Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 542
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, e riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua datrice di lavoro, una società. Il ricorrente ha richiesto il pagamento di retribuzioni arretrate per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, sostenendo l'inadempimento dell'obbligo retributivo da parte della società, che ha contestato la domanda affermando di non dover corrispondere le retribuzioni a causa della sospensione dell'attività produttiva, non imputabile a essa.

Il Giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro senza provare l'esistenza di un'impossibilità assoluta e non imputabile di ricevere la prestazione lavorativa. La resistente non ha dimostrato il nesso di causalità tra la sospensione dell'attività e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore, dato che l'attività era cessata per decisione datoriale già dal luglio 2021. Pertanto, il Tribunale ha condannato la società al pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e ha disposto la condanna alle spese processuali a favore del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 542
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 542
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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