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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC LI LU IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6647 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Nicola Marazzita nel cui studio in Roma, Via San Tommaso d'Aquino, n. 83, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Marcello CP_1 P.IVA_1 Marchesi nel cui studio in Roma, Viale Tiziano n. 108, scala C, int. 15, è elettivamente domiciliato
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
pag. 1 di 10 PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10419 pubblicata il 15/7/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Società attrice,
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduceva il presente Parte_2 procedimento, chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta realizzazione per conto dei resistenti due siti internet, e per l'effetto condannare i resistenti in solido, o per quanto ritenuto di ragione, al pagamento di euro 6.720,00, oltre interessi legali, per la realizzazione del sito http://movimentoladiscussione.it ed euro 3.800,00, oltre IVA, per la realizzazione del sito http://giampierocatone.it, oltre interessi legali dalla prima richiesta o dalla domanda;
in subordine ed in caso di rigetto della domanda principale, condannare ex art. 2041 c..c., Parte_1 essendosi arricchito in danno del ricorrente, al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi secondo quanto provato in corso di giudizio. A sostegno della propria domanda allegava che nel marzo del 2011 il deputato gli aveva commissionato la Parte_1 progettazione e realizzazione di due siti internet, sulla base di preventivi accettati dal committente: uno dedicato al movimento politico dallo stesso fondato, il secondo quale sito personale;
che i siti venivano completati rispettivamente nel luglio 2011 e nel marzo 2012 e consegnati funzionanti;
che per la realizzazione del sito internet relativo al movimento veniva emessa fattura n. 11 del 04.05.2011, di euro 8.000,00 parzialmente pagata con acconto di euro 4.080,00, successiva fattura n. 18 del 7.07.2011, avente ad oggetto una integrazione e modifica della struttura progettuale ed interattiva del portale;
che per il secondo sito veniva concordato il pagamento di euro 3.800,00, oltre IVA, mai corrisposte;
che nonostante le richieste di pagamento avanzate parte resistente non provvedeva al pagamento, per cui la ricorrente ha dovuto introdurre il procedimento in esame. Si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto dalla controparte argomentato e dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La società resistente asseriva che fu essa stessa a commissionare alla ricorrente in data 21.03.2011 l'esecuzione dei due portali: uno per il movimento e d uno per nella qualità di responsabile Parte_1 politico del giornale “La discussione”, e non in proprio;
che i portali dovevano essere realizzati in trenta giorni;
che ricorrente fu inadempiente
pag. 2 di 10 in quanto non realizzò i commissionati portali interattivi, come concordato, ma unicamente due siti internet;
che non è stata mai effettuata il collaudo e la consegna degli stessi;
che per tale inadempimento con lettera dell'08.05.2012, veniva comunicato recesso dagli accordi per il rave inadempimento, con la restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto;
che a motivo dell'inadempimento della ricorrente la stessa resistente proponeva domanda riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti, di condanna al pagamento della somma di euro 4.080,00 indebitamente percepita.
Con provvedimento del Giudice procedente, Dott.ssa Gaetano, del 25.11.2013, in considerazione della natura delle domande e della necessità di istruire la causa, disponeva il mutamento del rito del procedimento da sommario in ordinario. Con successivo provvedimento del 23.03.2015, lo stesso Giudice dichiarava la contumacia convenuto il quale Parte_1 regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Quest'ultimo, comunque, in data 16.01.2020, giorno precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto argomentato e dedotto dalla parte attrice, ed eccependo la nullità degli atti del procedimento per la nullità ovvero l'irregolarità delle notifiche dell'atto introduttivo eseguite nei suoi confronti, chiedendo la declaratoria di nullità e la rinnovazione, oltreché la propria carenza di legittimazione passiva non avendo lo stesso mai commissionato nulla alla CP_1
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato la al pagamento Controparte_2 in favore della della somma di euro 3.920,00, più IVA, oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento Parte_1 in favore della della somma di euro 3.800,00, più IVA, oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
ha infine condannato i convenuti in solido al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, quantificate in euro 4.835,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cap ed Iva come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va osservato che parte attrice ha ritualmente notificato al l'atto introduttivo in Parte_1 data 10.10.2014, presso la sua residenza in Roma, via del Monte della Farina, n. 42, ( cfr. Ricorso introduttivo notificato e certificato storico anagrafico del di Roma versato in atti), come già rilevato dal CP_3 giudice che ha dichiarato la contumacia dello stesso. Pertanto la sua costituzione è da considerarsi tardiva, con le conseguenti decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
