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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3126/21 ed iniziato con atto di citazione dd. 12/11/21 da
Parte_1 con avv. A. CIRILLO
- parte attrice - contro
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 con avv. F. USAI
- parte convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni della parte attrice: che il Tribunale voglia accogliere la domanda risarcitoria proposta dal Sig. e condannare il Parte_1
al pagamento della somma di €7.908, oltre interessi legali sino al soddisfo. Controparte_1
In via subordinata, chiede che il venga condannato al pagamento di una somma ritenuta equa Controparte_1
e giusta dal Giudice, sulla base della CTU espletata e delle Tabelle Milanesi.
Chiede inoltre la condanna del alla refusione delle spese di lite, incluse quelle relative alla consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 1 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha citato in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_1 Controparte_1 patiti e patendi, con riferimento anche al danno biologico, nella misura di € 7.500,00 oltre le spese mediche pari ad € 773,50, invero esponendo quanto segue, in fatto: - in data 10/10/20, alle ore 18.30 circa, percorreva a piedi
Corso Cavour in quando, giunto all'altezza del parcheggio “Molo IV”, inciampava in una buca esistente CP_1 sul manto stradale -non visibile né segnalata - e rovinava violentemente al suolo;
- il giorno successivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, ove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In diritto, l'attore ha dedotto la sussistenza degli “estremi della situazione di pericolo occulto - cd. insidia e trabocchetto - caratterizzato dal doppio concorrente requisito della, oggettiva, non visibilità e della, soggettiva, imprevedibilità del pericolo. Il tutto non disgiunto dall'imprudente comportamento del convenuto tenuto, sempre e comunque, ad una normale manutenzione di strade e marciapiedi, CP_1 manutenzione sulla quale certamente fa affidamento una persona di normale diligenza”.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda in punto an e Controparte_1 quantum e ne ha chiesto il rigetto, fra l'altro rilevando la mancanza di prova della riferita dinamica e del nesso di causalità, con esonero da responsabilità per caso fortuito o riduzione per concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Il G.I. designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., e quindi ha ammesso ed assunto prova testimoniale e disposto c.t.u. medico-legale.
All'esito, il Giudice ha formulato proposta conciliativa dd. 26/06/24, nei seguenti termini: “rilevato che la domanda risarcitoria proposta dall'attore ex art. 2051 c.c. appare provvista di un buon fumus di fondatezza;
esclusa l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 139 Cod. Ass.ni (che costituisce invero una “previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”: cfr. Cass. 12408/11); ritenuto quindi opportuno e conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e di plausibile approssimazione, ed anche in un'ottica di semplificazione ed economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c., nei termini che seguono (che le parti potranno liberamente rinegoziare, modificandoli o integrandoli);
P.Q.M.
formula la seguente proposta: la parte convenuta pagherà all'attore i seguenti importi, Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro occorsogli in data 10/10/20, applicate le tabelle milanesi aggiornate al 2024: - € 7.164 per danni non patrimoniali, di cui € 1.800 per I.T.P. al 50% per 30 gg. (base: €
120 giornalieri), € 750 per I.T.P. al 25% per 30 gg. (base: € 100 al giorno), € 4.614 (di cui € 3.691,00 per biologico), per I.P. al tasso del 3% stimato dal dott. , considerando l'età del danneggiato al momento del Per_1 fatto (anni 44) e il grado di sofferenza indicato (prima medio poi lieve); somme già attualizzate;
- € 744 per danni patrimoniali (spese mediche); - gli interessi legali sino al soddisfo sulle suindicate somme, a decorrere dalla data della domanda;
parte convenuta rifonderà altresì all'attore le spese legali (anche ex artt. 4 comma 1
e 5 comma 1 D.M. 55/14), per l'importo di € 2.800, oltre rimborso contributo unificato e spese di notificazione;
gli oneri della c.t.u. (siccome già liquidati) andranno a carico della parte convenuta”.
pagina 2 di 6 Preso atto della mancata adesione di parte convenuta alla proposta, il G.I. ha acquisito le definitive conclusioni delle parti ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservandosi infine la decisione.
