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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 167/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 09.15, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carla Di Stefano, sono comparsi:
Per l'avv. COLAIUDA M. SERAFINO anche in sostituzione dell'Avv. Parte_1
PAOLO COLAIUDA
Per Controparte_1
Per Controparte_1
Per i convenuti nessuno è comparso.
Il Giudice Onorario invita alla discussione orale della causa in questa stessa udienza.
L'avv. Colaiuda M. Serafino discute oralmente la causa, illustrando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea e si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Terminata la discussione, il Giudice Onorario alla fine dell'udienza si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura in aula.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza del 29.05.2025, nella causa civile di I
Grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. r.g. 167/2021
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO M. Parte_1 C.F._1
COLAIUDA e dell'avv. PAOLO COLAIUDA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Trasacco (AQ) in Via dei Portici n. 31, in virtù di giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 29.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del presente giudizio, l'attrice con atto di citazione del 25.01.2021, Parte_1
dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto il seguente bene: pagina 2 di 7 a) Fabbricato, PT- 1, di vani 2, Cat. A/5, Cl. U, Rendita € 75,40, sito in Trasacco alla via G.
Carducci snc e contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 9, p.lla 116, sub 2;
ha convenuto in giudizio e , tutti eredi di Controparte_1 Controparte_1 Per_1
, intestatario catastale, deceduto il 16.02.1975, in proprio ed anche quali eredi di
[...] Per_2
a sua volta deceduto in Maracaibo il 01.08.2012 senza eredi, al fine di sentir dichiarare in
[...] proprio favore l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Alla prima udienza del 10.06.2021, il sottoscritto GOP, stante il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. assegnava alla attrice il termine di 15 giorni per tale incombente.
All'udienza del 04.11.2021, il predetto GOP, rilevato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione detto (verbale negativo) concedeva, su richiesta della attrice, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
La causa, svoltasi nella contumacia delle parti convenute, veniva quindi istruita mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali;
infine, esaurita l'istruttoria, veniva fissata l'udienza del 29.05.2025 per la decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda proposta dalla attrice è fondata nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
L'attrice chiede che l'adito Tribunale voglia accertare e dichiarare in suo favore l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione ordinaria del bene immobile sito in tenimento del Comune di Trasacco
(AQ) , alla via G. Carducci snc, identificato con i seguenti estremi;
Fabbricato, PT- 1, di vani 2, Cat. A/5, Cl. U, Rendita € 75,40, contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 9
p.lla 116, sub 2.
Ebbene, come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cassazione, 4436/96). L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
pagina 3 di 7 Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cassazione, 9903/06; Cassazione, 16841/05; Cassazione,
5226/02);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
La proprietà del bene per cui è causa è formalmente delle parti convenute quali eredi dell'unico intestatario: tanto almeno risulta dalle certificazioni catastali ed ipotecarie allegate e non smentite da altri più idonei elementi.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che l'attrice ha comprovato che il fabbricato in questione, da visura storica catastale depositata in atti, risulta intestato a e che i suoi eredi risultano Persona_1
essere , nato il [...], deceduto in Maracaibo in data 01.12.2012 Persona_3
(senza lasciare eredi), giusta certificato di morte del Comune di Trasacco, nonché i convenuti
[...]
e , giusta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in atti, CP_1 Controparte_1
atteso che il Comune di Trasacco non è in possesso dello stato di famiglia.
pagina 4 di 7 Inoltre, nel corso del procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che ha esercitato per oltre vent'anni, il Parte_1
possesso continuo, pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione, del bene oggetto di discussione utilizzandolo quale abitazione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l' attrice ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, il fabbricato di cui innanzi.
