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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10060/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.03.2023, rimessa al
Collegio con ordinanza del 25.02.2025 e discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025.
promossa da
(C.F.: ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. D'ACHILLE ROBERTO, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.01.1965, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROSEO LAURA LILIA e TROTTA SARA, presso il cui studio, sito in Milano, via Archimede n. 94, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
(nato il [...]) e (nata il [...]). Controparte_2 _1
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.03.2023.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato in data 24.02.2025):
Rigettarsi ogni avversa domanda, deduzione e conclusione e confermata, ove del caso, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.7.1994 in East TL
(Australia) con rito civile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna atto
n. 129 parte P 2 C/1 – anno 96- in comunione dei beni reg. Ufficio stato civile di Perth l'8.8.1994
NEL MERITO
Pagina 1 di 11 1) Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da sig. a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 _1
a far data dal 1 gennaio 2019 e/o -per quanto di ragione- con revoca da quella data del relativo onere posto a carico del ricorrente in sede di separazione:
2) accertarsi e dichiararsi che dal 1.1.2019 nulla è dovuto da ricorrente in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo per la locazione dell'immobile di Perth e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme a tal titolo percepite nella limitata misura di €. 18.750 ( pari alla metà di quanto erogato da ricorrente dal 1.1.2019 sino alla data di introduzione del presente giudizio) : econdannarsi alla restituzione delle somme a tal titolo erogate anche aseguito della conversione rateizzata del pignoramento sino alla emissione della sentnza da precisarsi ad esito del giudizio.
3 ) in ogni caso disporsi la revoca del contributo di €. 750 mensili in favore della sig.ra a CP_1 titolo di contributo locativo
4) accertarsi e dichiararsi la inammissibilità, improponibilità e comunque infondatezza della richiesta di assegno di divorzio in favore della sig.ra e per l'effetto repingersi la CP_1 domanda formulata dalla stessa.
Spese rifuse
In via subordinata Istruttoria , previa occorrendo, rimessione della causa sul ruolo
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che a far data dalla separazione dei coniugi del giugno 2010, la sig.ra si è trasferita CP_1 in Australia presso l'abitazione di Perth
2) Vero che la sig.ra ha ivi convissuto con la figlia sino al dicembre 2018 quando la CP_1 _1 figlia ha lasciato l'abitazione
3) Vero che la figlia è andata a convivere con il proprio compagno a Melbourne, lavora ed _1
è economicamente autosufficiente
4) Vero che il figlio convive con il padre sin dal dicembre 2010 CP_2
5) Vero che è assunto a tempo determinato con emolumenti lordi di €. 1000 mensili CP_2
6) Vero che il sig. provvede al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della casa di via Pt_1
Salomone 7 e al pagamento delle utenze e degli alimentari
7) Vero che la sig.ra svolge attività di insegnante con un emolumento mensile di oltre €. 2000 CP_1
8) vero che nel corso del matrimonio il sig. con la propria attività, -pagava integralmente le Pt_1 spese ordinarie e straordinarie della famiglia e le rette scolastiche dei figli (7.500) annue e CP_2
(€.3.500 ) come da doc 22 che si rammostra _1
-9) Vero che fin dal 1998 il sig. su richiesta della sig.ra ha provveduto al pagamento Pt_1 CP_1 integrale di una collaboratrice domestica (– per ultima sig.ra ) -per 16 ore settimanali Persona_2
10) Vero che nel corso del matrimonio il sig. con la propria attività pagava viaggi e soggiorni, Pt_1 solitamente di tre mesi all'anno, che la sig.ra trascorreva in Australia o in Nuova Zelanda CP_1
11) Vero che il sig . prestava attività specialistica di ortodonzista, in vari studi sparsi nel nord Pt_1
Italia (Bologna, Verona, Trento )
12 ) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento del mutuo con un esborso mensile di circa Pt_1
2.200 euro (allora lire 4.250.000) accreditando i propri introiti su conto aperto esclusivamente a suo nome ( sul Banco di Sicilia n. 80951 e quindi cc Unicredit 80775 ) come da docc. 18-19-20 che si rammostrano
13) Vero che dalla data matrimonio sino al 2006 la sig.ra ha svolto esclusivamente la CP_1 mansione di casalinga
Pagina 2 di 11 14) Vero che nel 2006, la reperì una stabile occupazione con uno stipendio netto di ca 1.300 CP_1
€.
15) vero che gli introiti di detta attività vennero depositati dalla stessa sul un cc personale della dal quale prelevava le spese solo per sé e sul quale accumulò riserve personali - al marzo CP_1
2009- ca € 30.000 come da doc.21 che si rammostra.
16) Vero che alle richieste di trasferimento formulate dalla il sig. replicava che come CP_1 Pt_1 accertato prima del matrimonio ,il titolo accademico di laureato in medicina e la specialità non sono riconosciute in quel paese come titoli validi per l'esercizio della professione di Odontoiatra
17) Vero che nel giugno 1993 (un anno ca prima del matrimonio), quando la era ancora CP_1 residente in [...], le parti tennero un incontro presso gli uffici della British Royal Dental
Council a Londra
18) vero che nel corso di tale incontro venne confermato dal responsabile dell'uffico legale che in
Australia (e in genere nei paesi esteri) non sarebbe stato possibile per il sig. esercitare l'attività Pt_1 di odontoiatra perché privo di laurea specialistica
19). vero che la decisione di trasferirsi in Australia fu unilaterale della sig.ra CP_1
20) Vero che durante il matrimonio il sig. pur lavorando lontano, ritornava a casa tutte le sere Pt_1 per dedicarsi ai figli e alla moglie.