pag. 3 di 10 Passando ad esaminare il merito della causa, si rileva come non sia contestato tra le parti che alla società attrice sia stato conferito incarico di realizzare un portale informatico a favore della Controparte_2 e del signor denominati rispettivamente Parte_1
“www.movimentoladiscussione.it” e “www.giampierocatone.it”, per i quali si presume che l'incarico sia stato conferito dai destinatari ed utilizzatori degli stessi, pur non essendo state sottoscritti i due “progetti – offerta economica” proposti dalla ai convenuti ( cfr. documenti nn. 1 e CP_1 2 allegati da parte attrice ). Tale assunto si desume dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie, stante lo scambio di comunicazioni intercorso tra le parti aventi ad oggetto la definizione e consegna dei lavori e l'utilizzo dei due portali, nonché dal materiale che riproduce l'esistenza dei portali con immagini e contenuti ( cfr. documenti da 3 a 7 di parte attrice), come, anche, confermato dai testi escussi alle udienze del 14.02.2019 e 24.09.2019. Ciò posto, va considerato che le proposte di progetto, sulla base delle quali sono stati realizzati i portali dedotti, non risultando sottoscritte, ne datate, e, pertanto, non consentono di determinare con esattezza i tempi di adempimento, consegna e collaudo dei lavori commissionati, con la conseguenza che non è possibile accertare un corrispondente inadempimento in capo alla società attrice. Peraltro nessun'altra prova a tal fine è stata prodotta dai convenuti. Allo stesso modo si desume che l'incarico ad eseguire i portali sia stato conferito dalla e dal Controparte_2 Parte_1 rispettivamente per il lavoro eseguito a proprio favore. Dunque, l'inesatto adempimento eccepito dalla parte convenuta, doveva essere dalla stessa provato, essendo essa gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa e fondante la propria. Condivisibile in tal senso il principio espresso da ultimo la Corte di Cassazione a Sezione Unite ( cfr. sentenza 3 maggio 2019 n. 11748 )che ha precisato che è l'acquirente, quale destinatario del bene e o del servizio, a dover provare l'esistenza dei fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni e della propria pretesa. Tale impostazione, risulta più rispettosa del principio di prossimità della prova: invero, nel caso contrario il venditore sarebbe gravato dalla (difficile, se non impossibile) prova negativa di aver consegnato un bene, peraltro, ormai non più nella propria disponibilità privo di vizi, come si può desumere possa essere accaduto nel caso in esame, laddove si è ipotizzato l'intervento di terzi nella modificazione delle passwords del portale. Le deduzioni e le istanze delle parti convenute, pertanto, se non supportate da idonea prova sono da ritenersi mere allegazioni. Va rilevato, inoltre, che la mancata risposta all'interrogatorio formale, come verificata dal giudice procedente all'udienza del 10.10.2018, è valutabile ex art.232 c.p.c., per cui sono da ritenersi ammessi i fatti di
pag. 4 di 10 causa dedotti a suo carico, a nulla rilevando la sua tardiva costituzione, a giustificazione delle quali non è stato provato alcun grave e giustificato motivo. Da ultimo va considerato ancora che la contestazione mossa dalla società convenuta con lettera dell'08.05.2012, successiva alle richiesta di pagamento dellattrice, ed alla corrispondenza precedentemente intercorsa, come già esaminata, non appare fondata e non può essere valutata ai fini del decidere. La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta e la
[...] condannata a corrispondere alla la somma di Controparte_2 CP_1 euro 3.920,00, oltre IVA ( somma ottenuta sottraendo quanto già versato in acconto, ovvero euro 4.080,00 ad euro 8.000,00) , mentre
[...]
va condannato a corrispondere la somma di euro 3.800,00, più Parte_1 IVA, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo per entrambi i convenuti. Per i motivi esposti di accoglimento della domanda di parte istante, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta, di restituzione della somma pagata in acconto alla per asserito CP_1 mancato svolgimento del portale commissionato, poiché, come già osservato, il lavoro risulta essere stato realizzato. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Riformare integralmente la sentenza impugnata in quanto palesemente ingiusta, illegittima ed illogica e per l'effetto: - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. per non aver mai commissionato alcuna prestazione alla Parte_1
- In ogni caso respingere la domanda avversaria siccome CP_1 infondata in fatto ed in diritto nonché priva di ogni supporto probatorio per tutti i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respingere, in quanto inammissibile, ovvero infondato l'appello proposto da confermando Parte_1 sentenza n. 10419/2020, pubbl. il 15 luglio 2020, in RG 38659/2013, del Tribunale di Roma, Sezione VIII. Con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio”.