Premesso e richiamato quanto sopra, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, per le ragioni e nei termini che di seguito si indicheranno.
Parte attrice ha in sostanza agito a titolo di responsabilità art. 2051 c.c., sicché si deve preliminarmente verificare se tale norma possa esser utilmente invocata, considerando anche la qualità del soggetto convenuto.
In proposito, va previamente ricordato che l'art. 2051 c.c. postula, da un verso, che il danno sia cagionato da un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento di una cosa, occorrendo cioè una
“relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99), ossia deve trattarsi di “danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi”
(Cass. n. 25239 dd. 29/11/11). Dall'altro verso, è necessario un “effettivo potere fisico, che implica il governo e
l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 18/02/00 n. 1859).
Trattasi, invero, di una speciale forma di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale,
“potere fisico” sulla cosa (cfr. Cass. 5885/99, 3129/87, 1897/83).
L'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c. (così come del resto dell'art. 2043 c.c.) non esime peraltro il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria di competenza - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa); ossia il danneggiante deve dimostrare che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n.
20317, 2331/01, 1896/15).
Quanto alla prova liberatoria richiesta dalla citata norma, occorre dimostrare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sfera di azione del custode tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l'evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da “interrompere il nesso eziologico fra cosa ed evento lesivo”; fatto che, si badi, può essere ricondotto non solo ad un fattore naturale, bensì anche alla condotta umana, di un terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass. civ. 5031/98, 9658/97, 4757/99, 4616/99,
4196/97. In punto rilevanza del comportamento del danneggiato, si segnala specialmente Cass. civ. sez. III
27/09/99 n. 10703, che precisa, tra l'altro, che “le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del
pagina 3 di 6 bene in altrui custodia, ancorché colpose”; analogamente, secondo Cass. civ. sez. III 21/10/98 n. 10434, “la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento dev'essere ricollegato in nesso eziologico”; cfr. inoltre Cass. 5796/98, ed ancora, con riferimento al cd. fortuito incidentale”, Cass. civ. 2430/04 e 584/01).
Con specifico riferimento quindi alla P.A., è altresì noto che la discrezionalità e correlativa insindacabilità che caratterizzano l'esercizio del potere-dovere alla stessa facente capo riguardo a beni demaniali o opere pubbliche non possono non trovare limite nell'obbligo di osservare - a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio - tanto le specifiche disposizioni di legge e di regolamento, quanto le norme tecniche e quelle di comune diligenza e prudenza, tra cui anche quella primaria e fondamentale del neminem laedere.
Che poi anche a carico della P.A. sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. è principio che ormai si è consolidato nella giurisprudenza di merito e della Cassazione, a scapito del più benevolo orientamento tradizionale che ne ancorava la responsabilità al solo art. 2043 c.c. e al meccanismo della cd. “insidia” o
“trabocchetto” (v. soprattutto Cass. 4039/13, nonché 11446/03, 19653/04, 15384/06, 4963/19, 1725/19, 6703/18
e innumerevoli altre;
v. anche Corte Cost. 10/05/99 n. 156, che ha valutato la conformità alla Costituzione dell'art. 2051 c.c.). In particolare, si è affermato, in modo sempre più chiaro e deciso, che l'applicabilità della norma speciale resta esclusa soltanto quando sia effettivamente impossibile la custodia da parte dell'ente pubblico, ossia nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un “continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”; un tanto sarà però da verificare caso per caso, senza che la mera natura demaniale del bene comporti di per sé ed in via automatica impossibilità di custodia, occorrendo altresì la duplice e concorrente condizione che si tratti di beni sui quali venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei terzi, nonché di estensione o configurazione tali da rendere
“oggettivamente impossibile” l'esercizio di un controllo.
Tutto ciò premesso, ben potrebbe ipotizzarsi una responsabilità ex art. 2051 c.p.c. con riferimento al caso oggi in esame, apparendo indubbio che il sinistro denunciato si sia verificato in uno spazio rientrante nella effettiva possibilità di vigilanza e controllo dell'ente convenuto, quale soggetto proprietario ed investito della relativa disponibilità e custodia.