21) Vero che durante il matrimonio il sig. tutte le mattina prima di intraprendere i lunghi viaggi Pt_1 per raggiungere il posto di lavoro, accompagnava a scuola i figli,
22) Vero che durante il matrimonio il sig. trascorreva con i figli il tempo serale, aiutandoli nei Pt_1 compiti –
23) Vero che il sig. su richiesta della sig.ra iscrisse i figli a scuole private, Pt_1 CP_1
Si indicano i testi:
-1) via Salomone 7 Milano CP_3
-2) via Roma 27 Cologno Monzese Persona_2
-3) 0rzinuovi via Adda 70 c/o Vais srl Controparte_4
-4) via Spallanzani 2 Monza Controparte_5
-5) via Zacconi 1-3 Bologna CP_6
-6) via Pirenei 13 Gela CP_7
- 7) 63 Kenley road at Margaret's st LONDRA Parte_2
Si chiede disporsi rogatoria internazionale per la escussione del teste Parte_2
Si chiede disporsi rogatoria internazionale per la escussione del teste Parte_2
Si oppone dunque all'ammissione delle capitoli di prova formulati ex adverso con richiesta tuttavia di abilitazione a prova contraria in caso di loro denegata ammissione. Con i testi già indicati
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato in data 24.02.2025):
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, con ogni declaratoria necessaria e conseguenziale, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Dare atto che codesto Tribunale di Milano con sentenza parziale n. 8381/2024, emessa il 25.09.2024,
e pubblicata in data 27.09.2024 ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Perth (Australia) il 30.07.1994 tra i sig.ri e Parte_3 Parte_4
Pagina 3 di 11 trascritto nei registri dello Stato Civile di Bologna al n. 129, parte 2 parte II serie C/1 anno 1996 in comunione dei beni.
- Confermare l'obbligo del sig. di versare l'importo di 750 euro mensili in Parte_3 favore della sig.ra a titolo di contributo al suo personale mantenimento entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat.
- Rigettare ogni altra domanda in quanto inammissibile e in ogni caso infondata.
-In via istruttoria, la scrivente insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati nella memoria istruttoria n.2 ex art. 183 c.6 c.p.c. dal n. 1 al n. 13, con i testi indicati. Si oppone, in ogni caso, all'ammissione dei capitoli di prova avversi, chiedendo, in caso contrario, di essere ammessi
a prova contraria con gli stessi testi.
- Con vittoria di compensi e spese professionali del presente giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
East TL (Perth, Australia) il 30.07.1994 (atto iscritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile di Perth in data 08.08.1994 e successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 129, parte 2, serie C/1, anno 1996) e dalla loro unione sono nati a Monza
RG OB (il 16.05.1993) e (il 25.07.1996). _1
I coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 14.06.2010.
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 avanti questo Tribunale, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e la revoca Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere a quest'ultima la somma mensile pari ad € 750 a titolo di contributo nella locazione dell'immobile abitato da madre e figlia, essendo quest'ultima divenuta economicamente indipendente.
Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2023 , aderendo Controparte_1 alla pronuncia di divorzio e contestando nel resto quanto asserito dal ricorrente, ha chiesto la conferma dell'obbligo di di contribuire nel mantenimento della moglie mediante la somma Parte_1 mensile di € 750. All'udienza presidenziale del 17.04.2024 il Presidente f.f., sull'accordo delle parti, in via provvisoria, ha provveduto come segue:
“1.revoca il contributo paterno al mantenimento di , divenuta maggiorenne ed _1 economicamente indipendente
2.conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione”.
Quindi il Presidente f.f., nominato sé stesso Giudice Istruttore, ha rinviato la causa per la prima comparizione e trattazione, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando altresì i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
La resistente si è costituita in data 19.07.2024.
In data 24.09.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, sulla richiesta di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla pronuncia di status.
Con sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, il
Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del
Pagina 4 di 11 Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, assegnando alle stesse i richiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando la causa con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice ha così provveduto:
“lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato osservato che entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.183 co 6 cpc ritenuto che la causa, alla luce della natura meramente economica della controversia, sia matura per la decisione senza la necessità di svolgere istruttoria risultando le istanze formulate dalle parti superflue ai fini della decisone in parte perché vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente, in parte perché vertenti su circostanze irrilevanti e in parte perché vertenti su circostanze pacifiche ritenuto necessario aggiornare la situazione economico reddituale delle parti ordinando alle stesse di depositare il modello relativo alle informazioni reddituali e patrimoniali (nuovo modello disponibile sul sito del Tribunale di Milano)
PQM
Rigetta le istanze istruttorie
Assegna ad entrambe le parti termine fino al 10.02.2025 per depistare il modello relativo alle informazioni reddituali e patrimoniali (nuovo modello disponibile sul sito del Tribunale di Milano)
Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 24.02.2025, invitando le parti ad indicare espressamente la richiesta ovvero la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc”. In data 25.02.2025 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le stesse hanno precisato le proprie conclusioni formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i richiesti termini, riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole, nonché in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge, in quanto domande accessorie alla pronuncia di status, sulla quale sussiste la giurisdizione di questa A.G., come già osservato nella sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024
(essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte ricorrente).