Dichiarata la contumacia di la Controparte_2 causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 11/10/2025, indi, confermato il mutamento del rito con la pag. 5 di 10 discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C.
- ERRONEA VALUTAZIONE DEL QUADRO ISTRUTTORIO E VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. - PALESE ASSENZA E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA AL GIUDIZIO”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle emergenze istruttorie, trascurando la circostanza che le fatture erano state intestate alla sola nonchè Controparte_2 trascurando le deposizioni del teste , che aveva Testimone_1 affermato di avere egli stesso commissionato, per conto della
[...] che allora rappresentava, i portali interattivi Controparte_2
“www.movimentoladiscussione.it” e “www.giampierocatone.it”, del teste che aveva escluso ogni rapporto tra e la Testimone_2 Parte_1
e del teste , che aveva riferito Controparte_2 Testimone_3 che lo stato degli avanzamenti delle lavorazioni era comunicato a Tes_1
, il solo che dava direttive sulla prosecuzione dell'opera. Da
[...] siffatti elementi il Tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento che, non , ma la sola la quale Parte_1 Controparte_2 riconobbe la circostanza con esplicite ammissioni, commissionò la realizzazione dei portali. Sarebbe stata dunque illogica e contraddittoria la condanna di al pagamento del prezzo della committenza. Parte_1
Il motivo è infondato.
Gli elementi indicati dall'appellante non sono valorizzabili allo scopo di suffragare la circostanza che la sola e non Controparte_2
, avesse commissionato l'opera, e soprattutto sono Parte_1 recessivi rispetto alle restanti emergenze istruttorie acquisite. Più segnatamente quella resa da non è una Testimone_2 deposizione testimoniale, ma un interrogatorio formale con confessione di fatti che non possono giovare al litisconsorte facoltativo , Parte_1 potendo al più per questi costituire un mero argomento di prova. Analogamente deve argomentarsi per l'ammissione che la convenuta ha reso di essere stata la sola a commissionare la Controparte_2 realizzazione di entrambi i portali.
pag. 6 di 10 Decisivo è, in ogni caso, il complesso delle emergenze istruttorie. Il teste collaboratore esperto informatico di Testimone_4 nella direzione di produzione del progetto per la realizzazione CP_1 dei portali, ha riferito di aver partecipato all'incontro in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, nella sede di presenti Controparte_2
ed Parte_1 Controparte_4 Testimone_3 Tes_1
, in occasione del quale accettò i preventivi di
[...] Parte_1 spesa elaborati dalla precisando che i siti internet CP_1 commissionati servivano a lui, uno personale e l'altro per il movimento politico che aveva appena creato, e che il pagamento del corrispettivo sarebbe stato regolato con nei cui confronti Controparte_2 chiedeva venissero emesse le relative fatture. La circostanza che i preventivi di spesa elaborati dalla CP_1 fossero stati accettati da è confermata dal teste Parte_1 [...]
presente a quello stesso incontro, la quale espressamente nega CP_4 che i portali fossero stati commissionati dalla Controparte_2 E' vero, allora, che fu nell'interesse proprio e per Parte_1 il portale “www.giampierocatone.it”, e nell'interesse del movimento che aveva fondato per il portale “www.movimentoladiscussione.it”, a prestare il consenso all'offerta economica per la loro realizzazione elaborata dalla mentre la generica dichiarazione di , CP_1 Testimone_1 stretto collaboratore il quale affermò di avere egli Parte_1 commissionato, per conto della che allora Controparte_2 rappresentava, i portali, risulta smentita da testi presenti all'incontro, né è valorizzabile alla luce del disinteresse della compagine societaria ad avvalersi di portale che non la riguardava. Vero è che ha assunto personalmente Parte_1
l'obbligazione di pagamento, pur servendosi della Controparte_2 di cui era socio ma che non rappresentava, per l'intestazione formale delle fatture, e di , nella qualità di suo collaboratore Testimone_1 piuttosto che di legale rappresentante della per Controparte_2 seguire attraverso il collaboratore informatico lo stato Testimone_3 delle lavorazioni.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 232 C.P.C.- ILLEGITTIMA AUTOMATICA FICTIO CONFESSORIA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancata risposta all'interrogatorio formale, come verificata dal giudice procedente all'udienza del 10.10.2018, valutabile ex art. 232 c.p.c. come ammissione dei fatti di causa dedotti a carico di non rilevando la sua tardiva costituzione a Parte_1 giustificazione della quale non era stato addotto nulla, trascurando che così facendo il Tribunale avrebbe inteso la mancata risposta come ficta confessio la quale sarebbe esclusa dallo stesso art. 232 c.p.c.,
pag. 7 di 10 Il motivo è infondato.