Appare altresì dimostrato, in termini di ragionevole certezza, o comunque di sufficientemente elevata probabilità, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e la caduta siccome riferita;
ciò, alla luce sia delle produzioni documentali in atti (v. rilievi fotografici sub doc. 1 att.), sia della prova testimoniale assunta, sia del giudizio positivo di compatibilità espresso dal c.t.u. medico-legale.
In particolare, il teste oculare escusso, collega del Guida, , della cui imparzialità e attendibilità Testimone_1 non vi è ragione di dubitare, ha confermato la dinamica riferita dall'attore, e così la presenza della buca e la caduta, avendo poi “verificato che c'era un avvallamento dell'asfalto” ed “era già buio dopo il tramonto”.
pagina 4 di 6 Non può dubitarsi poi che l'eventus damni sia ascrivibile a colpa dell'Ente, in sostanza per negligente manutenzione e/o carente vigilanza nella custodia di un bene di proprietà e nella sua disponibilità.
Quanto al pure invocato caso fortuito, nessuna apprezzabile allegazione ed offerta di prova è dato rinvenire in atti, nemmeno sotto il profilo del comportamento del danneggiato.
Infatti, la buca in questione non era visibile e le condizioni del luogo e del momento (h. 18.30 di ottobre) erano di scarsa illuminazione, come pure riferito dal teste e contrariamente all'assunto del il quale del resto CP_1 non ha provato, né chiesto di provare che invece il luogo fosse illuminato.
Parimenti, l'Ente, sebbene gravato del relativo onere, non ha affatto provato che il passaggio sul lato dove camminava l'attore fosse - all'epoca - interdetto ai pedoni, sì da poterne desumere un comportamento incauto e improvvido, in presenza di un percorso alternativo che lo stesso avrebbe potuto e dovuto seguire;
ciò, viste anche le foto in atti - che ritraggono veicoli parcheggiati sull'altro lato e dove non si vede alcun marciapiede -, nonché considerando che l'irregolarità del manto stradale si trovava ad una distanza molto ravvicinata rispetto al muretto, un tanto escludendo che il pedone stesse camminando in mezzo alla careggiata;
non senza ricordare, in proposito, il disposto dell'art. 190 del Codice della Strada, il cui comma 1 stabilisce che: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Venendo quindi al quantum debeatur, per quanto attiene specificamente al danno da lesioni, mentre non è utilmente invocabile l'art. 139 Cod. Ass.ni (che costituisce invero una “previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”: cfr. Cass.
12408/11), valgono piuttosto i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornati al 2024, in quanto atti a contemperare un'obiettiva esigenza di “uniformità pecuniaria di base” con una altrettanto apprezzabile di “elasticità e flessibilità” (cfr. Corte Cost. 184/86 e Cass. nn. 12408 e 14402 del 2011 e
20292/12).
Più precisamente, da un lato, vengono rivisti in melius, in un'ottica onnicomprensiva, i valori per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
dall'altro lato, viene previsto un sistema di liquidazione del danno da lesione permanente dell'integrità psico-fisica nel senso di separare il "danno biologico" dal cosiddetto
"incremento per sofferenza" (o "danno morale"), computandone cioè i risvolti sia anatomo-funzionali e relazionali, sia in termini di dolore o sofferenza soggettiva, secondo valori medi o “standardizzabili” (pure superiori rispetto a quelli di cui alle tabelle degli anni precedenti). Vengono inoltre previste percentuali di aumento - con possibilità di superare i massimi, in casi eccezionali - in ragione delle singole peculiarità della fattispecie concreta, che siano allegate e provate (anche in via presuntiva), onde consentire una congrua
“personalizzazione”.
