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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21917/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21917/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PINEROLO il 28/06/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/08/2005; il 15/12/2011 e Persona_1 Per_2 Persona_3
il 22/11/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022. Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e sono affidate in regime condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
e dimoreranno presso ciascuno dei Per_3 Per_2 genitori compatibilmente alle loro esigenze scolastiche.
DISPONE che i genitori terranno le figlie con sé seguendo la seguente calendarizzazione:
- durante la settimana e saranno con la madre dal lunedì e sino al mercoledì Per_3 Per_2 mattina quando Ella le accompagnerà a scuola e saranno con il padre dal mercoledì sino al venerdì quando Egli le accompagnerà a scuola;
- I genitori nell'esclusivo interesse e benessere psicofisico delle minori si accorderanno all'occorrenza per consentire alle stesse, la possibilità di spostarsi da una all'altra abitazione, qualora lo richiedessero;
- nel weekend di spettanza della madre, quest'ultima dovrà tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- nel weekend di spettanza del padre, quest'ultimo dovrà tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- durante il periodo in cui un genitore ha con sé ed questi si occuperà in maniera Per_2 Per_3 esclusiva della gestione delle figlie - incluso l'accompagnamento di ciascuna agli impegni sportivi e ludici - ed inoltre in tali giorni, i genitori gestiranno in maniera disgiunta la responsabilità ordinaria genitoriale ed autorizzatoria sui figli ad eccezione delle situazioni scolastiche e di quelle inerenti la salute delle minori che dovranno, in ogni caso, essere comunicate all'altro genitore prima di poter assumere qualunque decisione;
- il genitore che ha in carico le minori in quel momento può delegare l'assistenza e la cura ai nonni ovvero ad una baby-sitter di fiducia con accollo esclusivo a carico del suddetto genitore;
- in merito alle feste natalizie: ad anni alterni, ed trascorreranno il 24/12 ed il Per_2 Per_3
25/12 con ciascuno dei genitori. Il 26/12 con il genitore con cui trascorrono il 25/12, mentre
31/12 - 01/01 ed il 06/01, ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- feste religiose e civili alternate tra di loro (ad eccezione di quelle comprese nel periodo natalizio e feriale estivo in quanto diversamente regolate) con inizio 02/06 a favore del padre, in continuità con l'alternanza delle precedenti feste del 25/04 (papà) e 01/05 (mamma). Il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di costoro compreso il pernotto derogando alla normale regolamentazione. Il giorno del compleanno delle minori seguirà il desiderio e la scelta delle medesime. Le festività pasquali ad anni alterni dal venerdì mattina al martedì mattina;
- per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante l'arco dell'anno, da comunicare all'altro genitore almeno con un mese d'anticipo;
- i genitori si impegnano, vicendevolmente a comunicarsi, con un preavviso minimo di un mese, le loro intenzioni sul periodo di ferie da volersi riservare;
a tale comunicazione corrisponderà una piena disponibilità, da parte dell'altro genitore, a tenere con sé le figlie nei suddetti periodi di ferie comunicati l'un l'altro;
In perfetta sintonia con il principio di bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso scelto dai genitori e nell'ottica collaborativa ad esso immanente, gli stessi si rendono pienamente disponibili a comunicare tra di loro ogni qualvolta si rendesse necessario, sia telefonicamente che di persona, ed a tale scopo si impegnano a riferire eventuali cambi di utenza telefonica, tenendola sempre reperibile
(salvo urgenze, le comunicazioni saranno da effettuarsi negli orari lavorativi nel rispetto della privacy familiare di entrambi i genitori).
DISPONE che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto delle figlie nei periodi in cui l'avranno con sé.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per entrambe le minori - previsto per legge – sarà percepito esclusivamente alla SI.ra : Pt_1
i. la quota di assegno unico relativo ad entrambe le minori servirà per sostenere le spese straordinarie inerenti alle stesse (per chiarezza espositiva si rimanda all'elenco spese contenute nel Protocollo di intesa del Tribunale di Torino).
ii. Qualora la somma prevista per l'assegno unico non fosse sufficiente a coprire l'intera quota per le spese di cui al punto precedente, questa verrà integrata, all'occorrenza, da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per le singole voci di spesa. In tal caso, l'integrazione delle predette spese, il genitore che le anticiperà chiederà all'altro genitore la restituzione del 50% anticipato, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
iii. Per ognuna delle due figlie, il quantum di cui al punto precedente, sarà versato sul c/c intestato alla madre. iv. Di comune accordo i genitori si impegnano a render disponibili, vicendevolmente, le movimentazioni economiche relative esclusivamente alle minori ed Per_2 Per_3 PRENDE ATTO che e da ottobre 2024 saranno fiscalmente a carico al 100% della Per_2 Per_3
SI.ra per le dovute detrazioni, la quale provvederà a fornire idonea comunicazione al proprio Pt_1 datore di lavoro, il SI. provvederà al contempo allo scarico fiscale delle minori. Pt_2
PRENDE ATTO che i sig.ri e AN prestano reciproco consenso per eventuali trasferimenti Pt_1 di residenza e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti nei confronti delle figlie ed Per_2 Per_3
PRENDE ATTO che i sig.ri e con l'esatto adempimento di quanto sopra riportato danno Pt_1 Pt_2 atto di aver così risolto ogni questione di carattere economico tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di divisione dei beni e danno biologico esistenziale ovvero obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali o extracontrattuali.
PRENDE ATTO che gli accordi del presente ricorso avranno efficacia a partire dal deposito del corrente ricorso.