La legge applicabile è la legge italiana attesa la concorde volontà delle parti di applicarla in virtù della stretta connessione con il matrimonio e del fatto che l'ultima residenza abituale dei coniugi prima della separazione fosse radicata in Italia, ove il nucleo familiare si è stabilizzato fino alla separazione consensuale della coppia coniugale (cfr. pag. 2 della memoria integrativa di parte ricorrente depositata in data 20.06.2024, nonché pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente depositata in data 19.07.2024).
Sulle istanze istruttorie.
Pagina 5 di 11 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento consentono a questa Autorità Giudiziaria di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sul contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne.
Osserva innanzitutto il Collegio che all'udienza presidenziale del 17.04.2024 le parti si sono mostrate concordi sulla revoca del contributo paterno nel mantenimento della figlia , maggiorenne ed _1 economicamente indipendente, e che il Presidente f.f., con provvedimenti provvisori emessi in pari data, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, è pacifico che la figlia presti stabilmente la propria attività lavorativa, _1 essendosi resa economicamente indipendente già dal gennaio 2019, e che la stessa abbia ormai lasciato l'abitazione in cui conviveva con la madre per trasferirsi assieme al compagno.
Dunque, il Collegio ritiene necessario confermare la revoca, già disposta con provvedimenti provvisori del 17.04.2024, del contributo paterno nel mantenimento della figlia , nata a [...] _1 il 25.07.1996, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Pagina 6 di 11 Sull'assegno divorzile.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi che nulla è dovuto dal sig. a titolo di contributo per la Pt_1 locazione dell'immobile di Perth, chiedendo per l'effetto la condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione delle somme a tale titolo percepite nella limitata misura di € 18.750 (pari alla metà di quanto erogato da ricorrente dal 1.1.2019 sino alla data di introduzione del presente giudizio), e, in ogni caso, revocarsi l'obbligo del sig. di contribuire nel pagamento del canone di locazione del Pt_1 predetto immobile.
Di contro, parte resistente ha chiesto la conferma dell'obbligo del sig. di versare alla stessa Pt_1
l'importo di € 750 mensili, corrisposto, secondo quanto dalla stessa prospettato, a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
In sede di separazione, le parti hanno concordato che il marito versasse alla moglie, oltre alla somma mensile di € 750 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , collocata in via _1 assolutamente prevalente presso l'abitazione materna sita in Australia, l'ulteriore somma mensile di
€ 750 a titolo di contribuzione nel pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione in cui madre e figlia sarebbero andate a vivere.
Sul punto, il Collegio non può che riconoscere – alla luce di una valutazione complessiva degli accordi raggiunti in sede di separazione personale dei coniugi – che le condizioni consensualmente definite dalle parti fossero strettamente correlate alla volontà di entrambi i coniugi di individuare un contributo paterno il più rispondente possibile alle esigenze personali dei figli e quindi rispettoso della volontà da questi ultimi manifestata di restare a vivere, rispettivamente, l'una con la madre e l'altro con il padre. Le pattuizioni economiche appaiono dunque la traduzione della necessità di prevedere in favore di un contributo paterno nel suo mantenimento, oltre che più cospicuo, _1 comprensivo anche di una partecipazione paterna nelle spese abitative relative alla figlia;
partecipazione giustificata appunto dal fatto che la ragazza avesse deciso di trasferirsi con la madre in Australia, a differenza del figlio il quale, stabilizzatosi nell'abitazione paterna sita in CP_2
Milano, avrebbe goduto del mantenimento diretto sostenuto dal padre.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio – ai fini che qui rilevano – che anche il contributo paterno nel canone di locazione dell'immobile in Australia fosse, a prescindere da eventuali e più approfondite trattative in ordine a restituzione/versamento in favore della moglie di somme direttamente a lei spettanti, univocamente diretto a riequilibrare le condizioni economico- patrimoniali delle parti per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il contributo paterno nel mantenimento della figlia, anche nella sua componente “abitativa”, debba essere revocato, avendo entrambe le parti riconosciuto l'ormai raggiunta indipendenza economica della figlia , dimostrata anche dalla circostanza per cui la _1 stessa non convive più con la madre.
In ogni caso, come verrà illustrato in prosieguo, la qualificazione del contributo abitativo come posta del contributo al mantenimento della prole (sposata dal collegio per i motivi esposti) ovvero come contributo in favore della moglie sostenuta da parte resistente) nei fatti non assume nessuna rilevanza nel caso di specie alla luce di quanto si illustrerà circa la (in) sussistenza del diritto all'assegno divorzile
Pagina 7 di 11 Deve da ultimo rilevarsi, con riferimento al mantenimento della prole, l'incompetenza del Tribunale
a giudicare della domanda del ricorrente di condanna della resistente alla restituzione delle somme a tale titolo versate, non essendo questa la sede per sollevare dette doglianze.
Quanto, invece, alla domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto un assegno divorzile da porre a carico del sig. , in ragione della disparità economica delle parti e della scelta condivisa dei Pt_1 coniugi di lasciare che fosse il marito, anche per il tramite del contributo casalingo e familiare della moglie, a concentrarsi sulla vita professionale, incrementando quindi la propria capacità reddituale a discapito di quella della moglie, ritiene il Collegio che detta domanda sia destituita di fondamento e debba quindi essere rigettata.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n.