Ciò premesso, non può che rinviarsi ancora una volta alle chiare ed esaustive conclusioni assunte dal c.t.u. medico-legale nominato in corso di causa, come da elaborato dd. 9/05/24, alla cui lettura qui si rimanda.
pagina 5 di 6 In particolare, visto l'acclarato nesso tra fatti di causa e lesioni riportate, consistite in “trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra con conseguente frattura dell'apice del malleolo peroneale”, possono riconoscersi i seguenti importi, come da proposta già formulata:
- per danni non patrimoniali € 7.164, di cui € 1.800 per I.T.P. al 50% per 30 gg. (base: € 120 giornalieri), € 750 per I.T.P. al 25% per 30 gg. (base: € 100 al giorno), considerando il grado di sofferenza indicato (prima medio poi lieve); € 4.614 (di cui € 3.691,00 per biologico) per I.P., ormai stabilizzata e non emendabile, al tasso del 3% stimato dal dott. applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del danneggiato al Per_1 momento del fatto (anni 44); ivi compreso l'incremento per il danno psichico, senz'altro verificatosi, almeno in via presuntiva, tenuto specialmente conto della tipologia delle lesioni e del contesto in cui il fatto si è verificato
(esclusa invece una qualsivoglia percentuale di aumento o per cd. “personalizzazione”, nemmeno richiesta); somme già attualizzate;
- per danni patrimoniali (spese mediche) € 744.
Vanno quindi aggiunti gli interessi legali sino al saldo, come da domanda.
Le spese processuali, come anche gli oneri della c.t.u., seguono la soccombenza, vista anche la mancata adesione alla proposta conciliativa (che ne prevedeva una riduzione, quale contropartita).
La liquidazione viene operata come da D.M. 55/14, con gli aggiornamenti ex D.M. 247/22, valori medi, arrotondati.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, le domande attoree;
condanna il in persona del Sindaco in carica, a pagare all'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in data 10/10/20, le i somme di € 7.164 per danni non patrimoniali ed € 744 per danni patrimoniali, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna altresì parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in € 5077 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge, da distrarsi in favore del legale attoreo per dichiarata anticipazione;
pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. a carico del convenuto. CP_1
Così deciso a Trieste, il 18/07/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3126/21 ed iniziato con atto di citazione dd. 12/11/21 da
Parte_1 con avv. A. CIRILLO
- parte attrice - contro
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 con avv. F. USAI
- parte convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni della parte attrice: che il Tribunale voglia accogliere la domanda risarcitoria proposta dal Sig. e condannare il Parte_1
al pagamento della somma di €7.908, oltre interessi legali sino al soddisfo. Controparte_1
In via subordinata, chiede che il venga condannato al pagamento di una somma ritenuta equa Controparte_1
e giusta dal Giudice, sulla base della CTU espletata e delle Tabelle Milanesi.
Chiede inoltre la condanna del alla refusione delle spese di lite, incluse quelle relative alla consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 1 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha citato in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_1 Controparte_1 patiti e patendi, con riferimento anche al danno biologico, nella misura di € 7.500,00 oltre le spese mediche pari ad € 773,50, invero esponendo quanto segue, in fatto: - in data 10/10/20, alle ore 18.30 circa, percorreva a piedi
Corso Cavour in quando, giunto all'altezza del parcheggio “Molo IV”, inciampava in una buca esistente CP_1 sul manto stradale -non visibile né segnalata - e rovinava violentemente al suolo;
- il giorno successivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, ove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In diritto, l'attore ha dedotto la sussistenza degli “estremi della situazione di pericolo occulto - cd. insidia e trabocchetto - caratterizzato dal doppio concorrente requisito della, oggettiva, non visibilità e della, soggettiva, imprevedibilità del pericolo. Il tutto non disgiunto dall'imprudente comportamento del convenuto tenuto, sempre e comunque, ad una normale manutenzione di strade e marciapiedi, CP_1 manutenzione sulla quale certamente fa affidamento una persona di normale diligenza”.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda in punto an e Controparte_1 quantum e ne ha chiesto il rigetto, fra l'altro rilevando la mancanza di prova della riferita dinamica e del nesso di causalità, con esonero da responsabilità per caso fortuito o riduzione per concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Il G.I. designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., e quindi ha ammesso ed assunto prova testimoniale e disposto c.t.u. medico-legale.