La condanna di da parte del Tribunale, oltretutto Parte_1 al solo pagamento del suo portale personale, è il risultato di un percorso motivazionale articolato, in larga parte non oggetto di impugnazione in questa sede né da parte di né da parte della Parte_1 [...]
che ha preferito disertare il presente appello. Controparte_2 In tale contesto, il valore attribuito dal Tribunale alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di è residuale. Parte_1 Né è vero che l'art. 232 c.p.c. non farebbe discendere dalla mancata risposta una ficta confessio, ma è vero semmai che questa (diversamente dalla confessione vera e propria, che vincola nella decisione, o, diversamente dal mero contegno della parte che si limita a rafforzare la decisione così come farebbe un argomento di prova ex art. 116 secondo comma c.p.c.) rappresenta l'elemento decisivo per ritenere provato il fatto dedotto alla luce di ogni altra acquisizione probatoria. Tale è la valorizzazione della mancata risposta da parte del primo giudice, la quale va confermata in questo grado d'appello alla luce delle diverse ed ulteriori emergenze testimoniali scrutinate in risposta al primo motivo.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. - ERRONEA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe impropriamente richiamato una giurisprudenza sull'onere dalla prova formatasi in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, onde suffragare la sua ripartizione a carico della parte che volesse eccepire un fatto estintivo dell'obbligazione, trascurando che nella committenza del portale internet dovesse gravare sul prestatore d'opera che reclamasse il prezzo l'onere di provare l'adempimento.
Il motivo è infondato.
E' vero che fosse onerata la quale reclamava il pagamento CP_1 del prezzo, della prova dell'adempimento della prestazione commissionata, potendo pur costituitosi in primo grado oltre le Parte_1 preclusioni assertive e istruttorie, limitarsi, come ha fatto, a contestare che la avesse provveduto ad ultimare le proprie attività nel termine CP_1 assegnato. Tuttavia, anche con riguardo alla prestazione a beneficio di per la quale egli è stato condannato a corrispondere il Parte_1 prezzo, deve ritenersi che abbia fornito la prova CP_1 dell'adempimento.
pag. 8 di 10 Più segnatamente, lo scambio di e-mail tra le parti prova che il sito
“www.giampierocatone.it” venne prontamente messo a disposizione della committenza e fosse perfettamente funzionante, né vale obiettare che, in occasione della campagna elettorale, non offrisse i servizi interattivi promessi, perché tale campagna sopravvenne alla inibizione all'accesso del realizzatore del portale da parte del possessore del dominio. Accadde, infatti, che il sito, in realtà un portale interattivo che abbisognava per la piena funzionalità di costanti aggiornamenti, come è provato dallo scambio di e-mail tra le parti, non fosse più accessibile da parte dei suoi sviluppatori, venendo dall'aprile 2012 bruscamente interrotto ogni rapporto con la attraverso la cancellazione della password CP_1 dell'account degli sviluppatori e del data base, come risulta dalla deposizione del teste Testimone_4 Contemporaneamente a tale operazione il committente rifiutava di versare il saldo del prezzo, che cautelativamente viene garantito in questo tipo di realizzazioni dalla consegna degli accessi esclusivi al cliente dopo l'integrale pagamento del prezzo, dando egli stesso causa agli eventuali difetti di funzionalità.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nella contumacia di Parte_1 CP_1 contro la sentenza n. 10419 pubblicata Controparte_2 il 15/7/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di liquidate in complessivi € CP_1 2.419,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9 di 10 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC LI LU IR ON ZO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC LI LU IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6647 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Nicola Marazzita nel cui studio in Roma, Via San Tommaso d'Aquino, n. 83, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Marcello CP_1 P.IVA_1 Marchesi nel cui studio in Roma, Viale Tiziano n. 108, scala C, int. 15, è elettivamente domiciliato
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
pag. 1 di 10 PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10419 pubblicata il 15/7/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Società attrice,