11472). Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte resistente è emerso che:
• La sig.ra ha cominciato a prestare attività lavorativa dal 2001, svolgendo in CP_1 particolare la professione di insegnante madrelingua (cfr. CUD 2002 e CUD 2003, oltre che
CUD 2008 e CUD 2009) in forza di contratti di lavoro a tempo determinato ovvero impartendo lezioni private di lingua inglese, individuali e di gruppo, presso diverse scuole private;
detta situazione lavorativa si è poi consolidata, ad aprile 2023, nella stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Pagina 8 di 11 • Ha successivamente lavorato full time come insegnante di italiano in una scuola privata di Perth, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 2.300 (cfr. pag. 15 della memoria difensiva di parte resistente), come si ricava anche dalla documentazione relativa ai redditi da attività di lavoro dipendente prodotti negli anni 2019-2021 (documentazione che – seppur non tradotta in lingua italiana né riportata in apposita disclosure, con inevitabile valutazione di tale comportamento processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – registra rispetto al periodo fiscale 2019-20 un “Taxable income” pari a 44.717 dollari, rispetto al periodo 2020/21 pari a 48.722 dollari e, infine, rispetto al periodo 2021/22 pari a 47.185 dollari;
cfr. “Tax Return” di cui al doc. 16).
• Tale ultima occupazione è poi venuta meno per scelta della stessa resistente la quale, per motivi di salute, ha optato per una soluzione lavorativa part time a tempo determinato, in virtù della quale, a partire da febbraio 2025, presta attività di insegnante per una scuola pubblica di Ashfield, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.350.
• La sig.ra sin dal momento della separazione, vive in un immobile sito in CP_1
Australia, condotto in locazione per un canone mensile di circa 1.600 dollari, equivalenti a circa € 1.000 (di cui appunto € 750 corrisposti dal marito in ragione dell'obbligo di contribuzione nel mantenimento di ). _1
• È altresì titolare di un conto corrente acceso presso Bankwest, il cui saldo attivo al 01.11.2024 era pari a circa 1.360 dollari.
Quanto al ricorrente, invece, è emersa la seguente posizione economico-patrimoniale:
• Il sig. è un medico odontoiatra e ha negli anni conservato una considerevole capacità Pt_1 reddituale, che gli ha consentito di percepire in media una retribuzione mensile compresa tra
2.600/3.000 € (cfr. PF2020 con reddito complessivo pari ad € 47.177 per il 2019; PF2021 con reddito complessivo pari ad € 52.690 per il 2020; PF2022 con reddito complessivo pari ad €
55.726 per il 2021). Detta ricostruzione è peraltro in linea con i redditi dallo stesso percepiti negli anni adiacenti alla separazione, in cui la retribuzione mensile media – seppur lievemente maggiore – era di circa 3.500 (cfr. PF2010 con reddito complessivo pari ad € 54.130 per il
2009, anno antecedente alla separazione;
PF2011 con reddito complessivo pari ad € 71.783 per il 2010, anno della separazione). Anomalo nella suddetta ricostruzione appare soltanto l'anno 2022, che registra un reddito complessivo pari ad € 6.191 (cfr. PF2023), reddito che poi torna ad aumentare e a confermare una retribuzione mensile compresa nella cornice suindicata (circa 2.900) nel 2023 (cfr. PF2024 con reddito complessivo pari ad € 52.191).
• Il sig. è altresì proprietario dell'immobile sito in Milano, via Salomone n. 7, inizialmente Pt_1 adibito a casa familiare e poi destinato, dopo la separazione della coppia coniugale, ad abitazione principale del ricorrente e del figlio maggiorenne ma non ancora CP_2 economicamente autosufficiente. Ha inoltre ereditato dalla successione materna una quota di proprietà relativa a due immobili siti in Gela (cfr. disclosure).
• Egli, infine, è intestatario di tre conti correnti, due accesi presso Unicredit S.p.A., che registrano un saldo negativo, e il terzo acceso presso , con saldo al 31.12.2024 CP_8 pari a circa € 4.300.
Pagina 9 di 11 Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione compensativo-perequativa, non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della moglie alla propria professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il marito abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa dedicandosi a tempo pieno e con serenità alla propria professione di medico odontoiatra.
Invero, non può ritenersi provato che la resistente abbia scelto, in accordo col marito o comunque con la tacita adesione di quest'ultimo, di rinunciare alla propria crescita professionale ovvero di ridurre la sua attività lavorativa perché maggiormente dedita alla conduzione del ménage familiare. Né è provato che tale determinazione abbia avuto una ricaduta positiva sulla carriera del marito e abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e tenuto conto della soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite devono essere poste per 2/3 a carico di e compensate tra le parti per il restante 1/3. Pt_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
10060 del 2023, integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il
25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Conferma la revoca, anche sull'accordo delle parti, dell'obbligo di di Parte_1 contribuire nel mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], maggiorenne _1 ed economicamente indipendente;
2) Revoca, con decorrenza dalla data della domanda (il ricorso è stato depositato il 03.03.2023)
l'obbligo di di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 750 a titolo di contributo nel canone di locazione per l'immobile sito in
Perth (Australia);
3) Respinge la domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto in suo favore un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente;
4) Liquida le spese di lite nella somma di € 4.200 oltre al 15% di spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendo che le stesse vengano poste a carico di Controparte_1 in ragione di 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.03.2023, rimessa al
Collegio con ordinanza del 25.02.2025 e discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025.