All'esito, il Giudice ha formulato proposta conciliativa dd. 26/06/24, nei seguenti termini: “rilevato che la domanda risarcitoria proposta dall'attore ex art. 2051 c.c. appare provvista di un buon fumus di fondatezza;
esclusa l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 139 Cod. Ass.ni (che costituisce invero una “previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”: cfr. Cass. 12408/11); ritenuto quindi opportuno e conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e di plausibile approssimazione, ed anche in un'ottica di semplificazione ed economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c., nei termini che seguono (che le parti potranno liberamente rinegoziare, modificandoli o integrandoli);
P.Q.M.
formula la seguente proposta: la parte convenuta pagherà all'attore i seguenti importi, Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro occorsogli in data 10/10/20, applicate le tabelle milanesi aggiornate al 2024: - € 7.164 per danni non patrimoniali, di cui € 1.800 per I.T.P. al 50% per 30 gg. (base: €
120 giornalieri), € 750 per I.T.P. al 25% per 30 gg. (base: € 100 al giorno), € 4.614 (di cui € 3.691,00 per biologico), per I.P. al tasso del 3% stimato dal dott. , considerando l'età del danneggiato al momento del Per_1 fatto (anni 44) e il grado di sofferenza indicato (prima medio poi lieve); somme già attualizzate;
- € 744 per danni patrimoniali (spese mediche); - gli interessi legali sino al soddisfo sulle suindicate somme, a decorrere dalla data della domanda;
parte convenuta rifonderà altresì all'attore le spese legali (anche ex artt. 4 comma 1
e 5 comma 1 D.M. 55/14), per l'importo di € 2.800, oltre rimborso contributo unificato e spese di notificazione;
gli oneri della c.t.u. (siccome già liquidati) andranno a carico della parte convenuta”.
pagina 2 di 6 Preso atto della mancata adesione di parte convenuta alla proposta, il G.I. ha acquisito le definitive conclusioni delle parti ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservandosi infine la decisione.
Premesso e richiamato quanto sopra, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, per le ragioni e nei termini che di seguito si indicheranno.
Parte attrice ha in sostanza agito a titolo di responsabilità art. 2051 c.c., sicché si deve preliminarmente verificare se tale norma possa esser utilmente invocata, considerando anche la qualità del soggetto convenuto.
In proposito, va previamente ricordato che l'art. 2051 c.c. postula, da un verso, che il danno sia cagionato da un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento di una cosa, occorrendo cioè una
“relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99), ossia deve trattarsi di “danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi”
(Cass. n. 25239 dd. 29/11/11). Dall'altro verso, è necessario un “effettivo potere fisico, che implica il governo e
l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 18/02/00 n. 1859).
Trattasi, invero, di una speciale forma di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale,
“potere fisico” sulla cosa (cfr. Cass. 5885/99, 3129/87, 1897/83).
L'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c. (così come del resto dell'art. 2043 c.c.) non esime peraltro il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria di competenza - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa); ossia il danneggiante deve dimostrare che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n.
20317, 2331/01, 1896/15).
Quanto alla prova liberatoria richiesta dalla citata norma, occorre dimostrare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sfera di azione del custode tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l'evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da “interrompere il nesso eziologico fra cosa ed evento lesivo”; fatto che, si badi, può essere ricondotto non solo ad un fattore naturale, bensì anche alla condotta umana, di un terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass. civ. 5031/98, 9658/97, 4757/99, 4616/99,
4196/97. In punto rilevanza del comportamento del danneggiato, si segnala specialmente Cass. civ. sez. III
27/09/99 n. 10703, che precisa, tra l'altro, che “le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del
pagina 3 di 6 bene in altrui custodia, ancorché colpose”; analogamente, secondo Cass. civ. sez. III 21/10/98 n. 10434, “la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento dev'essere ricollegato in nesso eziologico”; cfr. inoltre Cass. 5796/98, ed ancora, con riferimento al cd. fortuito incidentale”, Cass. civ. 2430/04 e 584/01).
