi con la costruzione del proprio garage;
hanno chiesto quindi, nel merito: Pt_5
- accertare l'esistenza dei fenomeni di umidità e degrado denunziati e, incidentalmente, chi tra i convenuti ne sia responsabile a qualunque titolo e per qualunque motivo, ovvero se sussista concorso per colpa e/o negligenza grave nella mancata cura e/o manutenzione;
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- accertare quando i vizi e/o difetti si siano presumibilmente manifestati e/o modificati e/o aggravati e se gli stessi possono costituire vizio occulto e/o difetto grave, nonché accertare che i coniugi alienanti convenuti sono volontariamente responsabili della violazione edilizio/urbanistica per i lavori nell'appartamento, la mancata rispondenza dell'immobile rispetto alle autorizzazioni edilizie SK 5843 e SK 8347 entrambe del
1953, la violazione della norma paesaggistica, così dichiarando risolto il contratto di compravendita del 2017 per fatto e colpa dei venditori convenuti;
- di conseguenza, condannare i convenuti e alla CP_2 Controparte_1
restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo dagli attori e pari ad € 300.000,00 oltre interessi moratori dalla data del rogito al saldo, al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia ed in particolare alla perdita patrimoniale subita da quantificare con disponenda c.t.u.;
- in subordine, accertare e dichiarare per quale ragione, nell'appartamento di proprietà degli attori, si siano verificati i lamentati fenomeni di umidità e degrado e quali ne siano le cause, da quando i vizi e/o difetti dell'appartamento si siano presumibilmente manifestati e/o modificati e/o aggravati e se essi possono costituire oggettivo vizio occulto e/o grave difetto anche a seguito della loro mancata volontaria rivelazione da parte dei venditori, determinando le opere ed i rimedi necessari per la loro completa e definitiva elisione;
- di conseguenza, porre a carico dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero secondo le rispettive quote di responsabilità, i costi per l'eliminazione dei vizi e/o difetti, oltre ai danni tutti da quantificarsi anche secondo equità;
- inoltre, accertare il proprio diritto al risarcimento della sofferenza e disagio patiti dall'acquisto della casa e sino alla rimozione effettiva dell'umidità e del degrado, oltre che degli esborsi sostenuti per le consulenze ed i vari professionisti, nonché per gli
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interessi pagati alla banca per sostenere le spese processuali, quantificando il relativo risarcimento in via equitativa;
- in via di ulteriore subordine, ordinare che siano eliminate e sanate le violazioni edilizie e regolarizzate le violazioni paesaggistiche e ripristinato lo status quo ante a carico dei convenuti alienanti;
- di conseguenza, condannare quest'ultimi al risarcimento del danno per la diminuzione di valore del bene, per gli arredi da riacquistare in funzione della minor superficie della camera da letto delle figlie minori, per il dispiacere di non poter abitare la casa che si era scelta come sede della vita, anche a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla violazione di legge, per il costo, da determinarsi in via equitativa, dell'acquisto di una nuova caldaia in sostituzione di quella vetusta presente, per la falsa attestazione nell'APE e per la mancata produzione e/o consegna del libretto impianto dal 2002 al
2011, per i costi da sostenere nel periodo di effettuazione dei lavori, la ricerca e la stipula di un contratto di locazione, il trasloco ed il successivo rientro, stimati nell'importo indicativo non inferiore ad € 120.000,00;
- il tutto previa disposizione, in via istruttoria, del rinnovo della consulenza tecnica redatta in sede di a.t.p. dall'ing. su tutti i quesiti discendenti dal contenuto del Per_2
presente atto e con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 13.01.2022 con cui i convenuti, coniugi e CP_2
nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
II.a. hanno contestato in fatto ed eccepito in diritto:
- l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che secondo la stessa ricostruzione attorea i deprecati fenomeni di degrado/umidità si sono verificati già nell'autunno inverno 2017-2018, a fronte della denuncia risalente all'aprile
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2018, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta ed a ridosso della scadenza annuale dall'acquisto;
- l'irrilevanza a fini interruttivi della prescrizione delle richieste di mediazione e di negoziazione essendo comunque già decorso il termine annuale prescrizionale dalla consegna del bene, tanto più che la lettera inviata dagli attori il 6.04.2018 e ricevuta dai convenuti il 16.04.2018 non menziona la riserva attorea di azione giudiziale, limitandosi alla mera denunzia degli asseriti vizi;
- di non avere in alcun modo, men che meno con dolo, occultato vizi e/o difetti, essendo le lamentate muffe verosimilmente riconducibili a scarsa areazione;
- di avere ristrutturato l'immobile nel 2012 con l'intenzione di andarvi ad abitare e non certo per mascherarne vizi e/o difetti;
- che, inoltre, le pareti della stanza interessata dalle contestate infiltrazioni erano libere da mobili;
- che il c.t.u. del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha indicato i rimedi necessari per l'eliminazione dei vizi lamentati ed i relativi costi a seguito di sopralluoghi ed indagini, riscontrando fenomeni di umidità soprattutto nella camera posta a ovest e confinante con il terreno di proprietà del convenuto determinati dalle modalità costruttive del CP_3
fabbricato condominiale (risalente al 1953) in rapporto alle caratteristiche del terreno di fondazione ed alla posizione al piano terra dell'appartamento attoreo;
- che la fattispecie non integra una vendita “aliud pro alio”, giacché la stessa c.t.u. definitoria del giudizio per a.t.p. ritiene che i vizi riscontrati possano essere elisi con il rifacimento degli intonaci e con altri accorgimenti tecnici per un costo stimato di circa €.
20.000,00, laddove il corrispettivo complessivo convenuto per la compravendita è pari ad € 300.000,00;
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- che tale sproporzione tra la somma eventualmente necessaria per la rimozione dei vizi ed il prezzo originario induce a ritenere che i vizi non siano tali da integrare l'assenza di qualità essenziali della res compravenduta;
- che l'attestato di prestazione energetica non contiene affatto dichiarazioni mendaci, è stato disposto da un tecnico ben prima dell'atto di compravendita e non è mai stato contestato prima dell'odierno atto di citazione, peraltro privo sul punto di sostrato probatorio;
- che parimenti infondate sono le doglianze in tema di violazioni edilizie, basate solo sull'art. 83 del regolamento edilizio comunale, da cui emergerebbe che la lunghezza di una parete del bagno sarebbe inferiore a quanto prescritto dal regolamento comunale di circa 10 centimetri e che i servizi igienici non sarebbero adatti ad ospitare persone diversamente abili, senza considerare che trattasi di abitazioni private non sottoposte all'obbligo di rispetto delle predette misure, mentre quanto alla mancata installazione di un impianto di aerazione forzata nel bagno cieco gli attori sono decaduti dalla denunzia di tale vizio;
- che, in ogni caso, le lamentate irregolarità non sono tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso o a ridurne il valore in modo apprezzabile e che, quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione, va comunque rilevato che l'appartamento è stato acquistato dai convenuti l'11.2.2002 e tali irregolarità, laddove esistenti, sono comunque antecedenti alla compravendita ed a sé non riconducibili;
- che, invece, le violazioni alle norme paesaggistiche sono sanabili mediante interventi per un importo non superiore a € 1.000,00 e non sono pertanto connotate da particolare gravità, anche alla luce del fatto che comunque i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in seguito a una CIL autorizzata dal CP_4
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- che, peraltro, gli attori sono stati messi in grado di verificare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile mediante un accesso agli atti richiesto dai venditori stessi prima della conclusione del contratto di compravendita;
- che, comunque, le eventuali irregolarità riscontrabili appaiono lievi e tali per cui non può ad esse conseguire una risoluzione per l'inadempimento di una delle parti ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- che le domande formulate dagli attori sono viziate, alcune da indeterminatezza nel quantum e nell'an, soprattutto quelle risarcitorie, e altre da nullità per assenza di indicazione della causa petendi, di guisa che la citazione presenta elementi di nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.;
II.b. hanno concluso, pertanto:
- preliminarmente, per l'inammissibilità delle nuove conclusioni formulate in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dagli attori, in quanto costituenti una mutatio libelli; per la nullità integrale o parziale, ex art. 164, comma 4, c.p.c. della citazione stante l'incertezza e l'indeterminabilità del petitum; per le intervenute decadenza e prescrizione dell'azione;
- nel merito, per il rigetto delle domande attoree per infondatezza;
- in subordine, per l'accertamento che l'importo da corrispondere in favore degli attori è comunque inferiore rispetto al prezzo di compravendita, atteso il deterioramento dell'immobile per omessa manutenzione da parte degli acquirenti;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 24.01.2022 con cui il convenuto , nel Parte_3
costituirsi in giudizio in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore,
III.a. ha contestato ed eccepito, in fatto ed in diritto:
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- la genericità delle allegazioni di cui alla citazione, indifferentemente rivolte ai tre diversi convenuti, la genericità del petitum e l'indeterminatezza della causa petendi in violazione degli artt. 163, commi 3 e 4, 164 c.p.c.;
- l'inammissibilità della pretesa risarcitoria, atteso che la responsabilità da fatto illecito, contrattuale e non, si presume individuale, a meno che il fatto sia imputabile a più persone e tutte siano obbligate in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055
c.c.;
- di non essere, pertanto, tenuto a rispondere per eventuali illeciti commessi dagli altri convenuti, dal momento che le attività degli asseriti compartecipi sono reciprocamente indipendenti e le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma restano distinte, così dovendosi escludere una responsabilità solidale;
- che, nel merito, gli attori pretendono dai convenuti l'accollo di costi per interventi volti a mutare le caratteristiche ed al contempo il valore del proprio appartamento, per una spesa preventivare di circa € 75.000,00 oltre i.v.a., mentre il c.t.u. dell'a.t.p. ha concluso per la sussistenza di problemi emendabili tramite un intervento di ripristino del costo complessivo di € 20.641,96 oltre i.v.a.;
- che legittimati passivi nel procedimento sono i singoli proprietari delle unità immobiliari e non il mero condominio, quale ente di gestione cui compete unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni;
- che gli attori hanno acquistato l'immobile in data 19.04.2017 e la denuncia dei difetti è intervenuta circa un anno dopo, giusta la raccomandata 3.04.2018 rivolta ai venditori e comunque l'attrice è ingegnere edile-strutturista; Parte_1
- che, a ben vedere, gli attori non hanno acquistato un appartamento in ristrutturazione, ma semplicemente in stato di manutenzione straordinaria, non potendo così pretendere gli standard di prestazione tipici delle nuove costruzioni e che, inoltre, gli interventi
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pretesi dagli attori avrebbero l'effetto di realizzare un'opera del tutto nuova e non un mero ripristino;
- che la c.t.u. di prime cure rileva, oltre tutto, come le infiltrazioni non trovino causa in una scarsa manutenzione dei muri perimetrali e che, ciò nonostante, l'assemblea condominiale del 16.10.2020 ha deliberato un intervento sulla muratura ovest del
, così come indicato nell'a.t.p., per preservare i muri perimetrali dall'umidità Parte_3
del terreno posto a contatto con l'intonaco, con il fine precipuo di favorire gli attori che, tuttavia, hanno rifiutato l'opera;