promossa da
(C.F.: ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. D'ACHILLE ROBERTO, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.01.1965, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROSEO LAURA LILIA e TROTTA SARA, presso il cui studio, sito in Milano, via Archimede n. 94, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
(nato il [...]) e (nata il [...]). Controparte_2 _1
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.03.2023.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato in data 24.02.2025):
Rigettarsi ogni avversa domanda, deduzione e conclusione e confermata, ove del caso, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.7.1994 in East TL
(Australia) con rito civile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna atto
n. 129 parte P 2 C/1 – anno 96- in comunione dei beni reg. Ufficio stato civile di Perth l'8.8.1994
NEL MERITO
Pagina 1 di 11 1) Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da sig. a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 _1
a far data dal 1 gennaio 2019 e/o -per quanto di ragione- con revoca da quella data del relativo onere posto a carico del ricorrente in sede di separazione:
2) accertarsi e dichiararsi che dal 1.1.2019 nulla è dovuto da ricorrente in favore della sig.ra CP_1
a titolo di contributo per la locazione dell'immobile di Perth e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme a tal titolo percepite nella limitata misura di €. 18.750 ( pari alla metà di quanto erogato da ricorrente dal 1.1.2019 sino alla data di introduzione del presente giudizio) : econdannarsi alla restituzione delle somme a tal titolo erogate anche aseguito della conversione rateizzata del pignoramento sino alla emissione della sentnza da precisarsi ad esito del giudizio.
3 ) in ogni caso disporsi la revoca del contributo di €. 750 mensili in favore della sig.ra a CP_1 titolo di contributo locativo
4) accertarsi e dichiararsi la inammissibilità, improponibilità e comunque infondatezza della richiesta di assegno di divorzio in favore della sig.ra e per l'effetto repingersi la CP_1 domanda formulata dalla stessa.
Spese rifuse
In via subordinata Istruttoria , previa occorrendo, rimessione della causa sul ruolo
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che a far data dalla separazione dei coniugi del giugno 2010, la sig.ra si è trasferita CP_1 in Australia presso l'abitazione di Perth
2) Vero che la sig.ra ha ivi convissuto con la figlia sino al dicembre 2018 quando la CP_1 _1 figlia ha lasciato l'abitazione
3) Vero che la figlia è andata a convivere con il proprio compagno a Melbourne, lavora ed _1
è economicamente autosufficiente
4) Vero che il figlio convive con il padre sin dal dicembre 2010 CP_2
5) Vero che è assunto a tempo determinato con emolumenti lordi di €. 1000 mensili CP_2
6) Vero che il sig. provvede al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della casa di via Pt_1
Salomone 7 e al pagamento delle utenze e degli alimentari
7) Vero che la sig.ra svolge attività di insegnante con un emolumento mensile di oltre €. 2000 CP_1
8) vero che nel corso del matrimonio il sig. con la propria attività, -pagava integralmente le Pt_1 spese ordinarie e straordinarie della famiglia e le rette scolastiche dei figli (7.500) annue e CP_2
(€.3.500 ) come da doc 22 che si rammostra _1
-9) Vero che fin dal 1998 il sig. su richiesta della sig.ra ha provveduto al pagamento Pt_1 CP_1 integrale di una collaboratrice domestica (– per ultima sig.ra ) -per 16 ore settimanali Persona_2
10) Vero che nel corso del matrimonio il sig. con la propria attività pagava viaggi e soggiorni, Pt_1 solitamente di tre mesi all'anno, che la sig.ra trascorreva in Australia o in Nuova Zelanda CP_1
11) Vero che il sig . prestava attività specialistica di ortodonzista, in vari studi sparsi nel nord Pt_1
Italia (Bologna, Verona, Trento )
12 ) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento del mutuo con un esborso mensile di circa Pt_1
2.200 euro (allora lire 4.250.000) accreditando i propri introiti su conto aperto esclusivamente a suo nome ( sul Banco di Sicilia n. 80951 e quindi cc Unicredit 80775 ) come da docc. 18-19-20 che si rammostrano
13) Vero che dalla data matrimonio sino al 2006 la sig.ra ha svolto esclusivamente la CP_1 mansione di casalinga
Pagina 2 di 11 14) Vero che nel 2006, la reperì una stabile occupazione con uno stipendio netto di ca 1.300 CP_1
€.
15) vero che gli introiti di detta attività vennero depositati dalla stessa sul un cc personale della dal quale prelevava le spese solo per sé e sul quale accumulò riserve personali - al marzo CP_1
2009- ca € 30.000 come da doc.21 che si rammostra.
16) Vero che alle richieste di trasferimento formulate dalla il sig. replicava che come CP_1 Pt_1 accertato prima del matrimonio ,il titolo accademico di laureato in medicina e la specialità non sono riconosciute in quel paese come titoli validi per l'esercizio della professione di Odontoiatra
17) Vero che nel giugno 1993 (un anno ca prima del matrimonio), quando la era ancora CP_1 residente in [...], le parti tennero un incontro presso gli uffici della British Royal Dental
Council a Londra
18) vero che nel corso di tale incontro venne confermato dal responsabile dell'uffico legale che in
Australia (e in genere nei paesi esteri) non sarebbe stato possibile per il sig. esercitare l'attività Pt_1 di odontoiatra perché privo di laurea specialistica
19). vero che la decisione di trasferirsi in Australia fu unilaterale della sig.ra CP_1
20) Vero che durante il matrimonio il sig. pur lavorando lontano, ritornava a casa tutte le sere Pt_1 per dedicarsi ai figli e alla moglie.