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduceva il presente Parte_2 procedimento, chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta realizzazione per conto dei resistenti due siti internet, e per l'effetto condannare i resistenti in solido, o per quanto ritenuto di ragione, al pagamento di euro 6.720,00, oltre interessi legali, per la realizzazione del sito http://movimentoladiscussione.it ed euro 3.800,00, oltre IVA, per la realizzazione del sito http://giampierocatone.it, oltre interessi legali dalla prima richiesta o dalla domanda;
in subordine ed in caso di rigetto della domanda principale, condannare ex art. 2041 c..c., Parte_1 essendosi arricchito in danno del ricorrente, al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi secondo quanto provato in corso di giudizio. A sostegno della propria domanda allegava che nel marzo del 2011 il deputato gli aveva commissionato la Parte_1 progettazione e realizzazione di due siti internet, sulla base di preventivi accettati dal committente: uno dedicato al movimento politico dallo stesso fondato, il secondo quale sito personale;
che i siti venivano completati rispettivamente nel luglio 2011 e nel marzo 2012 e consegnati funzionanti;
che per la realizzazione del sito internet relativo al movimento veniva emessa fattura n. 11 del 04.05.2011, di euro 8.000,00 parzialmente pagata con acconto di euro 4.080,00, successiva fattura n. 18 del 7.07.2011, avente ad oggetto una integrazione e modifica della struttura progettuale ed interattiva del portale;
che per il secondo sito veniva concordato il pagamento di euro 3.800,00, oltre IVA, mai corrisposte;
che nonostante le richieste di pagamento avanzate parte resistente non provvedeva al pagamento, per cui la ricorrente ha dovuto introdurre il procedimento in esame. Si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto dalla controparte argomentato e dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La società resistente asseriva che fu essa stessa a commissionare alla ricorrente in data 21.03.2011 l'esecuzione dei due portali: uno per il movimento e d uno per nella qualità di responsabile Parte_1 politico del giornale “La discussione”, e non in proprio;
che i portali dovevano essere realizzati in trenta giorni;
che ricorrente fu inadempiente
pag. 2 di 10 in quanto non realizzò i commissionati portali interattivi, come concordato, ma unicamente due siti internet;
che non è stata mai effettuata il collaudo e la consegna degli stessi;
che per tale inadempimento con lettera dell'08.05.2012, veniva comunicato recesso dagli accordi per il rave inadempimento, con la restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto;
che a motivo dell'inadempimento della ricorrente la stessa resistente proponeva domanda riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti, di condanna al pagamento della somma di euro 4.080,00 indebitamente percepita.
Con provvedimento del Giudice procedente, Dott.ssa Gaetano, del 25.11.2013, in considerazione della natura delle domande e della necessità di istruire la causa, disponeva il mutamento del rito del procedimento da sommario in ordinario. Con successivo provvedimento del 23.03.2015, lo stesso Giudice dichiarava la contumacia convenuto il quale Parte_1 regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Quest'ultimo, comunque, in data 16.01.2020, giorno precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto argomentato e dedotto dalla parte attrice, ed eccependo la nullità degli atti del procedimento per la nullità ovvero l'irregolarità delle notifiche dell'atto introduttivo eseguite nei suoi confronti, chiedendo la declaratoria di nullità e la rinnovazione, oltreché la propria carenza di legittimazione passiva non avendo lo stesso mai commissionato nulla alla CP_1
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato la al pagamento Controparte_2 in favore della della somma di euro 3.920,00, più IVA, oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento Parte_1 in favore della della somma di euro 3.800,00, più IVA, oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
ha infine condannato i convenuti in solido al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, quantificate in euro 4.835,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cap ed Iva come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va osservato che parte attrice ha ritualmente notificato al l'atto introduttivo in Parte_1 data 10.10.2014, presso la sua residenza in Roma, via del Monte della Farina, n. 42, ( cfr. Ricorso introduttivo notificato e certificato storico anagrafico del di Roma versato in atti), come già rilevato dal CP_3 giudice che ha dichiarato la contumacia dello stesso. Pertanto la sua costituzione è da considerarsi tardiva, con le conseguenti decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
pag. 3 di 10 Passando ad esaminare il merito della causa, si rileva come non sia contestato tra le parti che alla società attrice sia stato conferito incarico di realizzare un portale informatico a favore della Controparte_2 e del signor denominati rispettivamente Parte_1