- che nessuna negligenza è imputabile al quanto alla scarsa qualità Parte_3
costruttiva dell'edificio, anche perché lo stato dei luoghi era di tutta evidenza;
III. b. ha chiesto, in conclusione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, 164 c.p.c., delle domande di condanna in solido di cui al punto 1, lettera c, della citazione, nonché la carenza di legittimazione passiva del;
Parte_3
- nel merito, rigettare integralmente tutte le domande attoree per infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto;
- il tutto con vittoria di spese processuali e con pronuncia condannatoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 12.01.2022 con cui il convenuto , nel CP_3
costituirsi in giudizio,
IV.a. ha contestato ed eccepito, in fatto ed in diritto:
- che le indagini peritali in sede di a.t.p. hanno escluso qualsivoglia responsabilità a sé riconducibile per i danni lamentati dagli attori, atteso che la c.t.u. ha accertato come le
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infiltrazioni di cui gli attori si dolgono sono imputabili allo stato costruttivo dell'edificio condominiale;
- di non avere affatto alterato lo stato dei luoghi quanto al terreno confinante con l'edificio condominiale, tantomeno lo stato dell'edificio stesso, anche perché la propria abitazione consiste in una villetta stile liberty con giardinetto circostante risalente al
1923, ben 31 anni prima dell'erezione del condominio avvenuta nel 1954;
- che dalla visura catastale prodotta dagli attori nel procedimento per a.t.p. e da sé allegata con la propria comparsa costitutiva emerge come il muro dell'edificio condominiale sia stato edificato tra il 1953 e il 1954, esattamente sul confine della proprietà ed a ridosso del preesistente giardino di proprietà dello stesso;
CP_3
- che il fabbricato condominiale è stato quindi edificato molti anni dopo la costruzione della propria villa, in corrispondenza di un giardino che all'epoca era già esistente ed in violazione delle norme vigenti, sia all'epoca, sia ad oggi, in tema di distanze tra edifici confinanti;
- che il giardinetto, di circa 250 metri quadri, pertinenziale alla villa è rimasto immutato fino ad oggi, come prova la presenza delle palme di considerevole altezza nelle vicinanze del muro e di almeno una settantina d'anni;
- che il terreno c'era prima della costruzione del condominio e che la scelta costruttiva di edificare in aderenza al confine dell'odierno convenuto, ponendo l'appartamento ad un livello interrato rispetto al giardino della villa senza alcun cavedio o vespaio per prevenire le infiltrazioni, è da imputarsi ai progettisti;
- che il proprio garage è stato costruito in conformità al progetto di variante, senza compromettere in alcun modo il condominio adiacente ed in particolare il muro costituente il lato dell'appartamento attoreo, essendosi tale variante resa necessaria proprio a causa dell'esistenza del muro condominiale, per il rispetto delle distanze legali da quest'ultimo, con l'aggravio di poterlo costruire più piccolo di quanto sarebbe stato
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utile, tanto più che un posto auto coperto in zona vale circa € 50.000,00, senza considerare le volumetrie accessorie che si sarebbero ricavate da un garage più ampio;
- che gli attori non possono pretendere di comprimere ulteriormente i diritti della proprietà della villa, sostenendo una non provata usucapione del terreno interessato dalla costruzione dell'edificio condominiale a distanze inferiori a quelle legali;
- che, in ogni caso, il convenuto ha preservato lo stato dell'edificio, provvedendo anche ad effettuare le migliorie richieste dai condomini nel 2005 per l'impermeabilizzazione e la protezione del muro, unicamente per una serena convivenza tra vicini e senza riconoscimento alcuno;
- che, dunque, non risponde al vero l'asserto attoreo per cui la ristrutturazione della villa e la costruzione del garage interrato hanno mutato lo stato dei luoghi a detrimento del palazzo adiacente causandone l'ammaloramento del muro, ma che i problemi di umidità dell'appartamento attoreo sono preesistenti e causati dall'assenza di un isolamento e di uno scantinato (come evincibile sia dal verbale di assemblea condominiale del
3.02.2005, sia dalla circostanza riferita dagli attori per cui il fenomeno in estate si affievolisce notevolmente), mentre i lavori di edificazione del garage da parte del convenuto lungi dal mutare lo stato dei luoghi, hanno semmai beneficiato CP_3
l'edificio condominiale, eliminando gran parte del terreno vegetale e la pendenza che prima gravava verso il muro;
- la prescrizione del diritto attoreo al risarcimento nei propri confronti, per essere stato citato nel 2018 (con il più volte richiamato ricorso per consulenza tecnica preventiva) in relazione a circostanze già rilevate nel 2004 ed a sé contestate nel 2005, a titolo di responsabilità extracontrattuale, come tale sottoposta al termine prescrizionale di 5 anni che decorre, in concreto, dalla prima rilevazione delle infiltrazioni documentata nel
2004;
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ha concluso, da ultimo (previa rinuncia in corso di causa poi ribadita in sede di Pt_6
precisazione delle conclusioni e formalmente accettata da tutti i relativi convenuti, alla domanda riconvenzionale spiegata in comparsa e volta a dichiarare la violazione delle norme sulle distanze tra i confini da parte dell'edificio condominiale, con la condanna di tutte le altre parti al risarcimento del danno da riduzione di volumetria del proprio garage):
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda formulata nei propri confronti;
- nel merito, rigettare per infondatezza in fatto ed in diritto tutte le domande svolte nei propri confronti;
- il tutto con vittoria di spese processuali e con pronuncia condannatoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
§.V. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 8581/2018 R.G. Tribunale di Verona
(cfr. il verbale d'udienza del 3.02.2022), oltre che a mezzo diffuse produzioni documentali, dopo di che – previ alcuni rinvii determinati sia dall'applicazione d'ufficio del G.I. all'Ufficio di Sorveglianza di Verona, sia dalla richiesta di differimento avanzata dai procuratori degli attori – è giunto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, allorché è stato trattenuto in decisione con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VI. Ritenuto che non possano trovare accoglimento le eccezioni sollevate in via preliminare dai convenuti:
VI.a. quanto all'asserita (dai convenuti e novità CP_2 Controparte_1
delle domande formulate dagli attori in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., non si
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tratta a ben vedere di mutatio libelli, bensì di mere precisazioni e riformulazioni determinate dalle stesse difese dei convenuti senza sostanziale incisione sull'originario petitum, rimanendo pur sempre connesse alle allegazioni di cui alla citazione e variandosi unicamente (in parte) l'ordine di presentazione delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo;
peraltro, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la modifica della domanda possa riguardare uno solo o addirittura entrambi gli elementi oggettivi della domanda (quale petitum e causa petendi), purché permanga la connessione alla vicenda sostanziale sottesa (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 22404/2018; si vedano anche Cass. civ., nn. 16504/ 2017 e 12310/2015);
VI.b. quanto all'invocata (da tutti i convenuti) nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, secondo il convenuto, anche del fatto, la stessa non investe, inficiandolo, l'intero atto;
Parte_3
in particolare, il fatto risulta esposto in maniera estesa e, a prescindere dalla fondatezza o meno delle allegazioni ed asserzioni, dettaglia esaustivamente la posizione attorea;
venendo al petitum, poi, dal complessivo tenore della citazione si ricavano gli elementi identificatori dei diritti azionati, per lo meno in maniera sufficiente così da mettere il convenuto in condizione di predisporre adeguate difese, imponendosi comunque l'applicazione del ben noto principio di conservazione degli atti giudiziari di cui all'art. 159, comma 3, c.p.c.; del resto, le Sezioni Unite hanno ben chiarito che la nullità della citazione può essere dichiarata solo in caso di incertezza che investa l'intero atto e non laddove sia comunque possibile individuare una qualche domanda sufficientemente indicata nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 8077/2012); nella medesima prospettiva, viene anche superata l'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità delle domande di condanna verso i convenuti in solido in Parte_3
quanto proposte in violazione dei diritti dei singoli condomini, perché, fermo restando il fatto che le eventuali responsabilità impongono l'analisi nel merito e non in sede
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preliminare, la citazione risulta formulata in maniera tale da consentire la piena comprensione della prospettazione attorea in punto responsabilità individuali o solidali sia del sia dei restanti convenuti, tanto da non potersi neppure dichiarare la Parte_3
preliminare carenza di legittimazione passiva della stessa compagine condominiale;
§.VII. Ritenuto, infine, circa l'eccezione sollevata in via preliminare dai convenuti e di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. CP_2 Controparte_1
1495 c.c.:
- in punto decadenza mette conto rilevare che la comunicazione del 4 aprile 2018 (cfr. docc. 19/a e 19/b fasc. att.), seppure astrattamente idonea a denunciare i vizi nei confronti dei propri danti causa, non può ritenersi tempestiva dal momento che, per stessa ammissione attorea, le infiltrazioni erano già evidenti nell'inverno 2017/2018 con comunicazione inviata dai denuncianti e pervenuta ai destinatari nell'aprile 2018, ben oltre gli otto giorni dalla scoperta;
né può valere a giustificare il ritardo la circostanza allegata di avere atteso una conferma dal vicino di casa ed attuale convenuto CP_3
in punto natura del difetto di stampo costruttivo, giacché gli effetti delle infiltrazioni erano da tempo visibili e quindi ben noti agli attori a prescindere dalla loro causa (cfr. il condivisibile orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità di cui alla pronuncia n. 27488/2014, per cui l'acquirente non è tenuto, nel termine di decadenza, a fare una denuncia analitica dei vizi, bastando una denuncia generica e sommaria volta ad avvisare il venditore, con riserva in un secondo momento di precisazione della natura e dell'entità dei vizi riscontrati);
- in ogni caso, l'acquisto e la consegna dell'immobile risalgono al 19 aprile 2017, mentre l'azione per a.t.p. ha avuto inizio ben più di un anno dopo, quando ormai l'azione di garanzia era già prescritta ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c.; né può tributarsi alcun effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale alla citata
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denuncia per vizi, consistendo, come s'è visto, in una mera comunicazione neppure formulata quale diffida;
- dai precedenti considerata discende quindi che non può essere pronunciata la chiesta risoluzione del contratto di compravendita nei confronti dei venditori convenuti per i vizi lamentati;
§.VIII. Nel merito, non è fondata e va rigettata la domanda principale (risolutoria e restitutoria) nei confronti dei convenuti e CP_2 Controparte_1
- va premessa e ribadita non solo la validità della relazione c.t.u. espletata in sede di a.t.p., ma anche la sua logicità quanto all'iter tecnico seguito, ma anche la sua compiutezza, chiarezza e piena esaustività, dovendosi pertanto ritenere superflua l'integrazione invocata dagli attori;
- ciò posto, non sono state adeguatamente provate sia la lamentata violazione edilizio urbanistica relativa ai lavori nell'appartamento, sia la mancata rispondenza dei beni immobili compravenduti rispetto alle autorizzazioni edilizie del 1953, essendo invece a tale proposito sufficientemente chiaro il tenore della comunicazione SUAP Comune di
Verona, protocollo n. 0182085/2024 del 13.05.2024 (cfr. doc. 76 fasc. att.), a mente della quale, a seguito di sollecitato sopralluogo, non sono emerse difformità rispetto alla
CILA n. 20120603000087 presentata il 4.01.2012, essendosi rilevata una (peraltro solo plausibile) criticità nel locale zona giorno, e ciò per un dubbio sulla rispondenza a quanto previsto dall'art. 5 del d.m.