Con specifico riferimento quindi alla P.A., è altresì noto che la discrezionalità e correlativa insindacabilità che caratterizzano l'esercizio del potere-dovere alla stessa facente capo riguardo a beni demaniali o opere pubbliche non possono non trovare limite nell'obbligo di osservare - a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio - tanto le specifiche disposizioni di legge e di regolamento, quanto le norme tecniche e quelle di comune diligenza e prudenza, tra cui anche quella primaria e fondamentale del neminem laedere.
Che poi anche a carico della P.A. sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. è principio che ormai si è consolidato nella giurisprudenza di merito e della Cassazione, a scapito del più benevolo orientamento tradizionale che ne ancorava la responsabilità al solo art. 2043 c.c. e al meccanismo della cd. “insidia” o
“trabocchetto” (v. soprattutto Cass. 4039/13, nonché 11446/03, 19653/04, 15384/06, 4963/19, 1725/19, 6703/18
e innumerevoli altre;
v. anche Corte Cost. 10/05/99 n. 156, che ha valutato la conformità alla Costituzione dell'art. 2051 c.c.). In particolare, si è affermato, in modo sempre più chiaro e deciso, che l'applicabilità della norma speciale resta esclusa soltanto quando sia effettivamente impossibile la custodia da parte dell'ente pubblico, ossia nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un “continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”; un tanto sarà però da verificare caso per caso, senza che la mera natura demaniale del bene comporti di per sé ed in via automatica impossibilità di custodia, occorrendo altresì la duplice e concorrente condizione che si tratti di beni sui quali venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei terzi, nonché di estensione o configurazione tali da rendere
“oggettivamente impossibile” l'esercizio di un controllo.
Tutto ciò premesso, ben potrebbe ipotizzarsi una responsabilità ex art. 2051 c.p.c. con riferimento al caso oggi in esame, apparendo indubbio che il sinistro denunciato si sia verificato in uno spazio rientrante nella effettiva possibilità di vigilanza e controllo dell'ente convenuto, quale soggetto proprietario ed investito della relativa disponibilità e custodia.
Appare altresì dimostrato, in termini di ragionevole certezza, o comunque di sufficientemente elevata probabilità, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e la caduta siccome riferita;
ciò, alla luce sia delle produzioni documentali in atti (v. rilievi fotografici sub doc. 1 att.), sia della prova testimoniale assunta, sia del giudizio positivo di compatibilità espresso dal c.t.u. medico-legale.
In particolare, il teste oculare escusso, collega del Guida, , della cui imparzialità e attendibilità Testimone_1 non vi è ragione di dubitare, ha confermato la dinamica riferita dall'attore, e così la presenza della buca e la caduta, avendo poi “verificato che c'era un avvallamento dell'asfalto” ed “era già buio dopo il tramonto”.
pagina 4 di 6 Non può dubitarsi poi che l'eventus damni sia ascrivibile a colpa dell'Ente, in sostanza per negligente manutenzione e/o carente vigilanza nella custodia di un bene di proprietà e nella sua disponibilità.
Quanto al pure invocato caso fortuito, nessuna apprezzabile allegazione ed offerta di prova è dato rinvenire in atti, nemmeno sotto il profilo del comportamento del danneggiato.
Infatti, la buca in questione non era visibile e le condizioni del luogo e del momento (h. 18.30 di ottobre) erano di scarsa illuminazione, come pure riferito dal teste e contrariamente all'assunto del il quale del resto CP_1 non ha provato, né chiesto di provare che invece il luogo fosse illuminato.