“www.movimentoladiscussione.it” e “www.giampierocatone.it”, per i quali si presume che l'incarico sia stato conferito dai destinatari ed utilizzatori degli stessi, pur non essendo state sottoscritti i due “progetti – offerta economica” proposti dalla ai convenuti ( cfr. documenti nn. 1 e CP_1 2 allegati da parte attrice ). Tale assunto si desume dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie, stante lo scambio di comunicazioni intercorso tra le parti aventi ad oggetto la definizione e consegna dei lavori e l'utilizzo dei due portali, nonché dal materiale che riproduce l'esistenza dei portali con immagini e contenuti ( cfr. documenti da 3 a 7 di parte attrice), come, anche, confermato dai testi escussi alle udienze del 14.02.2019 e 24.09.2019. Ciò posto, va considerato che le proposte di progetto, sulla base delle quali sono stati realizzati i portali dedotti, non risultando sottoscritte, ne datate, e, pertanto, non consentono di determinare con esattezza i tempi di adempimento, consegna e collaudo dei lavori commissionati, con la conseguenza che non è possibile accertare un corrispondente inadempimento in capo alla società attrice. Peraltro nessun'altra prova a tal fine è stata prodotta dai convenuti. Allo stesso modo si desume che l'incarico ad eseguire i portali sia stato conferito dalla e dal Controparte_2 Parte_1 rispettivamente per il lavoro eseguito a proprio favore. Dunque, l'inesatto adempimento eccepito dalla parte convenuta, doveva essere dalla stessa provato, essendo essa gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa e fondante la propria. Condivisibile in tal senso il principio espresso da ultimo la Corte di Cassazione a Sezione Unite ( cfr. sentenza 3 maggio 2019 n. 11748 )che ha precisato che è l'acquirente, quale destinatario del bene e o del servizio, a dover provare l'esistenza dei fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni e della propria pretesa. Tale impostazione, risulta più rispettosa del principio di prossimità della prova: invero, nel caso contrario il venditore sarebbe gravato dalla (difficile, se non impossibile) prova negativa di aver consegnato un bene, peraltro, ormai non più nella propria disponibilità privo di vizi, come si può desumere possa essere accaduto nel caso in esame, laddove si è ipotizzato l'intervento di terzi nella modificazione delle passwords del portale. Le deduzioni e le istanze delle parti convenute, pertanto, se non supportate da idonea prova sono da ritenersi mere allegazioni. Va rilevato, inoltre, che la mancata risposta all'interrogatorio formale, come verificata dal giudice procedente all'udienza del 10.10.2018, è valutabile ex art.232 c.p.c., per cui sono da ritenersi ammessi i fatti di
pag. 4 di 10 causa dedotti a suo carico, a nulla rilevando la sua tardiva costituzione, a giustificazione delle quali non è stato provato alcun grave e giustificato motivo. Da ultimo va considerato ancora che la contestazione mossa dalla società convenuta con lettera dell'08.05.2012, successiva alle richiesta di pagamento dellattrice, ed alla corrispondenza precedentemente intercorsa, come già esaminata, non appare fondata e non può essere valutata ai fini del decidere. La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta e la
[...] condannata a corrispondere alla la somma di Controparte_2 CP_1 euro 3.920,00, oltre IVA ( somma ottenuta sottraendo quanto già versato in acconto, ovvero euro 4.080,00 ad euro 8.000,00) , mentre
[...]
va condannato a corrispondere la somma di euro 3.800,00, più Parte_1 IVA, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo per entrambi i convenuti. Per i motivi esposti di accoglimento della domanda di parte istante, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta, di restituzione della somma pagata in acconto alla per asserito CP_1 mancato svolgimento del portale commissionato, poiché, come già osservato, il lavoro risulta essere stato realizzato. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Riformare integralmente la sentenza impugnata in quanto palesemente ingiusta, illegittima ed illogica e per l'effetto: - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. per non aver mai commissionato alcuna prestazione alla Parte_1
- In ogni caso respingere la domanda avversaria siccome CP_1 infondata in fatto ed in diritto nonché priva di ogni supporto probatorio per tutti i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respingere, in quanto inammissibile, ovvero infondato l'appello proposto da confermando Parte_1 sentenza n. 10419/2020, pubbl. il 15 luglio 2020, in RG 38659/2013, del Tribunale di Roma, Sezione VIII. Con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio”.