5.07.1975 nella parte prospiciente la rientranza, concludendosi poi per l'inesistenza dei presupposti per dichiarare l'inagibilità dell'unità abitativa;
- nulla di più provano i consequenziali docc. 77 e 78 prodotti dagli attori dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e di formazione parzialmente successiva, in cui l'Azienda
Ulss 9 Scaligera ha rilevato solo un'incongruenza nel flusso luminoso nell'appartamento, mentre il riscontro finale del 2024 ribadisce l'inesistenza di
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sostanziali motivi per intraprendere iniziative repressive, limitandosi a fornire dei meri suggerimenti migliorativi;
- peraltro, come afferma il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1.09.1967, ai fini della validità del negozio traslativo è sufficiente la sussistenza della dichiarazione dell'alienante in merito alla costruzione dell'immobile anteriormente a tale data, essendo poi irrilevante, ai fini della validità dell'atto, l'eventuale presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, ovvero la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo (cfr. Cass. civ.
1.08.2023, n. 23394);
- parimenti, nessuna prova è stata fornita dagli attori della doluta violazione della norma paesaggistica, essendo tale allegazione affidata pressoché esclusivamente ad una perizia di parte (cfr. doc. 39 fasc. att.);
- di contro, risulta provato il problema dato da infiltrazioni d'acqua, soprattutto sul lato ovest dell'immobile a confine con la proprietà in ragione degli esiti dell'indagine CP_3
svolta tramite la c.t.u. disposta nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. 8581/2018
R.G. Tribunale di Verona, che hanno consentito di acclarare come “…l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'abitazione di parte ricorrente sia data e determinata dalle modalità costruttive del fabbricato condominiale in rapporto alle caratteristiche del terreno di fondazione”, dando però anche atto della circostanza per cui “…all'epoca di edificazione del fabbricato condominiale, non vi erano le conoscenze e le tecniche attuali relative all'impermeabilizzazione” e rilevando altresì che “…la mancanza del piano interrato ha favorito l'insorgenza di detto fenomeno di risalita all'interno dell'unità abitativa di parte ricorrente” (cfr. pagg. 15 e 16 relazione c.t.u.);
- tanto premesso quanto all'effettiva presenza di muffe e segni di infiltrazioni d'acqua nell'appartamento attoreo, la domanda principale di risoluzione del contratto di
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compravendita con condanna alla restituzione del prezzo dell'immobile a carico degli odierni convenuti e per inadempimento del dovere di CP_2 Controparte_1
buona fede e trasparenza consistente nella mancata rivelazione del vizio, non immediatamente manifesto, non può trovare accoglimento;
- anzi tutto si è già osservato come l'azione di garanzia non sia più esperibile e sia tardiva per superamento dei termini decadenziali e prescrizionali, per di più la vicenda in esame nemmeno può essere ricondotta alla fattispecie della vendita di aliud pro alio, giacché le tanto lamentate infiltrazioni possono integrare, a tutto volere concedere, un vizio redibitorio ex art. 1490 c.c., ovvero una mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., discipline che presuppongono pur sempre il rispetto degli indefettibili termini di decadenza e di prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c., oltre al positivo sindacato sulla riconducibilità dell'inadempimento ad un comportamento colposo degli alienanti e sulla non scarsa importanza delle qualità manchevoli;
- ebbene, da un lato gli attori non provano in modo adeguato che l'immobile sia carente delle qualità essenziali e che comunque il difetto di tali qualità abbia superato i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, dall'altro è escluso che la mancanza delle qualità lamentate possa configurare, addirittura, una vendita aliud pro alio;
- tanto ritrae anche dalla circostanza che l'immobile è stato venduto nello stato di fatto
(cfr. doc. 1 fasc. att.), oltre che dal titolo di ingegnere edile in capo all'attrice (la quale quindi è parte sufficientemente qualificata), elementi entrambi che inducono a ritenere come, in concreto, data la posizione dell'appartamento e la presenza di un terrapieno sul confine, la sussistenza di fenomeni di umidità alle pareti e di conseguente muffa fosse, se non di immediata previsione, comunque certo non avulsa dalla realtà;
- a conforto mette conto richiamare quel più recente e condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte venditrice, i difetti materiali, conseguenti alla
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vetustà dell'immobile, non integrano un vizio occulto, perché sono facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza, anche quando riguardino parti strutturali dell'edificio non percepibili visivamente, come il tetto, i solai o le fondamenta (cfr.
Cass. civ. 13425/2024);
- in ogni caso viene esclusa la riconducibilità della fattispecie sub iudice alla vendita aliud pro alio, configurabile solo nei casi particolari in cui il bene consegnato sia completamente diverso da quello concordato e/o sia destinato ad un diverso uso, giusta l'orientamento enucleatosi in legittimità, ormai pressoché uniforme e confermato anche di recente, a mente del quale per farsi luogo al rimedio risolutorio di cui all'art. 1453 c.c. occorre che il bene sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, di modo che il bene stesso appartenga ad un genere diverso, risultando inidoneo ad assolvere allo scopo economico/sociale della res promessa e quindi a servire all'utilità per cui è stato acquistato (cfr., per tutte, Cass. civ., ord. n. 13214/2024);
- così non è per l'immobile in esame, interessato nella zona ovest da infiltrazioni alle pareti che tuttavia non alterano la natura del bene stesso né inficiano la sua destinazione ad uso abitativo, ben potendo trovare risoluzione negli accorgimenti (implicanti un esborso non esorbitante pari ad € 20.641,96) individuati nelle conclusioni della c.t.u. disposta in sede di prime cure;
§.IX. Ancora nel merito, è parimenti infondata e non può essere accolta la domanda subordinata di risarcimento nei confronti di tutti i convenuti, genericamente proposta in via solidale ovvero secondo le diverse responsabilità eventualmente determinate in corso di causa:
- in primo luogo, le voci di risarcimento richieste non sono quantificare con adeguata precisione, soprattutto con riguardo al ristoro per i disagi e la sofferenza lamentati e non
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provati, né nella loro effettiva sussistenza, né nel nesso causale che li vedrebbe conseguenti ai fatti contestati ai convenuti nell'atto di citazione;
- la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tutti i convenuti va fondata su vari titoli di responsabilità, da qualificarsi quale contrattuale nei confronti dei danti causa e ed in parte del condominio, nonché CP_2 Controparte_1
extracontrattuale nei riguardi del confinante;
CP_3
- ora, prendendo le mosse dalle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del procedimento per a.t.p., che ha rivelato la provenienza del problema riscontrato (infiltrazioni d'acqua e creazione di muffe) nelle caratteristiche strutturali dell'immobile, non può riconoscersi alcuna responsabilità in capo ai convenuti venditori che, nel caso di specie, sono essi stessi acquirenti e non costruttori dell'immobile;
- gli attori invocano la previsione di cui all'art. 1669 c.c. sulla scorta dell'idea, espressa da una parte della dottrina, per cui la relativa disciplina sia estensibile alla compravendita, di talché, alla stessa stregua dell'appaltatore, anche il venditore sarebbe tenuto a garantire l'acquirente nel corso di dieci anni dal compimento di un'opera di lunga durata per il caso in cui la stessa rovini in tutto o in parte o presenti pericolo di rovina o comunque gravi difetti (tra i quali un certo orientamento giurisprudenziale fa rientrare anche le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze d'impermeabilizzazione, vedasi sul punto Cass. civ. n. 14650/2013);
- tale garanzia, tuttavia, opera unicamente a condizione che il venditore sia stato anche il costruttore dell'immobile e non è pertanto invocabile nel diverso caso di specie;
- del resto, la stessa Cassazione, in un proprio condivisibile orientamento, circoscrive l'esperibilità dell'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., non solo da parte del committente verso l'appaltatore, ma anche da parte dell'acquirente verso il venditore, per il solo caso in cui quest'ultimo abbia costruito l'immobile in tutto o in parte compravenduto sotto la propria responsabilità,
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ossia quando lo stesso venditore abbia assunto, verso i terzi e verso gli acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, sempre che, comunque, siano rinvenibili gravi difetti che, salvo i casi di rovina o di evidente pericolo di rovina e pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino comunque in maniera estremamente incisiva il normale godimento o la abitabilità del bene (cfr. Cass. civ., n.
