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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6671 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Zorco, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/01/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ER, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno di mantenimento.
3) La casa coniugale sita in Villasor, nella via Roma, 157, distinta in Catasto al Foglio 51, Particella 152, sub. 1, Categoria A/4, Classe 2 di vani 6, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata comprensiva di arredi e pertinenze alla signora che vi abiterà insieme al figlio minore il quale Pt_1 Persona_1 conserverà la domiciliazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
4) La signora si impegna a pagare le bollette relative alle utenze domestiche Pt_1 della casa coniugale - acqua, luce e gas - e del tributo comunale TARI, riferite al periodo attuale.
La si impegna inoltre ad effettuare a suo nome eventuali volture che si Pt_1 rendano necessarie entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione.
Eventuali spese relative ai consumi precedenti al mese di settembre 2024, non note ai coniugi, saranno ripartite al 50% tra essi.
Pag. 2 di 4 5) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori e dovrà ricevere Per_1 da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
6) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
7) Salvo diversi accordi, che potranno intervenire tra i genitori in funzione delle esigenze del figlio minore e degli impegni lavorativi di ciascuno, il padre terrà il figlio con sé quando vorrà e, comunque, in ogni caso, almeno nei giorni così determinati: il minore trascorrerà almeno un giorno a settimana insieme al padre, sentito il ragazzo e considerate le sue abitudini consolidate, oltre a fine settimana alterni;
il signor si occuperà di riaccompagnare il figlio presso CP_1 la sua residenza a Villasor;
entrambi i genitori si occuperanno della pratica sportiva del figlio con il criterio dell'alternanza; eventuali impedimenti di uno dei genitori dovranno essere prontamente comunicati all'altro genitore almeno con sette giorni di anticipo.
8) Per quanto concerne il periodo delle festività, il minore potrà alternare di anno in anno la permanenza con ciascun genitore delle diverse giornate.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle scelte espresse dal ragazzo.
Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo.
9) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il ragazzo per una settimana in corrispondenza con il periodo di ferie concordate con il datore di lavoro ed uguale diritto spetterà alla madre.
A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto con congruo anticipo.
Anche in questo caso, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori e le scelte espresse dal ragazzo.
10) Ciascun genitore concorrerà al mantenimento del figlio minore in proporzione ai propri redditi.
Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico nella sua interezza in considerazione del collocamento del figlio presso il domicilio materno.
Pag. 3 di 4 11) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
I coniugi concordano fin da ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF aggiornato in materia di mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
12) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro;
per i relativi viaggi e l'espatrio occorrerà sempre il consenso scritto di entrambi i genitori.
13) I coniugi intendono definire in questa sede ogni questione economica afferente ai risparmi depositati presso conti correnti bancari e postali, carte prepagate e libretti di risparmio, sia intestati in via esclusiva a ciascuno di essi sia cointestati.
A tal fine, i coniugi concordano che le somme depositate presso rapporti intestati in via esclusiva a ciascuno di essi resteranno al titolare del rapporto finanziario, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa derivante dal regime di comunione dei beni sulle predette somme.
Con riferimento al libretto di risparmio Poste Italiane n. 26608261 rilasciato il 30.11.2018, cointestato ad entrambi i coniugi, questi ultimi concordano che la signora possa trattenere integralmente le somme in esso depositate, ivi Pt_1 inclusa la quota spettante al signor il quale rinuncia a qualsiasi pretesa CP_1
e presta sin d'ora il consenso alla chiusura del libretto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6671 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Zorco, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/01/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ER, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno di mantenimento.
3) La casa coniugale sita in Villasor, nella via Roma, 157, distinta in Catasto al Foglio 51, Particella 152, sub. 1, Categoria A/4, Classe 2 di vani 6, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata comprensiva di arredi e pertinenze alla signora che vi abiterà insieme al figlio minore il quale Pt_1 Persona_1 conserverà la domiciliazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
4) La signora si impegna a pagare le bollette relative alle utenze domestiche Pt_1 della casa coniugale - acqua, luce e gas - e del tributo comunale TARI, riferite al periodo attuale.
La si impegna inoltre ad effettuare a suo nome eventuali volture che si Pt_1 rendano necessarie entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione.
Eventuali spese relative ai consumi precedenti al mese di settembre 2024, non note ai coniugi, saranno ripartite al 50% tra essi.
Pag. 2 di 4 5) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori e dovrà ricevere Per_1 da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
6) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
7) Salvo diversi accordi, che potranno intervenire tra i genitori in funzione delle esigenze del figlio minore e degli impegni lavorativi di ciascuno, il padre terrà il figlio con sé quando vorrà e, comunque, in ogni caso, almeno nei giorni così determinati: il minore trascorrerà almeno un giorno a settimana insieme al padre, sentito il ragazzo e considerate le sue abitudini consolidate, oltre a fine settimana alterni;
il signor si occuperà di riaccompagnare il figlio presso CP_1 la sua residenza a Villasor;
entrambi i genitori si occuperanno della pratica sportiva del figlio con il criterio dell'alternanza; eventuali impedimenti di uno dei genitori dovranno essere prontamente comunicati all'altro genitore almeno con sette giorni di anticipo.
8) Per quanto concerne il periodo delle festività, il minore potrà alternare di anno in anno la permanenza con ciascun genitore delle diverse giornate.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle scelte espresse dal ragazzo.
Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo.
9) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il ragazzo per una settimana in corrispondenza con il periodo di ferie concordate con il datore di lavoro ed uguale diritto spetterà alla madre.
A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto con congruo anticipo.
Anche in questo caso, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori e le scelte espresse dal ragazzo.
10) Ciascun genitore concorrerà al mantenimento del figlio minore in proporzione ai propri redditi.
Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico nella sua interezza in considerazione del collocamento del figlio presso il domicilio materno.
Pag. 3 di 4 11) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
I coniugi concordano fin da ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF aggiornato in materia di mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
12) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro;
per i relativi viaggi e l'espatrio occorrerà sempre il consenso scritto di entrambi i genitori.
13) I coniugi intendono definire in questa sede ogni questione economica afferente ai risparmi depositati presso conti correnti bancari e postali, carte prepagate e libretti di risparmio, sia intestati in via esclusiva a ciascuno di essi sia cointestati.
A tal fine, i coniugi concordano che le somme depositate presso rapporti intestati in via esclusiva a ciascuno di essi resteranno al titolare del rapporto finanziario, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa derivante dal regime di comunione dei beni sulle predette somme.
Con riferimento al libretto di risparmio Poste Italiane n. 26608261 rilasciato il 30.11.2018, cointestato ad entrambi i coniugi, questi ultimi concordano che la signora possa trattenere integralmente le somme in esso depositate, ivi Pt_1 inclusa la quota spettante al signor il quale rinuncia a qualsiasi pretesa CP_1
e presta sin d'ora il consenso alla chiusura del libretto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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