SPESE di lite interamente a carico della sig.ra . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21917/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PINEROLO il 28/06/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/08/2005; il 15/12/2011 e Persona_1 Per_2 Persona_3
il 22/11/2014.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022. Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e sono affidate in regime condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
e dimoreranno presso ciascuno dei Per_3 Per_2 genitori compatibilmente alle loro esigenze scolastiche.
DISPONE che i genitori terranno le figlie con sé seguendo la seguente calendarizzazione:
- durante la settimana e saranno con la madre dal lunedì e sino al mercoledì Per_3 Per_2 mattina quando Ella le accompagnerà a scuola e saranno con il padre dal mercoledì sino al venerdì quando Egli le accompagnerà a scuola;
- I genitori nell'esclusivo interesse e benessere psicofisico delle minori si accorderanno all'occorrenza per consentire alle stesse, la possibilità di spostarsi da una all'altra abitazione, qualora lo richiedessero;
- nel weekend di spettanza della madre, quest'ultima dovrà tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- nel weekend di spettanza del padre, quest'ultimo dovrà tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- durante il periodo in cui un genitore ha con sé ed questi si occuperà in maniera Per_2 Per_3 esclusiva della gestione delle figlie - incluso l'accompagnamento di ciascuna agli impegni sportivi e ludici - ed inoltre in tali giorni, i genitori gestiranno in maniera disgiunta la responsabilità ordinaria genitoriale ed autorizzatoria sui figli ad eccezione delle situazioni scolastiche e di quelle inerenti la salute delle minori che dovranno, in ogni caso, essere comunicate all'altro genitore prima di poter assumere qualunque decisione;
- il genitore che ha in carico le minori in quel momento può delegare l'assistenza e la cura ai nonni ovvero ad una baby-sitter di fiducia con accollo esclusivo a carico del suddetto genitore;
- in merito alle feste natalizie: ad anni alterni, ed trascorreranno il 24/12 ed il Per_2 Per_3
25/12 con ciascuno dei genitori. Il 26/12 con il genitore con cui trascorrono il 25/12, mentre
31/12 - 01/01 ed il 06/01, ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- feste religiose e civili alternate tra di loro (ad eccezione di quelle comprese nel periodo natalizio e feriale estivo in quanto diversamente regolate) con inizio 02/06 a favore del padre, in continuità con l'alternanza delle precedenti feste del 25/04 (papà) e 01/05 (mamma). Il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di costoro compreso il pernotto derogando alla normale regolamentazione. Il giorno del compleanno delle minori seguirà il desiderio e la scelta delle medesime. Le festività pasquali ad anni alterni dal venerdì mattina al martedì mattina;
- per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante l'arco dell'anno, da comunicare all'altro genitore almeno con un mese d'anticipo;
- i genitori si impegnano, vicendevolmente a comunicarsi, con un preavviso minimo di un mese, le loro intenzioni sul periodo di ferie da volersi riservare;
a tale comunicazione corrisponderà una piena disponibilità, da parte dell'altro genitore, a tenere con sé le figlie nei suddetti periodi di ferie comunicati l'un l'altro;
In perfetta sintonia con il principio di bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso scelto dai genitori e nell'ottica collaborativa ad esso immanente, gli stessi si rendono pienamente disponibili a comunicare tra di loro ogni qualvolta si rendesse necessario, sia telefonicamente che di persona, ed a tale scopo si impegnano a riferire eventuali cambi di utenza telefonica, tenendola sempre reperibile
(salvo urgenze, le comunicazioni saranno da effettuarsi negli orari lavorativi nel rispetto della privacy familiare di entrambi i genitori).
DISPONE che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto delle figlie nei periodi in cui l'avranno con sé.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per entrambe le minori - previsto per legge – sarà percepito esclusivamente alla SI.ra : Pt_1
i. la quota di assegno unico relativo ad entrambe le minori servirà per sostenere le spese straordinarie inerenti alle stesse (per chiarezza espositiva si rimanda all'elenco spese contenute nel Protocollo di intesa del Tribunale di Torino).
ii. Qualora la somma prevista per l'assegno unico non fosse sufficiente a coprire l'intera quota per le spese di cui al punto precedente, questa verrà integrata, all'occorrenza, da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per le singole voci di spesa. In tal caso, l'integrazione delle predette spese, il genitore che le anticiperà chiederà all'altro genitore la restituzione del 50% anticipato, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
iii. Per ognuna delle due figlie, il quantum di cui al punto precedente, sarà versato sul c/c intestato alla madre. iv. Di comune accordo i genitori si impegnano a render disponibili, vicendevolmente, le movimentazioni economiche relative esclusivamente alle minori ed Per_2 Per_3 PRENDE ATTO che e da ottobre 2024 saranno fiscalmente a carico al 100% della Per_2 Per_3
SI.ra per le dovute detrazioni, la quale provvederà a fornire idonea comunicazione al proprio Pt_1 datore di lavoro, il SI. provvederà al contempo allo scarico fiscale delle minori. Pt_2
PRENDE ATTO che i sig.ri e AN prestano reciproco consenso per eventuali trasferimenti Pt_1 di residenza e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti nei confronti delle figlie ed Per_2 Per_3
PRENDE ATTO che i sig.ri e con l'esatto adempimento di quanto sopra riportato danno Pt_1 Pt_2 atto di aver così risolto ogni questione di carattere economico tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di divisione dei beni e danno biologico esistenziale ovvero obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali o extracontrattuali.
PRENDE ATTO che gli accordi del presente ricorso avranno efficacia a partire dal deposito del corrente ricorso.
SPESE di lite interamente a carico della sig.ra . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.