2238/2012; n. 567/2005; n. 8140/2004; n. 1686/1991);
- per questo, infatti, non essendovi una garanzia simile a quella prevista per il caso degli appalti, in ipotesi di trasferimento di beni tra privati viene in rilievo la garanzia per i vizi ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., la cui ratio si sostanzia proprio nella considerazione che il compratore acquista il bene sul presupposto che sia privo di vizi e ha pertanto il diritto di lamentare l'eventuale presenza di difetti a condizione che siano di una certa consistenza, mentre la distinta ratio della norma di cui all'art. 1495 c.c. consiste nel sottoporre l'avvio dell'azione derivante da tale garanzia a stretti termini di decadenza e prescrizione al fine di assicurare la certezza dei traffici giuridici;
- tale scopo sarebbe vanificato, o quanto meno fortemente compromesso, laddove si potesse aggirare l'applicazione dei rigorosi termini della compravendita mediante l'applicazione di norme tratte da altri contratti con termini di garanzia più ampi, considerato viepiù che nel caso di venditore/appaltatore prevale la causa che contraddistingue il contratto di appalto, vale a dire l'esecuzione di una prestazione o di un'opera contro un corrispettivo, piuttosto che quella della vendita, vale a dire lo scambio di una cosa contro un prezzo;
- di talché, posto che i vizi di infiltrazione lamentati dagli attori sono riconducibili al modo in cui l'immobile è stato costruito, ossia con le scarse tecniche degli anni '50 del novecento ed appurato che, per questo stesso motivo, tali vizi non potevano essere considerati occulti e nemmeno occultabili da parte dei venditori, si deve concludere che alla garanzia di tali difetti non sia tenuto il privato venditore e non sia pertanto
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rimproverabile ai convenuti e un inadempimento CP_2 Controparte_1
contrattuale per non avere espressamente informato gli attuali attori dei problemi di infiltrazione;
- quanto poi alla posizione del convenuto, la c.t.u. non ha rivelato una scarsa Parte_3
manutenzione delle parti comuni, tanto più che il stesso ha anche allegato e Parte_3
provato di avere deliberato nell'assemblea straordinaria del 16.10.2020 lo svolgimento delle opere indicate dal c.t.u. per la risoluzione dei problemi individuati, mentre gli odierni attori vi hanno opposto un rifiuto (cfr. doc. 10 fasc. convenuto ); Parte_3
- di fatto, il può essere tenuto a rispondere solamente nel caso di una Parte_3
mancata manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti comuni e non rileva alcuna negligenza o incuranza nella custodia delle stesse, posto inoltre che gli attori non hanno provato alcuna carenza in questo senso;
- inoltre, le risultanze della c.t.u. hanno messo in luce i difetti costruttivi dell'edificio, ma non è stata chiamata a rispondere l'impresa costruttrice nel rispetto dei termini per far valere la garanzia, cosicché la responsabilità che può ricadere sul è Parte_3
limitata alla manutenzione dell'immobile così come strutturato;
- peraltro, si deve considerare come la domanda di risarcimento per presunta responsabilità del non sia stata correttamente proposta con riferimento Parte_3
anche alla ripartizione delle somme a titolo di risarcimento tra le quote di competenza dei vari condomini, tenendo altresì conto anche della quota di competenza degli attori stessi e trattandosi di una spesa che diverrebbe condominiale, soprattutto per quanto riguarda la voce relativa al ripristino dai vizi che hanno interessato le parti comuni come il muro;
- quanto infine alla posizione del convenuto nessuna responsabilità è emersa CP_3
in corso di causa, sia perché la villa dallo stesso acquistata era preesistente al condominio e nella costruzione di questo l'impresa ed i progettisti avrebbero dovuto
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tenere conto delle caratteristiche dei luoghi e delle strutture già esistenti, ma anche perché emerge con chiarezza dalla c.t.u. come la contestata costruzione del garage, avvenuta su commissione dell'odierno proprietario, non abbia in alcun modo contribuito ad aggravare le problematiche dell'edificio condominiale;
- quanto alla proprietà infatti, la c.t.u. afferma che “In prossimità della parete CP_3
condominiale, vi è la presenza di un irrigatore a pioggia, all'interno della predetta aiuola, nonché l'unità esterna dell'impianto di condizionamento con le relative tubazioni…” inoltre “Al piede della parete condominiale vi è una scossalina metallica che si presenta staccata dalla muratura stessa e non sigillata in alcuni punti. Si rileva il distacco di parte dell'intonaco, ma non è stata riscontrata la presenza di umidità sulle pareti, tranne che in alcune zone particolarmente circoscritte. Infine, è stata indagata
l'autorimessa interrata di parte resistente , che si sviluppa lungo il lato Est CP_3
del fabbricato di parte resistente. Essa è stata realizzata con murature in calcestruzzo gettate in opera e, sul lato Nord, è presente un'intercapedine areata di profondità pari a
m. 3,22 circa, chiusa superiormente da una griglia metallica (rif. allegato n. 5, foto n.
68). L'autorimessa presenta un'altezza interna di m. 2,39 circa, è lunga m. 11,76 circa ed è larga da un minimo di m. 5,01 circa ad un massimo di m. 5,55 circa …E' stato indagato il grado di umidità della parete Est realizzata in direzione del confine con
l'unità immobiliare di parte ricorrente e non è stata riscontrata la presenza di umidità in alcuna zona” per poi concludere “Da quanto emerso dal sopralluogo svolto presso gli immobili di parte ricorrente e di parte resistente , si rileva che il fenomeno CP_3
di umidità interessa unicamente l'unità immobiliare di parte ricorrente con gli effetti descritti nei precedenti capitoli n. 3 e 4”;
- né parte attrice riesce a provare, a contrario, che gli interventi del convenuto CP_3
nella propria villa abbiano alterato (anche solo aggravandolo) lo stato dell'immobile attoreo;
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- alla luce delle osservazioni svolte si deve perciò concludere che, da un lato, non vi siano motivi di risoluzione del contratto di compravendita e, dall'altro, non siano emersi titoli di responsabilità in capo ad alcuno dei convenuti;
§.X. Ritenuto, venendo al regolamento delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo alla luce del valore dichiarato della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, vengono poste a carico degli attori in base ai principi di soccombenza e causalità; ritenuto non farsi luogo, di contro, ad alcuna pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto dei presupposti di applicabilità della stessa non consistenti nella mera prospettazione di tesi rivelatesi infondate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 6398/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate – quanto a ciascuna delle tre parti convenute e CP_2
, – in complessivi € 7.616,00 Controparte_1 Parte_3 CP_3
cadauna per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6398/2021 R.G.; promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Emilio Antonino
[...] C.F._2
Maria Baviera del foro di Milano e Francesco Zanini del foro di Verona;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Combi del foro di C.F._4
Verona;
(C.F. ), in persona dell'amministratore e Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ernesto Garofano del foro di Verona;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5 CP_3
del foro di Verona;
-parti convenute- avente ad oggetto: garanzia per vizi;
responsabilità da aliud pro alio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
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Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione conclusioni in atti, da intendersi tutti nella presente sede integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, con cui gli attori, coniugi e Parte_2
Parte_1
hanno esposto in fatto: Pt_4
- di avere acquistato il 19.04.2017 dai convenuti, coniugi e CP_2 CP_1
un'unità immobiliare parte del convenuto , edificato nel
[...] Parte_3
1954 e sito in Verona, via Quarto n. 15, giusta rogito Notaio di Verona del Per_1
19.04.2027, ai nn. 73601 di repertorio e 22494 di raccolta;
- che detto immobile è posto al piano rialzato dell'edificio che si compone di quattro piani fuori terra ed uno interrato occupato da cantine, insiste nel proprio lato ovest sul confine e che, in particolare, una camera dell'appartamento attoreo (quella occupata dalle figlie minori) e due bagni sono adiacenti al terreno confinante, risultando da questo isolati tramite lo stesso muro condominiale, che funge anche da muro di confine tra il e la proprietà del convenuto;
Parte_3 CP_3
- di avere acquistato l'immobile al prezzo convenuto di € 300.000,00 in ragione della positiva presentazione dello stesso, in apparenza perfetto, di livello signorile, ben ristrutturato, con buone rifiniture, due bagni funzionali e caldaia installata in occasione degli interventi di recente ristrutturazione, idoneo, come tale, alle esigenze di una giovane famiglia con due figlie piccole, avendo ottenuto rassicurazioni dai venditori sull'inesistenza di fenomeni di umidità;
- che già dall'autunno-inverno 2017-2018 hanno iniziato a manifestarsi episodi di degrado da copiosa infiltrazione di umidità, specie sulle pareti perimetrali ad ovest della
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palazzina, in corrispondenza delle proprie camere e del bagno cieco adiacente alla stanza delle figlie, una delle quali ha iniziato a soffrire di broncospasmo e bronchite;
- che i vizi e/o la mancanza delle qualità promesse si sono rivelati unicamente dopo l'acquisto dell'immobile con la c.t.u. effettuata nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. da sé promosso;
- che la consapevolezza dei vizi dell'immobile in capo ai venditori si evince dalle dichiarazioni rese dagli stessi nei verbali assembleari condominiali relativi alle annate dal 2004 al 2017;
- che nel novembre 2004 ha acquistato la villa confinante con il condominio, CP_3
parzialmente crollata durante dei lavori di ristrutturazione e che, nel ricostruirla, ha modificato il progetto e realizzato lo sbancamento per la costruzione di uno scivolo di accesso al garage, oltre ad avere innalzato il livello del terreno contro il muro ovest del e contro quello delle corti di circa 50 cm, con la creazione di un Parte_3
