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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/09/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153 ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
(C.F. , con il Parte_2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153
ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 Parte_5 C.F._4 ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153 ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni di cui in narrativa ai punti sub. 1) e sub. 2); per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o Controparte_1 all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di
[...]
nato in data 16/02/1875, da genitori italiani in Italia, nel Comune di Persona_1
Capannori (LU), il , cittadino italiano poi emigrato in Brasile, ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2); - Il Sig. (indicato nei Persona_1
successivi ed ulteriori certificati anche come o , dunque, Persona_2 Persona_3
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile ha reso, infatti, certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2); - Persona_1
contraeva matrimonio in Italia il 27/01/1896 con (doc. 3), e
[...] Persona_4
dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 23/09/1915, (doc. 4).- Persona_5 Persona_5
contraeva matrimonio in Brasile il 22/04/1937 con (doc. 5), e dalla loro Controparte_2
unione nasceva in Brasile: in data 17/03/1938 e quindi in epoca pre- Persona_6
costituzionale (doc. 6); in data 22/08/1953 (doc. 7); [Nucleo n. 1: Parte_6
contraeva matrimonio in Brasile il Persona_6 Persona_6
27/06/1964 con (doc. 8), e dalla loro unione nasceva: Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...] (doc. 9), la quale contraeva poi matrimonio in Parte_7
Brasile il 21/09/1995 con (doc. 10) – adottando così il Persona_8
nome di - e dalla loro unione nasceva Parte_8 [...]
nato il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 11), ricorrente; Persona_9
, nata il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 12), Controparte_3
ricorrente, la quale contraeva poi matrimonio in Brasile il 04/05/2001 con Controparte_4
(doc. 13) per poi divorziare (doc. 13); successivamente, la citata ricorrente contraeva
[...]
pagina 2 di 5 secondo matrimonio in Brasile, il 06/11/2015, con (doc. 14), Controparte_5
adottando così il nome di . [Nucleo n. 2: Controparte_6 [...]
: contraeva matrimonio in Brasile il Parte_6 Parte_6
21/01/1984 con (doc. 15), e dalla loro unione nasceva Controparte_7 [...]
, nata il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 16), Parte_1 ricorrente. rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato a [...] Persona_1
(LU) il 16/02/1875, il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
Sig. nato a [...] il 16/02/1875, cittadino italiano, con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sigg. , nata il [...] a [...], SP, Parte_1
Brasile, residente in [...], Paulinia, SP, Brasile;
Controparte_6
, nata il [...] a [...], SP, Brasile, residente in via Vinte a
[...]
tres 123, Paulinia, SP, Brasile;
, nato il [...] a Persona_9
Campinas, SP, Brasile, residente in via Do Tziu, Campinas, SP, Brasile. ,sono tutti cittadini italiani pagina 4 di 5 -Spese compensate
Firenze, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153 ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
(C.F. , con il Parte_2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153
ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 Parte_5 C.F._4 ZARRELLI ANNAMARIA e dell'avv. FICO FABRIZIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 00153 ROMApresso il difensore avv. ZARRELLI ANNAMARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni di cui in narrativa ai punti sub. 1) e sub. 2); per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o Controparte_1 all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di
[...]
nato in data 16/02/1875, da genitori italiani in Italia, nel Comune di Persona_1
Capannori (LU), il , cittadino italiano poi emigrato in Brasile, ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2); - Il Sig. (indicato nei Persona_1
successivi ed ulteriori certificati anche come o , dunque, Persona_2 Persona_3
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile ha reso, infatti, certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2); - Persona_1
contraeva matrimonio in Italia il 27/01/1896 con (doc. 3), e
[...] Persona_4
dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 23/09/1915, (doc. 4).- Persona_5 Persona_5
contraeva matrimonio in Brasile il 22/04/1937 con (doc. 5), e dalla loro Controparte_2
unione nasceva in Brasile: in data 17/03/1938 e quindi in epoca pre- Persona_6
costituzionale (doc. 6); in data 22/08/1953 (doc. 7); [Nucleo n. 1: Parte_6
contraeva matrimonio in Brasile il Persona_6 Persona_6
27/06/1964 con (doc. 8), e dalla loro unione nasceva: Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...] (doc. 9), la quale contraeva poi matrimonio in Parte_7
Brasile il 21/09/1995 con (doc. 10) – adottando così il Persona_8
nome di - e dalla loro unione nasceva Parte_8 [...]
nato il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 11), ricorrente; Persona_9
, nata il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 12), Controparte_3
ricorrente, la quale contraeva poi matrimonio in Brasile il 04/05/2001 con Controparte_4
(doc. 13) per poi divorziare (doc. 13); successivamente, la citata ricorrente contraeva
[...]
pagina 2 di 5 secondo matrimonio in Brasile, il 06/11/2015, con (doc. 14), Controparte_5
adottando così il nome di . [Nucleo n. 2: Controparte_6 [...]
: contraeva matrimonio in Brasile il Parte_6 Parte_6
21/01/1984 con (doc. 15), e dalla loro unione nasceva Controparte_7 [...]
, nata il [...] a [...], SP, Brasile (doc. 16), Parte_1 ricorrente. rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato a [...] Persona_1
(LU) il 16/02/1875, il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
Sig. nato a [...] il 16/02/1875, cittadino italiano, con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sigg. , nata il [...] a [...], SP, Parte_1
Brasile, residente in [...], Paulinia, SP, Brasile;
Controparte_6
, nata il [...] a [...], SP, Brasile, residente in via Vinte a
[...]
tres 123, Paulinia, SP, Brasile;
, nato il [...] a Persona_9
Campinas, SP, Brasile, residente in via Do Tziu, Campinas, SP, Brasile. ,sono tutti cittadini italiani pagina 4 di 5 -Spese compensate
Firenze, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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