All'esito della esperita prova ed in base alle dichiarazioni rese dalle testi escusse , Testimone_1 Tes_2
e soggetti indifferenti, ben a conoscenza delle vicende di interesse e che hanno
[...] Testimone_3
inquadrato temporalmente le circostanze che hanno portato alla richiesta di usucapione, è risultato che l'immobile in parola è stato oggetto di un penetrante potere di fatto esercitato dall'attrice per oltre venti anni. A tal riguardo, all'udienza del 19.01.2023, la teste , dopo aver precisato di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto abita di fronte all'immobile in questione, riferisce: “ Sono nata in [...] fronte all'immobile dove abita la sig.ra . . omissis….La signora Parte_1
è venuta ad abitare nell'immobile di cui mi si chiede nel 1997”. Inoltre, confermando in ordine Pt_1 al secondo capitolo che l'immobile è composto da un locale al piano terra che l'attrice utilizza come dispensa e da un locale al piano primo adibito a camera da letto, in risposta al terzo capitolo afferma: “Sì
è vero, nell'anno 1998, dopo poco essersi trasferita, l'attrice ha provveduto al rifacimento del tetto con una ditta edile del posto” e, in risposta al quarto capitolo ancora afferma: “Vero quanto al capitolo.
Nell'anno 2005 l'attrice ha fatto eseguire sempre da una ditta edile del posto i lavori di pavimentazione in tutti e due i locali dell'immobile, di rifacimento degli impianti termici ed elettrici in tutti i vani dell'immobile”. Infine, dichiara: “Ho sempre saputo che l'immobile oggetto di causa era di esclusiva proprietà della signora ”. Stessa cosa dicasi per altra teste escussa che Parte_1 Testimone_3
ha sostanzialmente confermato le circostanze dedotte dalla attrice a fondamento della azione proposta, precisando le modalità delle quali era conoscenza e soddisfacendo ampiamente il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione. Più precisamente all'udienza del 26.10.2023, sul capitolo primo, ha riferito: “Sì è vero, la sig.ra nel 1997 è andata ad abitare Parte_1 nell'immobile oggetto di causa in via Carducci a Trasacco. Conosco la circostanza in quanto abitavo nel
1987 qualche metro più in su rispetto all'abitazione della sig.ra con la mia famiglia che ancora Pt_1 vi risiede;
preciso che l'attrice tuttora abita in tale immobile”; sul secondo capitolo: “Sì è vero, ho sempre frequentato e tuttora frequento la abitazione della attrice e posso riferire che al piano terra c'è una stanza adibita a dispensa/magazzino dove vengono conservate le patate;
tempo fa veniva rimessa pagina 5 di 7 anche la legna ed ora il pellet, al piano superiore c'è la camera da letto della attrice”. Sul terzo capitolo dichiara: “Sì è vero, ricordo che nel 1998 appena arrivata nell'immobile ha provveduto al rifacimento del tetto con affidamento dell'incarico ad una ditta locale del sig. ”; sul capitolo quarto: “ CP_2
Ricordo, sempre per aver frequentato la casa, che nel 2005 la sig.ra ha effettuato lavori di Pt_1
rifacimento della pavimentazione interna e degli impianti termici, per il riscaldamento della camera, ed elettrici nell'immobile oggetto di causa”; dichiara inoltre. “ Ho sempre saputo che l'immobile era di proprietà della sig.ra ed ho sempre visto la attrice abitarvi”. Di identico tenore sono Parte_1 state le deposizioni della terza testimone , escussa all'udienza del 23.05.2024, su tutti i Testimone_2 capitoli di prova articolati. Risultano provate, quindi, le modalità di estrinsecazione del possesso dell' immobile in parola da parte dell'attrice, esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa, nonché la altrettanto decisiva circostanza che nella collettività di Trasacco era convinzione certa che l'immobile posseduto era di proprietà della attrice.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla certificazione ipotecaria rilasciata dalla Conservatoria dei RR.II. di L'Aquila, si evince con assoluta certezza che il fabbricato in parola, contraddistinto in N.C.E.U al foglio 9, p.lla 116 sub 2, è intestato al sig. , nato a [...] Persona_1 il 13.12.1896, e che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è libero da formalità, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Peraltro, l'omessa costituzione delle parti ritualmente evocate in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà in favore di parte attrice.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1- accerta e dichiara che è proprietaria per intervenuta usucapione in suo favore, Parte_1
della proprietà del fabbricato sito in tenimento del Comune di Trasacco (AQ) e censito al NCEU del predetto Comune al foglio 9, particella 116, sub 2, Cat. A/5, Cl. U, vani 2, Rendita 75,40;
2- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 29.05.2025
Il Giudice Onorario
(avv. Carla Di Stefano)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 167/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 09.15, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carla Di Stefano, sono comparsi:
Per l'avv. COLAIUDA M. SERAFINO anche in sostituzione dell'Avv. Parte_1
PAOLO COLAIUDA
Per Controparte_1
Per Controparte_1
Per i convenuti nessuno è comparso.