muro in cemento armato e con innalzamento del livello del giardino sino al limite superiore del muretto di recinzione, divenuto in tale modo inidoneo a contenere la spinta del terreno;
- che ha inoltre costruito il proprio garage ad una quota più elevata di quella CP_3
prevista nel progetto ed oggetto della concessione edilizia n. 6577/2001/SK, più alta rispetto al piano casa attorno e con una distanza inadeguata dal muro del piano interrato condominiale, così impedendo un sufficiente drenaggio naturale dell'acqua tanto più in difetto di adeguate canalizzazioni per la raccolta delle acque a dispersione provenienti dal solaio dell'autorimessa e dal terreno;
- che dalla relazione peritale in sede di a.t.p. è confermata la presenza di vistose efflorescenze da infiltrazione d'acqua nella parete interna della stanza lato ovest e nell'angolo sud ovest della stessa stanza, oltre ad ulteriori effetti nella parete interna di
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divisione tra la camera stessa ed il bagno e sulle pareti perimetrali a contatto con il muro di sostegno del terrapieno sul lato ovest della palazzina;
- di avere allegato nel predetto giudizio come la responsabilità di tali vizi ricada sul per l'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_3
del muro di confine e per la mancata ricerca di una soluzione al problema della risalita d'acqua, nonché su per la persistenza delle cause di infiltrazione d'acqua dal CP_3
lato del confine tra la sua villa ed il complesso condominiale;
- che tuttavia la relazione in tale sede disposta, peraltro oggetto di reclamo dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, non ha esteso le proprie indagini all'eliminazione delle cause dei vizi;
- che dalla propria perizia di parte è emersa, altresì, la modifica apportata all'appartamento acquistato dagli attori, mediante la creazione di un secondo bagno, per rendere l'immobile più appetibile alla vendita e che lo stesso, non finestrato, senza alcun sistema di ventilazione forzata e direttamente comunicante con il bagno maggiore, non risponde ai requisiti di regolarità previsti dall'art. 83 del Regolamento Edilizio comunale;
- che, inoltre, il generatore dell'impianto termico, installato nel 2011, è stato prodotto molto prima, addirittura nel 2001 e montato nel 2002, di talché i lavori previsti dalla CIL non sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, diversamente da quanto dichiarato dal progettista;
- che l'adeguamento dei locali e, in particolare del bagno, implica il restringimento della camera, con conseguente riduzione dello spazio vitale per le bambine, così da modificare la casa, che non rappresenta più l'abitazione vista e piaciuta agli attori;
- che, sebbene il insista su una zona sottoposta a vincolo di tutela Parte_3
paesaggistica, denominato “Primo vincolo collina” ed istituito con DM 30.01.1956, non ha mai richiesto la necessaria autorizzazione per svolgere le opere di ordinaria
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manutenzione che hanno comportato la modifica dell'aspetto esteriore del fabbricato, come ad esempio la posa dei rivestimenti esterni e la tinteggiatura di una fascia basamentale dell'edificio;
- che verosimilmente i venditori hanno mascherato la situazione per non rivelare il minore valore dell'immobile mediante la piastrellatura esterna, la frequente rasatura e imbiancatura a manutenzione degli intonaci che si ammalorano, la copertura delle zone deteriorate della camera ovest con il mobilio;
I.b. hanno dedotto in diritto:
- nei confronti degli alienanti convenuti la responsabilità da occultamento doloso dei vizi dell'immobile, rivelatosi un bene diverso da quello promesso in quanto inidoneo all'uso stabilito, con il proprio scaturente diritto alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo, nonché l'estensione agli stessi della responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 c.c. per avere eseguito opere di ristrutturazione sul bene prima di venderlo, con il proprio conseguente diritto al risarcimento quantificabile in una somma
(stimata in complessivi € 120.000,00) che tenga conto di un'adeguata riduzione del prezzo del bene, dei costi per la sanatoria dell'umidità, del canone di locazione di un diverso immobile per la durata dei lavori;
- nei confronti del e del confinante convenuti il dovere di concorrere alla Parte_3
spesa per eliminare l'umidità, atteso che il condominio è da sempre al corrente della problematica ed il confinante è responsabile per la modifica dello stato dei luoghi con la costruzione del proprio garage;
hanno chiesto quindi, nel merito: Pt_5
- accertare l'esistenza dei fenomeni di umidità e degrado denunziati e, incidentalmente, chi tra i convenuti ne sia responsabile a qualunque titolo e per qualunque motivo, ovvero se sussista concorso per colpa e/o negligenza grave nella mancata cura e/o manutenzione;
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- accertare quando i vizi e/o difetti si siano presumibilmente manifestati e/o modificati e/o aggravati e se gli stessi possono costituire vizio occulto e/o difetto grave, nonché accertare che i coniugi alienanti convenuti sono volontariamente responsabili della violazione edilizio/urbanistica per i lavori nell'appartamento, la mancata rispondenza dell'immobile rispetto alle autorizzazioni edilizie SK 5843 e SK 8347 entrambe del
1953, la violazione della norma paesaggistica, così dichiarando risolto il contratto di compravendita del 2017 per fatto e colpa dei venditori convenuti;
- di conseguenza, condannare i convenuti e alla CP_2 Controparte_1
restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo dagli attori e pari ad € 300.000,00 oltre interessi moratori dalla data del rogito al saldo, al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia ed in particolare alla perdita patrimoniale subita da quantificare con disponenda c.t.u.;
- in subordine, accertare e dichiarare per quale ragione, nell'appartamento di proprietà degli attori, si siano verificati i lamentati fenomeni di umidità e degrado e quali ne siano le cause, da quando i vizi e/o difetti dell'appartamento si siano presumibilmente manifestati e/o modificati e/o aggravati e se essi possono costituire oggettivo vizio occulto e/o grave difetto anche a seguito della loro mancata volontaria rivelazione da parte dei venditori, determinando le opere ed i rimedi necessari per la loro completa e definitiva elisione;
- di conseguenza, porre a carico dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero secondo le rispettive quote di responsabilità, i costi per l'eliminazione dei vizi e/o difetti, oltre ai danni tutti da quantificarsi anche secondo equità;
- inoltre, accertare il proprio diritto al risarcimento della sofferenza e disagio patiti dall'acquisto della casa e sino alla rimozione effettiva dell'umidità e del degrado, oltre che degli esborsi sostenuti per le consulenze ed i vari professionisti, nonché per gli
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interessi pagati alla banca per sostenere le spese processuali, quantificando il relativo risarcimento in via equitativa;
- in via di ulteriore subordine, ordinare che siano eliminate e sanate le violazioni edilizie e regolarizzate le violazioni paesaggistiche e ripristinato lo status quo ante a carico dei convenuti alienanti;
- di conseguenza, condannare quest'ultimi al risarcimento del danno per la diminuzione di valore del bene, per gli arredi da riacquistare in funzione della minor superficie della camera da letto delle figlie minori, per il dispiacere di non poter abitare la casa che si era scelta come sede della vita, anche a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla violazione di legge, per il costo, da determinarsi in via equitativa, dell'acquisto di una nuova caldaia in sostituzione di quella vetusta presente, per la falsa attestazione nell'APE e per la mancata produzione e/o consegna del libretto impianto dal 2002 al
2011, per i costi da sostenere nel periodo di effettuazione dei lavori, la ricerca e la stipula di un contratto di locazione, il trasloco ed il successivo rientro, stimati nell'importo indicativo non inferiore ad € 120.000,00;
- il tutto previa disposizione, in via istruttoria, del rinnovo della consulenza tecnica redatta in sede di a.t.p. dall'ing. su tutti i quesiti discendenti dal contenuto del Per_2
presente atto e con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 13.01.2022 con cui i convenuti, coniugi e CP_2
nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
II.a. hanno contestato in fatto ed eccepito in diritto:
- l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che secondo la stessa ricostruzione attorea i deprecati fenomeni di degrado/umidità si sono verificati già nell'autunno inverno 2017-2018, a fronte della denuncia risalente all'aprile
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2018, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta ed a ridosso della scadenza annuale dall'acquisto;
- l'irrilevanza a fini interruttivi della prescrizione delle richieste di mediazione e di negoziazione essendo comunque già decorso il termine annuale prescrizionale dalla consegna del bene, tanto più che la lettera inviata dagli attori il 6.04.2018 e ricevuta dai convenuti il 16.04.2018 non menziona la riserva attorea di azione giudiziale, limitandosi alla mera denunzia degli asseriti vizi;
- di non avere in alcun modo, men che meno con dolo, occultato vizi e/o difetti, essendo le lamentate muffe verosimilmente riconducibili a scarsa areazione;
- di avere ristrutturato l'immobile nel 2012 con l'intenzione di andarvi ad abitare e non certo per mascherarne vizi e/o difetti;
- che, inoltre, le pareti della stanza interessata dalle contestate infiltrazioni erano libere da mobili;
- che il c.t.u. del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha indicato i rimedi necessari per l'eliminazione dei vizi lamentati ed i relativi costi a seguito di sopralluoghi ed indagini, riscontrando fenomeni di umidità soprattutto nella camera posta a ovest e confinante con il terreno di proprietà del convenuto determinati dalle modalità costruttive del CP_3
fabbricato condominiale (risalente al 1953) in rapporto alle caratteristiche del terreno di fondazione ed alla posizione al piano terra dell'appartamento attoreo;
- che la fattispecie non integra una vendita “aliud pro alio”, giacché la stessa c.t.u. definitoria del giudizio per a.t.p. ritiene che i vizi riscontrati possano essere elisi con il rifacimento degli intonaci e con altri accorgimenti tecnici per un costo stimato di circa €.