21) Vero che durante il matrimonio il sig. tutte le mattina prima di intraprendere i lunghi viaggi Pt_1 per raggiungere il posto di lavoro, accompagnava a scuola i figli,
22) Vero che durante il matrimonio il sig. trascorreva con i figli il tempo serale, aiutandoli nei Pt_1 compiti –
23) Vero che il sig. su richiesta della sig.ra iscrisse i figli a scuole private, Pt_1 CP_1
Si indicano i testi:
-1) via Salomone 7 Milano CP_3
-2) via Roma 27 Cologno Monzese Persona_2
-3) 0rzinuovi via Adda 70 c/o Vais srl Controparte_4
-4) via Spallanzani 2 Monza Controparte_5
-5) via Zacconi 1-3 Bologna CP_6
-6) via Pirenei 13 Gela CP_7
- 7) 63 Kenley road at Margaret's st LONDRA Parte_2
Si chiede disporsi rogatoria internazionale per la escussione del teste Parte_2
Si chiede disporsi rogatoria internazionale per la escussione del teste Parte_2
Si oppone dunque all'ammissione delle capitoli di prova formulati ex adverso con richiesta tuttavia di abilitazione a prova contraria in caso di loro denegata ammissione. Con i testi già indicati
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato in data 24.02.2025):
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, con ogni declaratoria necessaria e conseguenziale, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Dare atto che codesto Tribunale di Milano con sentenza parziale n. 8381/2024, emessa il 25.09.2024,
e pubblicata in data 27.09.2024 ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Perth (Australia) il 30.07.1994 tra i sig.ri e Parte_3 Parte_4
Pagina 3 di 11 trascritto nei registri dello Stato Civile di Bologna al n. 129, parte 2 parte II serie C/1 anno 1996 in comunione dei beni.
- Confermare l'obbligo del sig. di versare l'importo di 750 euro mensili in Parte_3 favore della sig.ra a titolo di contributo al suo personale mantenimento entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat.
- Rigettare ogni altra domanda in quanto inammissibile e in ogni caso infondata.
-In via istruttoria, la scrivente insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati nella memoria istruttoria n.2 ex art. 183 c.6 c.p.c. dal n. 1 al n. 13, con i testi indicati. Si oppone, in ogni caso, all'ammissione dei capitoli di prova avversi, chiedendo, in caso contrario, di essere ammessi
a prova contraria con gli stessi testi.
- Con vittoria di compensi e spese professionali del presente giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
East TL (Perth, Australia) il 30.07.1994 (atto iscritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile di Perth in data 08.08.1994 e successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 129, parte 2, serie C/1, anno 1996) e dalla loro unione sono nati a Monza
RG OB (il 16.05.1993) e (il 25.07.1996). _1
I coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 14.06.2010.
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 avanti questo Tribunale, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e la revoca Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere a quest'ultima la somma mensile pari ad € 750 a titolo di contributo nella locazione dell'immobile abitato da madre e figlia, essendo quest'ultima divenuta economicamente indipendente.
Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2023 , aderendo Controparte_1 alla pronuncia di divorzio e contestando nel resto quanto asserito dal ricorrente, ha chiesto la conferma dell'obbligo di di contribuire nel mantenimento della moglie mediante la somma Parte_1 mensile di € 750. All'udienza presidenziale del 17.04.2024 il Presidente f.f., sull'accordo delle parti, in via provvisoria, ha provveduto come segue:
“1.revoca il contributo paterno al mantenimento di , divenuta maggiorenne ed _1 economicamente indipendente
2.conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione”.
Quindi il Presidente f.f., nominato sé stesso Giudice Istruttore, ha rinviato la causa per la prima comparizione e trattazione, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando altresì i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
La resistente si è costituita in data 19.07.2024.
In data 24.09.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, sulla richiesta di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla pronuncia di status.
Con sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, il
Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del
Pagina 4 di 11 Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, assegnando alle stesse i richiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando la causa con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice ha così provveduto:
“lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato osservato che entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.183 co 6 cpc ritenuto che la causa, alla luce della natura meramente economica della controversia, sia matura per la decisione senza la necessità di svolgere istruttoria risultando le istanze formulate dalle parti superflue ai fini della decisone in parte perché vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente, in parte perché vertenti su circostanze irrilevanti e in parte perché vertenti su circostanze pacifiche ritenuto necessario aggiornare la situazione economico reddituale delle parti ordinando alle stesse di depositare il modello relativo alle informazioni reddituali e patrimoniali (nuovo modello disponibile sul sito del Tribunale di Milano)
PQM
Rigetta le istanze istruttorie
Assegna ad entrambe le parti termine fino al 10.02.2025 per depistare il modello relativo alle informazioni reddituali e patrimoniali (nuovo modello disponibile sul sito del Tribunale di Milano)
Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 24.02.2025, invitando le parti ad indicare espressamente la richiesta ovvero la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc”. In data 25.02.2025 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le stesse hanno precisato le proprie conclusioni formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i richiesti termini, riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole, nonché in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge, in quanto domande accessorie alla pronuncia di status, sulla quale sussiste la giurisdizione di questa A.G., come già osservato nella sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024
(essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte ricorrente).