Parimenti, l'Ente, sebbene gravato del relativo onere, non ha affatto provato che il passaggio sul lato dove camminava l'attore fosse - all'epoca - interdetto ai pedoni, sì da poterne desumere un comportamento incauto e improvvido, in presenza di un percorso alternativo che lo stesso avrebbe potuto e dovuto seguire;
ciò, viste anche le foto in atti - che ritraggono veicoli parcheggiati sull'altro lato e dove non si vede alcun marciapiede -, nonché considerando che l'irregolarità del manto stradale si trovava ad una distanza molto ravvicinata rispetto al muretto, un tanto escludendo che il pedone stesse camminando in mezzo alla careggiata;
non senza ricordare, in proposito, il disposto dell'art. 190 del Codice della Strada, il cui comma 1 stabilisce che: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Venendo quindi al quantum debeatur, per quanto attiene specificamente al danno da lesioni, mentre non è utilmente invocabile l'art. 139 Cod. Ass.ni (che costituisce invero una “previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”: cfr. Cass.
12408/11), valgono piuttosto i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornati al 2024, in quanto atti a contemperare un'obiettiva esigenza di “uniformità pecuniaria di base” con una altrettanto apprezzabile di “elasticità e flessibilità” (cfr. Corte Cost. 184/86 e Cass. nn. 12408 e 14402 del 2011 e
20292/12).
Più precisamente, da un lato, vengono rivisti in melius, in un'ottica onnicomprensiva, i valori per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
dall'altro lato, viene previsto un sistema di liquidazione del danno da lesione permanente dell'integrità psico-fisica nel senso di separare il "danno biologico" dal cosiddetto
"incremento per sofferenza" (o "danno morale"), computandone cioè i risvolti sia anatomo-funzionali e relazionali, sia in termini di dolore o sofferenza soggettiva, secondo valori medi o “standardizzabili” (pure superiori rispetto a quelli di cui alle tabelle degli anni precedenti). Vengono inoltre previste percentuali di aumento - con possibilità di superare i massimi, in casi eccezionali - in ragione delle singole peculiarità della fattispecie concreta, che siano allegate e provate (anche in via presuntiva), onde consentire una congrua
“personalizzazione”.
Ciò premesso, non può che rinviarsi ancora una volta alle chiare ed esaustive conclusioni assunte dal c.t.u. medico-legale nominato in corso di causa, come da elaborato dd. 9/05/24, alla cui lettura qui si rimanda.
pagina 5 di 6 In particolare, visto l'acclarato nesso tra fatti di causa e lesioni riportate, consistite in “trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra con conseguente frattura dell'apice del malleolo peroneale”, possono riconoscersi i seguenti importi, come da proposta già formulata:
- per danni non patrimoniali € 7.164, di cui € 1.800 per I.T.P. al 50% per 30 gg. (base: € 120 giornalieri), € 750 per I.T.P. al 25% per 30 gg. (base: € 100 al giorno), considerando il grado di sofferenza indicato (prima medio poi lieve); € 4.614 (di cui € 3.691,00 per biologico) per I.P., ormai stabilizzata e non emendabile, al tasso del 3% stimato dal dott. applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del danneggiato al Per_1 momento del fatto (anni 44); ivi compreso l'incremento per il danno psichico, senz'altro verificatosi, almeno in via presuntiva, tenuto specialmente conto della tipologia delle lesioni e del contesto in cui il fatto si è verificato
(esclusa invece una qualsivoglia percentuale di aumento o per cd. “personalizzazione”, nemmeno richiesta); somme già attualizzate;
- per danni patrimoniali (spese mediche) € 744.
Vanno quindi aggiunti gli interessi legali sino al saldo, come da domanda.
Le spese processuali, come anche gli oneri della c.t.u., seguono la soccombenza, vista anche la mancata adesione alla proposta conciliativa (che ne prevedeva una riduzione, quale contropartita).
La liquidazione viene operata come da D.M. 55/14, con gli aggiornamenti ex D.M. 247/22, valori medi, arrotondati.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, le domande attoree;
condanna il in persona del Sindaco in carica, a pagare all'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in data 10/10/20, le i somme di € 7.164 per danni non patrimoniali ed € 744 per danni patrimoniali, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna altresì parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in € 5077 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge, da distrarsi in favore del legale attoreo per dichiarata anticipazione;
pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. a carico del convenuto. CP_1
Così deciso a Trieste, il 18/07/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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