20.000,00, laddove il corrispettivo complessivo convenuto per la compravendita è pari ad € 300.000,00;
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- che tale sproporzione tra la somma eventualmente necessaria per la rimozione dei vizi ed il prezzo originario induce a ritenere che i vizi non siano tali da integrare l'assenza di qualità essenziali della res compravenduta;
- che l'attestato di prestazione energetica non contiene affatto dichiarazioni mendaci, è stato disposto da un tecnico ben prima dell'atto di compravendita e non è mai stato contestato prima dell'odierno atto di citazione, peraltro privo sul punto di sostrato probatorio;
- che parimenti infondate sono le doglianze in tema di violazioni edilizie, basate solo sull'art. 83 del regolamento edilizio comunale, da cui emergerebbe che la lunghezza di una parete del bagno sarebbe inferiore a quanto prescritto dal regolamento comunale di circa 10 centimetri e che i servizi igienici non sarebbero adatti ad ospitare persone diversamente abili, senza considerare che trattasi di abitazioni private non sottoposte all'obbligo di rispetto delle predette misure, mentre quanto alla mancata installazione di un impianto di aerazione forzata nel bagno cieco gli attori sono decaduti dalla denunzia di tale vizio;
- che, in ogni caso, le lamentate irregolarità non sono tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso o a ridurne il valore in modo apprezzabile e che, quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione, va comunque rilevato che l'appartamento è stato acquistato dai convenuti l'11.2.2002 e tali irregolarità, laddove esistenti, sono comunque antecedenti alla compravendita ed a sé non riconducibili;
- che, invece, le violazioni alle norme paesaggistiche sono sanabili mediante interventi per un importo non superiore a € 1.000,00 e non sono pertanto connotate da particolare gravità, anche alla luce del fatto che comunque i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in seguito a una CIL autorizzata dal CP_4
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- che, peraltro, gli attori sono stati messi in grado di verificare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile mediante un accesso agli atti richiesto dai venditori stessi prima della conclusione del contratto di compravendita;
- che, comunque, le eventuali irregolarità riscontrabili appaiono lievi e tali per cui non può ad esse conseguire una risoluzione per l'inadempimento di una delle parti ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- che le domande formulate dagli attori sono viziate, alcune da indeterminatezza nel quantum e nell'an, soprattutto quelle risarcitorie, e altre da nullità per assenza di indicazione della causa petendi, di guisa che la citazione presenta elementi di nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.;
II.b. hanno concluso, pertanto:
- preliminarmente, per l'inammissibilità delle nuove conclusioni formulate in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dagli attori, in quanto costituenti una mutatio libelli; per la nullità integrale o parziale, ex art. 164, comma 4, c.p.c. della citazione stante l'incertezza e l'indeterminabilità del petitum; per le intervenute decadenza e prescrizione dell'azione;
- nel merito, per il rigetto delle domande attoree per infondatezza;
- in subordine, per l'accertamento che l'importo da corrispondere in favore degli attori è comunque inferiore rispetto al prezzo di compravendita, atteso il deterioramento dell'immobile per omessa manutenzione da parte degli acquirenti;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 24.01.2022 con cui il convenuto , nel Parte_3
costituirsi in giudizio in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore,
III.a. ha contestato ed eccepito, in fatto ed in diritto:
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- la genericità delle allegazioni di cui alla citazione, indifferentemente rivolte ai tre diversi convenuti, la genericità del petitum e l'indeterminatezza della causa petendi in violazione degli artt. 163, commi 3 e 4, 164 c.p.c.;
- l'inammissibilità della pretesa risarcitoria, atteso che la responsabilità da fatto illecito, contrattuale e non, si presume individuale, a meno che il fatto sia imputabile a più persone e tutte siano obbligate in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055
c.c.;
- di non essere, pertanto, tenuto a rispondere per eventuali illeciti commessi dagli altri convenuti, dal momento che le attività degli asseriti compartecipi sono reciprocamente indipendenti e le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma restano distinte, così dovendosi escludere una responsabilità solidale;
- che, nel merito, gli attori pretendono dai convenuti l'accollo di costi per interventi volti a mutare le caratteristiche ed al contempo il valore del proprio appartamento, per una spesa preventivare di circa € 75.000,00 oltre i.v.a., mentre il c.t.u. dell'a.t.p. ha concluso per la sussistenza di problemi emendabili tramite un intervento di ripristino del costo complessivo di € 20.641,96 oltre i.v.a.;
- che legittimati passivi nel procedimento sono i singoli proprietari delle unità immobiliari e non il mero condominio, quale ente di gestione cui compete unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni;
- che gli attori hanno acquistato l'immobile in data 19.04.2017 e la denuncia dei difetti è intervenuta circa un anno dopo, giusta la raccomandata 3.04.2018 rivolta ai venditori e comunque l'attrice è ingegnere edile-strutturista; Parte_1
- che, a ben vedere, gli attori non hanno acquistato un appartamento in ristrutturazione, ma semplicemente in stato di manutenzione straordinaria, non potendo così pretendere gli standard di prestazione tipici delle nuove costruzioni e che, inoltre, gli interventi
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pretesi dagli attori avrebbero l'effetto di realizzare un'opera del tutto nuova e non un mero ripristino;
- che la c.t.u. di prime cure rileva, oltre tutto, come le infiltrazioni non trovino causa in una scarsa manutenzione dei muri perimetrali e che, ciò nonostante, l'assemblea condominiale del 16.10.2020 ha deliberato un intervento sulla muratura ovest del
, così come indicato nell'a.t.p., per preservare i muri perimetrali dall'umidità Parte_3
del terreno posto a contatto con l'intonaco, con il fine precipuo di favorire gli attori che, tuttavia, hanno rifiutato l'opera;
- che nessuna negligenza è imputabile al quanto alla scarsa qualità Parte_3
costruttiva dell'edificio, anche perché lo stato dei luoghi era di tutta evidenza;
III. b. ha chiesto, in conclusione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, 164 c.p.c., delle domande di condanna in solido di cui al punto 1, lettera c, della citazione, nonché la carenza di legittimazione passiva del;
Parte_3
- nel merito, rigettare integralmente tutte le domande attoree per infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto;
- il tutto con vittoria di spese processuali e con pronuncia condannatoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 12.01.2022 con cui il convenuto , nel CP_3
costituirsi in giudizio,
IV.a. ha contestato ed eccepito, in fatto ed in diritto:
- che le indagini peritali in sede di a.t.p. hanno escluso qualsivoglia responsabilità a sé riconducibile per i danni lamentati dagli attori, atteso che la c.t.u. ha accertato come le
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infiltrazioni di cui gli attori si dolgono sono imputabili allo stato costruttivo dell'edificio condominiale;
- di non avere affatto alterato lo stato dei luoghi quanto al terreno confinante con l'edificio condominiale, tantomeno lo stato dell'edificio stesso, anche perché la propria abitazione consiste in una villetta stile liberty con giardinetto circostante risalente al
1923, ben 31 anni prima dell'erezione del condominio avvenuta nel 1954;
- che dalla visura catastale prodotta dagli attori nel procedimento per a.t.p. e da sé allegata con la propria comparsa costitutiva emerge come il muro dell'edificio condominiale sia stato edificato tra il 1953 e il 1954, esattamente sul confine della proprietà ed a ridosso del preesistente giardino di proprietà dello stesso;
CP_3
- che il fabbricato condominiale è stato quindi edificato molti anni dopo la costruzione della propria villa, in corrispondenza di un giardino che all'epoca era già esistente ed in violazione delle norme vigenti, sia all'epoca, sia ad oggi, in tema di distanze tra edifici confinanti;
- che il giardinetto, di circa 250 metri quadri, pertinenziale alla villa è rimasto immutato fino ad oggi, come prova la presenza delle palme di considerevole altezza nelle vicinanze del muro e di almeno una settantina d'anni;
- che il terreno c'era prima della costruzione del condominio e che la scelta costruttiva di edificare in aderenza al confine dell'odierno convenuto, ponendo l'appartamento ad un livello interrato rispetto al giardino della villa senza alcun cavedio o vespaio per prevenire le infiltrazioni, è da imputarsi ai progettisti;
- che il proprio garage è stato costruito in conformità al progetto di variante, senza compromettere in alcun modo il condominio adiacente ed in particolare il muro costituente il lato dell'appartamento attoreo, essendosi tale variante resa necessaria proprio a causa dell'esistenza del muro condominiale, per il rispetto delle distanze legali da quest'ultimo, con l'aggravio di poterlo costruire più piccolo di quanto sarebbe stato
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utile, tanto più che un posto auto coperto in zona vale circa € 50.000,00, senza considerare le volumetrie accessorie che si sarebbero ricavate da un garage più ampio;
- che gli attori non possono pretendere di comprimere ulteriormente i diritti della proprietà della villa, sostenendo una non provata usucapione del terreno interessato dalla costruzione dell'edificio condominiale a distanze inferiori a quelle legali;
- che, in ogni caso, il convenuto ha preservato lo stato dell'edificio, provvedendo anche ad effettuare le migliorie richieste dai condomini nel 2005 per l'impermeabilizzazione e la protezione del muro, unicamente per una serena convivenza tra vicini e senza riconoscimento alcuno;
- che, dunque, non risponde al vero l'asserto attoreo per cui la ristrutturazione della villa e la costruzione del garage interrato hanno mutato lo stato dei luoghi a detrimento del palazzo adiacente causandone l'ammaloramento del muro, ma che i problemi di umidità dell'appartamento attoreo sono preesistenti e causati dall'assenza di un isolamento e di uno scantinato (come evincibile sia dal verbale di assemblea condominiale del
3.02.2005, sia dalla circostanza riferita dagli attori per cui il fenomeno in estate si affievolisce notevolmente), mentre i lavori di edificazione del garage da parte del convenuto lungi dal mutare lo stato dei luoghi, hanno semmai beneficiato CP_3
l'edificio condominiale, eliminando gran parte del terreno vegetale e la pendenza che prima gravava verso il muro;
- la prescrizione del diritto attoreo al risarcimento nei propri confronti, per essere stato citato nel 2018 (con il più volte richiamato ricorso per consulenza tecnica preventiva) in relazione a circostanze già rilevate nel 2004 ed a sé contestate nel 2005, a titolo di responsabilità extracontrattuale, come tale sottoposta al termine prescrizionale di 5 anni che decorre, in concreto, dalla prima rilevazione delle infiltrazioni documentata nel
2004;
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ha concluso, da ultimo (previa rinuncia in corso di causa poi ribadita in sede di Pt_6
precisazione delle conclusioni e formalmente accettata da tutti i relativi convenuti, alla domanda riconvenzionale spiegata in comparsa e volta a dichiarare la violazione delle norme sulle distanze tra i confini da parte dell'edificio condominiale, con la condanna di tutte le altre parti al risarcimento del danno da riduzione di volumetria del proprio garage):