Dichiarata la contumacia di la Controparte_2 causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 11/10/2025, indi, confermato il mutamento del rito con la pag. 5 di 10 discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C.
- ERRONEA VALUTAZIONE DEL QUADRO ISTRUTTORIO E VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. - PALESE ASSENZA E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA AL GIUDIZIO”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle emergenze istruttorie, trascurando la circostanza che le fatture erano state intestate alla sola nonchè Controparte_2 trascurando le deposizioni del teste , che aveva Testimone_1 affermato di avere egli stesso commissionato, per conto della
[...] che allora rappresentava, i portali interattivi Controparte_2
“www.movimentoladiscussione.it” e “www.giampierocatone.it”, del teste che aveva escluso ogni rapporto tra e la Testimone_2 Parte_1
e del teste , che aveva riferito Controparte_2 Testimone_3 che lo stato degli avanzamenti delle lavorazioni era comunicato a Tes_1
, il solo che dava direttive sulla prosecuzione dell'opera. Da
[...] siffatti elementi il Tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento che, non , ma la sola la quale Parte_1 Controparte_2 riconobbe la circostanza con esplicite ammissioni, commissionò la realizzazione dei portali. Sarebbe stata dunque illogica e contraddittoria la condanna di al pagamento del prezzo della committenza. Parte_1
Il motivo è infondato.
Gli elementi indicati dall'appellante non sono valorizzabili allo scopo di suffragare la circostanza che la sola e non Controparte_2
, avesse commissionato l'opera, e soprattutto sono Parte_1 recessivi rispetto alle restanti emergenze istruttorie acquisite. Più segnatamente quella resa da non è una Testimone_2 deposizione testimoniale, ma un interrogatorio formale con confessione di fatti che non possono giovare al litisconsorte facoltativo , Parte_1 potendo al più per questi costituire un mero argomento di prova. Analogamente deve argomentarsi per l'ammissione che la convenuta ha reso di essere stata la sola a commissionare la Controparte_2 realizzazione di entrambi i portali.
pag. 6 di 10 Decisivo è, in ogni caso, il complesso delle emergenze istruttorie. Il teste collaboratore esperto informatico di Testimone_4 nella direzione di produzione del progetto per la realizzazione CP_1 dei portali, ha riferito di aver partecipato all'incontro in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, nella sede di presenti Controparte_2
ed Parte_1 Controparte_4 Testimone_3 Tes_1
, in occasione del quale accettò i preventivi di
[...] Parte_1 spesa elaborati dalla precisando che i siti internet CP_1 commissionati servivano a lui, uno personale e l'altro per il movimento politico che aveva appena creato, e che il pagamento del corrispettivo sarebbe stato regolato con nei cui confronti Controparte_2 chiedeva venissero emesse le relative fatture. La circostanza che i preventivi di spesa elaborati dalla CP_1 fossero stati accettati da è confermata dal teste Parte_1 [...]
presente a quello stesso incontro, la quale espressamente nega CP_4 che i portali fossero stati commissionati dalla Controparte_2 E' vero, allora, che fu nell'interesse proprio e per Parte_1 il portale “www.giampierocatone.it”, e nell'interesse del movimento che aveva fondato per il portale “www.movimentoladiscussione.it”, a prestare il consenso all'offerta economica per la loro realizzazione elaborata dalla mentre la generica dichiarazione di , CP_1 Testimone_1 stretto collaboratore il quale affermò di avere egli Parte_1 commissionato, per conto della che allora Controparte_2 rappresentava, i portali, risulta smentita da testi presenti all'incontro, né è valorizzabile alla luce del disinteresse della compagine societaria ad avvalersi di portale che non la riguardava. Vero è che ha assunto personalmente Parte_1
l'obbligazione di pagamento, pur servendosi della Controparte_2 di cui era socio ma che non rappresentava, per l'intestazione formale delle fatture, e di , nella qualità di suo collaboratore Testimone_1 piuttosto che di legale rappresentante della per Controparte_2 seguire attraverso il collaboratore informatico lo stato Testimone_3 delle lavorazioni.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 232 C.P.C.- ILLEGITTIMA AUTOMATICA FICTIO CONFESSORIA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancata risposta all'interrogatorio formale, come verificata dal giudice procedente all'udienza del 10.10.2018, valutabile ex art. 232 c.p.c. come ammissione dei fatti di causa dedotti a carico di non rilevando la sua tardiva costituzione a Parte_1 giustificazione della quale non era stato addotto nulla, trascurando che così facendo il Tribunale avrebbe inteso la mancata risposta come ficta confessio la quale sarebbe esclusa dallo stesso art. 232 c.p.c.,
pag. 7 di 10 Il motivo è infondato.