Il Giudice Onorario invita alla discussione orale della causa in questa stessa udienza.
L'avv. Colaiuda M. Serafino discute oralmente la causa, illustrando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea e si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Terminata la discussione, il Giudice Onorario alla fine dell'udienza si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura in aula.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza del 29.05.2025, nella causa civile di I
Grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. r.g. 167/2021
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO M. Parte_1 C.F._1
COLAIUDA e dell'avv. PAOLO COLAIUDA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Trasacco (AQ) in Via dei Portici n. 31, in virtù di giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 29.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del presente giudizio, l'attrice con atto di citazione del 25.01.2021, Parte_1
dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto il seguente bene: pagina 2 di 7 a) Fabbricato, PT- 1, di vani 2, Cat. A/5, Cl. U, Rendita € 75,40, sito in Trasacco alla via G.
Carducci snc e contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 9, p.lla 116, sub 2;
ha convenuto in giudizio e , tutti eredi di Controparte_1 Controparte_1 Per_1
, intestatario catastale, deceduto il 16.02.1975, in proprio ed anche quali eredi di
[...] Per_2
a sua volta deceduto in Maracaibo il 01.08.2012 senza eredi, al fine di sentir dichiarare in
[...] proprio favore l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Alla prima udienza del 10.06.2021, il sottoscritto GOP, stante il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. assegnava alla attrice il termine di 15 giorni per tale incombente.
All'udienza del 04.11.2021, il predetto GOP, rilevato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione detto (verbale negativo) concedeva, su richiesta della attrice, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
La causa, svoltasi nella contumacia delle parti convenute, veniva quindi istruita mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali;
infine, esaurita l'istruttoria, veniva fissata l'udienza del 29.05.2025 per la decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda proposta dalla attrice è fondata nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
L'attrice chiede che l'adito Tribunale voglia accertare e dichiarare in suo favore l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione ordinaria del bene immobile sito in tenimento del Comune di Trasacco
(AQ) , alla via G. Carducci snc, identificato con i seguenti estremi;
Fabbricato, PT- 1, di vani 2, Cat. A/5, Cl. U, Rendita € 75,40, contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 9
p.lla 116, sub 2.
Ebbene, come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cassazione, 4436/96). L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
pagina 3 di 7 Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cassazione, 9903/06; Cassazione, 16841/05; Cassazione,
5226/02);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
La proprietà del bene per cui è causa è formalmente delle parti convenute quali eredi dell'unico intestatario: tanto almeno risulta dalle certificazioni catastali ed ipotecarie allegate e non smentite da altri più idonei elementi.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che l'attrice ha comprovato che il fabbricato in questione, da visura storica catastale depositata in atti, risulta intestato a e che i suoi eredi risultano Persona_1
essere , nato il [...], deceduto in Maracaibo in data 01.12.2012 Persona_3
(senza lasciare eredi), giusta certificato di morte del Comune di Trasacco, nonché i convenuti
[...]
e , giusta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in atti, CP_1 Controparte_1
atteso che il Comune di Trasacco non è in possesso dello stato di famiglia.
pagina 4 di 7 Inoltre, nel corso del procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che ha esercitato per oltre vent'anni, il Parte_1
possesso continuo, pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione, del bene oggetto di discussione utilizzandolo quale abitazione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l' attrice ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, il fabbricato di cui innanzi.