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda formulata nei propri confronti;
- nel merito, rigettare per infondatezza in fatto ed in diritto tutte le domande svolte nei propri confronti;
- il tutto con vittoria di spese processuali e con pronuncia condannatoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
§.V. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 8581/2018 R.G. Tribunale di Verona
(cfr. il verbale d'udienza del 3.02.2022), oltre che a mezzo diffuse produzioni documentali, dopo di che – previ alcuni rinvii determinati sia dall'applicazione d'ufficio del G.I. all'Ufficio di Sorveglianza di Verona, sia dalla richiesta di differimento avanzata dai procuratori degli attori – è giunto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, allorché è stato trattenuto in decisione con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VI. Ritenuto che non possano trovare accoglimento le eccezioni sollevate in via preliminare dai convenuti:
VI.a. quanto all'asserita (dai convenuti e novità CP_2 Controparte_1
delle domande formulate dagli attori in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., non si
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tratta a ben vedere di mutatio libelli, bensì di mere precisazioni e riformulazioni determinate dalle stesse difese dei convenuti senza sostanziale incisione sull'originario petitum, rimanendo pur sempre connesse alle allegazioni di cui alla citazione e variandosi unicamente (in parte) l'ordine di presentazione delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo;
peraltro, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la modifica della domanda possa riguardare uno solo o addirittura entrambi gli elementi oggettivi della domanda (quale petitum e causa petendi), purché permanga la connessione alla vicenda sostanziale sottesa (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 22404/2018; si vedano anche Cass. civ., nn. 16504/ 2017 e 12310/2015);
VI.b. quanto all'invocata (da tutti i convenuti) nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, secondo il convenuto, anche del fatto, la stessa non investe, inficiandolo, l'intero atto;
Parte_3
in particolare, il fatto risulta esposto in maniera estesa e, a prescindere dalla fondatezza o meno delle allegazioni ed asserzioni, dettaglia esaustivamente la posizione attorea;
venendo al petitum, poi, dal complessivo tenore della citazione si ricavano gli elementi identificatori dei diritti azionati, per lo meno in maniera sufficiente così da mettere il convenuto in condizione di predisporre adeguate difese, imponendosi comunque l'applicazione del ben noto principio di conservazione degli atti giudiziari di cui all'art. 159, comma 3, c.p.c.; del resto, le Sezioni Unite hanno ben chiarito che la nullità della citazione può essere dichiarata solo in caso di incertezza che investa l'intero atto e non laddove sia comunque possibile individuare una qualche domanda sufficientemente indicata nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 8077/2012); nella medesima prospettiva, viene anche superata l'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità delle domande di condanna verso i convenuti in solido in Parte_3
quanto proposte in violazione dei diritti dei singoli condomini, perché, fermo restando il fatto che le eventuali responsabilità impongono l'analisi nel merito e non in sede
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preliminare, la citazione risulta formulata in maniera tale da consentire la piena comprensione della prospettazione attorea in punto responsabilità individuali o solidali sia del sia dei restanti convenuti, tanto da non potersi neppure dichiarare la Parte_3
preliminare carenza di legittimazione passiva della stessa compagine condominiale;
§.VII. Ritenuto, infine, circa l'eccezione sollevata in via preliminare dai convenuti e di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. CP_2 Controparte_1
1495 c.c.:
- in punto decadenza mette conto rilevare che la comunicazione del 4 aprile 2018 (cfr. docc. 19/a e 19/b fasc. att.), seppure astrattamente idonea a denunciare i vizi nei confronti dei propri danti causa, non può ritenersi tempestiva dal momento che, per stessa ammissione attorea, le infiltrazioni erano già evidenti nell'inverno 2017/2018 con comunicazione inviata dai denuncianti e pervenuta ai destinatari nell'aprile 2018, ben oltre gli otto giorni dalla scoperta;
né può valere a giustificare il ritardo la circostanza allegata di avere atteso una conferma dal vicino di casa ed attuale convenuto CP_3
in punto natura del difetto di stampo costruttivo, giacché gli effetti delle infiltrazioni erano da tempo visibili e quindi ben noti agli attori a prescindere dalla loro causa (cfr. il condivisibile orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità di cui alla pronuncia n. 27488/2014, per cui l'acquirente non è tenuto, nel termine di decadenza, a fare una denuncia analitica dei vizi, bastando una denuncia generica e sommaria volta ad avvisare il venditore, con riserva in un secondo momento di precisazione della natura e dell'entità dei vizi riscontrati);
- in ogni caso, l'acquisto e la consegna dell'immobile risalgono al 19 aprile 2017, mentre l'azione per a.t.p. ha avuto inizio ben più di un anno dopo, quando ormai l'azione di garanzia era già prescritta ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c.; né può tributarsi alcun effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale alla citata
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denuncia per vizi, consistendo, come s'è visto, in una mera comunicazione neppure formulata quale diffida;
- dai precedenti considerata discende quindi che non può essere pronunciata la chiesta risoluzione del contratto di compravendita nei confronti dei venditori convenuti per i vizi lamentati;
§.VIII. Nel merito, non è fondata e va rigettata la domanda principale (risolutoria e restitutoria) nei confronti dei convenuti e CP_2 Controparte_1
- va premessa e ribadita non solo la validità della relazione c.t.u. espletata in sede di a.t.p., ma anche la sua logicità quanto all'iter tecnico seguito, ma anche la sua compiutezza, chiarezza e piena esaustività, dovendosi pertanto ritenere superflua l'integrazione invocata dagli attori;
- ciò posto, non sono state adeguatamente provate sia la lamentata violazione edilizio urbanistica relativa ai lavori nell'appartamento, sia la mancata rispondenza dei beni immobili compravenduti rispetto alle autorizzazioni edilizie del 1953, essendo invece a tale proposito sufficientemente chiaro il tenore della comunicazione SUAP Comune di
Verona, protocollo n. 0182085/2024 del 13.05.2024 (cfr. doc. 76 fasc. att.), a mente della quale, a seguito di sollecitato sopralluogo, non sono emerse difformità rispetto alla
CILA n. 20120603000087 presentata il 4.01.2012, essendosi rilevata una (peraltro solo plausibile) criticità nel locale zona giorno, e ciò per un dubbio sulla rispondenza a quanto previsto dall'art. 5 del d.m.
5.07.1975 nella parte prospiciente la rientranza, concludendosi poi per l'inesistenza dei presupposti per dichiarare l'inagibilità dell'unità abitativa;
- nulla di più provano i consequenziali docc. 77 e 78 prodotti dagli attori dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e di formazione parzialmente successiva, in cui l'Azienda
Ulss 9 Scaligera ha rilevato solo un'incongruenza nel flusso luminoso nell'appartamento, mentre il riscontro finale del 2024 ribadisce l'inesistenza di
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sostanziali motivi per intraprendere iniziative repressive, limitandosi a fornire dei meri suggerimenti migliorativi;
- peraltro, come afferma il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1.09.1967, ai fini della validità del negozio traslativo è sufficiente la sussistenza della dichiarazione dell'alienante in merito alla costruzione dell'immobile anteriormente a tale data, essendo poi irrilevante, ai fini della validità dell'atto, l'eventuale presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, ovvero la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo (cfr. Cass. civ.
1.08.2023, n. 23394);
- parimenti, nessuna prova è stata fornita dagli attori della doluta violazione della norma paesaggistica, essendo tale allegazione affidata pressoché esclusivamente ad una perizia di parte (cfr. doc. 39 fasc. att.);
- di contro, risulta provato il problema dato da infiltrazioni d'acqua, soprattutto sul lato ovest dell'immobile a confine con la proprietà in ragione degli esiti dell'indagine CP_3
svolta tramite la c.t.u. disposta nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. 8581/2018
R.G. Tribunale di Verona, che hanno consentito di acclarare come “…l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'abitazione di parte ricorrente sia data e determinata dalle modalità costruttive del fabbricato condominiale in rapporto alle caratteristiche del terreno di fondazione”, dando però anche atto della circostanza per cui “…all'epoca di edificazione del fabbricato condominiale, non vi erano le conoscenze e le tecniche attuali relative all'impermeabilizzazione” e rilevando altresì che “…la mancanza del piano interrato ha favorito l'insorgenza di detto fenomeno di risalita all'interno dell'unità abitativa di parte ricorrente” (cfr. pagg. 15 e 16 relazione c.t.u.);
- tanto premesso quanto all'effettiva presenza di muffe e segni di infiltrazioni d'acqua nell'appartamento attoreo, la domanda principale di risoluzione del contratto di
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compravendita con condanna alla restituzione del prezzo dell'immobile a carico degli odierni convenuti e per inadempimento del dovere di CP_2 Controparte_1
buona fede e trasparenza consistente nella mancata rivelazione del vizio, non immediatamente manifesto, non può trovare accoglimento;
- anzi tutto si è già osservato come l'azione di garanzia non sia più esperibile e sia tardiva per superamento dei termini decadenziali e prescrizionali, per di più la vicenda in esame nemmeno può essere ricondotta alla fattispecie della vendita di aliud pro alio, giacché le tanto lamentate infiltrazioni possono integrare, a tutto volere concedere, un vizio redibitorio ex art. 1490 c.c., ovvero una mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., discipline che presuppongono pur sempre il rispetto degli indefettibili termini di decadenza e di prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c., oltre al positivo sindacato sulla riconducibilità dell'inadempimento ad un comportamento colposo degli alienanti e sulla non scarsa importanza delle qualità manchevoli;
- ebbene, da un lato gli attori non provano in modo adeguato che l'immobile sia carente delle qualità essenziali e che comunque il difetto di tali qualità abbia superato i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, dall'altro è escluso che la mancanza delle qualità lamentate possa configurare, addirittura, una vendita aliud pro alio;
- tanto ritrae anche dalla circostanza che l'immobile è stato venduto nello stato di fatto
(cfr. doc. 1 fasc. att.), oltre che dal titolo di ingegnere edile in capo all'attrice (la quale quindi è parte sufficientemente qualificata), elementi entrambi che inducono a ritenere come, in concreto, data la posizione dell'appartamento e la presenza di un terrapieno sul confine, la sussistenza di fenomeni di umidità alle pareti e di conseguente muffa fosse, se non di immediata previsione, comunque certo non avulsa dalla realtà;
- a conforto mette conto richiamare quel più recente e condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte venditrice, i difetti materiali, conseguenti alla
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vetustà dell'immobile, non integrano un vizio occulto, perché sono facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza, anche quando riguardino parti strutturali dell'edificio non percepibili visivamente, come il tetto, i solai o le fondamenta (cfr.