La legge applicabile è la legge italiana attesa la concorde volontà delle parti di applicarla in virtù della stretta connessione con il matrimonio e del fatto che l'ultima residenza abituale dei coniugi prima della separazione fosse radicata in Italia, ove il nucleo familiare si è stabilizzato fino alla separazione consensuale della coppia coniugale (cfr. pag. 2 della memoria integrativa di parte ricorrente depositata in data 20.06.2024, nonché pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente depositata in data 19.07.2024).
Sulle istanze istruttorie.
Pagina 5 di 11 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento consentono a questa Autorità Giudiziaria di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il 25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sul contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne.
Osserva innanzitutto il Collegio che all'udienza presidenziale del 17.04.2024 le parti si sono mostrate concordi sulla revoca del contributo paterno nel mantenimento della figlia , maggiorenne ed _1 economicamente indipendente, e che il Presidente f.f., con provvedimenti provvisori emessi in pari data, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, è pacifico che la figlia presti stabilmente la propria attività lavorativa, _1 essendosi resa economicamente indipendente già dal gennaio 2019, e che la stessa abbia ormai lasciato l'abitazione in cui conviveva con la madre per trasferirsi assieme al compagno.
Dunque, il Collegio ritiene necessario confermare la revoca, già disposta con provvedimenti provvisori del 17.04.2024, del contributo paterno nel mantenimento della figlia , nata a [...] _1 il 25.07.1996, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Pagina 6 di 11 Sull'assegno divorzile.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi che nulla è dovuto dal sig. a titolo di contributo per la Pt_1 locazione dell'immobile di Perth, chiedendo per l'effetto la condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione delle somme a tale titolo percepite nella limitata misura di € 18.750 (pari alla metà di quanto erogato da ricorrente dal 1.1.2019 sino alla data di introduzione del presente giudizio), e, in ogni caso, revocarsi l'obbligo del sig. di contribuire nel pagamento del canone di locazione del Pt_1 predetto immobile.
Di contro, parte resistente ha chiesto la conferma dell'obbligo del sig. di versare alla stessa Pt_1
l'importo di € 750 mensili, corrisposto, secondo quanto dalla stessa prospettato, a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
In sede di separazione, le parti hanno concordato che il marito versasse alla moglie, oltre alla somma mensile di € 750 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , collocata in via _1 assolutamente prevalente presso l'abitazione materna sita in Australia, l'ulteriore somma mensile di
€ 750 a titolo di contribuzione nel pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione in cui madre e figlia sarebbero andate a vivere.
Sul punto, il Collegio non può che riconoscere – alla luce di una valutazione complessiva degli accordi raggiunti in sede di separazione personale dei coniugi – che le condizioni consensualmente definite dalle parti fossero strettamente correlate alla volontà di entrambi i coniugi di individuare un contributo paterno il più rispondente possibile alle esigenze personali dei figli e quindi rispettoso della volontà da questi ultimi manifestata di restare a vivere, rispettivamente, l'una con la madre e l'altro con il padre. Le pattuizioni economiche appaiono dunque la traduzione della necessità di prevedere in favore di un contributo paterno nel suo mantenimento, oltre che più cospicuo, _1 comprensivo anche di una partecipazione paterna nelle spese abitative relative alla figlia;
partecipazione giustificata appunto dal fatto che la ragazza avesse deciso di trasferirsi con la madre in Australia, a differenza del figlio il quale, stabilizzatosi nell'abitazione paterna sita in CP_2
Milano, avrebbe goduto del mantenimento diretto sostenuto dal padre.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio – ai fini che qui rilevano – che anche il contributo paterno nel canone di locazione dell'immobile in Australia fosse, a prescindere da eventuali e più approfondite trattative in ordine a restituzione/versamento in favore della moglie di somme direttamente a lei spettanti, univocamente diretto a riequilibrare le condizioni economico- patrimoniali delle parti per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il contributo paterno nel mantenimento della figlia, anche nella sua componente “abitativa”, debba essere revocato, avendo entrambe le parti riconosciuto l'ormai raggiunta indipendenza economica della figlia , dimostrata anche dalla circostanza per cui la _1 stessa non convive più con la madre.
In ogni caso, come verrà illustrato in prosieguo, la qualificazione del contributo abitativo come posta del contributo al mantenimento della prole (sposata dal collegio per i motivi esposti) ovvero come contributo in favore della moglie sostenuta da parte resistente) nei fatti non assume nessuna rilevanza nel caso di specie alla luce di quanto si illustrerà circa la (in) sussistenza del diritto all'assegno divorzile
Pagina 7 di 11 Deve da ultimo rilevarsi, con riferimento al mantenimento della prole, l'incompetenza del Tribunale
a giudicare della domanda del ricorrente di condanna della resistente alla restituzione delle somme a tale titolo versate, non essendo questa la sede per sollevare dette doglianze.
Quanto, invece, alla domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto un assegno divorzile da porre a carico del sig. , in ragione della disparità economica delle parti e della scelta condivisa dei Pt_1 coniugi di lasciare che fosse il marito, anche per il tramite del contributo casalingo e familiare della moglie, a concentrarsi sulla vita professionale, incrementando quindi la propria capacità reddituale a discapito di quella della moglie, ritiene il Collegio che detta domanda sia destituita di fondamento e debba quindi essere rigettata.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n.