All'esito della esperita prova ed in base alle dichiarazioni rese dalle testi escusse , Testimone_1 Tes_2
e soggetti indifferenti, ben a conoscenza delle vicende di interesse e che hanno
[...] Testimone_3
inquadrato temporalmente le circostanze che hanno portato alla richiesta di usucapione, è risultato che l'immobile in parola è stato oggetto di un penetrante potere di fatto esercitato dall'attrice per oltre venti anni. A tal riguardo, all'udienza del 19.01.2023, la teste , dopo aver precisato di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto abita di fronte all'immobile in questione, riferisce: “ Sono nata in [...] fronte all'immobile dove abita la sig.ra . . omissis….La signora Parte_1
è venuta ad abitare nell'immobile di cui mi si chiede nel 1997”. Inoltre, confermando in ordine Pt_1 al secondo capitolo che l'immobile è composto da un locale al piano terra che l'attrice utilizza come dispensa e da un locale al piano primo adibito a camera da letto, in risposta al terzo capitolo afferma: “Sì
è vero, nell'anno 1998, dopo poco essersi trasferita, l'attrice ha provveduto al rifacimento del tetto con una ditta edile del posto” e, in risposta al quarto capitolo ancora afferma: “Vero quanto al capitolo.
Nell'anno 2005 l'attrice ha fatto eseguire sempre da una ditta edile del posto i lavori di pavimentazione in tutti e due i locali dell'immobile, di rifacimento degli impianti termici ed elettrici in tutti i vani dell'immobile”. Infine, dichiara: “Ho sempre saputo che l'immobile oggetto di causa era di esclusiva proprietà della signora ”. Stessa cosa dicasi per altra teste escussa che Parte_1 Testimone_3
ha sostanzialmente confermato le circostanze dedotte dalla attrice a fondamento della azione proposta, precisando le modalità delle quali era conoscenza e soddisfacendo ampiamente il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione. Più precisamente all'udienza del 26.10.2023, sul capitolo primo, ha riferito: “Sì è vero, la sig.ra nel 1997 è andata ad abitare Parte_1 nell'immobile oggetto di causa in via Carducci a Trasacco. Conosco la circostanza in quanto abitavo nel
1987 qualche metro più in su rispetto all'abitazione della sig.ra con la mia famiglia che ancora Pt_1 vi risiede;
preciso che l'attrice tuttora abita in tale immobile”; sul secondo capitolo: “Sì è vero, ho sempre frequentato e tuttora frequento la abitazione della attrice e posso riferire che al piano terra c'è una stanza adibita a dispensa/magazzino dove vengono conservate le patate;
tempo fa veniva rimessa pagina 5 di 7 anche la legna ed ora il pellet, al piano superiore c'è la camera da letto della attrice”. Sul terzo capitolo dichiara: “Sì è vero, ricordo che nel 1998 appena arrivata nell'immobile ha provveduto al rifacimento del tetto con affidamento dell'incarico ad una ditta locale del sig. ”; sul capitolo quarto: “ CP_2
Ricordo, sempre per aver frequentato la casa, che nel 2005 la sig.ra ha effettuato lavori di Pt_1
rifacimento della pavimentazione interna e degli impianti termici, per il riscaldamento della camera, ed elettrici nell'immobile oggetto di causa”; dichiara inoltre. “ Ho sempre saputo che l'immobile era di proprietà della sig.ra ed ho sempre visto la attrice abitarvi”. Di identico tenore sono Parte_1 state le deposizioni della terza testimone , escussa all'udienza del 23.05.2024, su tutti i Testimone_2 capitoli di prova articolati. Risultano provate, quindi, le modalità di estrinsecazione del possesso dell' immobile in parola da parte dell'attrice, esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa, nonché la altrettanto decisiva circostanza che nella collettività di Trasacco era convinzione certa che l'immobile posseduto era di proprietà della attrice.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla certificazione ipotecaria rilasciata dalla Conservatoria dei RR.II. di L'Aquila, si evince con assoluta certezza che il fabbricato in parola, contraddistinto in N.C.E.U al foglio 9, p.lla 116 sub 2, è intestato al sig. , nato a [...] Persona_1 il 13.12.1896, e che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è libero da formalità, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Peraltro, l'omessa costituzione delle parti ritualmente evocate in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà in favore di parte attrice.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1- accerta e dichiara che è proprietaria per intervenuta usucapione in suo favore, Parte_1
della proprietà del fabbricato sito in tenimento del Comune di Trasacco (AQ) e censito al NCEU del predetto Comune al foglio 9, particella 116, sub 2, Cat. A/5, Cl. U, vani 2, Rendita 75,40;
2- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 29.05.2025
Il Giudice Onorario
(avv. Carla Di Stefano)
pagina 7 di 7