Cass. civ. 13425/2024);
- in ogni caso viene esclusa la riconducibilità della fattispecie sub iudice alla vendita aliud pro alio, configurabile solo nei casi particolari in cui il bene consegnato sia completamente diverso da quello concordato e/o sia destinato ad un diverso uso, giusta l'orientamento enucleatosi in legittimità, ormai pressoché uniforme e confermato anche di recente, a mente del quale per farsi luogo al rimedio risolutorio di cui all'art. 1453 c.c. occorre che il bene sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, di modo che il bene stesso appartenga ad un genere diverso, risultando inidoneo ad assolvere allo scopo economico/sociale della res promessa e quindi a servire all'utilità per cui è stato acquistato (cfr., per tutte, Cass. civ., ord. n. 13214/2024);
- così non è per l'immobile in esame, interessato nella zona ovest da infiltrazioni alle pareti che tuttavia non alterano la natura del bene stesso né inficiano la sua destinazione ad uso abitativo, ben potendo trovare risoluzione negli accorgimenti (implicanti un esborso non esorbitante pari ad € 20.641,96) individuati nelle conclusioni della c.t.u. disposta in sede di prime cure;
§.IX. Ancora nel merito, è parimenti infondata e non può essere accolta la domanda subordinata di risarcimento nei confronti di tutti i convenuti, genericamente proposta in via solidale ovvero secondo le diverse responsabilità eventualmente determinate in corso di causa:
- in primo luogo, le voci di risarcimento richieste non sono quantificare con adeguata precisione, soprattutto con riguardo al ristoro per i disagi e la sofferenza lamentati e non
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provati, né nella loro effettiva sussistenza, né nel nesso causale che li vedrebbe conseguenti ai fatti contestati ai convenuti nell'atto di citazione;
- la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tutti i convenuti va fondata su vari titoli di responsabilità, da qualificarsi quale contrattuale nei confronti dei danti causa e ed in parte del condominio, nonché CP_2 Controparte_1
extracontrattuale nei riguardi del confinante;
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- ora, prendendo le mosse dalle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del procedimento per a.t.p., che ha rivelato la provenienza del problema riscontrato (infiltrazioni d'acqua e creazione di muffe) nelle caratteristiche strutturali dell'immobile, non può riconoscersi alcuna responsabilità in capo ai convenuti venditori che, nel caso di specie, sono essi stessi acquirenti e non costruttori dell'immobile;
- gli attori invocano la previsione di cui all'art. 1669 c.c. sulla scorta dell'idea, espressa da una parte della dottrina, per cui la relativa disciplina sia estensibile alla compravendita, di talché, alla stessa stregua dell'appaltatore, anche il venditore sarebbe tenuto a garantire l'acquirente nel corso di dieci anni dal compimento di un'opera di lunga durata per il caso in cui la stessa rovini in tutto o in parte o presenti pericolo di rovina o comunque gravi difetti (tra i quali un certo orientamento giurisprudenziale fa rientrare anche le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze d'impermeabilizzazione, vedasi sul punto Cass. civ. n. 14650/2013);
- tale garanzia, tuttavia, opera unicamente a condizione che il venditore sia stato anche il costruttore dell'immobile e non è pertanto invocabile nel diverso caso di specie;
- del resto, la stessa Cassazione, in un proprio condivisibile orientamento, circoscrive l'esperibilità dell'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., non solo da parte del committente verso l'appaltatore, ma anche da parte dell'acquirente verso il venditore, per il solo caso in cui quest'ultimo abbia costruito l'immobile in tutto o in parte compravenduto sotto la propria responsabilità,
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ossia quando lo stesso venditore abbia assunto, verso i terzi e verso gli acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, sempre che, comunque, siano rinvenibili gravi difetti che, salvo i casi di rovina o di evidente pericolo di rovina e pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino comunque in maniera estremamente incisiva il normale godimento o la abitabilità del bene (cfr. Cass. civ., n.
2238/2012; n. 567/2005; n. 8140/2004; n. 1686/1991);
- per questo, infatti, non essendovi una garanzia simile a quella prevista per il caso degli appalti, in ipotesi di trasferimento di beni tra privati viene in rilievo la garanzia per i vizi ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., la cui ratio si sostanzia proprio nella considerazione che il compratore acquista il bene sul presupposto che sia privo di vizi e ha pertanto il diritto di lamentare l'eventuale presenza di difetti a condizione che siano di una certa consistenza, mentre la distinta ratio della norma di cui all'art. 1495 c.c. consiste nel sottoporre l'avvio dell'azione derivante da tale garanzia a stretti termini di decadenza e prescrizione al fine di assicurare la certezza dei traffici giuridici;
- tale scopo sarebbe vanificato, o quanto meno fortemente compromesso, laddove si potesse aggirare l'applicazione dei rigorosi termini della compravendita mediante l'applicazione di norme tratte da altri contratti con termini di garanzia più ampi, considerato viepiù che nel caso di venditore/appaltatore prevale la causa che contraddistingue il contratto di appalto, vale a dire l'esecuzione di una prestazione o di un'opera contro un corrispettivo, piuttosto che quella della vendita, vale a dire lo scambio di una cosa contro un prezzo;
- di talché, posto che i vizi di infiltrazione lamentati dagli attori sono riconducibili al modo in cui l'immobile è stato costruito, ossia con le scarse tecniche degli anni '50 del novecento ed appurato che, per questo stesso motivo, tali vizi non potevano essere considerati occulti e nemmeno occultabili da parte dei venditori, si deve concludere che alla garanzia di tali difetti non sia tenuto il privato venditore e non sia pertanto
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rimproverabile ai convenuti e un inadempimento CP_2 Controparte_1
contrattuale per non avere espressamente informato gli attuali attori dei problemi di infiltrazione;
- quanto poi alla posizione del convenuto, la c.t.u. non ha rivelato una scarsa Parte_3
manutenzione delle parti comuni, tanto più che il stesso ha anche allegato e Parte_3
provato di avere deliberato nell'assemblea straordinaria del 16.10.2020 lo svolgimento delle opere indicate dal c.t.u. per la risoluzione dei problemi individuati, mentre gli odierni attori vi hanno opposto un rifiuto (cfr. doc. 10 fasc. convenuto ); Parte_3
- di fatto, il può essere tenuto a rispondere solamente nel caso di una Parte_3
mancata manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti comuni e non rileva alcuna negligenza o incuranza nella custodia delle stesse, posto inoltre che gli attori non hanno provato alcuna carenza in questo senso;
- inoltre, le risultanze della c.t.u. hanno messo in luce i difetti costruttivi dell'edificio, ma non è stata chiamata a rispondere l'impresa costruttrice nel rispetto dei termini per far valere la garanzia, cosicché la responsabilità che può ricadere sul è Parte_3
limitata alla manutenzione dell'immobile così come strutturato;
- peraltro, si deve considerare come la domanda di risarcimento per presunta responsabilità del non sia stata correttamente proposta con riferimento Parte_3
anche alla ripartizione delle somme a titolo di risarcimento tra le quote di competenza dei vari condomini, tenendo altresì conto anche della quota di competenza degli attori stessi e trattandosi di una spesa che diverrebbe condominiale, soprattutto per quanto riguarda la voce relativa al ripristino dai vizi che hanno interessato le parti comuni come il muro;
- quanto infine alla posizione del convenuto nessuna responsabilità è emersa CP_3
in corso di causa, sia perché la villa dallo stesso acquistata era preesistente al condominio e nella costruzione di questo l'impresa ed i progettisti avrebbero dovuto
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tenere conto delle caratteristiche dei luoghi e delle strutture già esistenti, ma anche perché emerge con chiarezza dalla c.t.u. come la contestata costruzione del garage, avvenuta su commissione dell'odierno proprietario, non abbia in alcun modo contribuito ad aggravare le problematiche dell'edificio condominiale;
- quanto alla proprietà infatti, la c.t.u. afferma che “In prossimità della parete CP_3
condominiale, vi è la presenza di un irrigatore a pioggia, all'interno della predetta aiuola, nonché l'unità esterna dell'impianto di condizionamento con le relative tubazioni…” inoltre “Al piede della parete condominiale vi è una scossalina metallica che si presenta staccata dalla muratura stessa e non sigillata in alcuni punti. Si rileva il distacco di parte dell'intonaco, ma non è stata riscontrata la presenza di umidità sulle pareti, tranne che in alcune zone particolarmente circoscritte. Infine, è stata indagata
l'autorimessa interrata di parte resistente , che si sviluppa lungo il lato Est CP_3
del fabbricato di parte resistente. Essa è stata realizzata con murature in calcestruzzo gettate in opera e, sul lato Nord, è presente un'intercapedine areata di profondità pari a
m. 3,22 circa, chiusa superiormente da una griglia metallica (rif. allegato n. 5, foto n.
68). L'autorimessa presenta un'altezza interna di m. 2,39 circa, è lunga m. 11,76 circa ed è larga da un minimo di m. 5,01 circa ad un massimo di m. 5,55 circa …E' stato indagato il grado di umidità della parete Est realizzata in direzione del confine con
l'unità immobiliare di parte ricorrente e non è stata riscontrata la presenza di umidità in alcuna zona” per poi concludere “Da quanto emerso dal sopralluogo svolto presso gli immobili di parte ricorrente e di parte resistente , si rileva che il fenomeno CP_3
di umidità interessa unicamente l'unità immobiliare di parte ricorrente con gli effetti descritti nei precedenti capitoli n. 3 e 4”;
- né parte attrice riesce a provare, a contrario, che gli interventi del convenuto CP_3
nella propria villa abbiano alterato (anche solo aggravandolo) lo stato dell'immobile attoreo;
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- alla luce delle osservazioni svolte si deve perciò concludere che, da un lato, non vi siano motivi di risoluzione del contratto di compravendita e, dall'altro, non siano emersi titoli di responsabilità in capo ad alcuno dei convenuti;
§.X. Ritenuto, venendo al regolamento delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo alla luce del valore dichiarato della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, vengono poste a carico degli attori in base ai principi di soccombenza e causalità; ritenuto non farsi luogo, di contro, ad alcuna pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto dei presupposti di applicabilità della stessa non consistenti nella mera prospettazione di tesi rivelatesi infondate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 6398/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate – quanto a ciascuna delle tre parti convenute e CP_2
, – in complessivi € 7.616,00 Controparte_1 Parte_3 CP_3
cadauna per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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