11472). Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte resistente è emerso che:
• La sig.ra ha cominciato a prestare attività lavorativa dal 2001, svolgendo in CP_1 particolare la professione di insegnante madrelingua (cfr. CUD 2002 e CUD 2003, oltre che
CUD 2008 e CUD 2009) in forza di contratti di lavoro a tempo determinato ovvero impartendo lezioni private di lingua inglese, individuali e di gruppo, presso diverse scuole private;
detta situazione lavorativa si è poi consolidata, ad aprile 2023, nella stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Pagina 8 di 11 • Ha successivamente lavorato full time come insegnante di italiano in una scuola privata di Perth, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 2.300 (cfr. pag. 15 della memoria difensiva di parte resistente), come si ricava anche dalla documentazione relativa ai redditi da attività di lavoro dipendente prodotti negli anni 2019-2021 (documentazione che – seppur non tradotta in lingua italiana né riportata in apposita disclosure, con inevitabile valutazione di tale comportamento processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – registra rispetto al periodo fiscale 2019-20 un “Taxable income” pari a 44.717 dollari, rispetto al periodo 2020/21 pari a 48.722 dollari e, infine, rispetto al periodo 2021/22 pari a 47.185 dollari;
cfr. “Tax Return” di cui al doc. 16).
• Tale ultima occupazione è poi venuta meno per scelta della stessa resistente la quale, per motivi di salute, ha optato per una soluzione lavorativa part time a tempo determinato, in virtù della quale, a partire da febbraio 2025, presta attività di insegnante per una scuola pubblica di Ashfield, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.350.
• La sig.ra sin dal momento della separazione, vive in un immobile sito in CP_1
Australia, condotto in locazione per un canone mensile di circa 1.600 dollari, equivalenti a circa € 1.000 (di cui appunto € 750 corrisposti dal marito in ragione dell'obbligo di contribuzione nel mantenimento di ). _1
• È altresì titolare di un conto corrente acceso presso Bankwest, il cui saldo attivo al 01.11.2024 era pari a circa 1.360 dollari.
Quanto al ricorrente, invece, è emersa la seguente posizione economico-patrimoniale:
• Il sig. è un medico odontoiatra e ha negli anni conservato una considerevole capacità Pt_1 reddituale, che gli ha consentito di percepire in media una retribuzione mensile compresa tra
2.600/3.000 € (cfr. PF2020 con reddito complessivo pari ad € 47.177 per il 2019; PF2021 con reddito complessivo pari ad € 52.690 per il 2020; PF2022 con reddito complessivo pari ad €
55.726 per il 2021). Detta ricostruzione è peraltro in linea con i redditi dallo stesso percepiti negli anni adiacenti alla separazione, in cui la retribuzione mensile media – seppur lievemente maggiore – era di circa 3.500 (cfr. PF2010 con reddito complessivo pari ad € 54.130 per il
2009, anno antecedente alla separazione;
PF2011 con reddito complessivo pari ad € 71.783 per il 2010, anno della separazione). Anomalo nella suddetta ricostruzione appare soltanto l'anno 2022, che registra un reddito complessivo pari ad € 6.191 (cfr. PF2023), reddito che poi torna ad aumentare e a confermare una retribuzione mensile compresa nella cornice suindicata (circa 2.900) nel 2023 (cfr. PF2024 con reddito complessivo pari ad € 52.191).
• Il sig. è altresì proprietario dell'immobile sito in Milano, via Salomone n. 7, inizialmente Pt_1 adibito a casa familiare e poi destinato, dopo la separazione della coppia coniugale, ad abitazione principale del ricorrente e del figlio maggiorenne ma non ancora CP_2 economicamente autosufficiente. Ha inoltre ereditato dalla successione materna una quota di proprietà relativa a due immobili siti in Gela (cfr. disclosure).
• Egli, infine, è intestatario di tre conti correnti, due accesi presso Unicredit S.p.A., che registrano un saldo negativo, e il terzo acceso presso , con saldo al 31.12.2024 CP_8 pari a circa € 4.300.
Pagina 9 di 11 Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione compensativo-perequativa, non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della moglie alla propria professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il marito abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa dedicandosi a tempo pieno e con serenità alla propria professione di medico odontoiatra.
Invero, non può ritenersi provato che la resistente abbia scelto, in accordo col marito o comunque con la tacita adesione di quest'ultimo, di rinunciare alla propria crescita professionale ovvero di ridurre la sua attività lavorativa perché maggiormente dedita alla conduzione del ménage familiare. Né è provato che tale determinazione abbia avuto una ricaduta positiva sulla carriera del marito e abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e tenuto conto della soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite devono essere poste per 2/3 a carico di e compensate tra le parti per il restante 1/3. Pt_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
10060 del 2023, integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 8381/2024 emessa il
25.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Conferma la revoca, anche sull'accordo delle parti, dell'obbligo di di Parte_1 contribuire nel mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], maggiorenne _1 ed economicamente indipendente;
2) Revoca, con decorrenza dalla data della domanda (il ricorso è stato depositato il 03.03.2023)
l'obbligo di di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 750 a titolo di contributo nel canone di locazione per l'immobile sito in
Perth (Australia);
3) Respinge la domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto in suo favore un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente;
4) Liquida le spese di lite nella somma di € 4.200 oltre al 15% di spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendo che le stesse vengano poste a carico di Controparte_1 in ragione di 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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