La condanna di da parte del Tribunale, oltretutto Parte_1 al solo pagamento del suo portale personale, è il risultato di un percorso motivazionale articolato, in larga parte non oggetto di impugnazione in questa sede né da parte di né da parte della Parte_1 [...]
che ha preferito disertare il presente appello. Controparte_2 In tale contesto, il valore attribuito dal Tribunale alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di è residuale. Parte_1 Né è vero che l'art. 232 c.p.c. non farebbe discendere dalla mancata risposta una ficta confessio, ma è vero semmai che questa (diversamente dalla confessione vera e propria, che vincola nella decisione, o, diversamente dal mero contegno della parte che si limita a rafforzare la decisione così come farebbe un argomento di prova ex art. 116 secondo comma c.p.c.) rappresenta l'elemento decisivo per ritenere provato il fatto dedotto alla luce di ogni altra acquisizione probatoria. Tale è la valorizzazione della mancata risposta da parte del primo giudice, la quale va confermata in questo grado d'appello alla luce delle diverse ed ulteriori emergenze testimoniali scrutinate in risposta al primo motivo.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. - ERRONEA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe impropriamente richiamato una giurisprudenza sull'onere dalla prova formatasi in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, onde suffragare la sua ripartizione a carico della parte che volesse eccepire un fatto estintivo dell'obbligazione, trascurando che nella committenza del portale internet dovesse gravare sul prestatore d'opera che reclamasse il prezzo l'onere di provare l'adempimento.
Il motivo è infondato.
E' vero che fosse onerata la quale reclamava il pagamento CP_1 del prezzo, della prova dell'adempimento della prestazione commissionata, potendo pur costituitosi in primo grado oltre le Parte_1 preclusioni assertive e istruttorie, limitarsi, come ha fatto, a contestare che la avesse provveduto ad ultimare le proprie attività nel termine CP_1 assegnato. Tuttavia, anche con riguardo alla prestazione a beneficio di per la quale egli è stato condannato a corrispondere il Parte_1 prezzo, deve ritenersi che abbia fornito la prova CP_1 dell'adempimento.
pag. 8 di 10 Più segnatamente, lo scambio di e-mail tra le parti prova che il sito
“www.giampierocatone.it” venne prontamente messo a disposizione della committenza e fosse perfettamente funzionante, né vale obiettare che, in occasione della campagna elettorale, non offrisse i servizi interattivi promessi, perché tale campagna sopravvenne alla inibizione all'accesso del realizzatore del portale da parte del possessore del dominio. Accadde, infatti, che il sito, in realtà un portale interattivo che abbisognava per la piena funzionalità di costanti aggiornamenti, come è provato dallo scambio di e-mail tra le parti, non fosse più accessibile da parte dei suoi sviluppatori, venendo dall'aprile 2012 bruscamente interrotto ogni rapporto con la attraverso la cancellazione della password CP_1 dell'account degli sviluppatori e del data base, come risulta dalla deposizione del teste Testimone_4 Contemporaneamente a tale operazione il committente rifiutava di versare il saldo del prezzo, che cautelativamente viene garantito in questo tipo di realizzazioni dalla consegna degli accessi esclusivi al cliente dopo l'integrale pagamento del prezzo, dando egli stesso causa agli eventuali difetti di funzionalità.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nella contumacia di Parte_1 CP_1 contro la sentenza n. 10419 pubblicata Controparte_2 il 15/7/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di liquidate in complessivi € CP_1 2.419,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9 di 10 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC LI LU IR ON ZO
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