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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 917/2024 del Ruolo Generale vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Parte_1 C.F._1
Sestili
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Controparte_1 C.F._2
D'Erasmo
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
I coniugi e con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. Parte_1 Controparte_1
proc. civ., premesso di aver contratto matrimonio in OT (RM) in data 11.06.2009,
che dalla loro unione erano nate le figlie in data 12.12.205 (maggiorenne e non Per_1
economicamente indipendente) e in data 30.07.2014 (minorenne), che era cessata Per_2
1 l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Circa affidamento e collocamento delle figlie:
Le figlie e sono, la prima maggiorenne, e la seconda minorenne ( 9 anni) Per_1 Per_2
pertanto, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore , il Per_2
collocamento di entrambe ( e ) sarà con la madre presso l'abitazione familiare Per_1 Per_2
di Mentana (RM), Viale Fausto Cecconi n. 38.
potrà stare con il padre ogni qualvolta ciò sia possibile, concordando di volta in volta Per_2
con l'altro genitore, tempi e modalità di frequentazione, anche in base alle esigenze, impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, nonché esigenze e necessità lavorative del genitore.
In ogni caso il padre, precisamente, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni, indicativamente dall'uscita di scuola e sino alle ore 15,00 circa a seconda dell'orario lavorativo del Sig. in particolare il padre preleverà alla fermata dello CP_1 Per_2
Scuolabus che ivi accompagna la figlia dall'uscita di scuola per poi accompagnarla nella casa familiare e pranzare con lei, aiutarla nei compiti fin tanto che si recherà al lavoro;
inoltre il padre terrà con sè a week end alterni, in particolare la mattinata del sabato e Per_2
della domenica, pranzando con la bambina e riaccompagnandola dalla madre verso le ore
14.00/14.30;
Relativamente alle vacanze di Natale, Pasqua ed estive saranno decise di volta in volta dai genitori nell'esclusivo interesse della minore e rispetto alle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
In ogni caso, padre trascorrerà con la minore un periodo di vacanza durante l'estate di due settimane anche non consecutive nei mesi di Luglio e Agosto, da comunicare alla madre entro il 30 giugno;
3) Relativamente alla casa familiare
2 La casa familiare in Mentana (RM) Viale Fausto Cecconi n. 38, di proprietà esclusiva del sig.
è assegnata alla moglie, quale genitore collocatario di entrambe le figlie CP_1 CP_1
e . Per_1 Per_2
Il marito se ne allontanerà definitivamente entro sei mesi dall'omologa della presente separazione. Le parti convengono che il marito potrà ritirare e portare con sé gli arredi ed i beni mobili di sua proprietà, oltre che quelli concordati con la coniuge, allo stato collocati all'interno della casa familiare, entro e non oltre il 31/12/2024.
4) Circa il contributo al mantenimento delle figlie
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie e in misura che Per_1 Per_2
terrà conto: dei redditi da loro percepiti, del collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, di eventuali aiuti esterni provenienti dalle rispettive famiglie d'origine, dagli esborsi mensili di entrambi i coniugi, in particolare a carico del marito: mutuo per l'acquisto della casa familiare (€. 391,19 mensili sino a 30/06/2033) e per un nuovo alloggio, e quindi come di seguito:
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il marito verserà alla moglie: la somma di €
600,00 mensili, € 300,00 per ciascuna figlia sino all'indipendenza economica delle ragazze, da corrispondersi al domicilio della moglie, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il contributo al mantenimento per le figlie sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie di cui al Protocollo di codesto Tribunale che saranno a carico dei coniugi al 50%;
l'assegno unico (o altro strumento equipollente erogato dall'INPS) sarà richiesto da entrambi i genitori ognuno per il proprio 50%;
5) I coniugi, entrambi provvederanno in forma autonoma al loro sostentamento;
6) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio dei passaporti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 19.09.2024, hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio, stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in OT (RM) in data 11.06.2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2009, atto numero 12, parte II,
serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 21 gennaio 2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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