Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2025, proposto da
EC AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IA Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e IA Giulia Schiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
NT IM ZO, IA ZO, IA RO ed AN RO, tutti non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere
sul silenzio formatosi in merito all'istanza datata 11 aprile 2025 presentata dalla ricorrente a mezzo PEC al Comune di Milano in data 14 aprile 2025 (con ulteriore sollecito a provvedere presentato a mezzo PEC il 16 giugno 2025), ad oggi rimasta senza riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OV UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 2.12.2025 l’esponente ha depositato una memoria con cui chiede la cessazione della materia del contendere, visto che il Comune di Milano ha adottato due ordinanze di demolizione per gli abusi segnalati dalla ricorrente ed ha posto così fine al silenzio inadempimento oggetto del ricorso;
- nella stessa memoria la signora AN ha chiesto la condanna del Comune alle spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza virtuale;
- reputa il Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a., seppure compensando le spese di causa visto che il Comune si è comunque attivato a fronte dell’istanza della ricorrente anche prima della proposizione del gravame;
- resta però a carico del Comune di Milano l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SS, Presidente
OV UC, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UC | IA DA SS |
IL SEGRETARIO